Ordinanza collegiale 5 giugno 2025
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 21/01/2026, n. 1276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1276 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01276/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11591/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11591 del 2024, proposto da
EL AN, PI De RI, AR NE, AR RI, BI CO, AN La TA, BA TO, IO CO, NT TT, RD UN, FE RR, rappresentati e difesi dall'avvocato Sirio Solidoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ministero dell'UNversità e della Ricerca, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Ufficio V Ambito Territoriale di Agrigento, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte Ufficio IV Ambito Territoriale per la Provincia di Alessandria, Ufficio Scolastico Regionale Marche Uff III Ambito Territoriale per la Provincia di Ancona, Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo Ufficio III Ambito Territoriale per la Provincia dell'Aquila, Ufficio Scolastico Regionale Toscana Ambito Territoriale per la Provincia di Arezzo, Ufficio Scolastico Regionale Marche Ufficio IV per le Province di Ascoli Piceno e Fermo, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte Ufficio IV Ambito Territoriale per la Provincia di Asti, Ufficio Scolastico Regionale Campania Ambito Territoriale per la Provincia di Avellino, Ufficio Scolastico Regionale Puglia Ufficio III Ambito Territoriale per la Provincia di Bari, Ufficio Scolastico Regionale Veneto Ufficio IV Ambito Territoriale per la Provincia di Belluno, Ufficio Scolastico Regionale Campania Ambito Territoriale per la Provincia di Benevento, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia Ambito Territoriale per la Provincia di Bergamo, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte Ufficio X Ambito Territoriale per la Provincia di Biella, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna Ufficio V Ambito Territoriale per la Provincia di Bologna, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia Ambito Territoriale per la Provincia di Brescia, Ufficio Scolastico Regionale Puglia Ufficio IV Ambito Territoriale per la Provincia di Brindisi, Ufficio Scolastico Regionale Sardegna Ufficio V Ambito Territoriale per la Provincia di Cagliari, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Ufficio VI Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna, Ufficio Scolastico Regionale Molise Ambito Territoriale per la Provincia di Campobasso, Ufficio Scolastico Regionale Campania Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Ufficio VII Ambito Territoriale di Catania, Ufficio Scolastico Regionale Calabria Ufficio II Ambito Territoriale per la Provincia di Catanzaro, Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo Ufficio IV Ambito Territoriale per la Provincia di Chieti e Pescara, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia Ambito Territoriale per la Provincia di Como, Ufficio Scolastico Regionale Calabria Ufficio V Ambito Territoriale per la Provincia di Cosenza, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia Ambito Territoriale per la Provincia di Cremona, Ufficio Scolastico Regionale Calabria Ufficio III Ambito Territoriale per la Provincia di Crotone, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Cuneo, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Ufficio VI Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna Sede di Enna, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Ferrara, Ufficio Scolastico Regionale Toscana Ufficio V Ambito Territoriale per la Provincia di Firenze, Ufficio Scolastico Regionale Puglia Ufficio V Ambito Territoriale per la Provincia di Foggia, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna Ufficio VII Ambito Territoriale per la Provincia di Forlì Cesena Rimini, Ufficio Scolastico Regionale Lazio Ufficio VII Ambito Territoriale per la Provincia di Frosinone, Ufficio Scolastico Regionale Liguria Ufficio II Ambito Territoriale per la Provincia di Genova, Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia Ufficio IV Ambito Territoriale per la Provincia di RIzia, Ufficio Scolastico Regionale Toscana Ufficio VII Ambito Territoriale per la Provincia di Grosseto, Ufficio Scolastico Regionale Liguria Ufficio V Ambito Territoriale per la Provincia di Imperia, Ufficio Scolastico Regionale Molise A, Ufficio Scolastico Regionale Liguria Ufficio IV Ambito Territoriale per la Provincia di La Spezia, Ufficio Scolastico Regionale Lazio Ufficio VIII Ambito Territoriale per la Provincia di Latina, Ufficio Scolastico Regionale Puglia Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Lecce, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia