Ordinanza presidenziale 16 febbraio 2024
Ordinanza presidenziale 21 novembre 2024
Sentenza 29 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 29/01/2026, n. 1745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1745 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01745/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01152/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1152 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Gen. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Antonelli, Matteo Michele Angiò con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
dell’esito del giudizio di avanzamento per il 2024 di cui al verbale n. 2 dd 8 novembre 2023 del Ministero della Difesa C.S.A. dell’Arma dei Carabinieri acquisito in seguito ad istanza di accesso con comunicazione id 22 dicembre 2023 del Ministero della Difesa – DGPM – II Reparto – 4^ Divisione, in base al quale il ricorrente è stato posizionato all’-OMISSIS- posto in graduatoria con p.-OMISSIS- e non iscritto in quadro, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente
B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 6.6.2024:
per l’annullamento
sulla base di ulteriori censure, del medesimo esito del giudizio di avanzamento per il 2024 di cui al verbale n.2 dd 8 novembre 2023 del Ministero della Difesa C.S.A. dell’Arma dei Carabinieri acquisito in seguito ad istanza di accesso con comunicazione id 22 dicembre 2023 del Ministero della Difesa – DGPM – II Reparto – 4^ Divisione, in base al quale il ricorrente è stato posizionato all’-OMISSIS- posto in graduatoria con p.-OMISSIS- e non iscritto in quadro, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2025 il dott. DI NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo, notificato il 16 gennaio 2024 e depositato il 2 febbraio successivo e successivamente integrato da motivi aggiunti (depositati il 6.6.2024), il Generale di Brigata dell’Arma dei Carabinieri dott. -OMISSIS- ha impugnato l’esito del giudizio di avanzamento al grado di Generale di Divisione per l’anno 2024, chiedendone l’annullamento.
In particolare, il ricorrente rappresenta di essere stato collocato all’8^ posto della relativa graduatoria di merito, cioè al di fuori del quadro di avanzamento (ricevendo il punteggio di merito di -OMISSIS-), diversamente dai tre colleghi, odierni controinteressati, evocati nel presente giudizio, che sono stati invece promossi e, quindi, iscritti nel quadro di avanzamento a scelta formato per il predetto anno, avendo conseguito, rispettivamente, le seguenti posizioni e punteggi:
Gen. -OMISSIS-: 2^ posizione, punti -OMISSIS-;
Gen. -OMISSIS-: 4^ posizione, punti -OMISSIS-;
Gen. -OMISSIS-: 8^ posizione, punti -OMISSIS-.
1.2. Queste le censure dedotte con l’unico motivo, originariamente articolato con il ricorso introduttivo così rubricato: Violazione e falsa applicazione degli artt. 1032, 1058, 1060 e 1071 del d.lgs n. 66/2010 (c.o.m.) e dei criteri indicati nel libro quarto, titolo VII, capo I del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90 – sviamento, illogicita’, ingiustizia manifesta, disparita’ di trattamento, erronea valutazione dei presupposti fattuali e giuridici – contraddittorietà scavalcamento.
Dopo avere ripercorso la propria carriera, evidenziando i numerosi e rilevanti titoli conseguiti sotto le diverse categorie e “voci” di cui all’art. 1058 c.o.m., parte ricorrente deduce che l’atto espressivo del giudizio emanato dalla Commissione Superiore di Avanzamento (CSA), cioè l’attribuzione del punteggio ai singoli candidati, deve trovare sempre logica e coerente corrispondenza nelle risultanze documentate dal fascicolo personale, utili e necessarie a caratterizzare la personalità complessiva dell’Ufficiale. L’illegittimità dell’operato della C.S.A. appare quindi ravvisabile quando gli esiti dei giudizi di avanzamento si configurino come il risultato di una diversità del metro valutativo applicato ai diversi ufficiali scrutinati e ciò, in particolare, in tutti i casi in cui si rilevi che i punteggi, così come assegnati, siano stati attribuiti con criteri restrittivi nei confronti dell’ufficiale pretermesso e concessivi nei confronti dei tre ex parigrado promossi o meglio posizionati.
Al riguardo i punti non adeguatamente valutati dalla CSA, ad avviso del ricorrente, in sintesi, sono i seguenti:
- il ricorrente si è classificato in posizione nettamente migliore rispetto ai controinteressati al termine del quadriennio Accademia-Applicazione; peraltro nel prosieguo di carriera l’Ufficiale ricorrente è stato sempre promosso ai gradi superiori (insieme al Gen. -OMISSIS-), un anno prima dei controinteressati -OMISSIS- e -OMISSIS-;
- in particolare nel passaggio a Colonnello (terzo e fondamentale momento valutativo della carriera) il ricorrente si è classificato 4^ mentre il Gen. -OMISSIS- si è posizionato in 6^ posizione (-OMISSIS- e -OMISSIS-, anche per questo grado, hanno avuto la promozione un anno dopo);
- sulle qualità morali e di carattere: vanta giudizi periodici che dal 2006 si chiudono sempre con la qualifica finale di “eccellente” accompagnata dalla nota elogiativa del “vivissimo ed incondizionato” compiacimento;
- sulle qualità fisiche: paracadutista dal 1989, ha sempre confermato la propria idoneità fisica all’attività avio-lancistica la quale richiede parametri superiori di efficienza fisica, rispetto a quelli ordinariamente richiesti;
- sulle qualità professionali: vanta (con specifica elencazione) la rilevanza, eterogeneità, delicatezza e responsabilità di tutti gli incarichi ricoperti, sempre conseguendo il massimo apprezzamento dei superiori;
- sulle qualità intellettuali e di cultura: rivendica la propria superiorità rispetto ai colleghi assunti a termine di raffronto, avendo al proprio attivo: titolo ISSMI con voto “ottimo”, titolo IASD con voto massimo; posizioni di vertice (4^) in Accademia; titoli di laurea e master di II livello.
