Articolo 40 della Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1
Articolo 39Articolo 41
Versione
16 febbraio 1963
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Versione
16 febbraio 2001
Art. 40.
L'Ufficio di ((Presidente della Regione)) o d' assessore e' incompatibile con qualunque altra carica pubblica.
Entrata in vigore il 16 febbraio 2001