Ambito Territoriale per la Provincia di Lecco, Ufficio Scolastico Regionale Toscana Ufficio VIII Ambito Territoriale per la Provincia di Livorno, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia Ambito Territoriale per la Provincia di Lodi, Ufficio Scolastico Regionale Toscana Ufficio IX Ambito Territoriale per la Provincia di Lucca e Massa Carrara Sede, Ufficio Scolastico Regionale Marche Ufficio V Ambito Territoriale per la Provincia di Macerata, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia Ambito Territoriale per la Provincia di Mantova, Ufficio Scolastico Regionale Basilicata Ufficio IV Ambito Territoriale per la Provincia di Matera, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Ufficio VIII Ambito Territoriale di Messina, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia Ambito Territoriale per la Provincia di Milano, Ufficio Scolastico Reg Emilia Romagna Ufficio VIII Ambito Territoriale per la Provincia di Modena, Ufficio Scolastico Regionale Campania Ambito Territoriale per la Provincia di Napoli, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte Ufficio VII Ambito Territoriale per la Provincia di Novara, Ufficio Scolastico Regionale Sardegna Ufficio VII Ambito Territoriale per la Provincia di Nuoro, Ufficio Scolastico Regionale Sardegna Ufficio VIII Ambito Territoriale per la Provincia di Oristano, Ufficio Scolastico Regionale Veneto Ufficio V Ambito Territoriale per la Provincia di Padova e Rovigo Sede di Pado, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Ufficio Ambito Territoriale di Palermo, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna Ufficio IX Ambito Territoriale per la Provincia di Parma e Piacenza, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia Ambito Territoriale per la Provincia di Pavia, Ufficio Scolastico Regionale Umbria Ambito Territoriale per la Provincia di Perugia, Ufficio Scolastico Regionale Marche Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Pesaro Urbino, Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo Ufficio IV Ambito Territoriale Provinciale di Chieti Pescara Sede Pescara, Ufficio Scolastico Regionale Toscana Ufficio X Ambito Territoriale per la Provincia di Pisa, Ufficio Scolastico Regionale Toscana Ufficio XI Ambito Territoriale per la Provincia di Pistoia, Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia Ufficio V Ambito Territoriale per la Provincia di Pordenone, Ufficio Scolastico Regionale Basilicata Ufficio III Ambito Territoriale per la Provincia di Potenza, Ufficio Scolastico Regionale Toscana Ambito Territoriale per la Provincia di Prato, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Ufficio IX Ambito Territoriale di Ragusa, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna Ufficio X Ambito Territoriale per la Provincia di Ravenna, Ufficio Scolastico Regionale Calabria Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna Ufficio XI Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Emilia, Ufficio Scolastico Regionale Lazio Ufficio IX Ambito Territoriale per la Provincia di Rieti, Ufficio Scolastico Regionale Veneto Ufficio V Ambito Territoriale per la Provincia di Padova e Rovigo Sede di Rovi, Ufficio Scolastico Regionale Campania Ambito Territoriale per la Provincia di Salerno, Ufficio Scolastico Regionale Sardegna Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Sassari, Ufficio Scolastico Regionale Liguria Ufficio III Ambito Territoriale per la Provincia di Savona, Ufficio Scolastico Regionale Toscana Ufficio XII Ambito Territoriale per la Provincia di Siena, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Ufficio X Ambito Territoriale di Siracusa, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia Ambito Territoriale per la Provincia di Sondrio, Ufficio Scolastico Regionale Puglia Ufficio VII Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto, Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo Ufficio V Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo, Ufficio Scolastico Regionale Umbria Ambito Territoriale per la Provincia di Terni, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte Ufficio V Ambito Territoriale per la Provincia di Torino, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Ufficio XI Ambito Territoriale di Trapani, Ufficio Scolastico Regionale Veneto Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Treviso, Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia Ambito Territoriale per la Provincia di Trieste, Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Udine, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia Ambito Territoriale per la Provincia di