1.3. Con riguardo all’attitudine a ricoprire incarichi propri del grado superiore, parte ricorrente si duole del fatto che la CSA, errando, non abbia valorizzato:
- le esperienze maturate e la conoscenza delle dinamiche dell’organizzazione: il ricorrente ha ricoperto incarichi in tutte le linee funzionali dell’Arma, diversificando ed arricchendo il proprio bagaglio professionale rispetto ai colleghi che lo precedono;
- le note caratteristiche: sin dall’inizio della propria carriera, esse hanno avuto uno sviluppo armonico e progressivamente in crescendo, tanto da non registrare, in un arco temporale di oltre trenta anni, una minima flessione ed attestandosi, già dal 1993, su livelli massimi;
- la tendenza di carriera nel lungo sviluppo anteriore che ha visto l’Ufficiale ricorrente sempre prevalere sui parigrado, nei tempi di conseguimento delle promozioni e nelle posizioni assunte nei vari quadri di avanzamento; si sarebbe quindi verificato nell’avanzamento 2024 un fenomeno di “scavalcamento” illegittimo.
3. Si è costituito in resistenza il Ministero della Difesa.
4. Quindi, con duplice ordinanza presidenziale, è stata ordinata, in primo luogo, all’Amministrazione, ai fini istruttori, la produzione degli atti del procedimento e di ogni altro chiarimento o documento utile ai fini del decidere e segnatamente: della copia del libretto personale del ricorrente e della copia dei libretti personali dei controinteressati (ordinanza n. -OMISSIS-del 16/02/2024); quindi, stante la notificazione individuale del ricorso ai tre controinteressati sopra menzionati, è stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli iscritti nel quadro di avanzamento, autorizzando il ricorrente ad avvalersi, a tal fine, della notifica per pubblici proclami – ai sensi del combinato disposto dell’articolo 41, comma 4, cod. proc. amm., e dell’articolo 49, comma 3, cod. proc. amm. – mediante la pubblicazione della ordinanza, del ricorso, dei motivi aggiunti e dell’elenco nominativo dei controinteressati sul sito internet del Ministero della difesa – Arma dei carabinieri, nella medesima sezione in cui erano disponibili le informazioni relative alla procedura selettiva di cui si tratta (ordinanza n. -OMISSIS-del 21.11.2024).
Le parti, per quanto di rispettiva competenza, hanno tempestivamente provveduto ad entrambi gli incombenti.
5. Con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 6.6.2024 parte ricorrente, dopo avere sottoposto a disamina i documenti di servizio dei controinteressati, ha proposto un ulteriore motivo impugnatorio così rubricato: V iolazione e falsa applicazione degli artt. 1032, 1058, 1060 e 1071 del d.lgs n. 66/2010 e dei criteri indicati nel libro quarto, titolo VII, capo I del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90 – sviamento, illogicità, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, erronea valutazione dei presupposti fattuali e giuridici – contraddittorietà scavalcamento.
5.1. In merito alle qualità morali, di carattere e fisiche il ricorrente evidenzia che egli è stato sempre valutato, per oltre 30 anni, con la massima qualifica (ECCELLENTE), cui si associa, ininterrottamente dal 2006, la più alta espressione elogiativa (“vivissimo ed incondizionato compiacimento”). Al di là della qualifica ottenuta, poi, nella documentazione caratteristica del ricorrente, dal grado di Sottotenente a quello di Generale di Brigata, non si riscontra alcuna traccia di flessione, neanche nella forma di una lieve nota di biasimo e/o esortazione.
Al contrario nelle carriere dei controinteressati, per quanto tutte di alto profilo, non sono mancate, ad inizio carriera, alcune flessioni di rendimento emergenti dai documenti di valutazione, di cui, deve presumersi, la CSA non ha tenuto minimamente conto.
5.2. Sulle qualità professionali parte ricorrente analizza gli incarichi assegnati e svolti in carriera e opera una distinzione categoriale tra gli stessi, distinguendoli per: 1) natura; 2) area geografica in cui sono stati assolti; 3) estensione della funzione (riferendosi in particolare alla figura del “comandante di corpo). Per quanto riguarda in particolare la prima voce, il ricorrente pone in risalto gli “incarichi operativi connessi a diretta responsabilità di governo e di assunzione altrettanto diretta di rischi personali” (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, Sent. n. 820 del 16-02-2012).
Il ricorrente vanta di avere ricoperto incarichi di comando per 297 mesi, di cui 107 in area sensibile (Campania e Calabria) e 121 come comandante di corpo.
Nessuno dei controinteressati raggiunge i suoi numeri ad eccezione del Gen. -OMISSIS- che supera il ricorrente (per pochi mesi) nel totale degli incarichi di comando ricoperti e degli incarichi in “area sensibile” ma è al di sotto del Gen. -OMISSIS-con riguardo nel numero di mesi come comandante di corpo (rispettivamente 127 contro 34).
