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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/12/2025, n. 4374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4374 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA V SEZIONE LAVORO
composta da: Giovanna Ciardi Presidente rel. Alessandra Trementozzi Consigliera Rossana Taverna Consigliera
nella causa civile in grado di appello n. 221/2025
all'udienza del 18 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
Avv.ti Francesco Elia, Daniela De Salvatore appellante E CP_1
Avv. Paola Scarlato appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 8445/2024 emessa dal Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro. CONCLUSIONI: come da rispettivi atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente depositato, l'odierna parte appellante conveniva l' innanzi al Tribunale di Roma, in funzione del giudice del lavoro, per CP_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A) NEL MERITO: Accertare e dichiarare l'inesistenza/irripetibilità/inesigibilità dell'indebito di euro 2.260,65 preteso dall' nei confronti della Ricorrente, per le motivazioni tutte espresse in CP_1 narrativa;
B) Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite a favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”. Invero, la ricorrente – premesso di essere, unitamente a coerede di , deceduta in data 18.04.2014 – Persona_1 Persona_2 deduceva come l'Istituto , con nota del 13.02.2023, provvedesse a CP_2 comunicarle quanto segue: “[…] per il periodo dal 01/01/2008 al 31/07/2010 sulla pensione cat. AS n. 04013183 del sig.ra , eliminata per Persona_2 decesso della titolare, è stato corrisposto un pagamento non dovuto per un importo complessivo di euro 2.260,65 per i seguenti motivi: - Sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante in quanto l'importo dei redditi è superiore ai limiti previsti dalla legge. Poiché l'Istituto, per legge, deve procedere al recupero rivolgendosi anche agli eredi, in qualità di erede della sig.ra Per_2
dovrà provvedere al pagamento dell'importo di Euro 2.260, 65 […].”.
[...]
La ricorrente, dunque, eccepiva l'intervenuta prescrizione ordinaria del credito, la violazione dell'obbligo di clare loqui, l'inesigibilità dell'indebito ex art. 52 L.n. 88/89, l'irripetibilità dell'indebito assistenziale e l'applicazione del principio della parziarietà per i debiti ereditari.
2. Costituitosi in giudizio, l contestava integralmente le domande CP_1 attoree, eccependo l'avvenuta interruzione del termine prescrizionale, asseritamente realizzatasi, in primo luogo, mediante la comunicazione dell'Istituto del 26.07.2010; successivamente, per effetto delle trattenute operate dall' , sino al mese di CP_1 gennaio 2014, sulla pensione della de cuius, da questa mai oggetto di specifica contestazione;
e, da ultimo, attraverso la citata comunicazione dell' del CP_1
13.02.2023. L'Istituto convenuto, dunque, contestando le ulteriori eccezioni avanzate dalla ricorrente, concludeva per il rigetto del ricorso.
3. Con la sentenza in oggetto, il Tribunale rigettava il ricorso, condannando la ricorrente, in favore dell'odierno Istituto appellato, alla refusione delle spese processuali. Invero, il Giudice di prime cure, in tal modo statuiva: “[…] è documentalmente provato che l'indebito de quo costituisce la somma residua di un indebito già contestato e richiesto alla de cuius debitrice con Persona_2 comunicazione del 26.7.2010 ricevuta in data 27.08.2010, che è stato poi oggetto di trattenuta mensile sulla pensione della de cuius sulla base di piano rateale di recupero, non contestato, sino al mese di gennaio 2014; successivamente il residuo indebito è stato richiesto all' odierna ricorrente quale erede con la comunicazione del 13.02.2023 impugnata nel presente giudizio. Ne consegue che è, quindi, avvenuto un riconoscimento tacito del debito sino a gennaio 2014, allorché la trattenuta è stata interrotta per decesso della de cuius, e che la prescrizione del credito dell'ente non risulta maturata essendo stato successivamente interrotta con idoneo atto interruttivo comunicato alla ricorrente. Inoltre, per quanto riguarda l'inesigibilità dell'indebito ex art. 52 L. 88/89 e l'asserita mancanza di dolo, l' ha condivisibilmente dedotto che la norma è CP_1 inapplicabile al caso di specie in quanto la richiesta di restituzione di somme indebitamente corrisposte dall'ente è stata avanzata nei confronti dell'odierna ricorrente non in quanto soggetto diretto percettore delle stesse ma in qualità di erede della debitrice originaria. Infine, parte ricorrente non ha specificamente allegato e provato i fatti costitutivi del diritto la cui sussistenza escluderebbe l'indebito contestato prima alla de cuius e poi alla ricorrente quale erede né ha specificamente contestato l'insussistenza nel merito dell'indebito tranne eccepire
2 infondatamente l'avvenuta prescrizione;
né infine la stessa de cuius risulta aver mai contestato l'indebito a suo tempo contestato.