Varese, Ufficio Scolastico Regionale Veneto Ambito Territoriale per la Provincia di Venezia, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte Ufficio VIII Ambito Territoriale per la Provincia di Vercelli, Ufficio Scolastico Regionale Veneto Ufficio VII Ambito Territoriale per la Provincia di Verona, Ufficio Scolastico Regionale Calabria Ufficio IV Ambito Territoriale per la Provincia di Vibo Valentia, Ufficio Scolastico Regionale Veneto Ufficio VIII Ambito Territoriale per la Provincia di Vicenza, Ufficio Scolastico Regionale Lazio Ufficio X Ambito Territoriale per la Provincia di Viterbo, Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Liguria, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale Marche, Ufficio Scolastico Regionale Molise, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Ufficio Scolastico Regionale Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, Ufficio Scolastico Regionale Umbria, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, Ufficio Scolastico Regionale Lazio Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Roma, Ufficio Scolastico Provinciale di Bolzano, Ufficio Scolastico Regionale Trentino Alto Adige, Ufficio Scolastico Regionale Val D'Aosta, Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per gli Affari Europei, Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche di Coesione, Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per la Funzione Pubblica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero per la Pubblica Amministrazione, Ministero per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr, Struttura di Missione Pnrr, Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione - Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione - Direzione Generale per il personale Scolastico, Dott. Filippo Serra, Capo Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, Commissioni Esaminatrici presso tutti gli USR, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
1. delle graduatorie di merito regionali, pubblicate sui siti istituzionali, per le regioni e classi di concorso interesse dei ricorrenti, come pubblicate entro nel periodo compreso tra il giorno 08/08/2024 ed il 25/09/2024, e del relativo del decreto di approvazione, nei limiti di interesse dei ricorrenti, nella parte in cui non prevedono l’inserimento degli odierni istanti, dopo i vincitori, ai fini dello scorrimento delle graduatorie in quanto docenti idonei;
2. nonché ove occorra di eventuali rettifiche alle predette graduatorie ivi compresi i relativi decreti di approvazione;
3. nonché di tutti gli altri atti presupposti e/o connessi, ossia: del bando di cui al presente concorso n. 2575 del 06/12/2023, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, Direzione Generale per il Personale Scolastico, avente ad oggetto “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205”, nella parte in cui è inteso in senso escludente per la parte ricorrente, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati se intesi in senso escludente;
4. del decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto legge 22 giugno 2023, n. 75”, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati se intesi in senso escludente;
5. nonché del Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 78 del 17 gennaio 2024 recante la rideterminazione del contingente della procedura concorsuale bandita su base regionale con decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 2575 del 6 dicembre 2023, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e di tutti gli allegati;
6. nonché del Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico del 18 gennaio 2024 n. 90 concernente “Aggregazione delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del Decreto del Direttore generale per il personale scolastico 6 dicembre 2023, n. 2575”, ivi comprese le relative tabelle e gli allegati se intesi in senso escludente;
7. ove occorra, per le medesime ed anzidette ragioni, di ogni pedissequo allegato al predetto bando e degli atti ad esso presupposti e connessi, ossia: il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 con il quale è stato adottato il Regolamento concernente la “Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati;
8. del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 settembre 2011, recante “Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249”, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati;
9. del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254, “Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, a norma dell’articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89”, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati;
