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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 18/11/2025, n. 1003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1003 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 48/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEI SIGNORI MAGISTRATI:
Dott.ssa Gabriella Ratti PRESIDENTE RELATORE
Dott.ssa Silvia Orlando CONSIGLIERE
Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere CONSIGLIERE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta nel R.G. 48/2024, promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Barbara Ferrari ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Correggio (RE), corso Mazzini, n. 9;
parte appellante contro
con sede legale in Torino, piazza San Carlo n. 156, c.f. Controparte_1
, P. IVA n. , rappresentata e difesa dall'Avv. Federico Restano ed P.IVA_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, corso Galileo Ferraris, n. 43;
parte appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI pagina 1 di 8
Per parte appellante
«Che l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, contrariis rejectis: in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
in via principale e nel merito, accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per
l'effetto, in riforma della sentenza n. 3938 /2023 emessa dal Tribunale di Torino, Sezione Civile,
Giudice Dott.ssa Maria Luciana Dughetti, nell'ambito del giudizio N.R.G. 14584/2021, depositata in cancelleria in data 16.10.2023 e notificata il 29.11.2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano “accertare e dichiarare le gravi inadempienze descritte in narrativa commesse dalla quale intermediario finanziario, agli oneri ed obblighi CP_2 ad essa imposti dalla sopra citata normativa di cui al D.Lgs. 24.02.1998 n.58, recante il Testo
Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (T.U.F.), al Regolamento di attuazione del D.Lgs. 24.02.1998 N.58 ed al D.Lgs. n.385/93 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia); accertare e dichiarare la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede a carico della Banca, posta in essere durante la fase delle trattative, della stipulazione ed esecuzione dei rapporti con il
Sig. a far data dall'anno 2000; Parte_1 dichiarare la nullità dei contratti di intermediazione finanziaria stipulato tra le parti del presente giudizio per carenza dei presupposti di legge come indicato ed articolato in premessa e conseguentemente condannare la a restituire all' attore tutte le somme alla stessa affidate CP_2 in gestione o versate per operazioni di investimento e/o sottoscrizioni di titoli a far data dal gennaio del 2000, rivalutate e maggiorate degli interessi legali, tempo per tempo vigenti, calcolati dalle rispettive date di affidamento o versamento fino alla data di effettiva restituzione;
condannare in subordine la a risarcire al Sig. ogni danno loro provocato per CP_2 Parte_1 effetto delle gravi inadempienze e violazioni contrattuali sopra descritte, nella misura che risulterà provata in corso di causa e comunque non inferiore alle perdite effettivamente subite, da quantificarsi nella differenza tra il valore originario del capitale investito ed il valore effettivamente realizzato all'atto del disinvestimento, il tutto maggiorato degli interessi legali, tempo per tempo vigenti, calcolati, sulla somma capitale originariamente investita, dalla data dell'investimento fino alla data del rimborso effettivo, e della rivalutazione monetaria. condannare la a rimborsare CP_2 agli attori tutte le spese sostenute, le commissioni pagate, le imposte versate e quant'altro a qualsiasi titolo subìto in conseguenza delle operazioni descritte in narrativa, il tutto con interessi legali e rivalutazione.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.”
In ogni caso
pagina 2 di 8 Condannare l al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali Controparte_3 subiti dall'attore in conseguenza della condotta delittuosa ascrivibile all'Istituto di Credito, da determinare in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c.
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il
Tribunale per i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre al rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria:
Si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico: ammettersi CTU grafologica al fine di accertare l'autenticità o la falsità della sottoscrizione da parte dei signori
e in calce ai sopra citati contratti – documenti n. 1 allegati al Parte_1 Controparte_4 presente atto. Atteso il mancato adempimento da parte della banca convenuta di fornire, ex art.
119 del D.Lgs. n. 385/93 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), formula, sin
d'ora, istanza affinché il Giudice voglia ordinare alla Banca l'esibizione, ai fini dell'acquisizione in giudizio, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., di tutta la documentazione contrattuale e contabile inerente ai rapporti per cui è causa.
Si chiede altresì ai sensi dell'art. 210 cpc che l'Ill.mo Collegio voglia autorizzare l'acquisizione in giudizio di tutte le registrazioni delle telefonate intercorse tra la Filiali di cui in premessa ed il Sig. volte a conseguire consenso all'acquisto dei titoli, al fine di dimostrare che le telefonate Pt_1 erano invece caratterizzate dalla semplice comunicazione che il titolo era già stato acquistato in assenza di preventivo consenso.
