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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 18/11/2025, n. 2066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2066 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. 811 /2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
- SEZIONE IV CIVILE -
Il Tribunale di Monza riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa AR RC Presidente dott.ssa Claudia Bonomi Giudice dott.ssa ND FA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 5.2.2024 e vertente
TRA
(c.f. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Lanci e dall'Avv. Marco Pischedda ed elettivamente domiciliata in CI MO, Via Garibaldi n. 122, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), nato a [...] in data [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaella Valtulina e dall'Avv. Roberta Losapio ed elettivamente domiciliato in Milano, Via Orti n. 12, giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE
Si dà atto che è stata data regolare comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c e dell'ordinanza presidenziale ex art. 709 comma 1 c.p.c.
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI All'udienza del 13 novembre 2025 le parti hanno raggiunto un accordo per la consensualizzazione del presente giudizio alle seguenti conclusioni congiunte:
Pronuncia della separazione personale dei coniugi;
1. Affido in via condivisa della minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
2.il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia a fine settimana alternati, dal venerdì alla uscita da scuola al lunedì al rientro a scuola;
ogni settimana, un pomeriggio (in difetto di accordo il mercoledì) dalla uscita da scuola al rientro a scuola la mattina successiva;
un periodo continuativo di sei giorni durante le vacanze di Natale e tre giorni durante quelle di Pasqua, secondo il principio dell'alternanza, in modo che la minore possa trascorrere le festività principali un anno con l'uno e l'anno successivo con l'altro genitore (Natale 2024 con la madre e con il padre); la minore trascorrerà con ciascun genitore due settimane anche Persona_1 non continuative durante le vacanze estive (da concordarsi entro il 30.5 di ogni anno). Per l'anno
2024 la minore trascorrerà dal 10 al 17 agosto con la madre, che la riporterà a sua cura e spese a CI MO entro tale data;
dal 18 al 25 agosto con il padre;
dal 29 agosto al 8 settembre con la madre;
3. Il resistente con decorrenza da dicembre 2025 verserà l'importo di euro 400,00, da versarsi alla ricorrente in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno, a titolo di contributo al mantenimento della figlia. Sono comprese in tale ultima somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno, eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici
Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da febbraio 2025 e con riferimento al mese di febbraio 2024. Rimarranno a carico del resistente il 50% delle spese scolastiche, mediche e sportive della figlia, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico
(es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione);
4. continuerà a percepire il 100% dell'assegno unico per la figlia;
Parte_1
5. Conferma dell'incarico di monitoraggio in capo ai servizi sociali competenti per i territori di
VA SE e CI MO – ciascuno per la propria competenza e coordinandosi tra di loro – secondo quanto già indicato con ordinanza provvisoria e con avvio di un percorso di supporto alla genitorialità condivisa/coordinazione genitoriale che le parti si impegnano sin da ora a riprendere nell'esclusivo interesse della minore;
6. Parte ricorrente rinuncia alla domanda di addebito della separazione;
7. Spese di lite compensate con rinuncia alla solidarietà professionale;
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex articolo 473bis.12 c.p.c. premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 in data 12/03/2017 con e dalla cui unione è nata (26/08/2017) ha CP_1 Per_2 chiesto la pronuncia della separazione personale dei coniugi con addebito al resistente, l'affido condiviso e collocamento della figlia minore presso di sé, con regolamentazione dei tempi e modi di permanenza presso il padre secondo quanto ivi indicato e di porre a carico del resistente un contributo al mantenimento della figlia di euro 900,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10.05.2024 si è costituito il resistente, con le conclusioni ivi formulate.
All'udienza del 13.06.2026 il Giudice delegato dott.ssa Claudia Bonomi, in temporanea sostituzione del Giudice dott.ssa ND FA, ha sentito le parti ed a scioglimento della riserca assunta a tale udienza ha pronunciato in pari data ordinanza ai sensi dell'art. 473bis.22
c.p.c.
Alla successiva udienza del 13.11.2025 le parti hanno raggiunto un accordo complessivo a definizione del presente giudizio ed i difensori delle parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni, dovendosi ritenere rinunciate le domande non oggetto di conclusioni congiunte delle parti.
Tanto premesso, la domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta, in quanto fondata.
Sul punto, deve premettersi che le parti e hanno contratto Parte_1 CP_1 matrimonio con rito civile in CI MO in data 12.3.2017 (iscritto presso i registri dello
Stato Civile del Comune di CI MO– Atto n. 16, Parte I, Anno 2017) in regime di separazione dei beni.
Dalla loro unione è nata la figlia (in data 26.8.2017). Per_2
Dagli atti del processo è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
Infatti le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta da tempo ormai intollerabile ex art. 151 comma primo c.c.. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza.
Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un diritto (Cass. civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Nel caso di specie, risulta provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del giudizio, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Gli accordi raggiunti in corso di causa ed oggetto di conclusioni congiunte possono essere recepiti nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia (in data 26.8.2017) risultando le pattuizioni oggetto di accordo tali da comporre Per_2 un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, risultando idonee ad assicurare alla minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione nonché eque e congrue rispetto alla rispettiva situazione economica e patrimoniale delle parti. Parimenti le ulteriori pattuizioni negoziali possono essere recepite anche in punto di mantenimento del monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti nell'esclusivo interesse della figlia minore con avvio/prosecuzione di ogni intervento necessario o anche solo opportuno quali in particolare l'avvio di un percorso di sostegno alla genitorialità condivisa nell'esclusivo interesse della figlia minore, richiedendo le parti di essere ulteriormente sostenute nell'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale.
Il complessivo contenuto pattizio delle conclusioni congiunte può pertanto trovare integrale accoglimento e di conseguenza il Tribunale potrà pronunciarsi in senso conforme, recependo tali conclusioni.
Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia e le domande congiunte delle parti, devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, Sezione IV civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide:
1) PRONUNCIA la separazione personale e hanno contratto Parte_1 CP_1 matrimonio con rito civile in CI MO in data 12.3.2017 (iscritto presso i registri dello
Stato Civile del Comune di CI MO– Atto n. 16, Parte I, Anno 2017) in regime di separazione dei beni. 2) PROVVEDE in conformità alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
3) DISPONE che i Servizi sociali competenti per i territori di VA SE e CI
MO – ciascuno per la propria competenza e coordinandosi tra di loro con facoltà di modifica delle attribuzioni in caso di mutamenti anagrafici delle parti – di monitorare il nucleo familiare, con particolare riferimento alla condizione personale, sanitaria, scolastica della minore, ai suoi rapporti con entrambi i genitori e con le sorelle, mediante colloqui con le parti, la minore, soggetti terzi (sorelle ed ascendenti di entrambi i rami, Istituzioni scolastiche…) ed eventuali visite domiciliari, avviando/proseguendo ogni intervento necessario o anche solo opportuno a favore della minore o a supporto dei genitori, quale in particolare l'avvio di un percorso di sostegno alla genitorialità condivisa nell'esclusivo interesse della figlia minore.
4) SPESE DI LITE integralmente compensate tra le parti;
SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo 1);
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza al passaggio in giudicato del capo 1) all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CI MO perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Monza nella camera di consiglio del 13.11.2025
Il Presidente
AR RC
Il Giudice est.
ND FA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
- SEZIONE IV CIVILE -
Il Tribunale di Monza riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa AR RC Presidente dott.ssa Claudia Bonomi Giudice dott.ssa ND FA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 5.2.2024 e vertente
TRA
(c.f. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Lanci e dall'Avv. Marco Pischedda ed elettivamente domiciliata in CI MO, Via Garibaldi n. 122, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), nato a [...] in data [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaella Valtulina e dall'Avv. Roberta Losapio ed elettivamente domiciliato in Milano, Via Orti n. 12, giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE
Si dà atto che è stata data regolare comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c e dell'ordinanza presidenziale ex art. 709 comma 1 c.p.c.
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI All'udienza del 13 novembre 2025 le parti hanno raggiunto un accordo per la consensualizzazione del presente giudizio alle seguenti conclusioni congiunte:
Pronuncia della separazione personale dei coniugi;
1. Affido in via condivisa della minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
2.il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia a fine settimana alternati, dal venerdì alla uscita da scuola al lunedì al rientro a scuola;
ogni settimana, un pomeriggio (in difetto di accordo il mercoledì) dalla uscita da scuola al rientro a scuola la mattina successiva;
un periodo continuativo di sei giorni durante le vacanze di Natale e tre giorni durante quelle di Pasqua, secondo il principio dell'alternanza, in modo che la minore possa trascorrere le festività principali un anno con l'uno e l'anno successivo con l'altro genitore (Natale 2024 con la madre e con il padre); la minore trascorrerà con ciascun genitore due settimane anche Persona_1 non continuative durante le vacanze estive (da concordarsi entro il 30.5 di ogni anno). Per l'anno
2024 la minore trascorrerà dal 10 al 17 agosto con la madre, che la riporterà a sua cura e spese a CI MO entro tale data;
dal 18 al 25 agosto con il padre;
dal 29 agosto al 8 settembre con la madre;
3. Il resistente con decorrenza da dicembre 2025 verserà l'importo di euro 400,00, da versarsi alla ricorrente in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno, a titolo di contributo al mantenimento della figlia. Sono comprese in tale ultima somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno, eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici
Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da febbraio 2025 e con riferimento al mese di febbraio 2024. Rimarranno a carico del resistente il 50% delle spese scolastiche, mediche e sportive della figlia, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico
(es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione);
4. continuerà a percepire il 100% dell'assegno unico per la figlia;
Parte_1
5. Conferma dell'incarico di monitoraggio in capo ai servizi sociali competenti per i territori di
VA SE e CI MO – ciascuno per la propria competenza e coordinandosi tra di loro – secondo quanto già indicato con ordinanza provvisoria e con avvio di un percorso di supporto alla genitorialità condivisa/coordinazione genitoriale che le parti si impegnano sin da ora a riprendere nell'esclusivo interesse della minore;
6. Parte ricorrente rinuncia alla domanda di addebito della separazione;
7. Spese di lite compensate con rinuncia alla solidarietà professionale;
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex articolo 473bis.12 c.p.c. premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 in data 12/03/2017 con e dalla cui unione è nata (26/08/2017) ha CP_1 Per_2 chiesto la pronuncia della separazione personale dei coniugi con addebito al resistente, l'affido condiviso e collocamento della figlia minore presso di sé, con regolamentazione dei tempi e modi di permanenza presso il padre secondo quanto ivi indicato e di porre a carico del resistente un contributo al mantenimento della figlia di euro 900,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10.05.2024 si è costituito il resistente, con le conclusioni ivi formulate.