10. del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, “Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, come integrato dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati;
11. del DM n. 158/2024, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, avente ad oggetto la procedura di immissione in ruolo e dei relativi allegati;
12. del decreto del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca 10 agosto 2017 n. 616, che prevede le modalità di acquisizione dei crediti formativi universitari e accademici di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati se intesi in senso escludente;
13. del decreto ministeriale 9 novembre 2021 n. 326, recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati se intesi in senso escludente;
Per l’accertamento del diritto dei ricorrenti ad essere inseriti nella graduatoria di merito regionali per la classe di concorso di interesse anche ai fini dello scorrimento ed ai fini del riconoscimento dell’abilitazione in quanto docenti che hanno superato tutte le prove del concorso;
Per la condanna dell’amministrazione a pubblicare la graduatoria di merito in favore dei ricorrenti anche ai fini dello scorrimento nonché a riconoscere ai ricorrenti l’abilitazione in quanto docenti che hanno superato tutte le prove del concorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ministero dell'UNversità e della Ricerca, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Ufficio V Ambito Territoriale di Agrigento, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte Ufficio IV Ambito Territoriale per la Provincia di Alessandria, Ufficio Scolastico Regionale Marche Uff III Ambito Territoriale per la Provincia di Ancona, Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo Ufficio III Ambito Territoriale per la Provincia dell'Aquila, Ufficio Scolastico Regionale Toscana Ambito Territoriale per la Provincia di Arezzo, Ufficio Scolastico Regionale Marche Ufficio IV per le Province di Ascoli Piceno e Fermo, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte Ufficio IV Ambito Territoriale per la Provincia di Asti, Ufficio Scolastico Regionale Campania Ambito Territoriale per la Provincia di Avellino, Ufficio Scolastico Regionale Puglia Ufficio III Ambito Territoriale per la Provincia di Bari, Ufficio Scolastico Regionale Veneto Ufficio IV Ambito Territoriale per la Provincia di Belluno, Ufficio Scolastico Regionale Campania Ambito Territoriale per la Provincia di Benevento, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia Ambito Territoriale per la Provincia di Bergamo, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte Ufficio X Ambito Territoriale per la Provincia di Biella, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna Ufficio V Ambito Territoriale per la Provincia di Bologna, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia Ambito Territoriale per la Provincia di Brescia, Ufficio Scolastico Regionale Puglia Ufficio IV Ambito Territoriale per la Provincia di Brindisi, Ufficio Scolastico Regionale Sardegna Ufficio V Ambito Territoriale per la Provincia di Cagliari, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Ufficio VI Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna, Ufficio Scolastico Regionale Molise Ambito Territoriale per la Provincia di Campobasso, Ufficio Scolastico Regionale Campania Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Ufficio VII Ambito Territoriale di Catania, Ufficio Scolastico Regionale Calabria Ufficio II Ambito Territoriale per la Provincia di Catanzaro, Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo Ufficio IV Ambito Territoriale per la Provincia di Chieti e Pescara, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia Ambito Territoriale per la Provincia di Como, Ufficio Scolastico Regionale Calabria Ufficio V Ambito Territoriale per la Provincia di Cosenza, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia Ambito Territoriale per la Provincia di Cremona, Ufficio Scolastico Regionale Calabria Ufficio III Ambito Territoriale per la Provincia di Crotone, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Cuneo, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Ufficio VI Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna Sede di Enna, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Ferrara, Ufficio Scolastico Regionale Toscana Ufficio V Ambito Territoriale per la Provincia di Firenze, Ufficio Scolastico Regionale Puglia Ufficio V Ambito Territoriale per la Provincia di Foggia, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna Ufficio VII Ambito Territoriale per la Provincia di Forlì Cesena Rimini, Ufficio Scolastico