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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 26/01/2026, n. 730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 730 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 730/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 30/09/2024 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
CACCIATO NUNZIO, Presidente e Relatore FERLA GIROLAMO, Giudice SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 30/09/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 628/2019 depositato il 22/01/2019
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Indirizzo_1
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - OS - Siracusa - Indirizzo_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
Indirizzo_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2724/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 1 e pubblicata il 19/06/2018 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820070024540061 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI SEMPLIFICATI) 2001
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso spedito in data 13 maggio 2013 e depositato il 10 luglio 2013, la sig.ra
Resistente_1 impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di
Siracusa una pluralità di ruoli e cartelle di pagamento, per un importo complessivo di euro
30.626,35, deducendo l'omessa notifica degli atti prodromici e delle cartelle, la violazione dei termini di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973 e l'inesistenza delle pretese tributarie.
Si costituiva l'Agente della OS, allora OS Sicilia S.p.A., il quale resisteva producendo documentazione relativa alle notifiche delle cartelle di pagamento ed eccependo la propria carenza di legittimazione passiva in ordine al merito della pretesa tributaria. Si costituiva, altresì, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa, chiamata in causa.
Con sentenza n. 2724/2018 la Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa dichiarava il difetto di giurisdizione in relazione ai contributi previdenziali, il difetto di legittimazione attiva della ricorrente con riferimento a una cartella intestata a soggetto diverso, annullava alcune cartelle ritenendo non provata la loro notifica e rigettava il ricorso per le restanti cartelle, compensando integralmente le spese di lite. In particolare, il giudice di prime cure annullava, tra le altre, la cartella di pagamento n. 29820070024540061, relativa all'IRPEF per l'anno 2001, ritenendo che non fosse stata fornita prova dell'avvenuta notifica.
Avverso tale statuizione proponeva appello parziale l'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di Siracusa, limitatamente al capo concernente la suddetta cartella, deducendo la falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e l'erroneità della motivazione, producendo nuovamente la relata di notifica della cartella.
L'appello veniva ritualmente notificato a mezzo PEC in data 15 gennaio 2019 alle parti appellate, come da ricevute di avvenuta consegna in atti.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate-OS (già OS Sicilia S.p.A.), la quale, oltre a condividere integralmente le difese e le argomentazioni dell'Agenzia delle Entrate, chiedeva di dichiarare la legittimità dell'azione di riscossione e la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle doglianze afferenti il merito della pretesa tributaria, con conseguente condanna della contribuente alle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento nei limiti proposti.
Preliminarmente, deve essere disattesa ogni eccezione di rito, risultando dagli atti che l'appello è stato tempestivamente e ritualmente notificato a mezzo PEC in data 15 gennaio
2019, con perfezionamento della notifica nei confronti di tutte le parti appellate, ai sensi dell'art. 16-bis del D.Lgs. n. 546/1992.
Nel merito, l'impugnazione dell'Agenzia delle Entrate riguarda esclusivamente la cartella di pagamento n. 29820070024540061, relativa all'IRPEF per l'anno 2001, annullata dal giudice di prime cure per asserita mancanza di prova della notifica. Dalla documentazione versata in atti, e in particolare dalla relata di notifica prodotta dall'Agente della OS, risulta invece che la predetta cartella è stata regolarmente notificata in data 18 dicembre 2007, mediante consegna in mani proprie alla contribuente
Resistente_1, la quale ha sottoscritto per ricevuta l'atto notificato.
La relata di notifica redatta dall'agente notificatore fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti attestati come avvenuti in sua presenza (cfr. Cass., sez. V, n. 6395/2014; Cass., sez. VI-5, n. 5077/2017).
Ne consegue che la statuizione di annullamento della cartella n. 29820070024540061 contenuta nella sentenza di primo grado si fonda su un presupposto fattuale erroneo e deve essere riformata.
