Sentenza 6 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 06/05/2026, n. 1355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1355 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01355/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00929/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 929 del 2026, proposto da
NI NA e IA AR RA Di AT, rappresentati e difesi dall'avvocato Agostino Fulvio Licari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Commissione Elettorale Circondariale di Enna, non costituita in giudizio;
Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Enna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
nei confronti
AR IN, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
1. del Provvedimento della Commissione Elettorale Circondariale di Enna di cui al Verbale n. 98 del 29.4.2026, notificato il 30.4.2026, che per i motivi ivi esposti ha escluso “il candidato IN NI, nato a [...] il [...], dalla lista dei candidati e dalla competizione elettorale”;
2. del Provvedimento della Commissione Elettorale Circondariale di Enna di cui al Verbale n. 108 del 30.4.2026 che, per i motivi ivi esposti, ha rigettato “la richiesta di revoca in autotutela del provvedimento di esclusione”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Enna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella udienza pubblica elettorale del giorno 6 maggio 2026 la dott.ssa SE DR TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e IR
1. In vista delle prossime elezioni amministrative del 24 - 25 maggio 2026 per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale di Enna, tra le altre, è stata presentata la lista denominata ‘FARE COMUNE’, collegata al candidato Sindaco Dott. Ezio De Rose.
Il Dott. NI NA accettava di concorrere come candidato consigliere comunale nella suddetta lista e sottoscriveva, tra gli altri, l’apposito modello di dichiarazione di accettazione di candidatura (modello 5 quater).
La Commissione Elettorale Circondariale, riunitasi in data 29 aprile 2026, accertava preliminarmente che la lista ‘FARE COMUNE’ era munita del supporto di n. 290 sottoscrittori, le cui firme erano debitamente autenticate, con 281 certificati elettorali, ritenendo così sufficiente il numero di sottoscrizioni ai fini dell’ammissibilità della lista alla competizione elettorale.
All’esito della verifica documentale, la Commissione rilevava però che il modulo (allegato 5 quater) recante la sottoscrizione della dichiarazione di accettazione del candidato NI NA e delle dichiarazioni aggiuntive risultava privo di autenticazione “ovvero della indicazione del pubblico ufficiale e della relativa firma”, risultando apposto solo il timbro.
La Commissione riteneva insanabile la carenza e, con il verbale n. 98/2026, disponeva:
- l’esclusione del candidato NI NA dalla lista e dalla competizione elettorale;
- l’ammissione della restante lista ‘FARE COMUNE’ collegata alla candidatura a Sindaco del dott. De Rose Ezio, già ammessa con verbale n. 93.
Il richiamato Verbale n. 98/2026 è stato notificato il 30 aprile 2026 alla delegata alla presentazione, Avv. IA M.G. Di AT, quale rappresentante della lista ‘FARE COMUNE’, mediante consegna a sue mani.
Lo stesso giorno 30 aprile 2026 gli odierni ricorrenti producevano richiesta di accesso agli atti e contestualmente instavano per la revoca dell’atto di esclusione e, altresì, perché fosse ammessa la regolarizzazione del vizio formale posto a suo fondamento.
La Commissione Elettorale Circondariale rigettava quest’ultima richiesta per le ragioni esposte nell’atto parimenti impugnato (Verbale n. 108 del 30 aprile 2026).
1.1. Con ricorso notificato e depositato il 4 maggio 2026, i ricorrenti hanno impugnato siffatto provvedimento, affidandosi alle seguenti censure:
1) Violazione e falsa applicazione del D.P.Reg. 20. 8.1960, n. 3, delle LL.RR. 26. 8.1992, n. 7, 20. 8.1994, n. 32 e 15. 9.1997, n. 35; violazione e falsa applicazione degli artt. 14 L. 53/1990 e 21 D.P.R. 445/2000; violazione dell’art. 33 D.P.R. n. 570/1960 - Eccesso di potere per travisamento e difetto di istruttoria - Erronea qualificazione del vizio come insanabile .
Contestano i ricorrenti la decisione assunta dalla Commissione, che ha ritenuto che l’assenza dell’indicazione nominativa e della firma del pubblico ufficiale autenticatore sul Modello 5 quater del candidato NA integri un difetto radicale di autenticazione non sanabile mediante soccorso istruttorio e comportante l’esclusione del candidato.
Infatti, nel caso di specie:
- risulta apposto sul modulo il timbro dell’ufficio, elemento che, nella prassi, è normalmente contestuale all’intervento di un pubblico ufficiale abilitato all’autentica;
- l’atto di accettazione è stato comunque sottoscritto personalmente dal candidato, senza contestazioni circa la genuinità della firma;
- non viene allegato dalla Commissione alcun elemento che faccia dubitare della effettiva presenza del pubblico ufficiale al momento della sottoscrizione o dell’identità del candidato;
- il Modello n. 5 quater è seguito in successione da altri allegati ove pure si dà corso al procedimento di autenticazione ivi regolarmente eseguito (vi si rinviene, invero, la sottoscrizione del candidato NA, nonché il timbro dell’ufficio, la firma e la qualità del soggetto autenticatore).
