Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 23/02/2026, n. 1586
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Fumus boni iuris

    La Corte ritiene non sussistano i presupposti per l'invocata tutela cautelare, risultando non dimostrato il fumus boni iuris del ricorso.

  • Inammissibile
    Omessa notifica dell'atto presupposto

    La Corte ritiene che l'atto impugnato, notificato il 20.6.2024, fosse un sollecito di pagamento di una cartella regolarmente notificata il 3.4.2023 e non impugnata nei termini. Pertanto, le eccezioni concernenti l'atto presupposto sono inammissibili.

  • Inammissibile
    Intervenuta prescrizione del debito erariale

    La Corte ritiene che, essendo l'atto presupposto regolarmente notificato e non impugnato nei termini, le eccezioni concernenti l'atto medesimo, inclusa la prescrizione, sono inammissibili.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 23/02/2026, n. 1586
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 1586
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

    Testo completo