Per quanto riguarda nessuna comunicazione è mai intercorsa quindi l'Istituto di Controparte_4
Credito operava senza il consenso e senza informare la correntista. Veniva informato il Sig. Pt_1 in assenza di preventiva autorizzazione. Si chiede sin d'ora ammettersi ulteriore CTU al fine di quantificare la differenza, e quindi la perdita, tra il valore originario del capitale investito ed il valore effettivamente realizzato all'atto del relativo disinvestimento, importo da maggiorarsi degli interessi legali e della rivalutazione.
Si chiede sin d'ora autorizzare ex art. 210 cpc l'acquisizione di tutta la documentazione patrimoniale/finanziaria relativa alle società titolari delle azioni oggetto degli investimenti nonché copia delle sentenze dichiarative di fallimento al fine di dimostrare che le operazioni eseguite sono state indirizzate verso società la cui situazione finanziaria era ben nota e certamente documentata.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.»
Per parte appellata
«in via preliminare:
pagina 3 di 8 • dichiarare inammissibile l'appello ex 348- bis cod. proc. civ. nel merito:
• respingere il gravame e, comunque, tutte le avverse pretese per difetto di legittimazione attiva, perché prescritte, inammissibili ed infondate;
• in via subordinata, contenere la condanna nei limiti del pregiudizio effettivamente provato e deducendo dall'avversa pretesa ogni utilità tratta dall'Appellante con riferimento alle operazioni contestate, in via istruttoria respingere tutte le avverse istanze istruttorie.
Con vittoria delle spese di lite.»
MATERIA DEL CONTENDERE E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 14.07.2021 il signor conveniva in giudizio Parte_1
(quale soggetto incorporante esponendo di aver Controparte_1 Controparte_5 intrattenuto, sin dagli anni '70 del secolo scorso, unitamente alla compagna , Controparte_4 rapporti con la filiale di Reggio Emilia della investendo in titoli di Stato a Controparte_5 reddito fisso, in ragione della scarsa propensione al rischio e della scarsa conoscenza degli strumenti finanziari.
2. Tuttavia, a partire dall'anno 2000, la coppia, su sollecitazione del funzionario di banca, Sig.
avrebbe iniziato a investire – con risultati assai negativi – in titoli azionari del “nuovo Pt_2 mercato”, senza le garanzie di affidabilità da sempre ricercate nella scelta dei prodotti. In particolare, tali operazioni sarebbero state realizzate in assenza di documenti sottoscritti dal Sig.
e/o dalla compagna e, comunque, in violazione degli obblighi sanciti dal d.lgs. 28 febbraio Pt_1
1998, n. 58 (TUF) e dal Regolamento CONSOB n. 11522/1998.
3. Sulla scorta di tali fatti, il Sig. agiva innanzi al Tribunale di Torino chiedendo di: - Pt_1 accertare e dichiarare le gravi inadempienze descritte, commesse dalla Banca in violazione delle prescrizioni sancite dal D.Lgs. n.58/1998, (T.U.F.), dal Regolamento di attuazione e dal D.Lgs.
n.385/1993 (T.U.B.); - accertare e dichiarare a carico della la violazione degli obblighi di CP_2 correttezza e buona fede durante la fase delle trattative;
- dichiarare la nullità del contratto di intermediazione finanziaria stipulato tra le parti del presente giudizio;
- conseguentemente, condannare la a restituire all'attore tutte le somme alla stessa affidate in gestione o versate CP_2 per operazioni di investimento e/o sottoscrizioni di titoli a far data dal gennaio del 2000, rivalutate e maggiorate degli interessi legali;
- condannare in subordine la a risarcire al Sig. CP_2 Pt_1 ogni danno provocato per effetto delle gravi inadempienze e violazioni contrattuali sopra descritte, nella misura che risulterà provata in corso di causa e comunque non inferiore alle perdite pagina 4 di 8 effettivamente subite, da quantificarsi nella differenza tra il valore originario del capitale investito e il valore effettivamente realizzato all'atto del disinvestimento, il tutto maggiorato degli interessi legali e della rivalutazione monetaria;
- in ogni caso, condannare la a rimborsare all'attore CP_2 tutte le spese sostenute, le commissioni pagate, le imposte versate e quant'altro a qualsiasi titolo subìto in conseguenza delle operazioni descritte, il tutto con interessi legali e rivalutazione;
- in ogni caso, condannare l'istituto di credito al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subìti in conseguenza della condotta delittuosa a lui ascrivibile, da determinare in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c.