Si sarebbe, dunque, in presenza di una carenza di completamento formale dell’attestazione di autenticazione (mancanza della sottoscrizione del pubblico ufficiale e della sua qualità), a fronte di un atto comunque formato nell’ambito di un procedimento, che, per tutte le altre sottoscrizioni, è stato regolarmente seguito.
Alla luce di ciò, il vizio, anziché consistere in una totale mancanza di autenticazione, si rivelerebbe una mera irregolarità della verbalizzazione dell’autentica riconducibile, sul piano funzionale, a mero errore materiale od omissione grafica da parte del pubblico ufficiale, ferma restando la sostanza del controllo di identità e della presenza del dichiarante.
In tale prospettiva:
- la mancanza di alcuni elementi descrittivi nell’area riservata all’autentica non potrebbe automaticamente equivalere alla totale inesistenza dell’autenticazione, specie ove vi siano indici (timbro, contesto, unitarietà dell’operazione per tutti i candidati della lista) che depongano per l’avvenuto esercizio della funzione nelle forme prescritte;
- la Commissione avrebbe dovuto verificare, quantomeno, presso il soggetto autenticatore o l’ufficio comunale, se l’autenticazione sia in concreto avvenuta e, in caso affermativo, disporre una regolarizzazione formale entro il termine di cui all’art. 33 D.P.R. 570/1960, trattandosi di documento già presentato nei termini e solo formalmente incompleto.
La Commissione, omettendo ogni verifica istruttoria e ritenendo senz’altro insanabile il vizio, avrebbe fatto un’applicazione eccessivamente rigida dei principi in materia, trascurando che:
- il documento era stato depositato nei termini;
- la sottoscrizione era autentica e non contestata, come era dato evincersi dalla regolare autenticazione successiva della sottoscrizione del candidato negli ulteriori modelli allegati;
- esisteva un chiaro interesse pubblico alla massima partecipazione alla competizione elettorale ( favor partecipationis ), bilanciabile con la par condicio attraverso un intervento tempestivo e circoscritto di regolarizzazione formale.
2) Violazione dei principi di favor partecipationis e di proporzionalità - Eccesso di potere per sproporzione e irragionevolezza - Violazione dell’art. 48 Cost. in combinato disposto con lo Statuto speciale siciliano.
Nel caso di specie, in assenza di qualunque sospetto di falsità, di incertezza sull’identità del candidato o di manipolazione della volontà espressa, l’adozione della misura più gravosa (esclusione) per un mero difetto di completamento formale della sezione di autentica, peraltro imputabile al pubblico ufficiale, si porrebbe in contrasto con il principio di proporzionalità e con il favor partecipationis , che impone, ove possibile, la preferenza per soluzioni conservatrici (regolarizzazione, attestazione integrativa dell’autenticatore, ecc.).
3) Violazione dell’art. 97 Cost. e dei principi di buon andamento e imparzialità - Difetto di motivazione e disparità di trattamento.
La Commissione non ha dato conto di aver valutato alternative meno afflittive (richiesta di chiarimenti all’ufficio, acquisizione di dichiarazione dell’autenticatore, regolarizzazione nel termine dell’art. 33 D.P.R. 570/1960), limitandosi ad applicare meccanicamente l’indirizzo giurisprudenziale più rigoroso, senza considerare le peculiarità del caso concreto.
Tale modus operandi integrerebbe un vizio di difetto di motivazione in concreto e un uso non proporzionato del potere, in violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa.
4) Violazione del principio del legittimo affidamento e del favor partecipationis – Parte seconda.
I ricorrenti hanno fatto affidamento sull’attestazione ufficiale del segretario comunale che certificava la regolarità della documentazione, nel modello 9 CS / 1bis in cui testualmente al punto d) si legge di avere ricevuto “numero 19 dichiarazioni di accettazioni di candidatura alla carica di consigliere comunale firmate ed autenticate, corredate dalla dichiarazione di cui all’art. 7, comma 8, L.R. 7/92”, ingenerando, così, il legittimo affidamento sulla sussistenza di tutti i requisiti sostanziali prescritti, prima che spirasse il termine per la presentazione delle candidature medesime.
Peraltro, l’accettazione della candidatura era composta da n. 3 allegati: l’allegato 5 quater, l’allegato 6 bis e la dichiarazione redatta ai sensi dell’art. 7, comma 8, L.R. n. 7/92, come sostituito dall’art. 1 L.R. n. 35/97.