[…] non può ritenersi l'inesistenza di un indebito solo a causa dell'asserita genericità del provvedimento restitutorio emesso dall' atteso che oggetto del CP_1 giudizio dinanzi al giudice ordinario è la sussistenza o meno del diritto di credito fatto valere. Per quanto riguarda, infine, l'eccezione relativa alla parziarietà dell'obbligazione ereditaria ex art. 752 c.c. […] nella specie, si osserva che la ricorrente, dopo aver affermato in ricorso la sua qualità di erede, ha allegato l'esistenza di una coerede, debitrice pro quota ex art. 752 c.c. nei confronti di CP_1 del medesimo credito ingiunto, sulla base della produzione della dichiarazione di successione della de cuius;
tuttavia deve rilevarsi che tale dichiarazione non costituisce prova della qualità di erede del soggetto indicato in ricorso che discende invece dall'accettazione, anche tacita, dell'eredità ma solo della sua qualità di chiamato all'eredità ( cfr. Cass. n. 13738/2005) atteso che tale atto non comporta ex se l'accettazione tacita dell'eredità in quanto atto preordinato a fini essenzialmente fiscali […] nè parte ricorrente ha dedotto e provato lo svolgimento da parte dell'asserita coerede di un'attività diversa ed ulteriore costituente prova d'accettazione implicita o tacita dell'eredità da parte di tale coerede;
ne discende l'inapplicabilità della disciplina codicistica invocata da parte ricorrente.” 4. Avverso la suindicata pronuncia, propone appello, Parte_1 concludendone per l'integrale riforma ed articolando i seguenti motivi di gravame:
“- sulla violazione dell'obbligo di clare loqui – inesistenza indebito – Cassazione sentenza n. 198/2011 – sussistenza;
- sulla violazione dell'art. 752 c.c. – obbligazione parziaria degli eredi – sussistenza”.
5. Ritualmente evocato in giudizio, l' contesta le avversarie pretese, CP_1 concludendo per la conferma della gravata sentenza.
6. All'odierna udienza, all'esito della discussione, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
7. L'appello è infondato.
8. In primo luogo, la Corte rileva l'infondatezza del primo motivo di gravame, conformando la propria decisione a quanto recentemente espresso dalla S.C. a risoluzione di analoga questione (Cass. Sez. L., Ordinanza n. 17378/2025 del 15.05.2025): “[…] La Corte d'appello parte dal principio reso da questa Corte a Sezioni Unite (sent.n.18046/2010, in seguito v. Cass.n.2739/2016) secondo cui spetta all'attore che proponga domanda di accertamento negativo della richiesta dell' CP_1 di restituzione di somme asseritamente pagate indebitamente, dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa, e quindi provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione percepita. La Corte d'appello ha però fatto applicazione della successiva sentenza di questa Corte (n.198/2011; in seguito v. Cass.n.4599/2021), che ha circoscritto il suesposto principio al caso in cui l' con la richiesta contenuta nel CP_1 provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a
3 contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa. Tale pronuncia si pone in contrasto con quanto precedentemente affermato da questa Corte (sent. n.2032/2006), secondo cui, invece, il riparto dell'onere probatorio è insensibile al fatto che l' non specifichi, nella comunicazione con CP_1 cui partecipa all'interessato di aver riscontrato pagamenti indebiti, le ragioni per le quali ritenga non sussistente il diritto alla prestazione. Il contrasto tra le due pronunce su tale profilo, non affrontato dalla citata sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte, appare al collegio risolvibile in favore dell'orientamento assunto da Cass.n.2032/06, cit. In effetti, le regole sul riparto dell'onere probatorio non possono essere influenzate da comportamenti stragiudiziali di una delle due parti, i quali per nulla incidono sull'esistenza o meno del diritto. Come osservato da Cass.n.2032/2006, cit., le prestazioni previdenziali derivano dalla legge anche nella loro quantificazione in base ad elementi predeterminati, sicché gli atti amministrativi dell' CP_1 quand'anche posti in essere in violazione di norme o di principi concernenti la correttezza delle relazioni tra amministrazioni pubbliche e cittadini, se possono originare pretese risarcitorie del danno, in nessun caso incidono sul diritto di credito, il quale spetta all'assicurato