4. Con comparsa di risposta del 05.11.2021, si costituiva in giudizio , contestando Controparte_1 integralmente il tenore dell'avverso atto di citazione e domandando l'integrale reiezione delle avverse domande, in ragione: a) del difetto di legittimazione attiva dell'attore, non essendo questi legittimato ad agire per l'intero importo della restituzione, in ragione della cointestazione del conto;
b) della prescrizione delle avverse pretese, essendo ormai trascorsi più di dieci anni dagli anni 2000-2009, periodo in cui sarebbero state poste in essere le nefaste operazioni;
c) dell'omessa allegazione dei fatti costitutivi, poiché nell'atto di citazione non erano state specificate quali erano le operazioni contestate, in quali date sarebbero state effettuate e quali gli importi corrisposti. La convenuta chiedeva altresì il rigetto delle istanze istruttorie di parte attrice, osservando: - con riferimento alla richiesta di CTU grafologica, come controparte avesse formulato una richiesta assolutamente generica ed esplorativa, posto che nessuno dei documenti prodotti dall'attore recava la sua sottoscrizione e non si comprendeva dunque quali sarebbero stati i documenti oggetto dell'istanza istruttoria;
- con riferimento, invece, all'asserita richiesta di copia della documentazione ex art. 119, c. 4 T.U.B., come nessuna richiesta in tal senso risultasse essere stata indirizzata alla banca, e, comunque, come l'attore non potesse supplire alle proprie carenze istruttorie invocando l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., il quale presuppone l'allegazione in giudizio del motivo dell'omesso possesso e/o della perdita di documenti di cui si chiede l'ostensione.
5. Con sentenza n. 3938/2023 del 16.10.2023 il Tribunale di Torino ha integralmente respinto le domande attoree, statuendo che: i) le modalità di produzione della documentazione ad opera del
Sig. non consentono di ricostruire, in mancanza di puntuali allegazioni negli scritti attorei, Pt_1 quali sarebbero le operazioni oggetto di censura;
ii) gli assunti attorei, sin dalla citazione, appaiono quindi affetti da irrimediabile genericità; iii) l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. formulato dall'attore è del tutto esplorativo, non essendo riferito ad operazioni specifiche e non avendo egli provato di aver proposto istanza ex art. 119 TUB;
iv) la richiesta di perizia grafologica
è inammissibile, non essendo riferita ad uno specifico documento sottoscritto dal Sig. v) in Pt_1 ogni caso, le irregolarità genericamente allegate da parte attrice, rappresentando la violazione di norme di comportamento e non di norme di validità, non possono determinare la nullità dei pagina 5 di 8 contratti;
vi) risulta conseguentemente assorbita la questione della legittimazione rispetto alla posizione della Sig.ra cointestataria dei rapporti. CP_4
6. Avverso tale sentenza propone appello il Sig. con atto di citazione del 29/12/2023 Pt_1 chiedendo, innanzitutto, la sospensione dell'immediata esecutività della sentenza impugnata, e poi riproponendo sostanzialmente tutte le conclusioni e le argomentazioni contenute nell'atto di citazione di primo grado, senza un'articolazione specifica dei motivi di appello, né indicando i capi della decisione impugnata.
7. Si costituisce in giudizio con comparsa di risposta del 2/04/2024, deducendo: Controparte_1
a) l'inammissibilità dell'appello per assenza di specificità dei motivi, e b) la sua infondatezza, in ragione: i) dell'intervenuta formazione del giudicato interno sulla statuizione di genericità della domanda attorea e di intervenuta prescrizione degli asseriti crediti dell'appellante, ii) degli argomenti difensivi già esposti in primo grado, nonché iii) del fatto che : - nessun contratto e nessun documento comprovante le asserite dannose operazioni è stato prodotto da controparte in relazione al periodo anteriore al 2010 (e non essendo tenuta la alla conservazione della CP_2 documentazione antecedente a tale anno, essendo ormai decorso il decennio di cui all'art. 119
T.U.B.); - assolutamente evanescente è la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale, giacché l'appellante non ha allegato alcun elemento comprovante l'asserita rilevanza penale della condotta tenuta dall'istituto di credito.