Afferma inoltre di avere effettuato molti più corsi “qualificanti” a carattere professionale e militare (un totale di 20, numero non raggiunto da alcuno dei tre controinteressati) e di avere ottenuto più riconoscimenti dei controinteressati nelle attività di servizio: 4 encomi (di cui 1 solenne); 2 elogi.
5.3. Sulle qualità intellettuali e di cultura: oltre ai sempre ottimi piazzamenti nei vari corsi qualificanti frequentati, il ricorrente vanta il titolo ISSMI, un master di II livello in “Strategia Globale e Sicurezza”, il titolo IASD; il controinteressato -OMISSIS-, viceversa, non ha frequentato il corso IASD; il Gen. -OMISSIS- non ha al suo attivo né corso ISSMI né corso IASD; il gen. -OMISSIS- oltre ad avere conseguito una posizione peggiore del ricorrente al termine dell’Accademia e al Corso d’Istituto, non ha mai frequentato il corso IASD.
5.4. In merito all’attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore, il ricorrente deduce che non è stata adeguatamente valutata l’eterogeneità delle esperienze maturate e la versatilità dimostrata nei diversi ruoli assunti, avendo prestato servizio nella “linea territoriale” per quasi 12 anni (molti dei quali in aree sensibili), nella “linea Mobile e Speciale” per complessivi 10 anni, nella linea addestrativa (incarico attuale) e nell’organizzazione centrale (4 anni al Comando Generale).
Ulteriore punto di forza vantato dal ricorrente è nelle note caratteristiche sempre apicali nonché valutate spesso da superiori gerarchici diversi, che hanno sempre confermato il loro apprezzamento.
Vanta altresì una migliore tendenza di carriera in quanto è stato sempre avanti nel ruolo rispetto ai tre colleghi evocati in giudizio i quali, anche nei più recenti periodi valutativi, non hanno avuto picchi così alti da giustificare uno “scavalcamento”.
5.5. In conclusione, la valutazione dei commissari sarebbe illegittima e da annullare: (i) per disomogeneità dei giudizi in quanto la differenza di punteggio a sfavore dell’Ufficiale ricorrente non avrebbe un fondamento nei presupposti di fatto, da individuare esclusivamente nelle risultanze della documentazione matricolare e caratteristica degli interessati;
(ii) per inosservanza dell’obbligo di motivazione non essendo comprensibile il percorso logico-giuridico seguito dalla C.S.A. per giungere, solo nei confronti del ricorrente, “a una valutazione così penalizzante”. Il giudizio, ad avviso del ricorrente, non rispecchia gli elementi risultanti dalla documentazione caratteristica.
6. L’istruttoria di causa si è svolta mediante l’acquisizione della copiosa documentazione depositata dall’Amministrazione su ordine di questa Sezione (libretti personali e stati di servizio).
Il Ministero resistente ha poi prodotto in data 6.11.2025 n. 4 schede di sintesi elaborate al fine di riassumere gli elementi tratti dalla documentazione caratteristica e utilizzati dalla Commissione ai fini del giudizio di avanzamento del ricorrente e dei tre controinteressati in epigrafe (-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-).
7. Il Ministero resistente ha quindi depositato memoria ex art. 73 c.p.a. mentre la difesa del ricorrente ha prodotto documenti e note di replica.
8. All’udienza del 10 dicembre 2025, vista anche la richiesta di passaggio in decisione depositata dagli Avv.ti M. Antonelli e M.M. Angiò e viste le rispettive conclusioni delle parti, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
9. Il gravame è nel suo complesso infondato e deve essere respinto.
10. Prima di pervenire alla disamina delle singole censure mosse dalla parte ricorrente, il Collegio ritiene utile considerare che il giudizio espresso dalla Commissione ai fini dell’avanzamento costituisce una valutazione di merito di regola non sindacabile dal giudice amministrativo, a meno che non siano dimostrati in modo evidente vizi macroscopici di illogicità manifesta, contraddittorietà, carenza di istruttoria, tali da rendere il giudizio sull’avanzamento non soltanto opinabile (evento del tutto fisiologico in valutazioni così ampie, afferenti ai precedenti di carriera di Ufficiali apicali e di altissimo livello) ma anche inattendibile poiché in contrasto con quanto oggettivamente emergente dalla documentazione caratteristica e di servizio relativa a ciascuno degli ufficiali scrutinati.
10.1. Come si trae dalla disciplina che regolamenta la materia e come più volte affermato in giurisprudenza, il sistema di promozione per gli Ufficiali superiori delle Forze Armate è a scelta ed è, dunque, caratterizzato da una valutazione in assoluto per ciascuno dei partecipanti e non dalla comparazione tra loro, ai sensi degli artt. 1057 e 1058 D.lgs. n. 66/2010 (Codice dell’Ordinamento Militare). Pertanto, l'iscrizione nel quadro di avanzamento è determinata dalla posizione conseguita da ciascuno nella graduatoria, sulla base del punteggio attribuitogli in assoluto sulla base degli elementi da valutare e menzionati “ex lege”, e non dall’esame comparativo dei singoli Ufficiali (TAR Lazio, Sez. I bis, 5 febbraio 2018, n. 1427; Cons. Stato, IV Sez., 23 ottobre 2017, n. 4860).