Regionale Lazio Ufficio VII Ambito Territoriale per la Provincia di Frosinone, Ufficio Scolastico Regionale Liguria Ufficio II Ambito Territoriale per la Provincia di Genova, Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia Ufficio IV Ambito Territoriale per la Provincia di RIzia, Ufficio Scolastico Regionale Toscana Ufficio VII Ambito Territoriale per la Provincia di Grosseto, Ufficio Scolastico Regionale Liguria Ufficio V Ambito Territoriale per la Provincia di Imperia, Ufficio Scolastico Regionale Molise A, Ufficio Scolastico Regionale Liguria Ufficio IV Ambito Territoriale per la Provincia di La Spezia, Ufficio Scolastico Regionale Lazio Ufficio VIII Ambito Territoriale per la Provincia di Latina, Ufficio Scolastico Regionale Puglia Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Lecce, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia Ambito Territoriale per la Provincia di Lecco, Ufficio Scolastico Regionale Toscana Ufficio VIII Ambito Territoriale per la Provincia di Livorno, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia Ambito Territoriale per la Provincia di Lodi, Ufficio Scolastico Regionale Toscana Ufficio IX Ambito Territoriale per la Provincia di Lucca e Massa Carrara Sede, Ufficio Scolastico Regionale Marche Ufficio V Ambito Territoriale per la Provincia di Macerata, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia Ambito Territoriale per la Provincia di Mantova, Ufficio Scolastico Regionale Basilicata Ufficio IV Ambito Territoriale per la Provincia di Matera, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Ufficio VIII Ambito Territoriale di Messina, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia Ambito Territoriale per la Provincia di Milano, Ufficio Scolastico Reg Emilia Romagna Ufficio VIII Ambito Territoriale per la Provincia di Modena, Ufficio Scolastico Regionale Campania Ambito Territoriale per la Provincia di Napoli, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte Ufficio VII Ambito Territoriale per la Provincia di Novara, Ufficio Scolastico Regionale Sardegna Ufficio VII Ambito Territoriale per la Provincia di Nuoro, Ufficio Scolastico Regionale Sardegna Ufficio VIII Ambito Territoriale per la Provincia di Oristano, Ufficio Scolastico Regionale Veneto Ufficio V Ambito Territoriale per la Provincia di Padova e Rovigo Sede di Pado, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Ufficio Ambito Territoriale di Palermo, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna Ufficio IX Ambito Territoriale per la Provincia di Parma e Piacenza, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia Ambito Territoriale per la Provincia di Pavia, Ufficio Scolastico Regionale Umbria Ambito Territoriale per la Provincia di Perugia, Ufficio Scolastico Regionale Marche Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Pesaro Urbino, Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo Ufficio IV Ambito Territoriale Provinciale di Chieti Pescara Sede Pescara, Ufficio Scolastico Regionale Toscana Ufficio X Ambito Territoriale per la Provincia di Pisa, Ufficio Scolastico Regionale Toscana Ufficio XI Ambito Territoriale per la Provincia di Pistoia, Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia Ufficio V Ambito Territoriale per la Provincia di Pordenone, Ufficio Scolastico Regionale Basilicata Ufficio III Ambito Territoriale per la Provincia di Potenza, Ufficio Scolastico Regionale Toscana Ambito Territoriale per la Provincia di Prato, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Ufficio IX Ambito Territoriale di Ragusa, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna Ufficio X Ambito Territoriale per la Provincia di Ravenna, Ufficio Scolastico Regionale Calabria Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna Ufficio XI Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Emilia, Ufficio Scolastico Regionale Lazio Ufficio IX Ambito Territoriale per la Provincia di Rieti, Ufficio Scolastico Regionale Veneto Ufficio V Ambito Territoriale per la Provincia di Padova e Rovigo Sede di Rovi, Ufficio Scolastico Regionale Campania Ambito Territoriale per la Provincia di Salerno, Ufficio Scolastico Regionale Sardegna Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Sassari, Ufficio Scolastico Regionale Liguria Ufficio III Ambito Territoriale per la Provincia di Savona, Ufficio Scolastico Regionale Toscana Ufficio XII Ambito Territoriale per la Provincia di Siena, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Ufficio X Ambito Territoriale di Siracusa, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia Ambito Territoriale per la Provincia di Sondrio, Ufficio Scolastico Regionale Puglia Ufficio