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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 09/05/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2916/2025
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Tribunale Di Padova
Il Tribunale Ordinario di Padova, volontaria giurisdizione, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa di I grado iscritta al n. v.g. 2916/2025 promossa con ricorso congiunto depositato il 19.03.2025 da
nato a GN EN (VR) il [...] in [...] Parte_1
e
nata a [...] il [...] con l'avv. Parte_2 Parte_1 con l'intervento del Pubblico Ministero oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto conclusioni delle parti: “omologarsi la separazione alle seguenti CONDIZIONI:
1) la sig.ra si trasferirà dalla casa coniugale, portando con sé i propri effetti Parte_2
personali, e fissando la propria residenza ed il proprio domicilio in altro diverso luogo, entro e non oltre il 31.07.2025, riconsegnando contestualmente le chiavi della casa coniugale al signor Parte_1
2) il sig. resterà residente nella casa coniugale di via S. E. Vendramini n.° Parte_1
6 a Padova, di sua proprietà così come i relativi arredi, dove proseguirà ad abitare fin quando lo riterrà;
3) i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare ove crede la propria residenza, con l'obbligo del reciproco rispetto, prestandosi il reciproco consenso, ove necessario, al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o di ogni altro documento valido per l'espatrio;
4) dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei ricorrenti che dichiarano di essere economicamente autosufficienti e quindi economicamente indipendenti, ciascuno di essi provvederà autonomamente al proprio mantenimento, senza avere reciproche richieste relative all'assegno di mantenimento e che non avranno più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro per le ragioni esposte nella narrativa del ricorso;
5) i coniugi hanno già concordato la ripartizione dei beni mobili presenti nella casa coniugale”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso per separazione personale consensuale e per lo scioglimento del matrimonio dei coniugi e iscritto in data 19.03.2025; Parte_1 Parte_2 vista l'istanza di trattazione scritta contenuta nel ricorso introduttivo;
viste le note scritte depositate dalle parti in vista dell'udienza del 06.05.2025 e contenenti le dichiarazioni e le condizioni di separazione consensuale;
attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità (parte Pt_2
allega di essere nata a Khouribga in [...]), appare quindi necessario verificare per
[...]
ogni domanda proposta se sussiste la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile alla medesima.
Quanto alla domanda di separazione, sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, lett. a), punto iv) del Regolamento (CE) n. 1111/2019 che attribuisce la competenza a decidere sulle questioni inerenti alla separazione alle “autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio si trova, in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi” che, come allegato dalle parti, è in Italia.
In particolare, detto regolamento, ai sensi dell'art. 100, punto 1., si applica alle azioni proposte “il o posteriormente al 1° agosto 2022”, ricorso che nel caso in esame è stato depositato dai coniugi congiuntamente in data 19.03.2025.
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di separazione, l'art. 8 lett. A) del
Regolamento UE n. 1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, non sussistente nel caso in esame, si applichi la legge dello Stato “della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è stata adita l'autorità giurisdizionale”.
Nel caso di specie i coniugi risiedono in Italia e, pertanto, si applica la legge italiana.
Ciò premesso, la domanda congiunta di separazione merita di essere accolta.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare. In assenza di profili di illegittimità e poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e le condizioni sono prive di profili di illegittimità, le stesse vanno recepite, non emergendo ragioni ostative.
Quanto ai punti 1), 2) e 5) delle conclusioni di cui in premessa, si dà atto che pur essendo volte alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, sono libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti, vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepiti al Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia di separazione in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Ritenuto quindi che la causa deve essere rimessa in istruttoria per la decisione sullo scioglimento del matrimonio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, 155, 158 c.c. e 473.bis.51
c.p.c., così decide:
a. dichiara la separazione dei coniugi nato a [...] il [...] Parte_1
e nata a [...] il [...]; Parte_2
b. ordina all'Ufficiale di stato civile del comune di Padova di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Padova al n. 209, parte I dell'anno 2022;
c. omologa per ogni effetto di legge la separazione consensuale tra i coniugi Pt_1
e alle condizioni riportate nel ricorso e ribadite nelle note scritte per
[...] Parte_2
l'udienza;
d. rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 06.05.2025.