Le varie “qualitates” da valutare, come noto, sono individuate dall’art. 1058, comma 5, c.o.m. che le ripartisce nei seguenti quattro macrogruppi:
a) qualità morali, di carattere e fisiche;
b) benemerenze di guerra e comportamento in guerra e qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo all'esercizio del comando o delle attribuzioni specifiche, se richiesti dal presente codice ai fini dell'avanzamento, al servizio prestato presso reparti o in imbarco;
c) doti intellettuali e di cultura con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami, esperimenti;
d) attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore, con specifico riferimento ai settori di impiego di particolare interesse per l'amministrazione.
10.2. Le valutazioni svolte dalla Commissione di avanzamento per la promozione al grado superiore sono connotate da ampia discrezionalità tecnica ed hanno riguardo alla percezione globale e complessiva delle qualità manifestate dal militare. Pertanto il sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo è assai limitato, non potendo quest’ultimo scindere i singoli elementi oggetto di valutazione da parte della Commissione per poi assumere che uno solo di essi, isolatamente considerato, sia sufficiente a sorreggere il giudizio complessivo, in quanto i titoli vantati da ciascun ufficiale sono bilanciabili fra loro conducendo ad un giudizio indivisibile.
Ciò a maggior ragione quando si abbia a che fare, come nella specie, con l’avanzamento al grado superiore di ufficiali aventi il grado di generale di brigata in quanto, come stabilisce il comma 7 dell’art. 1058 cit. “7. Se il giudizio riguarda ufficiali aventi grado di generale di divisione o di brigata o ufficiali di grado corrispondente, ogni componente della commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a trenta in relazione agli elementi indicati nelle precedenti lettere a), b), c), d) considerati nel loro insieme; la somma dei punti così assegnati è divisa per il numero dei votanti, calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all'ufficiale dalla commissione.”.
Ciò differenzia l’attribuzione del punteggio nel caso di specie rispetto a quanto accade per l’avanzamento degli ufficiali fino al grado di colonnello compreso, dove è previsto che: ciascun componente della commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a trenta per ciascun complesso di elementi di cui alle lettere a), b), c) e d); le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di elementi sono quindi divise per il numero dei votanti, e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra di loro; il totale così ottenuto è quindi diviso per quattro, calcolando il quoziente, al centesimo.
Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all'ufficiale dalla commissione (vedi art. 1058 cit., commi 5 e 6).
Nella valutazione dei generali (a partire dal grado di generale di brigata), viceversa, la disposizione sopracitata prevede l’assegnazione di un voto unico espresso in trentesimi da parte di ciascun commissario, con riferimento all’intero complesso degli elementi di cui alle lettere a), b), c) e d) che non vengono separati, il che enfatizza ancor più il carattere unitario e onnicomprensivo della valutazione senza che emergano, in modo perspicuo e trasparente, le valutazioni “interne” afferenti ai singoli gruppi di elementi da esaminare.
10.3 Resta, dunque, precluso al giudice amministrativo invadere l’ambito delle valutazioni apportate dalla Commissione di avanzamento per gli Ufficiali, dovendo il giudizio rimanere limitato ad una generale verifica della logicità e della razionalità dei criteri seguiti in sede di scrutinio (TAR Lazio, Sez. I bis, 5 febbraio 2018, n. 1427; Cons. Stato, Sez. IV, 23 ottobre 2017, n. 4860). Ciò comporta che la discrezionalità tecnica della Commissione, come detto, è sindacabile solo in presenza di valutazioni macroscopicamente incoerenti o irragionevoli, così da comportare un vizio della funzione (ex multis, TAR Lazio, I-bis, 26 novembre 2024, n. 21139; Id. 3 ottobre 2022 n. 12521; TAR Lazio, Sez. I-bis, 26 luglio 2021, n. 8927; id. 8.2.2021, n. 1543; Cons. Stato, Sez. IV, 23 giugno 2015, n. 3146; TAR Lazio, Sez. I bis, 5 gennaio 2012, n. 134).
In definitiva, ciò che può essere domandato al Giudice amministrativo è limitato all'accertamento di una palese incoerenza e non omogeneità dei requisiti di fatto determinati ovvero di un macroscopico errore nell'apprezzamento e nella valutazione degli stessi elementi, anche con riferimento ai diversi candidati.
Il Collegio, in ogni caso, non può sostituire con propri criteri di valutazione quelli utilizzati dall'Amministrazione (Cons. Stato, Sez. IV, 28 dicembre 2016, n. 5505; TAR Lazio, Sez. I, 9 aprile 1997, n. 555).
In altre parole, l'incoerenza della valutazione deve emergere dall'esame della documentazione con immediatezza.
Specificamente, il sindacato del giudice amministrativo si deve limitare a verificare se il giudizio espresso sia stato determinato da un errore nell’acquisizione di fatti determinati oppure da un macroscopico errore nell’apprezzamento e nella valutazione degli stessi elementi, talmente abnorme e grossolano da essere evidente a chiunque ovvero se sia stato determinato dalla violazione delle regole del procedimento valutativo, in primis dall’adozione di un criterio di valutazione diverso da quello prescritto dalla normativa in materia, oppure quest’ultimo sia applicato con metro di valutazione difforme per i diversi candidati (TAR Lazio, Sez. I bis, 28 maggio 2018, n. 59412; 8 febbraio 2017, n. 2143; 19 febbraio 2016, n. 2207; 21 maggio 2014, n. 5353; 10 marzo 2014, n. 2746). Dunque, l’apprezzamento dei titoli dei partecipanti, da effettuarsi nell’ambito di un giudizio complessivo e inscindibile, non ha specifica autonomia e, pertanto, l’incoerenza della valutazione (e quindi del punteggio assegnato) deve emergere dall’esame della documentazione con assoluta immediatezza.
