Sentenza 27 aprile 1998
Massime • 1
Le circostanze implicanti la perdita di efficacia della misura cautelare, non risolvendosi in vizi processuali che incidono sulla legittimità dell'atto, operano sul piano della persistenza della misura e devono essere fatte valere dinanzi al giudice di merito con l'istanza di revoca prevista dall'art. 306 c.p.p., cui può seguire la proposizione dell'appello, in caso di rigetto dell'istanza medesima, e, successivamente, il ricorso per cassazione. Unica eccezione a tale "iter" processuale è consentita - per non ritardare la decisione "de libertate" - nel caso in cui, con il ricorso alla Corte suprema avverso l'ordinanza emessa in sede di riesame, si facciano valere, insieme a vizi riguardanti l'originaria legittimità del provvedimento impositivo della misura, anche questioni attinenti al permanere della sua efficacia, sempreché le questioni stesse dipendano da vizi del procedimento di riesame e non siano, invece, ad esso esterne. (Nella specie, la Corte di cassazione ha ritenuto non deducibile con il ricorso per Cassazione la questione della decorrenza del termine massimo di durata della custodia cautelare).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/04/1998, n. 1594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1594 |
| Data del deposito : | 27 aprile 1998 |
Testo completo
Composta dai sigg.: Camera di consiglio
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 27.4.1998
1. Dott. Ugo Goffredo Candela Consigliere SENTENZA
2. Dott. Tito Garribba Consigliere N. 1594
3. Dott. Giuseppe La Greca Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Eugenio Amari Consigliere N. 5063/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da PA NG AU, nato il [...] a [...],
avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Milano del 20.11.1997. Visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Eugenio Amari;
Udite le conclusioni del P.M., in persona del dott. Giovanni Palombarini, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
Osserva in fatto e diritto
1. Con ordinanza in data 10. 10. 1997 il G.I.P. del Tribunale di Varese disponeva la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di NG PA per avere, in concorso con altri, in più occasioni ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, acquistato, detenuto, ceduto a terzi quantitativi di sostanze stupefacenti, in particolare più chili di hashish, oltre i 1.300 grammi sequestrati, che cedevano a ET RA e AB TA.
2. Il Tribunale di Milano, con ordinanza in data 20.11.1997, rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse del PA e per l'effetto confermava l'ordinanza impugnata.
3. Propone ricorso per cassazione l'indagato.
Con il 1^ motivo si deduce la violazione dell'art. 606 comma 1 lettera c) c.p.p., in quanto il contenuto delle intercettazioni telefoniche era tutt'altro che "criptico" posto che , se quando si parlava di "tiramisù" si faceva riferimento- secondo l'accusa allo hashish, non si comprendeva bene cosa dovesse intendersi con le parole "baccala", stoccafisso, dolci, mascarpone, panettone, vino bianco novello, lenticchie" ed altro, generi alimentari di cui non si indicava la quantità ne' con linguaggio "criptico" ne' palesemente. L'unico indizio nella vicenda era la telefonata del 22.4.1997 e il successivo arresto del PA con la moglie per essere stati trovati in possesso di 500 grammi di hashish. Da tale episodio si era tratta la presunzione che ogni qualvolta si parlava di generi alimentari si facesse riferimento alla droga. Il giudice del riesame, d'altra parte, non poteva sopperire con la motivazione della propria ordinanza alla totale mancanza di motivazione di quella emessa dal G.I.P., e neppure, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale sulla scorta di un orientamento giurisprudenziale non pacifico, integrarla o completarla ma al contrario rilevarne la nullità ex art. 292 c.p.p... Nel caso di specie la motivazione dell'ordinanza impugnata non aveva poi neppure integrato quella del G.I.P., ma aveva affermato concetti "cumulativi", relativi cioè al complesso degli indagati.
Con il 2^ motivo si deduce che l'indagato era stato arrestato in data 24.4.1987, in flagranza di reato, perché trovato in possesso, insieme con la moglie AU VA, di hashish;
e poiché il contenuto delle intercettazioni telefoniche sulla cui base il G.I.P. aveva emesso l'ordinanza di custodia cautelare del 10.10.1997 era a conoscenza degli inquirenti già prima del suo arresto, e nessuna altra attività d'indagine era stata compiuta, si era venuta a determinare una sorta di bis in idem,, con conseguente nullità dell'ordinanza impositiva.