8. Con ordinanza del 24/04/2024 questa Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado e ha condannato al pagamento in Parte_1 favore della della somma di € 2.000,00. Parte_3
9. All'esito dell'udienza di comparizione parti, svolta per trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la Corte ha rinviato all'udienza di rimessione a decisione con assegnazione alle parti dei termini a ritroso ex art. 352 c.p.c. e ha poi rimesso la causa al Collegio per la decisione.
10. L'appello è interamente inammissibile.
10.1 Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha statuito come l'atto di appello, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., «[…] deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, […] tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata
(Cass., Sez. Un., 16 novembre 2017, n. 27199; conf. Cass., Sez. Un., 13 dicembre 2022, n.
36481; Cass., 9 novembre 2023, n. 31170).»
Sulla stessa scia si è posta anche Cass., 25 maggio 2017, n. 13151 (conf. Cass., sez. lav., 5 febbraio 2015, n. 2143; Cass., sez. lav., 7 settembre 2016, n. 17712) «Con riferimento al testo novellato dell'art. 342 c.p.c. [...] la norma non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma
pagina 6 di 8 impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata».
10.2 Nulla di tutto ciò è stato effettuato nel caso concreto, ove l'atto d'appello costituisce una mera trasposizione – peraltro effettuata con la tecnica del “copia e incolla” – dell'atto di citazione di primo grado, senza che esso individui, ai sensi dell'art. 342 c.p.c.: a) i capi di sentenza impugnati, b) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti operata dal giudice di primo grado;
c) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Peraltro, neppure è ravvisabile una specifica articolazione dei motivi di appello, limitandosi l'atto introduttivo a riproporre pedissequamente le medesime argomentazioni svolte in primo grado, senza alcun confronto critico con la decisione impugnata: per tali ragioni l'appello deve ritenersi inammissibile per genericità dei motivi.
11. L'appello deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con integrale conferma della sentenza impugnata.
12. Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore di parte appellata come verrà indicato in dispositivo (D.M. 55/2014 e smi). Stante il valore indeterminato della controversia e la bassa complessità, si ritiene, ai sensi dell'art. 5, c. 6 del D.M. 55/2014, di fare applicazione dello scaglione da euro 26.000 a euro 260.000, valore minimo, con esclusione della fase istruttoria, non svolta, e con ulteriore aumento del 10%, ai sensi dell'art. 4, c. 1-bis, D.M.
55/2014, in ragione della redazione degli atti di parte appellata effettuata con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione.
13. Peraltro, in ragione della palese e totale inammissibilità dell'atto di appello, integralmente riproduttivo dell'atto di citazione di primo grado (cfr. Cass., 17/07/2020, n. 15333), nonché della deliberata insistenza nella riproposizione di argomentazioni già reputate manifestamente infondate dal primo giudice in ragione della totale carenza dei fatti costitutivi della pretesa (cfr. Cass.,
21/02/2018, n. 4136; Cass., 18/11/2014, n. 24546), si ritiene, ai sensi dell'art. 96, c. 3 c.p.c., di condannare parte appellante – quale soggetto responsabile della condotta del proprio difensore
(cfr. Cass., 17/07/2020, n. 15333) – al pagamento, a favore di , di una somma Controparte_1 equitativamente determinata, di importo pari ad euro 500,00.
14. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002 a carico di parte appellante.
P.Q.M.
La Corte,
pagina 7 di 8 definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro Parte_1 [...]
avverso la sentenza n. 3938/2023 del Tribunale di Torino, ogni diversa Controparte_1 domanda ed eccezione respinta o ritenuta assorbita, così provvede:
a) Dichiara inammissibile l'appello e conferma la decisione di primo grado;
b) Condanna l'appellante a rimborsare a parte appellata le spese del presente grado, liquidate in complessivi euro 3.820,00 di cui euro 1.029,00 per fase di studio, euro 709,00 per fase introduttiva ed euro 1.735,00 per fase decisionale, e con aumento del 10% ai sensi dell'art. 4, c. 1-bis, D.M. 55/2014, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario 15%;
c) Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002 a carico di parte appellante;
d) Condanna l'appellante, ai sensi dell'art. 96, c. 3 c.p.c., al pagamento, a favore di controparte, della somma di euro 500,00.