Le dichiarazioni di cui sopra sono state raccolte contestualmente dal pubblico ufficiale, costituendo un’unica sequenza procedimentale e, dunque, la fattispecie integrerebbe una incompletezza formale della stessa desumibile dal timbro dell’ufficiale autenticante nel modello 5 quater e dal contesto unitario di raccolta delle dichiarazioni e sottoscrizioni in cui gli allegati 6 bis e la dichiarazione sostitutiva risultano regolarmente autenticati.
2. In data 5 maggio 2026 si è costituita la Prefettura di Enna, che, con memoria, ha sostenuto la legittimità degli atti impugnati, insistendo per il rigetto del ricorso.
3. All’udienza collegiale elettorale, ai sensi dell’art. 129 c.p.a., del 6 maggio 2026, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
4. Il ricorso è fondato nei sensi che seguono.
5. Il percorso argomentativo della Commissione è, in linea di principio, ineccepibile in tutte le sue articolazioni.
Rileva, però, il Collegio che, nel caso di specie, la carenza della sottoscrizione e identificazione del soggetto autenticatore è rilevabile soltanto nell’allegato 5 quater – dichiarazione di accettazione di consigliere comunale, da questi sottoscritta in data 28 aprile 2026.
Tale dichiarazione è stata depositata contestualmente ad altri due modelli e precisamente:
- allegato 6 bis (modello di dichiarazione alla carica di consigliere comunale, resa davanti a pubblico ufficiale – art. 7, co. 8, della l.r. n. 7/1992), recante il contrassegno della lista di appartenenza (“Fare Comune”), regolarmente sottoscritto e autenticato in data 28 aprile 2026;
- dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi dell’art. 7, comma 8, della l.r. n. 7/1992 e s.m., anch’essa sottoscritta e regolarmente autenticata in data 28 aprile 2026.
Osserva il Collegio che, segnatamente, nella dichiarazione di cui all’art. 7 l.r. n. 7/1992 sottoscritta da NA NI, vi è la seguente dicitura “ il sottoscritto ... candidato alla carica di consigliere nel comune di Enna per la elezione indetta per il giorno 24 e 25 maggio 2026, in aggiunta alla propria dichiarazione di accettazione della candidatura …”.
Tale affermazione, ad avviso del Collegio, è di per sé confermativa della dichiarazione di accettazione della candidatura di cui all’allegato 5 quater, la cui sottoscrizione risulta carente dell’autenticazione, di guisa che quella che sarebbe una carenza sostanziale, così come sostenuto dalla Commissione negli atti avversati, trasmoda, al più, in mera carenza formale certamente sanabile, per la presenza, si ribadisce, di analoga dichiarazione “di accettazione della candidatura” (contenuta della dichiarazione redatta ai sensi dell’art. 7, co. 8, l.r. n. 7/1992, come sostituito dall’art. 1 l.r. n. 35/97), regolarmente autenticata.
Per altro, le dichiarazioni in questione (allegato 5-quater, allegato 6-bis e dichiarazione di cui all’art. 7, co. 8, l.r. n. 7/1992), raccolte contestualmente dal pubblico ufficiale che ne ha attestato la regolarità (cfr. modello 9CS/1bis), costituiscono atti di un’unica sequenza documentale e, nel contesto unitario di raccolta delle dichiarazioni e sottoscrizioni di cui si è detto, tra loro connesse per effetto dei reciproci richiami, la fattispecie in esame integra, al più, si ribadisce, un’incompletezza formale sanabile, che non può legittimare l’esclusione del candidato dalla competizione elettorale.
La conferma della sostanziale unitarietà di tali dichiarazioni, del resto, risulta per tabulas dallo stesso allegato n. 5-quater oggetto di contestazione, che, infine, specifica che “ Unitamente alla presente, acclude l’apposita dichiarazione di cui all’art. 7, comma 8, l.r. 26 agosto 1992, n. 7, come sostituito dall’art. 1, L.r. 15 settembre 1997, n. 35 (vedi all. n° 6 bis )”, nel caso in esame debitamente sottoscritta e autenticata.
Tanto è sufficiente, assorbiti gli ulteriori motivi sin qui non esaminati, per accogliere il ricorso, atteso che, come esposto, la funzione di garanzia sottesa alla normativa in materia è stata sostanzialmente soddisfatta.
6. Le spese del giudizio, in ragione della natura interpretativa della presente decisione, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’esclusione impugnata e ammette il candidato NA NI all’elezione del consiglio comunale del Comune di Enna indetta per il giorno 24 e 25 maggio 2026 nella lista “FARE COMUNE”.
Spese compensate.
Manda alla Segreteria per la trasmissione della presente decisione alla Commissione Elettorale Circondariale di Enna.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO AR TA, Presidente
SE DR TI, Consigliere, Estensore
Agata Gabriella Caudullo, Consigliere
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| SE DR TI | IO AR TA |
IL SEGRETARIO