Essendo la cartella di pagamento stata validamente notificata e non essendo stata impugnata nel termine di sessanta giorni dalla notifica, la stessa deve ritenersi divenuta definitiva, con conseguente inammissibilità del ricorso introduttivo sul punto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., sez. V, n.
19704/2015; Cass., sez. V, n. 12017/2019).
Quanto alla posizione dell'Agenzia delle Entrate-OS (già OS Sicilia
S.p.A.), il Collegio rileva che l'Agente della OS, pur condividendo le difese dell'Ente impositore, ha correttamente eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle doglianze attinenti il merito della pretesa tributaria.
È principio pacifico che, nel sistema della riscossione mediante ruolo, la titolarità del credito spetta all'Ente impositore, mentre all'Agente della OS è attribuita esclusivamente la titolarità dell'azione esecutiva, restando lo stesso estraneo alle vicende relative alla formazione del ruolo ed alla legittimità sostanziale della pretesa tributaria (cfr.
Cass., sez. V, nn. 22982/2015; 16412/2017). Nel caso di specie, non risultano vizi imputabili all'attività dell'Agente della OS, essendo peraltro dimostrata la regolare notifica della cartella oggetto di riforma. Deve pertanto essere dichiarata la carenza di legittimazione passiva dell'ADER in relazione alle contestazioni di merito.
Restano ferme le ulteriori statuizioni della sentenza di primo grado non oggetto di specifica impugnazione, ormai coperte da giudicato.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione staccata di
Siracusa – Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa:
— accoglie l'appello parziale;
— riforma la sentenza n. 2724/2018 della Commissione Tributaria Provinciale di
Siracusa limitatamente al capo concernente la cartella di pagamento n. 29820070024540061 relativa all'IRPEF anno 2001, che dichiara legittima;
— conferma nel resto la sentenza appellata;
— dichiara la carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate-OS (già
OS Sicilia S.p.A.) in ordine alle doglianze afferenti il merito della pretesa tributaria;
— compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Siracusa, il 30 NOVEMBRE 2024.
Il Presidente est.
NZ TO
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 30/09/2024 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
CACCIATO NUNZIO, Presidente e Relatore FERLA GIROLAMO, Giudice SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 30/09/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 628/2019 depositato il 22/01/2019
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Indirizzo_1
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - OS - Siracusa - Indirizzo_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
Indirizzo_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2724/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 1 e pubblicata il 19/06/2018 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820070024540061 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI SEMPLIFICATI) 2001
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso spedito in data 13 maggio 2013 e depositato il 10 luglio 2013, la sig.ra
Resistente_1 impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di
Siracusa una pluralità di ruoli e cartelle di pagamento, per un importo complessivo di euro
30.626,35, deducendo l'omessa notifica degli atti prodromici e delle cartelle, la violazione dei termini di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973 e l'inesistenza delle pretese tributarie.
Si costituiva l'Agente della OS, allora OS Sicilia S.p.A., il quale resisteva producendo documentazione relativa alle notifiche delle cartelle di pagamento ed eccependo la propria carenza di legittimazione passiva in ordine al merito della pretesa tributaria. Si costituiva, altresì, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa, chiamata in causa.
Con sentenza n. 2724/2018 la Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa dichiarava il difetto di giurisdizione in relazione ai contributi previdenziali, il difetto di legittimazione attiva della ricorrente con riferimento a una cartella intestata a soggetto diverso, annullava alcune cartelle ritenendo non provata la loro notifica e rigettava il ricorso per le restanti cartelle, compensando integralmente le spese di lite. In particolare, il giudice di prime cure annullava, tra le altre, la cartella di pagamento n. 29820070024540061, relativa all'IRPEF per l'anno 2001, ritenendo che non fosse stata fornita prova dell'avvenuta notifica.
Avverso tale statuizione proponeva appello parziale l'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di Siracusa, limitatamente al capo concernente la suddetta cartella, deducendo la falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e l'erroneità della motivazione, producendo nuovamente la relata di notifica della cartella.