10.4. Richiamati questi principi di carattere generale, che costituiscono la delimitazione dell’ambito entro cui può esercitarsi il sindacato giurisdizionale, deve procedersi all’esame delle doglianze in concreto articolate dal ricorrente, riconducibili ai due paradigmi (di elaborazione giurisprudenziale) dell’eccesso di potere in senso assoluto ovvero dell’eccesso di potere in senso relativo.
11. In prima battuta, va disattesa la censura relativa all’eccesso di potere in senso assoluto.
11.1 A tal proposito, il Collegio osserva che, per ormai consolidata giurisprudenza, la valutazione di avanzamento non può comportare una ponderazione aritmetica delle complessive qualità dello scrutinando.
11.2 Quanto alla valutazione degli incarichi svolti, “il solo fatto di essere stato impiegato in incarichi di rilievo e per una apprezzabile durata non costituisce un elemento di giudizio di per sé sufficiente a sancire l’eccellenza dell’ufficiale; invero, il giudice amministrativo non è in grado di conoscere la complessa realtà organizzativa ed operativa dell’ambiente militare e, quindi, non è in grado di rilevare la palese abnormità dell’apprezzamento dell’importanza di un incarico rispetto ad un altro. Inoltre, il livello degli incarichi non assume un peso determinante nella valutazione delle capacità professionali, dato che, come previsto dalla normativa in materia, non rileva il dato “astratto” del grado e dell’importanza delle funzioni svolte “in sé considerate”, bensì il dato “concreto” del “valore” dei risultati conseguiti e delle capacità “effettivamente dimostrate” nello svolgimento dell’incarico e delle “attitudini professionali” in questo manifestate, che devono essere “sempre accertate in concreto” (TAR Lazio, Sez. I bis, 10 marzo 2014, n. 2746).
11.3 Nello stesso solco, i titoli accademici, i corsi formativi nonché la conoscenza certificata di lingue straniere sono solo una delle diverse categorie di titoli che devono essere valutati ai fini dell’espressione del giudizio sulle qualità culturali ed intellettuali; in particolare, la valenza del profilo culturale ed intellettuale dei valutati dipende dalla capacità di utilizzare il patrimonio di informazioni e cognizioni posseduto a favore dell’incarico e del ruolo rivestito e la Commissione, in virtù della discrezionalità di cui gode, potrebbe aver bilanciato tali elementi con altre risultanze documentali, come ad esempio il rendimento complessivo.
10.4 Per quanto sopra descritto, ne consegue che il profilo di manifesta eccellenza non può desumersi dalla dettagliata analisi di ogni singolo elemento distintamente considerato, bensì deve emergere complessivamente, ictu oculi , dall’intera documentazione caratteristica. Difatti, la censura di eccesso di potere in senso assoluto presuppone una figura di Ufficiale con precedenti di carriera costantemente ottimi - tutti giudizi finali apicali, massime aggettivazioni nelle voci interne, rendimento progressivamente crescente, conseguimento del primo posto nei corsi basici, etc. - ed esenti da qualsiasi menda o attenuazione di rendimento e che l’interessato sia in possesso di titoli talmente eccezionali da far risultare manifestamente inadeguati i punteggi attribuiti dalla Commissione; i sintomi di tale vizio potrebbero cogliersi esclusivamente laddove dalla documentazione caratteristica risultasse un livello tanto macroscopicamente elevato dei precedenti dell’intera carriera dell’ufficiale, da rendere a prima vista del tutto inadeguato il punteggio attribuito (ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, n. 437/2005, id. n. 6686/2002 e n. 4074/2002).
10.5 Proprio con riferimento a quest’ultimo aspetto, pur riconoscendo al ricorrente un percorso professionale e di carriera di alto valore, nel caso all’odierno esame il ricorrente è in possesso di aggettivazioni interne non sempre apicali nella documentazione caratteristica.
A titolo esemplificativo, come eccepito dalla difesa erariale: nel grado di Maggiore, a fronte del giudizio di “eccellente con compiacimento” riportato nello svolgimento dell’incarico di Capo Sezione Ufficio Ordinamento (presso il Comando Generale dell’Arma) non ha ottenuto alcuna espressione elogiativa nei successivi rapporti informativi nn. 38 e 41 allorquando ha rispettivamente frequentato il Corso di lingua inglese ed il Corso ISSMI; nel grado di Tenente Colonnello ha ottenuto l’espressione elogiativa del “compiacimento” nella scheda n. 43 (a fronte del “vivo compiacimento” che connota il rapporto informativo anteriore, n. 42).
Se si guarda poi alla totalità delle espressioni elogiative contenute nelle schede valutative redatte nei riguardi dell’odierno ricorrente nel corso dell’intera carriera si osserva che l’annotazione massima prevista a corredo della qualifica di “eccellente” (si tratta del “convinto, vivissimo e incondizionato compiacimento” ) non ricorre sempre ma soltanto in 6 casi, che ricorrono con continuità solo nelle valutazioni riportate successivamente alla promozione a Generale di Brigata e non prima (mentre la massima espressione elogiativa si riscontra rispettivamente in 13, 10 e 8 casi, nelle schede valutative riferite ai generali -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-) (vedi doc. 1 e 2 res. dep. 6.11.25).
