Sentenza 19 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 19/03/2026, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00225/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00329/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 329 del 2025, proposto da
AN OS, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Cardile, Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli e SE Micali, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Calabria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza), n. 457/2024, pubblicata il 22/3/2024 e notificata il 19/12/2024
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, dell’Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Calabria;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il dott. SE ST e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza), in accoglimento del ricorso proposto dall’odierna ricorrente, ha « condanna(to) il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t., a corrispondere il beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, l. 107/2015 (Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche), relativamente agli anni scolastici 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 per l'importo nominale di € 500,00 per ciascun anno scolastico oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della l. 724/1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. ».
La sentenza è stata notificata al Ministero dell'Istruzione e del Merito ex art. 14 d.l. n. 669/1996 conv. in l. n. 30/1997 in data 19/12/2024 ed è passata in giudicato, come da attestazione del medesimo Tribunale di Reggio Calabria del 19/3/2025.
Non avendo il Ministero provveduto a darvi esecuzione, con ricorso notificato il 3/7/2025 e depositato in pari data la parte ricorrente ha agito per la sua integrale ottemperanza.
Il Ministero dell'Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio, con atto di mero stile, in data 15/07/2025.
Alla camera di consiglio dell’11/03/2026, la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
Il Tribunale dà atto come rispetto al titolo della cui ottemperanza si tratta – passato in giudicato e notificato ritualmente - sia decorso pure il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
La documentazione versata in atti e le difese svolte comprovano che a tutt’oggi l’amministrazione non ha provveduto a dare esecuzione al titolo azionato.
Il ricorso è, dunque, fondato e va accolto, e per l’effetto deve essere dichiarata l’inottemperanza del Ministero resistente, cui assegna, per adempiere, il termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d’ora Commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi (D.A.G.L.) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega ad un dirigente o ad un funzionario appartenente al medesimo Dipartimento, il quale, su istanza di parte ricorrente attestante il perdurante inadempimento, entro i sessanta giorni successivi darà corso al procedimento compiendo tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
Si delega fin d’ora il magistrato relatore a provvedere su eventuali richieste di proroga del termine come sopra concesso.
Una volta espletate tutte le operazioni, il Commissario ad acta invierà a questa Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, accoglie il ricorso e per l’effetto:
- ordina all’amministrazione, ex art. 112 e ss. c.p.a., di dare piena ed integrale esecuzione alla sentenza in epigrafe menzionata mediante la messa a disposizione, in favore della parte ricorrente, dell'importo dovuto entro il termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza;
- nomina sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza, quale Commissario ad acta , il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi (D.A.G.L.) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega, il quale provvederà secondo le modalità indicate in motivazione.
Condanna il Ministero resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in euro 500,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore degli avvocati Antonio Cardile, Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli e SE Micali dichiaratisi antistatari.
Manda alla Segreteria per la comunicazione della presente sentenza alle parti nonché al Commissario ad acta , Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi (D.A.G.L.) della Presidenza del Consiglio dei Ministri all’indirizzo pec protocollo.dagl@mailbox.governo.it.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
CA TI, Presidente
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
SE ST, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SE ST | CA TI |
IL SEGRETARIO