Art. 8. (Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 1993, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).
2. Il pagamento delle spese relative alle supplenze brevi e alle
supplenze annuali nelle scuole materne, elementari, secondarie ed
artistiche, nelle istituzioni educative, negli istituti e scuole
speciali statali, puo' essere autorizzato esclusivamente con
imputazione, rispettivamente, ai capitoli 1032 e 1034 dello stato di
previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno
finanziario 1993. E' fatto divieto di autorizzare spese per supplenze su fondi iscritti in altri capitoli di bilancio. 3. Per l'anno finanziario 1993 le aperture di credito disposte sui capitoli 1042 e 2001 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno medesimo, possono essere concesse in deroga ai limiti stabiliti dall' articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modificazioni.
Nota all'art. 8:
- Per il testo dell' art. 56 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 , si veda in nota all'art. 3.
Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 1993, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).
2. Il pagamento delle spese relative alle supplenze brevi e alle
supplenze annuali nelle scuole materne, elementari, secondarie ed
artistiche, nelle istituzioni educative, negli istituti e scuole
speciali statali, puo' essere autorizzato esclusivamente con
imputazione, rispettivamente, ai capitoli 1032 e 1034 dello stato di
previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno
finanziario 1993. E' fatto divieto di autorizzare spese per supplenze su fondi iscritti in altri capitoli di bilancio. 3. Per l'anno finanziario 1993 le aperture di credito disposte sui capitoli 1042 e 2001 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno medesimo, possono essere concesse in deroga ai limiti stabiliti dall' articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modificazioni.
Nota all'art. 8:
- Per il testo dell' art. 56 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 , si veda in nota all'art. 3.