Anche quando, in relazione alla occupazione del periodo, sono stati redatti dei rapporti informativi in luogo delle schede valutative, la massima espressione elogiativa per il Gen. -OMISSIS-ricorre soltanto in due rapporti su 20 complessivi (doc. 1 e 2 res. dep. 6.11.25).
Giova poi rammentare che, seppure ciò è accaduto nel corso dei primi anni di carriera, l’Ufficiale ha riporto giudizi non apicali (“superiore alla media”) in tre circostanze, quando, rispettivamente, ricopriva il grado di: S.Tenente (S.V. n. 7), Tenente (S.V. n. 16) e, infine, il grado di Capitano (S.V. n. 17).
11.6 Ne consegue che la valutazione operata dalla Commissione deve ritenersi non censurabile sul piano dell’eccesso di potere in senso assoluto; tanto, in ragione del fatto che non si riscontra quella assoluta apicalità, esente da attenuazioni di rendimento, in presenza della quale soltanto è configurabile, per costante giurisprudenza, il vizio di eccesso di potere in senso assoluto.
La presenza di (pur limitate) attenuazioni di rendimento, difatti, costituisce, in ossequio al costante insegnamento della giurisprudenza amministrativa, un elemento che può da solo valere ad escludere la denunciata palese incongruenza tra il punteggio conseguito e i precedenti di carriera e i titoli vantati dall’interessato; onde la censura di eccesso di potere in senso assoluto è nel suo complesso priva di pregio e va disattesa.
12. Del pari, non sono meritevoli di adesione le ulteriori censure riguardanti il vizio di eccesso di potere in senso relativo (in quanto basate su una presunta rottura della omogeneità del metro di giudizio, desumibile, in tesi, dal raffronto tra le risultanze della documentazione caratteristica del ricorrente e quelle dei tre ex parigrado).
Tali censure sono state ampiamente sviluppate nei motivi aggiunti, ove il ricorrente lamenta una valutazione inadeguata del proprio profilo professionale, rispetto a quello dei tre controinteressati, nessuno dei quali sarebbe in possesso di titoli, precedenti di carriera e qualità complessivamente pari o superiori alle sue.
12.1 È utile premettere che, per costante giurisprudenza, il vizio di eccesso di potere in senso relativo non può essere riscontrato all’esito di un sostanziale confronto a coppie fra gli scrutinandi ( ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, n. 226 del 2018; id., n. 35 del 2018 e n. 482 del 2017).
Ugualmente, si evidenzia che, per consolidato orientamento della Sezione, il vizio di eccesso di potere in senso relativo non può essere ravvisato se la sua individuazione comporta la sostituzione valutativa del giudice con quella espressa dalla Commissione sulle singole qualità, né è consentita al giudice la estrapolazione di singoli elementi di giudizio, tralasciando la visione globale di ciascuna posizione; invero, il sindacato di legittimità del giudice amministrativo non può separare singole voci tra quelle menzionata dall’art. 1058, comma 5, c.o.m. e, comunque, una sola di esse singolarmente considerata non è sufficiente a sorreggere il giudizio complessivo: i titoli sono bilanciabili fra loro per condurre ad un giudizio indivisibile (Cons. Stato, Sez. IV, 28 dicembre 2016, n. 5505, punto 9.2).
Va quindi ritenuto che le C.S.A. possono compensare, secondo criteri di bilanciamento, la mancanza di uno o più titoli da parte di alcuno tra i valutandi con la presenza di altri dati documentali ritenuti equivalenti o superiori, secondo l’ampia discrezionalità loro riconosciuta dalla normativa di settore.
11.2 Nel caso all’odierno esame, il ricorrente ha diretto le proprie censure nei confronti dei tre citati generali signori -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, la cui documentazione caratteristica e, in particolare, le qualifiche, i titoli e gli incarichi non sarebbero quantitativamente e qualitativamente superiori rispetto a quelli da lui vantati.
Tuttavia, questo Collegio deve rilevare che proprio dal dettagliato esame dei documenti versati in atti, e anche per quanto illustrato dall’Amministrazione nella propria memoria difensiva, non emerge ictu oculi quella macroscopica e manifesta differenza con la documentazione del ricorrente, che è richiesta per poter configurare il lamentato vizio dell’attività valutativa della CSA.
Tanto più se si considera che tutti e quattro i curricula in esame (quello del ricorrente e quelli dei tre controinteressati) denotano profili eccellenti, di guisa che le differenze tra l’uno e l’altro si assottigliano ancor di più, a maggior ragione, al vaglio giurisdizionale, atteso che il giudice amministrativo non è in grado di conoscere fino in fondo la complessa realtà dell’ambiente militare.
Venendo alle singole “voci” evidenziate dal ricorrente, si ribadisce che una “comparazione” tra ufficiali non può essere propriamente svolta neanche in sede di giudizio dinnanzi al G.A. dove il raffronto tra gli ufficiali richiesto dalla parte può essere inteso, soltanto, come verifica finalizzata ad accertare che non vi siano state deviazioni nell’applicazione del metro di giudizio, che deve essere omogeneo per tutti, ovvero disparità di trattamento sintomatiche di eccesso di potere (non si ha, viceversa, una rivalutazione comparativa sulla base delle criticità esposte dal ricorrente).
Su tali premesse generali si deve basare la disamina delle plurime “voci” oggetto di doglianza.