o assistito soltanto alle condizioni e nella misura stabilite dalle leggi. Del resto, la genericità del provvedimento amministrativo di recupero non preclude all' nella sede processuale del giudizio di cognizione, di specificare le CP_1 ragioni dell'indebito, sicché l'onere probatorio gravante sull'attore per accertamento negativo non può variare in ragione del solo contegno dell' CP_1 assunto in sede stragiudiziale, così da rendere ininfluente qualsiasi difesa dell' CP_1 svolta in giudizio. Infine, come ancora sottolinea Cass.n.2032/2006, cit., la considerazione secondo cui sarebbe eccessivamente gravoso addossare all'accipiens l'onere della prova allorché dal provvedimento dell'ente non emergano gli elementi dell'indebito,
“non ha dignità giuridica, come prova il rilievo che, nella generale valenza dell'enunciazione, sarebbe suscettibile di essere estesa a tutte le domande giudiziali di prestazioni per le quali il diniego in sede amministrativa non sia stato adeguatamente motivato”.
La Corte quindi, alla luce del suindicato orientamento di legittimità, osserva come, benché parte appellante contesti la genericità della nota del 13.02.2023, CP_1
l' abbia compiutamente e puntualmente specificato, nel corso Controparte_3 della precedente fase del giudizio, le ragioni poste a fondamento dell'indebito, come già correttamente rilevato dal Giudice di primo grado. In particolare, l' ha CP_1 prodotto in atti tutta la documentazione necessaria ai fini probatori, ed in specie: la comunicazione del 26.07.2010 (per mezzo della quale l'Istituto rendeva nota la CP_1 della sussistenza di un indebito sulla sua pensione cat. AS n. 4013183, a Per_2 motivo del superamento dei limiti reddituali previsti), la successiva comunicazione
4 del 05.04.2011 (recante l'indicazione delle modalità di recupero dell'indebito CP_1
e, segnatamente, l'avvio di una trattenuta nella misura del 20% sul trattamento pensionistico a decorrere dal mese di maggio 2011) nonché i cedolini, relativi a diverse mensilità, attestanti l'erogazione del trattamento pensionistico e l'operatività delle trattenute. Di contro, l'odierna appellante non ha sufficientemente fornito specifiche e circostanziate allegazioni in ordine all'asserita irrepetibilità della somma richiestale dall'Istituto previdenziale, differentemente da quanto sancito dal noto principio di legittimità espresso dalle Sezioni Unite della S.C. con sentenza n. 18046/2010 (ripreso altresì da Cass. n. 2739/2016), ai sensi del quale “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico”. Per tali ragioni, dunque, il primo motivo di appello deve essere disatteso.
9. La Corte ritiene parimenti infondato il secondo motivo di appello, con il quale parte appellante deduce la violazione dell'art. 752 c.c., nonché l'omessa applicazione, da parte del Giudice di primo grado, del principio di parziarietà delle obbligazioni ereditarie. Infatti, benché sia condivisibile l'assunto ai sensi del quale, in presenza di una pluralità di eredi, i debiti ereditari si ripartiscono pro quota, secondo il principio di cui all'art. 752 c.c., tuttavia, l'operatività di tale principio presuppone la dimostrazione dell'effettiva qualità di erede in capo ai soggetti indicati come coeredi. Nel caso di specie, come correttamente rilevato dal Tribunale, parte appellante non ha fornito idonea prova della sussistenza di una comunione ereditaria, avendo prodotto in atti la sola dichiarazione di successione. Tale atto, per consolidato orientamento giurisprudenziale, è idoneo esclusivamente a comprovare la chiamata all'eredità, ma non anche l'acquisto della qualità di erede, che consegue unicamente all'accettazione, espressa o tacita, dell'eredità. Ne consegue che, in difetto di prova dell'avvenuta accettazione dell'eredità da parte di altri soggetti – nel caso di specie, da parte di –, il Giudice di primo grado correttamente ha escluso Persona_1
l'applicazione del principio di parziarietà dell'obbligazione ereditaria, con conseguente legittimità dell'azione di recupero intrapresa dall' nei confronti CP_1 della sola odierna parte appellante. All'uopo, come già evidenziato dal Tribunale, si richiama quanto espresso dalla S.C. con sentenza n. 17122/2020: “Il coerede, convenuto in giudizio per il pagamento di un debito ereditario per l'intero, che eccepisca l'esistenza di altri coeredi, nonché la divisione "pro quota" del debito ereditario, ha l'onere di provarne l'esistenza, la consistenza numerica (agli effetti della eccepita divisione del debito in proporzione della rispettiva quota ereditaria), il titolo alla successione e la stessa qualifica di eredi.”. Tale orientamento, inoltre, è stato ulteriormente confermato dalla Corte di legittimità con sentenza n. 30761/2022, secondo la quale si è osservato quanto segue:
