Art. 4.
Le norme delegate, di cui all'art. 1, saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con i Ministri per l'interno e per la grazia e giustizia, sentito il Consiglio superiore delle miniere.
Le norme delegate, di cui all'art. 1, saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con i Ministri per l'interno e per la grazia e giustizia, sentito il Consiglio superiore delle miniere.