11.3. Con specifico riguardo ai riconoscimenti di ordine morale (medaglia mauriziana, Cavalierato della Repubblica, Medaglia d’argento al merito), come già ha avuto occasione di chiarire questa Sezione, ai fini del giudizio di avanzamento, nessun valore significativo può essere attribuito a quei riconoscimenti conseguiti per anzianità di servizio o meramente commemorativi della partecipazione a missioni internazionali o conferiti per specifiche attività meritorie (TAR Lazio, Sez. I bis, 18 giugno 2016, n. 7044).
Quanto alle ricompense (da ricondurre all’art. 1058, co.5, lett. a), è vero che il ricorrente ne vanta in numero effettivamente superiore ai tre colleghi in raffronto, in quanto nessuno di costoro raggiunge il numero di 4 encomi (3 semplici e 1 solenne) più 2 elogi.
Il Collegio, tuttavia, non ritiene si tratti di differenza significativa, tale da condurre all’accertamento di una disparità di trattamento. Invero, gli encomi e gli elogi devono essere apprezzati, non sotto il profilo meramente quantitativo, ma con particolare riguardo alle motivazioni ed al servizio reso (TAR Lazio, Sez. I bis, 16/01/2025, n. 736; nonché, in termini, id. sent. n. 5942/2018; sent. n. 7935/2018; sent. n. 8230/2016; sent. n. 11084/2015; sent. n. 962/2015).
Il Collegio osserva che “ai fini della valutazione delle qualità personali, non rileva il mero dato quantitativo delle ricompense ricevute dal […] rispetto al […]: se è vero che il ricorrente prevale sul controinteressato per il numero di onorificenze (20 tra encomi ed elogi) mentre il controinteressato ne consegue solo 7, è vero pure che tali elementi non sono di per sé soli sufficienti a determinare la sua preminenza sul controinteressato, dato che tali titoli non hanno un valore decisivo, come ricordato ripetutamente dalla giurisprudenza in materia.” (Cons. Stato sent. 7395/2018).
Inoltre deve ritenersi che, più che il numero dei riconoscimenti conseguiti, conta la loro distribuzione uniforme in tutto l’arco della carriera, essendo innegabile che se gli encomi e gli elogi sono normalmente collegati a specifici episodi della carriera del militare, «la loro presenza in tutti i momenti della stessa è ragionevolmente indicativa di un percorso di alto livello» (Cons. Stato sent. 5122/18; in termini TAR Lazio, I-bis, n. 736/2025).
L’interessato, nel grado da ultimo rivestito di Generale di Brigata, non ha avuto alcun encomio o elogio, viceversa le ricompense possedute sono state concesse tra il 1991 ed il 2008, in epoca ben lontana dalla promozione al grado attualmente ricoperto, avvenuta nel 2019.
Deve quindi presumersi che la Commissione, nell’attribuzione dei rispettivi punteggi agli ufficiali scrutinati, abbia tenuto conto anche dell’elemento cronologico afferente all’epoca, più o meno recente, di conseguimento di questo tipo di titoli.
Peraltro, sempre con riguardo alla valutazione delle benemerenze (elogi ed encomi) il Collegio deve ribadire il principio, in più occasioni affermato dalla Sezione, secondo cui “sulla base di quanto previsto dall’articolo 704, comma 1, reg. ord. mil., la valutazione delle qualità morali, di carattere e fisiche non si esaurisce nel computo aritmetico delle ricompense, onorificenze, benemerenze e decorazioni riportate dagli ufficiali, ma deve essere basata sull’esame di tutta la documentazione personale” (TAR Lazio, Sez. I bis, 21 aprile 2023 n. 6955/2023; id. 3 ottobre 2022, n. 12251).
11.4. Sempre nell’ambito delle qualità di cui alla lett. a) si osserva che dal possesso della qualifica di paracadutista non può evincersi una superiorità dell’ufficiale sul piano delle qualità fisiche, considerato che gli stessi controinteressati posseggono la qualifica di paracadutista abilitato al lancio, hanno sempre conseguito la piena idoneità fisica al servizio militare incondizionato e, ciò che più conta, sono stati contestualmente valutati (come di prassi) anche sotto il profilo delle qualità e delle doti fisiche nelle schede di valutazione succedutesi nel corso degli anni, nelle quali non hanno mai subito flessioni nel voto riportato nella relativa voce.
12. Quanto alla valutazione degli incarichi svolti - aspetto che costituisce il più rilevante della lett. b) dell’art. 1058 c.o.m. (ove si fa riferimento alle “…qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo all'esercizio del comando o delle attribuzioni specifiche, se richiesti dal presente codice ai fini dell'avanzamento, al servizio prestato presso reparti o in imbarco” ) - il ricorrente suffraga la propria superiorità sottolineando di vantare un’esperienza professionale più consistente, completa e variegata (nella linea territoriale, nella linea mobile/speciale, nella organizzazione centrale)
Sul punto, tuttavia, si rileva anzitutto che il criterio della duttilità professionale non può essere considerato in via esclusiva, ma nell’ambito di una valutazione complessiva dei singoli incarichi, da inquadrare poi nel lungo sviluppo di carriera degli Ufficiali superiori.