Così deciso in Torino, il 14/11/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Gabriella Ratti
Minuta della sentenza redatta dal Dott. Federico Basso, Magistrato ordinario in tirocinio pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEI SIGNORI MAGISTRATI:
Dott.ssa Gabriella Ratti PRESIDENTE RELATORE
Dott.ssa Silvia Orlando CONSIGLIERE
Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere CONSIGLIERE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta nel R.G. 48/2024, promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Barbara Ferrari ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Correggio (RE), corso Mazzini, n. 9;
parte appellante contro
con sede legale in Torino, piazza San Carlo n. 156, c.f. Controparte_1
, P. IVA n. , rappresentata e difesa dall'Avv. Federico Restano ed P.IVA_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, corso Galileo Ferraris, n. 43;
parte appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI pagina 1 di 8
Per parte appellante
«Che l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, contrariis rejectis: in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
in via principale e nel merito, accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per
l'effetto, in riforma della sentenza n. 3938 /2023 emessa dal Tribunale di Torino, Sezione Civile,
Giudice Dott.ssa Maria Luciana Dughetti, nell'ambito del giudizio N.R.G. 14584/2021, depositata in cancelleria in data 16.10.2023 e notificata il 29.11.2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano “accertare e dichiarare le gravi inadempienze descritte in narrativa commesse dalla quale intermediario finanziario, agli oneri ed obblighi CP_2 ad essa imposti dalla sopra citata normativa di cui al D.Lgs. 24.02.1998 n.58, recante il Testo
Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (T.U.F.), al Regolamento di attuazione del D.Lgs. 24.02.1998 N.58 ed al D.Lgs. n.385/93 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia); accertare e dichiarare la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede a carico della Banca, posta in essere durante la fase delle trattative, della stipulazione ed esecuzione dei rapporti con il
Sig. a far data dall'anno 2000; Parte_1 dichiarare la nullità dei contratti di intermediazione finanziaria stipulato tra le parti del presente giudizio per carenza dei presupposti di legge come indicato ed articolato in premessa e conseguentemente condannare la a restituire all' attore tutte le somme alla stessa affidate CP_2 in gestione o versate per operazioni di investimento e/o sottoscrizioni di titoli a far data dal gennaio del 2000, rivalutate e maggiorate degli interessi legali, tempo per tempo vigenti, calcolati dalle rispettive date di affidamento o versamento fino alla data di effettiva restituzione;
condannare in subordine la a risarcire al Sig. ogni danno loro provocato per CP_2 Parte_1 effetto delle gravi inadempienze e violazioni contrattuali sopra descritte, nella misura che risulterà provata in corso di causa e comunque non inferiore alle perdite effettivamente subite, da quantificarsi nella differenza tra il valore originario del capitale investito ed il valore effettivamente realizzato all'atto del disinvestimento, il tutto maggiorato degli interessi legali, tempo per tempo vigenti, calcolati, sulla somma capitale originariamente investita, dalla data dell'investimento fino alla data del rimborso effettivo, e della rivalutazione monetaria. condannare la a rimborsare CP_2 agli attori tutte le spese sostenute, le commissioni pagate, le imposte versate e quant'altro a qualsiasi titolo subìto in conseguenza delle operazioni descritte in narrativa, il tutto con interessi legali e rivalutazione.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.”
In ogni caso
pagina 2 di 8 Condannare l al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali Controparte_3 subiti dall'attore in conseguenza della condotta delittuosa ascrivibile all'Istituto di Credito, da determinare in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c.
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il
Tribunale per i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre al rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria:
Si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico: ammettersi CTU grafologica al fine di accertare l'autenticità o la falsità della sottoscrizione da parte dei signori
e in calce ai sopra citati contratti – documenti n. 1 allegati al Parte_1 Controparte_4 presente atto. Atteso il mancato adempimento da parte della banca convenuta di fornire, ex art.
119 del D.Lgs. n. 385/93 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), formula, sin
d'ora, istanza affinché il Giudice voglia ordinare alla Banca l'esibizione, ai fini dell'acquisizione in giudizio, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., di tutta la documentazione contrattuale e contabile inerente ai rapporti per cui è causa.
Si chiede altresì ai sensi dell'art. 210 cpc che l'Ill.mo Collegio voglia autorizzare l'acquisizione in giudizio di tutte le registrazioni delle telefonate intercorse tra la Filiali di cui in premessa ed il Sig. volte a conseguire consenso all'acquisto dei titoli, al fine di dimostrare che le telefonate Pt_1 erano invece caratterizzate dalla semplice comunicazione che il titolo era già stato acquistato in assenza di preventivo consenso.
