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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 764 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 764/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SPAGNUOLO MARIO, Presidente
LI AG, TO
CAVA GIUSEPPE, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'altro atto n. 5253/2024 depositato il 26/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SEQUESTRO n. PROT. 201286/2022 1902 IRES-ALTRO 2016
- SEQUESTRO n. PROT. 201286/2022 1902 IVA-ALTRO 2016
- SEQUESTRO n. PROT. 201286/2022 1902 IRAP 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l. con sede legale in Cosenza, Indirizzo_1 angolo Indirizzo_2 n. C/E, c.f. e p.i. P.IVA_1, in persona del suo legale rappresentate Nominativo_1 , rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2 (C.F. CF_Difensore_2 - PEC: Email_3), e dall' Avv. Difensore_1 Difensore_1 (C.F. CF_Difensore_1 - PEC: Email_1), elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Cosenza, alla Indirizzo_3, ha depositato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenz – previa notifica il 26 giugno 2024 ad Agenzia delle Entrate di Cosenza – ricorso teso ad ottenere “la revoca e la cancellazione ex art. 22, comma 7, d.lgs. n. 472/1997, delle misure cautelari autorizzate con la sentenza n. 93/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, sezione I, nel giudizio recante n.r.g.r. 5142/2022, depositata in data 12.01.2023 e non notificata, richieste dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Cosenza”.
A fondamento dell'istanza, la Ricorrente_1 S.r.l. ha posto la circostanza relativa all'intervenuto annullamento dell'atto sulla base del quale era stata disposta l'applicazione delle misure cautelari delle quali si invocava la revoca.
Agenzia delle Entrate non si è costituita in giudizio.
In data 12 gennaio 2026 ha depositato memoria la parte istante, invocando dichiarazione di cessazione della materia del contendere ed estinzione del giudizio in ragione del fatto che con la sentenza n. 1819/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Calabria, depositata il 02.07.2024, era stata disposta la revoca del sequestro conservativo dei beni, immobili e mobili registrati, della società Ricorrente_1 S.r.l. e disposto che l'Agenzia delle Entrate provvedesse alla cancellazione delle formalità di trascrizione delle misure adottate.
All'odierna udienza, la causa è stata trattenuta per la sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'intervenuto annullamento delle misure cautelari e la richiesta della ricorrente determinano la cessazione della materia del contendere e la dichiarazione di non ripetibilità delle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, Sez. I, così dispone:
- dichiara cessata tra le parti la materia del contendere ed estinto il procedimento;
- spese non ripetibili.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SPAGNUOLO MARIO, Presidente
LI AG, TO
CAVA GIUSEPPE, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'altro atto n. 5253/2024 depositato il 26/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SEQUESTRO n. PROT. 201286/2022 1902 IRES-ALTRO 2016
- SEQUESTRO n. PROT. 201286/2022 1902 IVA-ALTRO 2016
- SEQUESTRO n. PROT. 201286/2022 1902 IRAP 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l. con sede legale in Cosenza, Indirizzo_1 angolo Indirizzo_2 n. C/E, c.f. e p.i. P.IVA_1, in persona del suo legale rappresentate Nominativo_1 , rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2 (C.F. CF_Difensore_2 - PEC: Email_3), e dall' Avv. Difensore_1 Difensore_1 (C.F. CF_Difensore_1 - PEC: Email_1), elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Cosenza, alla Indirizzo_3, ha depositato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenz – previa notifica il 26 giugno 2024 ad Agenzia delle Entrate di Cosenza – ricorso teso ad ottenere “la revoca e la cancellazione ex art. 22, comma 7, d.lgs. n. 472/1997, delle misure cautelari autorizzate con la sentenza n. 93/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, sezione I, nel giudizio recante n.r.g.r. 5142/2022, depositata in data 12.01.2023 e non notificata, richieste dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Cosenza”.
A fondamento dell'istanza, la Ricorrente_1 S.r.l. ha posto la circostanza relativa all'intervenuto annullamento dell'atto sulla base del quale era stata disposta l'applicazione delle misure cautelari delle quali si invocava la revoca.
Agenzia delle Entrate non si è costituita in giudizio.
In data 12 gennaio 2026 ha depositato memoria la parte istante, invocando dichiarazione di cessazione della materia del contendere ed estinzione del giudizio in ragione del fatto che con la sentenza n. 1819/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Calabria, depositata il 02.07.2024, era stata disposta la revoca del sequestro conservativo dei beni, immobili e mobili registrati, della società Ricorrente_1 S.r.l. e disposto che l'Agenzia delle Entrate provvedesse alla cancellazione delle formalità di trascrizione delle misure adottate.
All'odierna udienza, la causa è stata trattenuta per la sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'intervenuto annullamento delle misure cautelari e la richiesta della ricorrente determinano la cessazione della materia del contendere e la dichiarazione di non ripetibilità delle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, Sez. I, così dispone:
- dichiara cessata tra le parti la materia del contendere ed estinto il procedimento;
- spese non ripetibili.