“[…] come è noto (in termini Cass. n. 13639/2018; n. 8053/2017) la delazione che
5 segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, perché a tale effetto è necessaria anche, da parte del chiamato, l'accettazione mediante 'aditio' oppure per effetto di 'pro herede gestio' oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 c.c. (...). […] L'assunzione della qualità di erede non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, né dalla denuncia di successione, che ha valore di atto di natura meramente fiscale (Cass., sez. 2, 11/05/2009, n. 10729; Cass, sez. 2, 28/02/2007, n. 4783), ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, che rappresenta elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio quale successore del de cuius (Cass. sez. 6-5, n. 13550 del 2022; Cass., sez. 2, 6/05/2002, n. 6479; Cass., sez. 3, 10/03/1992, n. 2849)”.
10. Alla luce delle suindicate argomentazioni, l'appello deve, dunque, essere respinto.
11. Le spese del grado devono essere dichiarate irripetibili ai sensi dell'art.152 disp. att. c.p.c., avendo la ricorrente ritualmente dichiarato di essere in possesso di redditi non superiori ai limiti di legge ed essendosi contestualmente impegnata a comunicare eventuali variazioni verificatesi nel corso del giudizio (v. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nel fascicolo di parte).
12. Deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello; dichiara irripetibili le spese del grado. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art.13 comma 1 quater del dpr n.115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 18 dicembre 2025
La Presidente est. Giovanna Ciardi
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LA CORTE DI APPELLO DI ROMA V SEZIONE LAVORO
composta da: Giovanna Ciardi Presidente rel. Alessandra Trementozzi Consigliera Rossana Taverna Consigliera
nella causa civile in grado di appello n. 221/2025
all'udienza del 18 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
Avv.ti Francesco Elia, Daniela De Salvatore appellante E CP_1
Avv. Paola Scarlato appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 8445/2024 emessa dal Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro. CONCLUSIONI: come da rispettivi atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente depositato, l'odierna parte appellante conveniva l' innanzi al Tribunale di Roma, in funzione del giudice del lavoro, per CP_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A) NEL MERITO: Accertare e dichiarare l'inesistenza/irripetibilità/inesigibilità dell'indebito di euro 2.260,65 preteso dall' nei confronti della Ricorrente, per le motivazioni tutte espresse in CP_1 narrativa;
B) Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite a favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”. Invero, la ricorrente – premesso di essere, unitamente a coerede di , deceduta in data 18.04.2014 – Persona_1 Persona_2 deduceva come l'Istituto , con nota del 13.02.2023, provvedesse a CP_2 comunicarle quanto segue: “[…] per il periodo dal 01/01/2008 al 31/07/2010 sulla pensione cat. AS n. 04013183 del sig.ra , eliminata per Persona_2 decesso della titolare, è stato corrisposto un pagamento non dovuto per un importo complessivo di euro 2.260,65 per i seguenti motivi: - Sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante in quanto l'importo dei redditi è superiore ai limiti previsti dalla legge. Poiché l'Istituto, per legge, deve procedere al recupero rivolgendosi anche agli eredi, in qualità di erede della sig.ra Per_2
dovrà provvedere al pagamento dell'importo di Euro 2.260, 65 […].”.
[...]
La ricorrente, dunque, eccepiva l'intervenuta prescrizione ordinaria del credito, la violazione dell'obbligo di clare loqui, l'inesigibilità dell'indebito ex art. 52 L.n. 88/89, l'irripetibilità dell'indebito assistenziale e l'applicazione del principio della parziarietà per i debiti ereditari.
