Ordinanza cautelare 15 ottobre 2025
Sentenza 15 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 15/04/2026, n. 718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 718 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00718/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02284/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2284 del 2025, proposto da
Homega di ER IA e FO IL s.n.c., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Goti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Firenze, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
dei provvedimenti di revoca di nulla-osta al lavoro subordinato relativi alle seguenti pratiche:
- prot. n. P-FI/L/Q/2023/105388, nulla-osta rilasciato in data 04/02/2024 e revocato in data 13/06/2025;
- prot. n. P-FI/L/Q/2023/105359, nulla-osta rilasciato in data 04/02/2024 e revocato in data 10/07/2025;
- prot. n. P-FI/L/Q/2023/105377, nulla-osta rilasciato in data 04/02/2024 e revocato in data 19/06/2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della P.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2026 il dott. RE TU e udita l’Avvocatura dello Stato per la P.A., come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) La società ricorrente, in qualità di datore di lavoro, impugna tre provvedimenti di revoca di nulla-osta relativi a tre lavoratori, precisamente riferiti alle pratiche prott. nn. P-FI/L/Q/2023/105388, P-FI/L/Q/2023/105359, P-FI/L/Q/2023/105377.
2) Nel ricorso si impugnano i tre provvedimenti nelle parti in cui nei medesimi si afferma che:
- a) dalla documentazione prodotta e in base a quanto risultante dalle banche dati a disposizione dell'Ufficio, è emersa l'assenza di un'effettiva esigenza del datore di lavoro di far ricorso ai lavoratori richiesti e il datore avrebbe presentato 3 istanze per i flussi 2023 e 2 per i flussi 2024;
- b) nel luglio 2024 l'INPS ha notificato all'azienda una cartella di pagamento per contributi previdenziali non versati di importo elevato e la somma, che è stata iscritta a ruolo, ad oggi non risulta pagata.
3) All’uopo, parte ricorrente deduce che:
- a) le istanze depositate nell’anno 2024 venivano presentate a seguito dello sproporzionato ritardo di conclusione delle domande presentate nell’anno 2023, perciò, nell’insicurezza e visto il lasso di tempo notevole per la conclusione delle pratiche relative al 2023, la ricorrente riteneva opportuno, soltanto al fine di poter incrementare il proprio lavoro e di conseguenza l’organico, di presentare domanda anche per il decreto del 2024;
- b) comunque, la società ricorrente, già nella memoria difensiva ex art. 10-bis L. n. 241/1990, manifestava espressamente la propria volontà di rinunciare alle domande presentate nel 2024 e proseguire esclusivamente per le domande presentate nel 2023 (v. memoria procedimentale in doc. 4 ricorrente);
- c) la ricorrente, quindi, avendo rinunciato alle domande presentate nell’anno 2024 e preso atto della revoca per le domande presentate nell’anno 2023, si è vista costretta ad assumere un altro manovale edile oltre a quelli già presenti in azienda per far fronte alle nuove commesse di lavoro, come da lettera di assunzione a tempo pieno e determinato del 16/07/2025 (v. doc. 5 ricorrente);
- d) la ricorrente aveva presentato in data 02/11/2023 all’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro una richiesta di personale per la verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale, ai sensi dell’art. 22, comma 2, del D. Lgs. n. 286/98, ricevendo da tale centro per l’impiego l’attestazione dell’indisponibilità dei lavoratori in possesso dei requisiti richiesti (v. doc. 6 ricorrente).
- e) inoltre, contrariamente a quanto dedotto nei provvedimenti di revoca, la società ricorrente aveva richiesto la rateazione dell’esposizione debitoria, accolta dall’INPS il 21/03/2025 (v. doc. 7 ricorrente), e come risulta dal DURC on-line regolare del 12 marzo 2025 (doc. 8 ricorrente).
4) Con ordinanza n. 498 del 4 settembre 2025, veniva ordinato all’Amministrazione di depositare una relazione sui fatti di causa e veniva interinalmente accolta la domanda cautelare, con rinvio della causa, per il prosieguo, alla camera di consiglio del 15 ottobre 2025.
5) Con ordinanza n. 574 del 15 ottobre 2025, la domanda cautelare veniva accolta nel bilanciamento degli interessi e veniva fissata l’udienza pubblica dell’8 aprile 2026.
6) L’Amministrazione depositava relazione difensiva il 17 ottobre 2025.
7) All’udienza pubblica dell’8 aprile 2026, la causa veniva trattenuta in decisione.
8) Osserva il Collegio quanto segue.
9) È vero che l'Amministrazione non ha tenuto conto del fatto che:
- a) la richiesta di indisponibilità dei lavoratori era stata fatta per tre, come risulta dal documento allegato da parte ricorrente, e non per uno (doc.6 ricorrente);
- b) nella memoria procedimentale parte ricorrente aveva dichiarato di rinunciare ai lavoratori per il 2024, mantenendo le istanze per il 2023, che sono quelle oggetto di causa;
- c) era stato rateizzato il debito INPS, come già evidenziato nella memoria difensiva procedimentale.
10) Tuttavia, non è contestata la premessa sulla quale si fondano le revoche impugnate, rappresentata dalla considerazione in virtù della quale “ A seguito di controllo effettuato, riscontrando la documentazione prodotta con quanto emerso dalle banche dati a disposizione di questo ufficio, è emersa l'assenza di un'effettiva esigenza del datore di lavoro di far ricorso ai lavoratori richiesti”, tanto che, come recitano ancora i provvedimenti impugnati e come non è contestato in ricorso, “ L’asseverazione non riporta informazioni circa l'esistenza di nuovi lavori per il 2023 ... che potrebbero giustificare l'assunzione degli ulteriori dipendenti richiesti ”.
11) I provvedimenti impugnati si reggono autonomamente su tale premessa.
12) Pertanto, il ricorso va respinto.
13) Le spese di lite possono essere compensate, considerata la fattispecie nel suo complesso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
ND CA, Presidente
RE TU, Consigliere, Estensore
Katiuscia Papi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RE TU | ND CA |
IL SEGRETARIO