Con l'ultimo motivo si deduce la decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare, atteso che per gli stessi fatti il PA era detenuto ininterrottamente dal 24.4.1997. La motivazione del giudice del riesame secondo cui l'indagato avrebbe dovuto fare valere tale istanza dinanzi al G.I.P., ed eventualmente dinanzi al Tribunale in sede di appello contro la decisione del G.I.P., esulando la questione della perdita di efficacia della misura dal giudizio di riesame, contrastava con l'art. 309 comma 9 c.p.p. e alla esigenza di celerità e di speditezza in materia di libertà personale cui detta norma si ispirava.
Il PA chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con ogni consequenziale provvedimento.
4. Il giudice del riesame ha adeguatamente motivato, così come del resto aveva fatto il C.I.P. nell'ordinanza impositiva della misura cautelare, sull'esistenza di gravi indizi di colpevolezza, desunti tenore delle conversazioni telefoniche intercettate, chiaramente riferentesi in più occasioni, nonostante il linguaggio "criptico" adottato, al traffico di droga. È stato cosi evidenziato, anche mediante il richiamo alla motivazione dell'ordinanza del G.I.P., che la richiesta fatta dalla TA ai coniugi PA di "tiramisù" o altri dolci non poteva trovare alcuna spiegazione con il lavoro svolto dai predetti, atteso che l'indagato svolgeva le funzioni di autista presso una ditta che produceva tacchi e la moglie lavorava come operaia presso un calzaturificio. Il sequestro di mezzo di chilo di hashish trovato in possesso della VA all'atto dell'arresto dei predetti coniugi fu preceduto da una conversazione telefonica in cui la TA chiedeva al PA un "tiramisù da mezzo chilo"; e ciò costituiva, unitamente alle affannose e preoccupate telefonate della TA al RA e alla madre della VA dopo l'arresto dei PA, sicuro riscontro che anche i precedenti riferimenti a generi alimentari, in mancanza di una qualunque altra ragionevole spiegazione, alludessero alla droga. Inconferente è poi la censura per la pretesà affermazione cumulativa e indistinta di responsabilità di tutti gli indagati, in quanto nel provvedimento impugnato gli indizi di colpevolezza sono stati individuati con riferimento alla specifica posizione del ricorrente mediante il richiamo alle telefonate che lo riguardano.
Parimenti infondata è la doglianza del ricorrente per avere il giudice del riesame sopperito con la propria motivazione a quella carente del G.I.P., oltre per la ragione che le motivazioni dell'ordinanza applicativa della misura e quella che decide in sede dì riesame sono strettamente collegate e complementari sicché l'una può integrare l'altra (Cass. sez. un. n. 7 del 3.7.1996, Moni), perché l'ordinanza del G.I.P. risulta anch'essa motivata in modo esauriente, tanto che ad essa ha fatto più volte richiamo lo stesso provvedimento impugnato.
Con riferimento al 2^ motivo del ricorso si osserva che non è fondato il richiamo al divieto del "ne bis in idem" in quanto in questo procedimento il ricorrente è chiamato a rispondere di traffici illeciti di droga diversi da quello relativo al sequestro di 1,300 grammi di hashish per la cui detenzione fu arrestato nell'aprile '97.
L'ultimo motivo del ricorso e' inammissibile.
La perdita di efficacia della misura cautelare deve essere fatta valere dinanzi al giudice di merito con la richiesta di revoca prevista dall'art. 306 c.p.p., ed eventualmente con l'appello contro il provvedimento di rigetto cui può seguire il ricorso per cassazione (artt. 310, 311 c.p.p.). Le cause che determinano la perdita di efficacia della custodia cautelare si risolvono, invero, in vizi processuali che non incidono sull'intrinseca legittimità del provvedimento, ma, agendo sul piano diverso della persistenza della misura, ne importano l'estinzione automatica, che deve essere disposta, nell'ambito di un distinto procedimento, con l'istanza specificamente prevista dall'art. 306 c.p.p. (Cass. sez. un. 26 del 20.7.1995, Galletto). Una vis attractiva del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del giudice del riesame, ove vengano prospettate, insieme con questioni relative alla perdita di efficacia del provvedimento coercitivo, altre inerenti alla legittimità originaria dello stesso, può ammettersi, per non ritardare la decisione "de libertate", solo quando l'inefficacia dipenda da vizi del procedimento di riesame dell'ordinanza applicativa e non siano invece ad esso esterni, come avviene quando, come nel caso di specie, si fa valere la decorrenza del termine di durata massima di custodia cautelare (conf. in mot.ne S.U. 17/4/96 Vernengo). Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 aprile 1998.
Depositato in Cancelleria il 1 giugno 1998