VII Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto, Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo Ufficio V Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo, Ufficio Scolastico Regionale Umbria Ambito Territoriale per la Provincia di Terni, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte Ufficio V Ambito Territoriale per la Provincia di Torino, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Ufficio XI Ambito Territoriale di Trapani, Ufficio Scolastico Regionale Veneto Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Treviso, Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia Ambito Territoriale per la Provincia di Trieste, Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Udine, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia Ambito Territoriale per la Provincia di Varese, Ufficio Scolastico Regionale Veneto Ambito Territoriale per la Provincia di Venezia, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte Ufficio VIII Ambito Territoriale per la Provincia di Vercelli, Ufficio Scolastico Regionale Veneto Ufficio VII Ambito Territoriale per la Provincia di Verona, Ufficio Scolastico Regionale Calabria Ufficio IV Ambito Territoriale per la Provincia di Vibo Valentia, Ufficio Scolastico Regionale Veneto Ufficio VIII Ambito Territoriale per la Provincia di Vicenza, Ufficio Scolastico Regionale Lazio Ufficio X Ambito Territoriale per la Provincia di Viterbo, Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Liguria, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale Marche, Ufficio Scolastico Regionale Molise, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Ufficio Scolastico Regionale Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, Ufficio Scolastico Regionale Umbria, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, Ufficio Scolastico Regionale Lazio Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Roma, Ufficio Scolastico Provinciale di Bolzano, Ufficio Scolastico Regionale Trentino Alto Adige, Ufficio Scolastico Regionale Val D'Aosta, Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per gli Affari Europei, Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche di Coesione, Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per la Funzione Pubblica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2026 la dott.ssa CE LL BA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 30 ottobre 2024 e depositato in data 8 novembre 2024, i ricorrenti hanno impugnato, unitamente agli altri atti in epigrafe indicati, le graduatorie di merito regionali del concorso bandito ai sensi del D.D. n. 2575/2023 e del D.M. n. 205/2023, in quanto non riportanti il nominativo degli istanti nella loro qualità di idonei non vincitori.
2. In data 19 novembre 2024 si sono costituite in giudizio le Amministrazioni resistenti con atto di stile, successivamente depositando relazione e documenti.
3. Con ordinanza n. 11047 adottata all’esito dell’udienza pubblica del 3 giugno 2025, rilevato che il ricorso risultava avere ad oggetto una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PN sottoposto al rito ex art. 12 bis , D.L. n. 68/2022, convertito con modificazioni in Legge n. 108/2022, il Collegio ha disposto la conversione del rito e, visto l’elevato numero delle parti interessate, ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati “per pubblici proclami” sul sito web dell'Amministrazione.
4. All’udienza pubblica del 12 gennaio 2026, il Collegio ha formulato avviso, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., di possibile inammissibilità del ricorso per carenza dei presupposti del gravame collettivo e cumulativo e la causa è stata trattenuta per la decisione.
5. Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi di diritto.
- “ 1. Sull’omessa pubblicazione delle graduatorie di merito. Violazione del principio del merito ex art. 97 Cost. – violazione del principio della trasparenza – eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei presupposti – violazione del principio del buon andamento – violazione della direttiva 70/99CE- eccesso di potere per violazione del principio di non contraddizione – eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche - illogicità manifesta ”.
L’Amministrazione avrebbe dovuto pubblicare, al termine della procedura concorsuale, le graduatorie di tutti i candidati che hanno superato le prove, anche se non vincitori, al fine di rendere nota la loro posizione e il relativo punteggio. La previsione della pubblicazione di una graduatoria non comprensiva dell’elenco degli idonei non vincitori sarebbe illogica e violerebbe il principio della trasparenza della Pubblica Amministrazione.