Per quanto riguarda nessuna comunicazione è mai intercorsa quindi l'Istituto di Controparte_4
Credito operava senza il consenso e senza informare la correntista. Veniva informato il Sig. Pt_1 in assenza di preventiva autorizzazione. Si chiede sin d'ora ammettersi ulteriore CTU al fine di quantificare la differenza, e quindi la perdita, tra il valore originario del capitale investito ed il valore effettivamente realizzato all'atto del relativo disinvestimento, importo da maggiorarsi degli interessi legali e della rivalutazione.
Si chiede sin d'ora autorizzare ex art. 210 cpc l'acquisizione di tutta la documentazione patrimoniale/finanziaria relativa alle società titolari delle azioni oggetto degli investimenti nonché copia delle sentenze dichiarative di fallimento al fine di dimostrare che le operazioni eseguite sono state indirizzate verso società la cui situazione finanziaria era ben nota e certamente documentata.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.»
Per parte appellata
«in via preliminare:
pagina 3 di 8 • dichiarare inammissibile l'appello ex 348- bis cod. proc. civ. nel merito:
• respingere il gravame e, comunque, tutte le avverse pretese per difetto di legittimazione attiva, perché prescritte, inammissibili ed infondate;
• in via subordinata, contenere la condanna nei limiti del pregiudizio effettivamente provato e deducendo dall'avversa pretesa ogni utilità tratta dall'Appellante con riferimento alle operazioni contestate, in via istruttoria respingere tutte le avverse istanze istruttorie.
Con vittoria delle spese di lite.»
MATERIA DEL CONTENDERE E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 14.07.2021 il signor conveniva in giudizio Parte_1
(quale soggetto incorporante esponendo di aver Controparte_1 Controparte_5 intrattenuto, sin dagli anni '70 del secolo scorso, unitamente alla compagna , Controparte_4 rapporti con la filiale di Reggio Emilia della investendo in titoli di Stato a Controparte_5 reddito fisso, in ragione della scarsa propensione al rischio e della scarsa conoscenza degli strumenti finanziari.
2. Tuttavia, a partire dall'anno 2000, la coppia, su sollecitazione del funzionario di banca, Sig.
avrebbe iniziato a investire – con risultati assai negativi – in titoli azionari del “nuovo Pt_2 mercato”, senza le garanzie di affidabilità da sempre ricercate nella scelta dei prodotti. In particolare, tali operazioni sarebbero state realizzate in assenza di documenti sottoscritti dal Sig.
e/o dalla compagna e, comunque, in violazione degli obblighi sanciti dal d.lgs. 28 febbraio Pt_1
1998, n. 58 (TUF) e dal Regolamento CONSOB n. 11522/1998.
3. Sulla scorta di tali fatti, il Sig. agiva innanzi al Tribunale di Torino chiedendo di: - Pt_1 accertare e dichiarare le gravi inadempienze descritte, commesse dalla Banca in violazione delle prescrizioni sancite dal D.Lgs. n.58/1998, (T.U.F.), dal Regolamento di attuazione e dal D.Lgs.
n.385/1993 (T.U.B.); - accertare e dichiarare a carico della la violazione degli obblighi di CP_2 correttezza e buona fede durante la fase delle trattative;
- dichiarare la nullità del contratto di intermediazione finanziaria stipulato tra le parti del presente giudizio;
- conseguentemente, condannare la a restituire all'attore tutte le somme alla stessa affidate in gestione o versate CP_2 per operazioni di investimento e/o sottoscrizioni di titoli a far data dal gennaio del 2000, rivalutate e maggiorate degli interessi legali;
- condannare in subordine la a risarcire al Sig. CP_2 Pt_1 ogni danno provocato per effetto delle gravi inadempienze e violazioni contrattuali sopra descritte, nella misura che risulterà provata in corso di causa e comunque non inferiore alle perdite pagina 4 di 8 effettivamente subite, da quantificarsi nella differenza tra il valore originario del capitale investito e il valore effettivamente realizzato all'atto del disinvestimento, il tutto maggiorato degli interessi legali e della rivalutazione monetaria;
- in ogni caso, condannare la a rimborsare all'attore CP_2 tutte le spese sostenute, le commissioni pagate, le imposte versate e quant'altro a qualsiasi titolo subìto in conseguenza delle operazioni descritte, il tutto con interessi legali e rivalutazione;
- in ogni caso, condannare l'istituto di credito al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subìti in conseguenza della condotta delittuosa a lui ascrivibile, da determinare in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c.