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Tribunale Di Padova
Il Tribunale Ordinario di Padova, volontaria giurisdizione, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa di I grado iscritta al n. v.g. 2916/2025 promossa con ricorso congiunto depositato il 19.03.2025 da
nato a GN EN (VR) il [...] in [...] Parte_1
e
nata a [...] il [...] con l'avv. Parte_2 Parte_1 con l'intervento del Pubblico Ministero oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto conclusioni delle parti: “omologarsi la separazione alle seguenti CONDIZIONI:
1) la sig.ra si trasferirà dalla casa coniugale, portando con sé i propri effetti Parte_2
personali, e fissando la propria residenza ed il proprio domicilio in altro diverso luogo, entro e non oltre il 31.07.2025, riconsegnando contestualmente le chiavi della casa coniugale al signor Parte_1
2) il sig. resterà residente nella casa coniugale di via S. E. Vendramini n.° Parte_1
6 a Padova, di sua proprietà così come i relativi arredi, dove proseguirà ad abitare fin quando lo riterrà;
3) i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare ove crede la propria residenza, con l'obbligo del reciproco rispetto, prestandosi il reciproco consenso, ove necessario, al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o di ogni altro documento valido per l'espatrio;
4) dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei ricorrenti che dichiarano di essere economicamente autosufficienti e quindi economicamente indipendenti, ciascuno di essi provvederà autonomamente al proprio mantenimento, senza avere reciproche richieste relative all'assegno di mantenimento e che non avranno più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro per le ragioni esposte nella narrativa del ricorso;
5) i coniugi hanno già concordato la ripartizione dei beni mobili presenti nella casa coniugale”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso per separazione personale consensuale e per lo scioglimento del matrimonio dei coniugi e iscritto in data 19.03.2025; Parte_1 Parte_2 vista l'istanza di trattazione scritta contenuta nel ricorso introduttivo;
viste le note scritte depositate dalle parti in vista dell'udienza del 06.05.2025 e contenenti le dichiarazioni e le condizioni di separazione consensuale;
attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità (parte Pt_2
allega di essere nata a Khouribga in [...]), appare quindi necessario verificare per
[...]
ogni domanda proposta se sussiste la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile alla medesima.
Quanto alla domanda di separazione, sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, lett. a), punto iv) del Regolamento (CE) n. 1111/2019 che attribuisce la competenza a decidere sulle questioni inerenti alla separazione alle “autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio si trova, in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi” che, come allegato dalle parti, è in Italia.
In particolare, detto regolamento, ai sensi dell'art. 100, punto 1., si applica alle azioni proposte “il o posteriormente al 1° agosto 2022”, ricorso che nel caso in esame è stato depositato dai coniugi congiuntamente in data 19.03.2025.
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di separazione, l'art. 8 lett. A) del
Regolamento UE n. 1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, non sussistente nel caso in esame, si applichi la legge dello Stato “della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è stata adita l'autorità giurisdizionale”.
Nel caso di specie i coniugi risiedono in Italia e, pertanto, si applica la legge italiana.
Ciò premesso, la domanda congiunta di separazione merita di essere accolta.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare. In assenza di profili di illegittimità e poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e le condizioni sono prive di profili di illegittimità, le stesse vanno recepite, non emergendo ragioni ostative.
Quanto ai punti 1), 2) e 5) delle conclusioni di cui in premessa, si dà atto che pur essendo volte alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, sono libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti, vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepiti al Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia di separazione in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Ritenuto quindi che la causa deve essere rimessa in istruttoria per la decisione sullo scioglimento del matrimonio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, 155, 158 c.c. e 473.bis.51
c.p.c., così decide:
a. dichiara la separazione dei coniugi nato a [...] il [...] Parte_1
e nata a [...] il [...]; Parte_2
b. ordina all'Ufficiale di stato civile del comune di Padova di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Padova al n. 209, parte I dell'anno 2022;
c. omologa per ogni effetto di legge la separazione consensuale tra i coniugi Pt_1
e alle condizioni riportate nel ricorso e ribadite nelle note scritte per
[...] Parte_2
l'udienza;
d. rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 06.05.2025.
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari