Art. 2.
I termini di cui all' articolo 4 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 1711 , sono ridotti da dieci a cinque giorni.
I termini di cui all' articolo 4 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 1711 , sono ridotti da dieci a cinque giorni.