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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 23/02/2026, n. 1586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1586 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1586/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
TESTA FRANCESCO MARIO RODO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 8182/2024 depositato il 17/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2932024902146584000 BOLLO 2015
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 440/2026 depositato il 11/02/2026 Richieste delle parti:
Nessuna delle parti è presente.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Il Sig. Ricorrente_1 ricorre avverso la cartella di pagamento sopra indicata, notificata il 20.6.2024 e relativa a tasse automobilistiche Regione Sicilia per l'anno di imposta 2015.
A sostegno del ricorso, chiede la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato e, nel merito, annullarsi l'intimazione di pagamento per omessa notifica della cartella di pagamento, atto presupposto a quello impugnato, e per intervenuta prescrizione del debito erariale, di interessi e sanzioni.
Il ricorrente non ha allegato copia dell'atto impugnato.
Si è costituita Agenzia delle Entrate - Riscossione, producendo documentazione e chiedendo il rigettarsi sia la richiesta cautelare che il merito del ricorso.
Osserva anzitutto la Corte che non sussistono i presupposti per l'invocata tutela cautelare, risultando non dimostrato il fumus boni iuris del ricorso.
Quanto al merito, la Corte ritiene che il ricorso sia inammissibile.
Dalla documentazione prodotta da parte resistente risulta infatti che l'atto impugnato, ossia quello notificato il 20.6.2024, era in realtà un sollecito di pagamento di una cartella (n. 323000 finale) regolarmente notificata a mani dello stesso ricorrente il 3.4.2023 e non impugnata nei termini.
Orbene, una volta dimostrata la regolare notificazione dell'atto presupposto, non essendo stato lo stesso impugnato nei termini previsti dall'art. 21 D.Lgs 546/1992 (oggi art. 67 D.Lgs. 175/2024), non possono più essere introdotte eccezioni concernenti l'atto medesimo, che dunque devono ritenersi inammissibili (cfr.
Cassazione civile sez. trib., 19/04/2017, n.9845: “In tema di esecuzione esattoriale, ove la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti di averne ricevuto la notificazione e l'agente per la riscossione dia prova della regolare esecuzione della stessa (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento), resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, nè sussiste un onere, in capo all'agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa”).
Il ricorso risulta pertanto inammissibile.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che vengono liquidate in omnicomprensive € 400,00, oltre IVA e CPA se dovuti, a favore della parte resistente. Così deciso in Catania il 9.2.2026 Il giudice monocratico Francesco Testa
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
TESTA FRANCESCO MARIO RODO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 8182/2024 depositato il 17/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2932024902146584000 BOLLO 2015
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 440/2026 depositato il 11/02/2026 Richieste delle parti:
Nessuna delle parti è presente.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Il Sig. Ricorrente_1 ricorre avverso la cartella di pagamento sopra indicata, notificata il 20.6.2024 e relativa a tasse automobilistiche Regione Sicilia per l'anno di imposta 2015.
A sostegno del ricorso, chiede la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato e, nel merito, annullarsi l'intimazione di pagamento per omessa notifica della cartella di pagamento, atto presupposto a quello impugnato, e per intervenuta prescrizione del debito erariale, di interessi e sanzioni.
Il ricorrente non ha allegato copia dell'atto impugnato.
Si è costituita Agenzia delle Entrate - Riscossione, producendo documentazione e chiedendo il rigettarsi sia la richiesta cautelare che il merito del ricorso.
Osserva anzitutto la Corte che non sussistono i presupposti per l'invocata tutela cautelare, risultando non dimostrato il fumus boni iuris del ricorso.
Quanto al merito, la Corte ritiene che il ricorso sia inammissibile.
Dalla documentazione prodotta da parte resistente risulta infatti che l'atto impugnato, ossia quello notificato il 20.6.2024, era in realtà un sollecito di pagamento di una cartella (n. 323000 finale) regolarmente notificata a mani dello stesso ricorrente il 3.4.2023 e non impugnata nei termini.
Orbene, una volta dimostrata la regolare notificazione dell'atto presupposto, non essendo stato lo stesso impugnato nei termini previsti dall'art. 21 D.Lgs 546/1992 (oggi art. 67 D.Lgs. 175/2024), non possono più essere introdotte eccezioni concernenti l'atto medesimo, che dunque devono ritenersi inammissibili (cfr.
Cassazione civile sez. trib., 19/04/2017, n.9845: “In tema di esecuzione esattoriale, ove la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti di averne ricevuto la notificazione e l'agente per la riscossione dia prova della regolare esecuzione della stessa (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento), resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, nè sussiste un onere, in capo all'agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa”).
Il ricorso risulta pertanto inammissibile.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che vengono liquidate in omnicomprensive € 400,00, oltre IVA e CPA se dovuti, a favore della parte resistente. Così deciso in Catania il 9.2.2026 Il giudice monocratico Francesco Testa