All'udienza del 13.06.2026 il Giudice delegato dott.ssa Claudia Bonomi, in temporanea sostituzione del Giudice dott.ssa ND FA, ha sentito le parti ed a scioglimento della riserca assunta a tale udienza ha pronunciato in pari data ordinanza ai sensi dell'art. 473bis.22
c.p.c.
Alla successiva udienza del 13.11.2025 le parti hanno raggiunto un accordo complessivo a definizione del presente giudizio ed i difensori delle parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni, dovendosi ritenere rinunciate le domande non oggetto di conclusioni congiunte delle parti.
Tanto premesso, la domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta, in quanto fondata.
Sul punto, deve premettersi che le parti e hanno contratto Parte_1 CP_1 matrimonio con rito civile in CI MO in data 12.3.2017 (iscritto presso i registri dello
Stato Civile del Comune di CI MO– Atto n. 16, Parte I, Anno 2017) in regime di separazione dei beni.
Dalla loro unione è nata la figlia (in data 26.8.2017). Per_2
Dagli atti del processo è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
Infatti le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta da tempo ormai intollerabile ex art. 151 comma primo c.c.. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza.
Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un diritto (Cass. civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Nel caso di specie, risulta provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del giudizio, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Gli accordi raggiunti in corso di causa ed oggetto di conclusioni congiunte possono essere recepiti nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia (in data 26.8.2017) risultando le pattuizioni oggetto di accordo tali da comporre Per_2 un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, risultando idonee ad assicurare alla minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione nonché eque e congrue rispetto alla rispettiva situazione economica e patrimoniale delle parti. Parimenti le ulteriori pattuizioni negoziali possono essere recepite anche in punto di mantenimento del monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti nell'esclusivo interesse della figlia minore con avvio/prosecuzione di ogni intervento necessario o anche solo opportuno quali in particolare l'avvio di un percorso di sostegno alla genitorialità condivisa nell'esclusivo interesse della figlia minore, richiedendo le parti di essere ulteriormente sostenute nell'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale.
Il complessivo contenuto pattizio delle conclusioni congiunte può pertanto trovare integrale accoglimento e di conseguenza il Tribunale potrà pronunciarsi in senso conforme, recependo tali conclusioni.
Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia e le domande congiunte delle parti, devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, Sezione IV civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide:
1) PRONUNCIA la separazione personale e hanno contratto Parte_1 CP_1 matrimonio con rito civile in CI MO in data 12.3.2017 (iscritto presso i registri dello
Stato Civile del Comune di CI MO– Atto n. 16, Parte I, Anno 2017) in regime di separazione dei beni. 2) PROVVEDE in conformità alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
3) DISPONE che i Servizi sociali competenti per i territori di VA SE e CI
MO – ciascuno per la propria competenza e coordinandosi tra di loro con facoltà di modifica delle attribuzioni in caso di mutamenti anagrafici delle parti – di monitorare il nucleo familiare, con particolare riferimento alla condizione personale, sanitaria, scolastica della minore, ai suoi rapporti con entrambi i genitori e con le sorelle, mediante colloqui con le parti, la minore, soggetti terzi (sorelle ed ascendenti di entrambi i rami, Istituzioni scolastiche…) ed eventuali visite domiciliari, avviando/proseguendo ogni intervento necessario o anche solo opportuno a favore della minore o a supporto dei genitori, quale in particolare l'avvio di un percorso di sostegno alla genitorialità condivisa nell'esclusivo interesse della figlia minore.
4) SPESE DI LITE integralmente compensate tra le parti;
SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo 1);
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza al passaggio in giudicato del capo 1) all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CI MO perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Monza nella camera di consiglio del 13.11.2025
Il Presidente
AR RC
Il Giudice est.
ND FA