2. Costituitosi in giudizio, l contestava integralmente le domande CP_1 attoree, eccependo l'avvenuta interruzione del termine prescrizionale, asseritamente realizzatasi, in primo luogo, mediante la comunicazione dell'Istituto del 26.07.2010; successivamente, per effetto delle trattenute operate dall' , sino al mese di CP_1 gennaio 2014, sulla pensione della de cuius, da questa mai oggetto di specifica contestazione;
e, da ultimo, attraverso la citata comunicazione dell' del CP_1
13.02.2023. L'Istituto convenuto, dunque, contestando le ulteriori eccezioni avanzate dalla ricorrente, concludeva per il rigetto del ricorso.
3. Con la sentenza in oggetto, il Tribunale rigettava il ricorso, condannando la ricorrente, in favore dell'odierno Istituto appellato, alla refusione delle spese processuali. Invero, il Giudice di prime cure, in tal modo statuiva: “[…] è documentalmente provato che l'indebito de quo costituisce la somma residua di un indebito già contestato e richiesto alla de cuius debitrice con Persona_2 comunicazione del 26.7.2010 ricevuta in data 27.08.2010, che è stato poi oggetto di trattenuta mensile sulla pensione della de cuius sulla base di piano rateale di recupero, non contestato, sino al mese di gennaio 2014; successivamente il residuo indebito è stato richiesto all' odierna ricorrente quale erede con la comunicazione del 13.02.2023 impugnata nel presente giudizio. Ne consegue che è, quindi, avvenuto un riconoscimento tacito del debito sino a gennaio 2014, allorché la trattenuta è stata interrotta per decesso della de cuius, e che la prescrizione del credito dell'ente non risulta maturata essendo stato successivamente interrotta con idoneo atto interruttivo comunicato alla ricorrente. Inoltre, per quanto riguarda l'inesigibilità dell'indebito ex art. 52 L. 88/89 e l'asserita mancanza di dolo, l' ha condivisibilmente dedotto che la norma è CP_1 inapplicabile al caso di specie in quanto la richiesta di restituzione di somme indebitamente corrisposte dall'ente è stata avanzata nei confronti dell'odierna ricorrente non in quanto soggetto diretto percettore delle stesse ma in qualità di erede della debitrice originaria. Infine, parte ricorrente non ha specificamente allegato e provato i fatti costitutivi del diritto la cui sussistenza escluderebbe l'indebito contestato prima alla de cuius e poi alla ricorrente quale erede né ha specificamente contestato l'insussistenza nel merito dell'indebito tranne eccepire
2 infondatamente l'avvenuta prescrizione;
né infine la stessa de cuius risulta aver mai contestato l'indebito a suo tempo contestato.
[…] non può ritenersi l'inesistenza di un indebito solo a causa dell'asserita genericità del provvedimento restitutorio emesso dall' atteso che oggetto del CP_1 giudizio dinanzi al giudice ordinario è la sussistenza o meno del diritto di credito fatto valere. Per quanto riguarda, infine, l'eccezione relativa alla parziarietà dell'obbligazione ereditaria ex art. 752 c.c. […] nella specie, si osserva che la ricorrente, dopo aver affermato in ricorso la sua qualità di erede, ha allegato l'esistenza di una coerede, debitrice pro quota ex art. 752 c.c. nei confronti di CP_1 del medesimo credito ingiunto, sulla base della produzione della dichiarazione di successione della de cuius;
tuttavia deve rilevarsi che tale dichiarazione non costituisce prova della qualità di erede del soggetto indicato in ricorso che discende invece dall'accettazione, anche tacita, dell'eredità ma solo della sua qualità di chiamato all'eredità ( cfr. Cass. n. 13738/2005) atteso che tale atto non comporta ex se l'accettazione tacita dell'eredità in quanto atto preordinato a fini essenzialmente fiscali […] nè parte ricorrente ha dedotto e provato lo svolgimento da parte dell'asserita coerede di un'attività diversa ed ulteriore costituente prova d'accettazione implicita o tacita dell'eredità da parte di tale coerede;
ne discende l'inapplicabilità della disciplina codicistica invocata da parte ricorrente.” 4. Avverso la suindicata pronuncia, propone appello, Parte_1 concludendone per l'integrale riforma ed articolando i seguenti motivi di gravame:
“- sulla violazione dell'obbligo di clare loqui – inesistenza indebito – Cassazione sentenza n. 198/2011 – sussistenza;
- sulla violazione dell'art. 752 c.c. – obbligazione parziaria degli eredi – sussistenza”.