L'appello veniva ritualmente notificato a mezzo PEC in data 15 gennaio 2019 alle parti appellate, come da ricevute di avvenuta consegna in atti.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate-OS (già OS Sicilia S.p.A.), la quale, oltre a condividere integralmente le difese e le argomentazioni dell'Agenzia delle Entrate, chiedeva di dichiarare la legittimità dell'azione di riscossione e la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle doglianze afferenti il merito della pretesa tributaria, con conseguente condanna della contribuente alle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento nei limiti proposti.
Preliminarmente, deve essere disattesa ogni eccezione di rito, risultando dagli atti che l'appello è stato tempestivamente e ritualmente notificato a mezzo PEC in data 15 gennaio
2019, con perfezionamento della notifica nei confronti di tutte le parti appellate, ai sensi dell'art. 16-bis del D.Lgs. n. 546/1992.
Nel merito, l'impugnazione dell'Agenzia delle Entrate riguarda esclusivamente la cartella di pagamento n. 29820070024540061, relativa all'IRPEF per l'anno 2001, annullata dal giudice di prime cure per asserita mancanza di prova della notifica. Dalla documentazione versata in atti, e in particolare dalla relata di notifica prodotta dall'Agente della OS, risulta invece che la predetta cartella è stata regolarmente notificata in data 18 dicembre 2007, mediante consegna in mani proprie alla contribuente
Resistente_1, la quale ha sottoscritto per ricevuta l'atto notificato.
La relata di notifica redatta dall'agente notificatore fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti attestati come avvenuti in sua presenza (cfr. Cass., sez. V, n. 6395/2014; Cass., sez. VI-5, n. 5077/2017).
Ne consegue che la statuizione di annullamento della cartella n. 29820070024540061 contenuta nella sentenza di primo grado si fonda su un presupposto fattuale erroneo e deve essere riformata.
Essendo la cartella di pagamento stata validamente notificata e non essendo stata impugnata nel termine di sessanta giorni dalla notifica, la stessa deve ritenersi divenuta definitiva, con conseguente inammissibilità del ricorso introduttivo sul punto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., sez. V, n.
19704/2015; Cass., sez. V, n. 12017/2019).
Quanto alla posizione dell'Agenzia delle Entrate-OS (già OS Sicilia
S.p.A.), il Collegio rileva che l'Agente della OS, pur condividendo le difese dell'Ente impositore, ha correttamente eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle doglianze attinenti il merito della pretesa tributaria.
È principio pacifico che, nel sistema della riscossione mediante ruolo, la titolarità del credito spetta all'Ente impositore, mentre all'Agente della OS è attribuita esclusivamente la titolarità dell'azione esecutiva, restando lo stesso estraneo alle vicende relative alla formazione del ruolo ed alla legittimità sostanziale della pretesa tributaria (cfr.
Cass., sez. V, nn. 22982/2015; 16412/2017). Nel caso di specie, non risultano vizi imputabili all'attività dell'Agente della OS, essendo peraltro dimostrata la regolare notifica della cartella oggetto di riforma. Deve pertanto essere dichiarata la carenza di legittimazione passiva dell'ADER in relazione alle contestazioni di merito.
Restano ferme le ulteriori statuizioni della sentenza di primo grado non oggetto di specifica impugnazione, ormai coperte da giudicato.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione staccata di
Siracusa – Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa:
— accoglie l'appello parziale;
— riforma la sentenza n. 2724/2018 della Commissione Tributaria Provinciale di
Siracusa limitatamente al capo concernente la cartella di pagamento n. 29820070024540061 relativa all'IRPEF anno 2001, che dichiara legittima;
— conferma nel resto la sentenza appellata;
— dichiara la carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate-OS (già
OS Sicilia S.p.A.) in ordine alle doglianze afferenti il merito della pretesa tributaria;
— compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Siracusa, il 30 NOVEMBRE 2024.
Il Presidente est.
NZ TO