4. Con comparsa di risposta del 05.11.2021, si costituiva in giudizio , contestando Controparte_1 integralmente il tenore dell'avverso atto di citazione e domandando l'integrale reiezione delle avverse domande, in ragione: a) del difetto di legittimazione attiva dell'attore, non essendo questi legittimato ad agire per l'intero importo della restituzione, in ragione della cointestazione del conto;
b) della prescrizione delle avverse pretese, essendo ormai trascorsi più di dieci anni dagli anni 2000-2009, periodo in cui sarebbero state poste in essere le nefaste operazioni;
c) dell'omessa allegazione dei fatti costitutivi, poiché nell'atto di citazione non erano state specificate quali erano le operazioni contestate, in quali date sarebbero state effettuate e quali gli importi corrisposti. La convenuta chiedeva altresì il rigetto delle istanze istruttorie di parte attrice, osservando: - con riferimento alla richiesta di CTU grafologica, come controparte avesse formulato una richiesta assolutamente generica ed esplorativa, posto che nessuno dei documenti prodotti dall'attore recava la sua sottoscrizione e non si comprendeva dunque quali sarebbero stati i documenti oggetto dell'istanza istruttoria;
- con riferimento, invece, all'asserita richiesta di copia della documentazione ex art. 119, c. 4 T.U.B., come nessuna richiesta in tal senso risultasse essere stata indirizzata alla banca, e, comunque, come l'attore non potesse supplire alle proprie carenze istruttorie invocando l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., il quale presuppone l'allegazione in giudizio del motivo dell'omesso possesso e/o della perdita di documenti di cui si chiede l'ostensione.
5. Con sentenza n. 3938/2023 del 16.10.2023 il Tribunale di Torino ha integralmente respinto le domande attoree, statuendo che: i) le modalità di produzione della documentazione ad opera del
Sig. non consentono di ricostruire, in mancanza di puntuali allegazioni negli scritti attorei, Pt_1 quali sarebbero le operazioni oggetto di censura;
ii) gli assunti attorei, sin dalla citazione, appaiono quindi affetti da irrimediabile genericità; iii) l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. formulato dall'attore è del tutto esplorativo, non essendo riferito ad operazioni specifiche e non avendo egli provato di aver proposto istanza ex art. 119 TUB;
iv) la richiesta di perizia grafologica
è inammissibile, non essendo riferita ad uno specifico documento sottoscritto dal Sig. v) in Pt_1 ogni caso, le irregolarità genericamente allegate da parte attrice, rappresentando la violazione di norme di comportamento e non di norme di validità, non possono determinare la nullità dei pagina 5 di 8 contratti;
vi) risulta conseguentemente assorbita la questione della legittimazione rispetto alla posizione della Sig.ra cointestataria dei rapporti. CP_4
6. Avverso tale sentenza propone appello il Sig. con atto di citazione del 29/12/2023 Pt_1 chiedendo, innanzitutto, la sospensione dell'immediata esecutività della sentenza impugnata, e poi riproponendo sostanzialmente tutte le conclusioni e le argomentazioni contenute nell'atto di citazione di primo grado, senza un'articolazione specifica dei motivi di appello, né indicando i capi della decisione impugnata.
7. Si costituisce in giudizio con comparsa di risposta del 2/04/2024, deducendo: Controparte_1
a) l'inammissibilità dell'appello per assenza di specificità dei motivi, e b) la sua infondatezza, in ragione: i) dell'intervenuta formazione del giudicato interno sulla statuizione di genericità della domanda attorea e di intervenuta prescrizione degli asseriti crediti dell'appellante, ii) degli argomenti difensivi già esposti in primo grado, nonché iii) del fatto che : - nessun contratto e nessun documento comprovante le asserite dannose operazioni è stato prodotto da controparte in relazione al periodo anteriore al 2010 (e non essendo tenuta la alla conservazione della CP_2 documentazione antecedente a tale anno, essendo ormai decorso il decennio di cui all'art. 119
T.U.B.); - assolutamente evanescente è la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale, giacché l'appellante non ha allegato alcun elemento comprovante l'asserita rilevanza penale della condotta tenuta dall'istituto di credito.