5. Ritualmente evocato in giudizio, l' contesta le avversarie pretese, CP_1 concludendo per la conferma della gravata sentenza.
6. All'odierna udienza, all'esito della discussione, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
7. L'appello è infondato.
8. In primo luogo, la Corte rileva l'infondatezza del primo motivo di gravame, conformando la propria decisione a quanto recentemente espresso dalla S.C. a risoluzione di analoga questione (Cass. Sez. L., Ordinanza n. 17378/2025 del 15.05.2025): “[…] La Corte d'appello parte dal principio reso da questa Corte a Sezioni Unite (sent.n.18046/2010, in seguito v. Cass.n.2739/2016) secondo cui spetta all'attore che proponga domanda di accertamento negativo della richiesta dell' CP_1 di restituzione di somme asseritamente pagate indebitamente, dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa, e quindi provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione percepita. La Corte d'appello ha però fatto applicazione della successiva sentenza di questa Corte (n.198/2011; in seguito v. Cass.n.4599/2021), che ha circoscritto il suesposto principio al caso in cui l' con la richiesta contenuta nel CP_1 provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a
3 contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa. Tale pronuncia si pone in contrasto con quanto precedentemente affermato da questa Corte (sent. n.2032/2006), secondo cui, invece, il riparto dell'onere probatorio è insensibile al fatto che l' non specifichi, nella comunicazione con CP_1 cui partecipa all'interessato di aver riscontrato pagamenti indebiti, le ragioni per le quali ritenga non sussistente il diritto alla prestazione. Il contrasto tra le due pronunce su tale profilo, non affrontato dalla citata sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte, appare al collegio risolvibile in favore dell'orientamento assunto da Cass.n.2032/06, cit. In effetti, le regole sul riparto dell'onere probatorio non possono essere influenzate da comportamenti stragiudiziali di una delle due parti, i quali per nulla incidono sull'esistenza o meno del diritto. Come osservato da Cass.n.2032/2006, cit., le prestazioni previdenziali derivano dalla legge anche nella loro quantificazione in base ad elementi predeterminati, sicché gli atti amministrativi dell' CP_1 quand'anche posti in essere in violazione di norme o di principi concernenti la correttezza delle relazioni tra amministrazioni pubbliche e cittadini, se possono originare pretese risarcitorie del danno, in nessun caso incidono sul diritto di credito, il quale spetta all'assicurato o assistito soltanto alle condizioni e nella misura stabilite dalle leggi. Del resto, la genericità del provvedimento amministrativo di recupero non preclude all' nella sede processuale del giudizio di cognizione, di specificare le CP_1 ragioni dell'indebito, sicché l'onere probatorio gravante sull'attore per accertamento negativo non può variare in ragione del solo contegno dell' CP_1 assunto in sede stragiudiziale, così da rendere ininfluente qualsiasi difesa dell' CP_1 svolta in giudizio. Infine, come ancora sottolinea Cass.n.2032/2006, cit., la considerazione secondo cui sarebbe eccessivamente gravoso addossare all'accipiens l'onere della prova allorché dal provvedimento dell'ente non emergano gli elementi dell'indebito,
“non ha dignità giuridica, come prova il rilievo che, nella generale valenza dell'enunciazione, sarebbe suscettibile di essere estesa a tutte le domande giudiziali di prestazioni per le quali il diniego in sede amministrativa non sia stato adeguatamente motivato”.
La Corte quindi, alla luce del suindicato orientamento di legittimità, osserva come, benché parte appellante contesti la genericità della nota del 13.02.2023, CP_1
l' abbia compiutamente e puntualmente specificato, nel corso Controparte_3 della precedente fase del giudizio, le ragioni poste a fondamento dell'indebito, come già correttamente rilevato dal Giudice di primo grado. In particolare, l' ha CP_1 prodotto in atti tutta la documentazione necessaria ai fini probatori, ed in specie: la comunicazione del 26.07.2010 (per mezzo della quale l'Istituto rendeva nota la CP_1 della sussistenza di un indebito sulla sua pensione cat. AS n. 4013183, a Per_2 motivo del superamento dei limiti reddituali previsti), la successiva comunicazione
4 del 05.04.2011 (recante l'indicazione delle modalità di recupero dell'indebito CP_1
e, segnatamente, l'avvio di una trattenuta nella misura del 20% sul trattamento pensionistico a decorrere dal mese di maggio 2011) nonché i cedolini, relativi a diverse mensilità, attestanti l'erogazione del trattamento pensionistico e l'operatività delle trattenute. Di contro, l'odierna appellante non ha sufficientemente fornito specifiche e circostanziate allegazioni in ordine all'asserita irrepetibilità della somma richiestale dall'Istituto previdenziale, differentemente da quanto sancito dal noto principio di legittimità espresso dalle Sezioni Unite della S.C. con sentenza n. 18046/2010 (ripreso altresì da Cass. n. 2739/2016), ai sensi del quale “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico”. Per tali ragioni, dunque, il primo motivo di appello deve essere disatteso.