- “ 2. Sullo scorrimento delle graduatorie e sul riconoscimento dell’abilitazione. Violazione del principio del fabbisogno – illogicità manifesta – violazione del principio del merito – violazione del principio del buon andamento – violazione della trasparenza amministrativa – violazione degli artt. 1,2,3,4,97 Cost. – eccesso di potere per travisamento dei fatti e presupposti di diritto – eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche – violazione della legge n. 241/1990 – violazione del principio della continuità didattica – violazione della direttiva 70/99/CE ”.
L’Amministrazione avrebbe illegittimamente omesso la previsione dello scorrimento delle graduatorie e la valenza abilitativa della procedura.
6. La parte resistente ha eccepito l’infondatezza dei motivi di ricorso.
7. In disparte i profili di possibile inammissibilità del gravame ai sensi dell’art. 40, comma 1, lettera d) e comma 2, c.p.a. (in quanto parte ricorrente non specifica la ragione dell’impugnazione di ciascuno dei rilevantemente numerosi atti indicati nell’epigrafe) e in disparte i profili di possibile carenza di legittimazione passiva di alcuni dei soggetti evocati in giudizio (in quanto del loro coinvolgimento processuale non viene indicata la specifica ragione), il Collegio ritiene quanto segue.
8. I ricorrenti non hanno dato dimostrazione né della sussistenza dei presupposti del gravame collettivo (omogeneità delle posizioni azionate e assenza di potenziale conflitto) né di un loro interesse concreto e attuale al ricorso.
Invero, gli istanti si ritengono da un lato danneggiati dalla omessa pubblicazione delle graduatorie di merito in ragione della impossibilità di conoscere l’esistenza di chance di risultare vincitori e di poter quindi pianificare le proprie scelte professionali; dall’altro lato, non offrono agli atti alcuna prova della prossimità del punteggio conseguito al voto ritenuto utile per poter conseguire l’immissione in ruolo.
Oltre a ciò, gli istanti non possono dirsi vantare un diritto allo scorrimento della graduatoria, rientrando tale ipotesi nella discrezionalità dell’Amministrazione.
Tutto quanto sopra apparirebbe idoneo a rendere il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera b), c.p.a.
9. In ogni caso – e prescindendo anche dai predetti profili di possibile inammissibilità– il ricorso risulta infondato nel merito per le ragioni che seguono.
L’operato degli Uffici Scolastici Regionali risulta conforme alla disciplina concorsuale (art. 9, D.D. n. 2575/2023) a sua volta aderente alla disposizione di legge istitutiva del concorso (art. 59, comma 10, lett. d), D.L. n. 73/2021) che prevedeva che dovesse essere stilata e successivamente pubblicata la sola graduatoria dei vincitori del concorso e non quella degli idonei che, pur avendo raggiunto una posizione utile, non potevano aspirare all’assunzione (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, ord. n. 157/2025).
La disciplina infatti prevede la “ formazione della graduatoria sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a) b) e c), nel limite dei posti messi a concorso, fatta salva, nel limite dei posti messi a concorso, l'integrazione della graduatoria, nella misura delle eventuali rinunce intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali ” (art. 59, comma 10, lett. d), D.L. n. 73/2021).
L’idoneità alla procedura appare in ogni caso ricollegabile ipso facto al superamento del punteggio minimo previsto dalla lex specialis , il cui esito è conoscibile e dimostrabile da quanto attestato nell’area personale della procedura.
A fronte del chiaro disposto normativo, nessun rimprovero può essere mosso agli Uffici Scolastici di non aver provveduto a pubblicare una graduatoria comprensiva dell’elenco degli idonei non vincitori, essendo la stessa non prevista dalla lex specialis.
Peraltro, quanto sopra appare ragionevole, in quanto coerente con la ratio della procedura in discorso, rientrante tra le procedure del PN e caratterizzata da esigenze di celerità e speditezza.