8. Con ordinanza del 24/04/2024 questa Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado e ha condannato al pagamento in Parte_1 favore della della somma di € 2.000,00. Parte_3
9. All'esito dell'udienza di comparizione parti, svolta per trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la Corte ha rinviato all'udienza di rimessione a decisione con assegnazione alle parti dei termini a ritroso ex art. 352 c.p.c. e ha poi rimesso la causa al Collegio per la decisione.
10. L'appello è interamente inammissibile.
10.1 Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha statuito come l'atto di appello, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., «[…] deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, […] tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata
(Cass., Sez. Un., 16 novembre 2017, n. 27199; conf. Cass., Sez. Un., 13 dicembre 2022, n.
36481; Cass., 9 novembre 2023, n. 31170).»
Sulla stessa scia si è posta anche Cass., 25 maggio 2017, n. 13151 (conf. Cass., sez. lav., 5 febbraio 2015, n. 2143; Cass., sez. lav., 7 settembre 2016, n. 17712) «Con riferimento al testo novellato dell'art. 342 c.p.c. [...] la norma non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma
pagina 6 di 8 impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata».
10.2 Nulla di tutto ciò è stato effettuato nel caso concreto, ove l'atto d'appello costituisce una mera trasposizione – peraltro effettuata con la tecnica del “copia e incolla” – dell'atto di citazione di primo grado, senza che esso individui, ai sensi dell'art. 342 c.p.c.: a) i capi di sentenza impugnati, b) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti operata dal giudice di primo grado;
c) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Peraltro, neppure è ravvisabile una specifica articolazione dei motivi di appello, limitandosi l'atto introduttivo a riproporre pedissequamente le medesime argomentazioni svolte in primo grado, senza alcun confronto critico con la decisione impugnata: per tali ragioni l'appello deve ritenersi inammissibile per genericità dei motivi.
11. L'appello deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con integrale conferma della sentenza impugnata.
12. Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore di parte appellata come verrà indicato in dispositivo (D.M. 55/2014 e smi). Stante il valore indeterminato della controversia e la bassa complessità, si ritiene, ai sensi dell'art. 5, c. 6 del D.M. 55/2014, di fare applicazione dello scaglione da euro 26.000 a euro 260.000, valore minimo, con esclusione della fase istruttoria, non svolta, e con ulteriore aumento del 10%, ai sensi dell'art. 4, c. 1-bis, D.M.
55/2014, in ragione della redazione degli atti di parte appellata effettuata con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione.
13. Peraltro, in ragione della palese e totale inammissibilità dell'atto di appello, integralmente riproduttivo dell'atto di citazione di primo grado (cfr. Cass., 17/07/2020, n. 15333), nonché della deliberata insistenza nella riproposizione di argomentazioni già reputate manifestamente infondate dal primo giudice in ragione della totale carenza dei fatti costitutivi della pretesa (cfr. Cass.,
21/02/2018, n. 4136; Cass., 18/11/2014, n. 24546), si ritiene, ai sensi dell'art. 96, c. 3 c.p.c., di condannare parte appellante – quale soggetto responsabile della condotta del proprio difensore
(cfr. Cass., 17/07/2020, n. 15333) – al pagamento, a favore di , di una somma Controparte_1 equitativamente determinata, di importo pari ad euro 500,00.
14. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002 a carico di parte appellante.
P.Q.M.
La Corte,
pagina 7 di 8 definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro Parte_1 [...]
avverso la sentenza n. 3938/2023 del Tribunale di Torino, ogni diversa Controparte_1 domanda ed eccezione respinta o ritenuta assorbita, così provvede:
a) Dichiara inammissibile l'appello e conferma la decisione di primo grado;
b) Condanna l'appellante a rimborsare a parte appellata le spese del presente grado, liquidate in complessivi euro 3.820,00 di cui euro 1.029,00 per fase di studio, euro 709,00 per fase introduttiva ed euro 1.735,00 per fase decisionale, e con aumento del 10% ai sensi dell'art. 4, c. 1-bis, D.M. 55/2014, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario 15%;
c) Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002 a carico di parte appellante;
d) Condanna l'appellante, ai sensi dell'art. 96, c. 3 c.p.c., al pagamento, a favore di controparte, della somma di euro 500,00.
Così deciso in Torino, il 14/11/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Gabriella Ratti
Minuta della sentenza redatta dal Dott. Federico Basso, Magistrato ordinario in tirocinio pagina 8 di 8