9. La Corte ritiene parimenti infondato il secondo motivo di appello, con il quale parte appellante deduce la violazione dell'art. 752 c.c., nonché l'omessa applicazione, da parte del Giudice di primo grado, del principio di parziarietà delle obbligazioni ereditarie. Infatti, benché sia condivisibile l'assunto ai sensi del quale, in presenza di una pluralità di eredi, i debiti ereditari si ripartiscono pro quota, secondo il principio di cui all'art. 752 c.c., tuttavia, l'operatività di tale principio presuppone la dimostrazione dell'effettiva qualità di erede in capo ai soggetti indicati come coeredi. Nel caso di specie, come correttamente rilevato dal Tribunale, parte appellante non ha fornito idonea prova della sussistenza di una comunione ereditaria, avendo prodotto in atti la sola dichiarazione di successione. Tale atto, per consolidato orientamento giurisprudenziale, è idoneo esclusivamente a comprovare la chiamata all'eredità, ma non anche l'acquisto della qualità di erede, che consegue unicamente all'accettazione, espressa o tacita, dell'eredità. Ne consegue che, in difetto di prova dell'avvenuta accettazione dell'eredità da parte di altri soggetti – nel caso di specie, da parte di –, il Giudice di primo grado correttamente ha escluso Persona_1
l'applicazione del principio di parziarietà dell'obbligazione ereditaria, con conseguente legittimità dell'azione di recupero intrapresa dall' nei confronti CP_1 della sola odierna parte appellante. All'uopo, come già evidenziato dal Tribunale, si richiama quanto espresso dalla S.C. con sentenza n. 17122/2020: “Il coerede, convenuto in giudizio per il pagamento di un debito ereditario per l'intero, che eccepisca l'esistenza di altri coeredi, nonché la divisione "pro quota" del debito ereditario, ha l'onere di provarne l'esistenza, la consistenza numerica (agli effetti della eccepita divisione del debito in proporzione della rispettiva quota ereditaria), il titolo alla successione e la stessa qualifica di eredi.”. Tale orientamento, inoltre, è stato ulteriormente confermato dalla Corte di legittimità con sentenza n. 30761/2022, secondo la quale si è osservato quanto segue:
“[…] come è noto (in termini Cass. n. 13639/2018; n. 8053/2017) la delazione che
5 segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, perché a tale effetto è necessaria anche, da parte del chiamato, l'accettazione mediante 'aditio' oppure per effetto di 'pro herede gestio' oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 c.c. (...). […] L'assunzione della qualità di erede non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, né dalla denuncia di successione, che ha valore di atto di natura meramente fiscale (Cass., sez. 2, 11/05/2009, n. 10729; Cass, sez. 2, 28/02/2007, n. 4783), ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, che rappresenta elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio quale successore del de cuius (Cass. sez. 6-5, n. 13550 del 2022; Cass., sez. 2, 6/05/2002, n. 6479; Cass., sez. 3, 10/03/1992, n. 2849)”.
10. Alla luce delle suindicate argomentazioni, l'appello deve, dunque, essere respinto.
11. Le spese del grado devono essere dichiarate irripetibili ai sensi dell'art.152 disp. att. c.p.c., avendo la ricorrente ritualmente dichiarato di essere in possesso di redditi non superiori ai limiti di legge ed essendosi contestualmente impegnata a comunicare eventuali variazioni verificatesi nel corso del giudizio (v. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nel fascicolo di parte).
12. Deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello; dichiara irripetibili le spese del grado. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art.13 comma 1 quater del dpr n.115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 18 dicembre 2025
La Presidente est. Giovanna Ciardi
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