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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 10/07/2025, n. 1082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1082 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel. dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 179/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi promossa da:
C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avvocato RIGON ANNA contro
, C.F. , nato a [...] Controparte_1 C.F._2 il 17/08/1976, rappresentato e difeso dall'avvocato GALLATO ELENA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza;
In punto: modifica delle condizioni inerenti l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli ed ai contributi economici in favore di questi.
Conclusioni comuni delle parti: come da verbale d'udienza del 13/05/2025 le parti “chiedono che la sentenza n. 47/2024 del 30.04.2024, emessa dal Tribunale di Vicenza, sia modificata come segue:
1) il lunedì e il giovedì ricadenti nella settimana che termina con il weekend di competenza della madre, il sig. porterà il figlio direttamente a scuola;
CP_1 Per_1
2) nella giornata del venerdì di competenza del padre secondo il calendario stabilito nella
1 sentenza n. 47/2024, quest'ultimo andrà a prendere il figlio direttamente a scuola;
Per_1
3) l'assegno unico universale verrà percepito interamente dalla madre, con rinuncia del padre alla sua quota parte;
4) le spese straordinarie relative al figlio minore verranno regolamentate sulla base del vigente
Protocollo del Tribunale di Vicenza;
5) il figlio proseguirà il percorso psicologico già intrapreso presso la dr.ssa Per_1 Per_2
6) spese di lite compensate.”
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17/01/2025 premesso che con sentenza n. Parte_1
47/2024 pubblicata in data 06/05/2024, all'esito del procedimento congiunto R.G.V.G. n.
210/2024, veniva regolamentato il regime di affidamento e mantenimento del figlio minore avuto dalla sua relazione con il convenuto;
precisava che si rendevano a suo parere Per_1 necessari aggiornamenti e modifiche del provvedimento al fine di garantire un'organizzazione maggiormente lineare, semplificata e più rispondente agli interessi del minore anche a seguito di variazioni delle sue condizioni lavorative, a volte incompatibili con le esigenze di cura e custodia del figlio;
chiedeva pertanto la modifica delle condizioni a suo tempo concordate sia con riferimento alle modalità ed ai tempi di visita per il padre che con riguardo agli aspetti economici, chiedendo di percepire integralmente l'assegno unico nonché un eventuale adeguamento dell'assegno di mantenimento attesa la prevalente collocazione del minore presso di lei.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva il sig. contestando tutto quanto CP_1 dedotto in fatto e in diritto dalla ricorrente perchè infondato e privo di riscontro probatorio.
In particolare il resistente negava che vi fossero nuove e diverse esigenze idonee a giustificare le modifiche chieste da controparte, concludendo per il rigetto del ricorso.
In data 13/05/2025 le parti comparivano, come da decreto di fissazione udienza, dinanzi al
Giudice Relatore e, dopo ampia discussione, raggiungevano un accordo conciliativo nei termini di cui alle condizioni riportate in epigrafe e sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per disattendere le richieste avanzate dalle parti in
2 quanto conformi alla legge e rispondenti all'interesse del figlio minore.
Poiché entrambe le parti hanno precisato le conclusioni in maniera concorde devono dunque ritenersi abbandonate ulteriori, diverse domande, proposte e successivamente escluse, per espressa dichiarazione delle parti o perché incompatibili, dalle conclusioni congiunte definitivamente formulate.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti stante il raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando,
a) dispone che le condizioni di cui alla sentenza n. 47/2024 pubblicata dal Tribunale di Vicenza in data 06/05/2024 vengano modificate nei termini seguenti:
- dispone che, quanto alla regolamentazione delle visite del padre, il lunedì e il giovedì ricadenti nella settimana che termina con il weekend di competenza della madre, il sig. porterà CP_1 il figlio direttamente a scuola;
inoltre, nella giornata del venerdì di competenza del Per_1 padre secondo il calendario stabilito nella sentenza n. 47/2024, quest'ultimo andrà a prendere il figlio direttamente a scuola;
Per_1
- prende atto della volontà delle parti circa l'assegno unico universale che verrà percepito interamente dalla madre, con rinuncia del padre alla sua quota parte;
- prende altresì atto della volontà delle parti di regolamentare le spese straordinarie relative al figlio minore sulla base del vigente Protocollo del Tribunale di Vicenza;
- prende atto, infine, dell'accordo intervenuto tra le parti circa il fatto che il figlio Per_1 proseguirà il percorso psicologico già intrapreso presso la dr.ssa Per_2
b) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza il 08.07.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel. dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 179/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi promossa da:
C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avvocato RIGON ANNA contro
, C.F. , nato a [...] Controparte_1 C.F._2 il 17/08/1976, rappresentato e difeso dall'avvocato GALLATO ELENA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza;
In punto: modifica delle condizioni inerenti l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli ed ai contributi economici in favore di questi.