Rileva nello specifico la cadenza annuale del concorso, impegno previsto dal PN e recepito nella norma di legge in questione, che giustifica – nella logica di accelerazione sopra evidenziata – la pubblicazione di una graduatoria dei soli vincitori, con efficacia temporalmente circoscritta.
Le modalità semplificate e derogatorie previste dall’art. 59 del citato decreto legge trovano adeguata giustificazione nelle esigenze di buon andamento e efficienza dell’azione amministrativa, senza che sia evidenziata una lesione irragionevole a contrapposti interessi di analogo rango, rientrando nell’ambito delle prerogative dello Stato individuare le modalità di reclutamento dei propri impiegati più funzionali alle esigenze dell’Amministrazione.
Conformemente alla giurisprudenza di questo Tribunale (cfr, ex multis , TAR Lazio, Roma, Sez. III bis , sent. n. 15647/2024, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2737 del 1 aprile 2025) è legittimo e non viola alcuna fonte normativa costituzionale o sovranazionale, escludere con norma di rango primario che debbano essere pubblicate graduatorie comprensive degli idonei, specificamente in caso di situazioni eccezionali che nella presente fattispecie possono essere agevolmente ravvisate nella peculiarità dei procedimenti PN (strumento di ausilio finanziario che ha previsto programmi di assunzione specificamente negoziati con la Commissione UE).
A tale riguardo, è stato chiarito che la previsione legislativa di non obbligatoria pubblicazione di una graduatoria degli idonei, o che comprenda vincitori ed idonei, risulta essere ragionevole, restando salva la possibilità di colmare eventuali vacanze a seguito di scorrimento dovuto alla rinuncia di candidati vincitori ovvero di altre sopravvenienze, senza che venga meno il principio enunciato dal Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, nella sentenza 28 luglio 2011, n. 14.
Va precisato però “ che i partecipanti alla procedura, pur non potendo pretendere la pubblicazione di una graduatoria di idonei in contrasto con una previsione legislativa, possono esercitare il loro diritto di accesso per verificare il loro punteggio e gli avvenuti scorrimenti della graduatoria in seguito a rinunce. Comunque, in alternativa alla puntuale e tempestiva risposta alle richieste di accesso agli atti, l’Amministrazione è libera di mettere a disposizione degli interessati la graduatoria degli idonei ” (TAR Lazio, Roma, Sez. III bis , sent. n. 8358/2025).
9.1 Neppure merita condivisione il motivo di ricorso nel quale parte ricorrente deduce che la mancata pubblicazione di una graduatoria di merito comprensiva degli idonei impedisce la possibilità di uno scorrimento in favore dei ricorrenti.
Al riguardo, va rilevato come la posizione di un soggetto idoneo ad una procedura concorsuale sia di mera aspettativa all’assunzione, non tutelabile in questa fase, in ragione dell’ampia discrezionalità che la Pubblica Amministrazione conserva in merito alla decisione di procedere o meno allo scorrimento della graduatoria (Cons. Stato, Sez. III, sent. n. 3139/2020).
La disciplina concorsuale al momento riconosce la possibilità di una “integrazione della graduatoria” (art. 59, comma 10, D.L. n. 73/2021), a seguito di eventuali rinunce intervenute con i candidati che hanno raggiunto il punteggio minimo.
Tale facoltà non è impedita in fatto – né i ricorrenti adducono prove in tal senso – dalla mancata pubblicazione di un elenco degli idonei, né risulta che agli istanti sia stato impedito di conoscere la propria posizione rispetto all’ultimo dei vincitori.
9.2 Alla luce di tutto quanto sopra, la prospettata questione di costituzionalità difetta del requisito della non manifesta infondatezza e non sussistono i presupposti per la richiesta trasmissione degli atti alla Corte di Giustizia Europea.
10. In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
11. Le spese di giudizio possono essere compensate in ragione della novità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
SS MA, Presidente
Giovanni Caputi, Referendario
CE LL BA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CE LL BA | SS MA |
IL SEGRETARIO