Conclusioni comuni delle parti: come da verbale d'udienza del 13/05/2025 le parti “chiedono che la sentenza n. 47/2024 del 30.04.2024, emessa dal Tribunale di Vicenza, sia modificata come segue:
1) il lunedì e il giovedì ricadenti nella settimana che termina con il weekend di competenza della madre, il sig. porterà il figlio direttamente a scuola;
CP_1 Per_1
2) nella giornata del venerdì di competenza del padre secondo il calendario stabilito nella
1 sentenza n. 47/2024, quest'ultimo andrà a prendere il figlio direttamente a scuola;
Per_1
3) l'assegno unico universale verrà percepito interamente dalla madre, con rinuncia del padre alla sua quota parte;
4) le spese straordinarie relative al figlio minore verranno regolamentate sulla base del vigente
Protocollo del Tribunale di Vicenza;
5) il figlio proseguirà il percorso psicologico già intrapreso presso la dr.ssa Per_1 Per_2
6) spese di lite compensate.”
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17/01/2025 premesso che con sentenza n. Parte_1
47/2024 pubblicata in data 06/05/2024, all'esito del procedimento congiunto R.G.V.G. n.
210/2024, veniva regolamentato il regime di affidamento e mantenimento del figlio minore avuto dalla sua relazione con il convenuto;
precisava che si rendevano a suo parere Per_1 necessari aggiornamenti e modifiche del provvedimento al fine di garantire un'organizzazione maggiormente lineare, semplificata e più rispondente agli interessi del minore anche a seguito di variazioni delle sue condizioni lavorative, a volte incompatibili con le esigenze di cura e custodia del figlio;
chiedeva pertanto la modifica delle condizioni a suo tempo concordate sia con riferimento alle modalità ed ai tempi di visita per il padre che con riguardo agli aspetti economici, chiedendo di percepire integralmente l'assegno unico nonché un eventuale adeguamento dell'assegno di mantenimento attesa la prevalente collocazione del minore presso di lei.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva il sig. contestando tutto quanto CP_1 dedotto in fatto e in diritto dalla ricorrente perchè infondato e privo di riscontro probatorio.
In particolare il resistente negava che vi fossero nuove e diverse esigenze idonee a giustificare le modifiche chieste da controparte, concludendo per il rigetto del ricorso.
In data 13/05/2025 le parti comparivano, come da decreto di fissazione udienza, dinanzi al
Giudice Relatore e, dopo ampia discussione, raggiungevano un accordo conciliativo nei termini di cui alle condizioni riportate in epigrafe e sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per disattendere le richieste avanzate dalle parti in
2 quanto conformi alla legge e rispondenti all'interesse del figlio minore.
Poiché entrambe le parti hanno precisato le conclusioni in maniera concorde devono dunque ritenersi abbandonate ulteriori, diverse domande, proposte e successivamente escluse, per espressa dichiarazione delle parti o perché incompatibili, dalle conclusioni congiunte definitivamente formulate.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti stante il raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando,
a) dispone che le condizioni di cui alla sentenza n. 47/2024 pubblicata dal Tribunale di Vicenza in data 06/05/2024 vengano modificate nei termini seguenti:
- dispone che, quanto alla regolamentazione delle visite del padre, il lunedì e il giovedì ricadenti nella settimana che termina con il weekend di competenza della madre, il sig. porterà CP_1 il figlio direttamente a scuola;
inoltre, nella giornata del venerdì di competenza del Per_1 padre secondo il calendario stabilito nella sentenza n. 47/2024, quest'ultimo andrà a prendere il figlio direttamente a scuola;
Per_1
- prende atto della volontà delle parti circa l'assegno unico universale che verrà percepito interamente dalla madre, con rinuncia del padre alla sua quota parte;
- prende altresì atto della volontà delle parti di regolamentare le spese straordinarie relative al figlio minore sulla base del vigente Protocollo del Tribunale di Vicenza;
- prende atto, infine, dell'accordo intervenuto tra le parti circa il fatto che il figlio Per_1 proseguirà il percorso psicologico già intrapreso presso la dr.ssa Per_2
b) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza il 08.07.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
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