Il solo fatto di essere stato impiegato in molteplici e diversificati incarichi di rilievo e per una apprezzabile durata non costituisce un elemento di giudizio di per sé sufficiente a sancire la prevalenza sui parigrado, dato che l’importanza degli incarichi è solo uno dei parametri di valutazione (Cons. Stato, Sez. IV, 11 febbraio 2011, n. 926). Per consolidata giurisprudenza “ non si devono considerare gli incarichi svolti dagli ufficiali interessati al giudizio in maniera isolata e atomistica, bensì nel quadro di una valutazione complessiva di tutta la carriera degli scrutinandi (Cons. Stato, sez. IV, 19 febbraio 2010, n. 999)” (Cons. Stato, n. 1102/2020).
Inoltre, come previsto dalla normativa in materia, “non rileva il dato “astratto” del grado e dell’importanza delle funzioni svolte “in sé considerate”, bensì il dato “concreto” del “valore” dei risultati conseguiti e delle capacità “effettivamente dimostrate” nello svolgimento dell’incarico e delle “attitudini professionali” in questo manifestate, che devono essere “sempre accertate in concreto” (TAR Lazio, Sez. I bis, 10 marzo 2014, n. 2746; id. n. 736/2025).
In ogni caso va anche detto che, con riguardo agli incarichi, non può ritenersi decisiva di per sé la loro “importanza” in astratto bensì contano le modalità efficaci e meritorie in cui gli stessi sono stati espletati, così come emergente, in modo eminente, dalle schede valutative periodiche redatte dai superiori, vero parametro del rendimento dell’Ufficiale nel corso degli anni. È quanto si evince dal comma 3 dell’art. 706 del Decreto Presidente della Repubblica 15/03/2010, n. 90 (T.U. regolamentare in materia di ordinamento militare) a mente del quale “3. La rilevanza degli incarichi non è comunque di per sé attributiva di capacità e di attitudini, le quali vanno sempre accertate in concreto.”.
Così le deduzioni del ricorrente vengono ad essere notevolmente ridimensionate se si guarda alle risultanze delle schede valutative periodiche dei controinteressati come evidenziate dalla difesa erariale nella propria memoria illustrativa e nelle schede di sintesi allegate (vedi produzione documentale del 6.11.2025, in particolare doc. 1):
- il Gen. -OMISSIS- ha ottenuto l’annotazione elogiativa massima – “convinto, vivissimo e incondizionato compiacimento” a corredo della qualifica di “eccellente” - a partire dalla Scheda Valutativa n. 57, quando ricopriva il grado di Col. t. ISSMI, conservandola senza soluzione di continuità fino al passaggio a Generale di Brigata (dalla S.V. 71 e per tutto il periodo in cui ha ricoperto tale grado); analogamente il Gen. -OMISSIS- dalla S.V. n. 60 alla n. 69 ha sempre ottenuto la suddetta annotazione elogiativa massima già da Colonnello, per poi mantenerla per tutto l’arco delle valutazioni ricevute come Generale di Brigata; lo stesso Gen. -OMISSIS- ha avuto le prime annotazioni massime da Colonnello, a partire dalla S.V. n. 66 e, successivamente come Generale di Brigata (dalla S.V. n. 71 alla S.V. n. 66);
- non così l’odierno ricorrente che nel grado di Col. t.ISSMI ha avuto la massima nota elogiativa soltanto nella scheda n. 52 e non nella altre (dove il compiacimento è “vivissimo e incondizionato” ma non anche “convinto”), per ottenerla in seguito soltanto dopo la promozione a Generale di Brigata (sulla rilevanza delle annotazioni elogiative nei giudizi di livello apicale e sulla loro graduazione a scalare, in conformità alle istruzioni sulla compilazione dei documenti caratteristici, vedi Cons. Stato, 15 ottobre 2020, n. 6258);
- ne consegue che nel numero delle annotazione elogiative massime ricevute i tre controinteressati superavano il ricorrente: -OMISSIS- n. 13; -OMISSIS- n. 10; -OMISSIS- n. 8; -OMISSIS-n. 6;
- analogo rilievo può svolgersi con riferimento alle annotazioni elogiative nei rapporti informativi;
- si ribadisce poi quanto già sopra rilevato in ordine ad un numero (seppur limitato) di valutazioni (n. 3 “superiore alla media”) al di sotto di quella massima avute dall’odierno ricorrente da S.Tenente (S.V. n. 7), da Tenente (S.V. n. 16) e, infine, con il grado di Capitano (S.V. n. 17).
12.1. Quanto alla natura e tipologia delle esperienze di servizio si osserva che anche i generali -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- (i quali si erano tutti e tre meglio posizionati rispetto al ricorrente all’esito della valutazione a Generale di Brigata per l’anno 2019) hanno ben diversificato le proprie attività professionali dal punto di vista sia geografico sia funzionale, in quanto, oltre ad aver ricoperto rilevanti posizioni di comando (anche in “aree sensibili”), vantano una “importante esperienza” nell’ambito dello Stato Maggiore del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri (cfr., Cons. Stato, II Sez., sent. n. 3227/2023), in qualità, tra l’altro, di Capo Ufficio, Capo Reparto e/o Comandante del Reparto Autonomo (mansioni mai svolte dal -OMISSIS-).
I chiamati in causa, rispetto al -OMISSIS-, hanno svolto incarichi di comando per un più considerevole lasso temporale, operando per un periodo superiore presso reparti territoriali dell’Arma (connotati da maggiore livello di responsabilità e autonomia decisionale), come si evince dai documenti riepilogativi dei periodi trascorsi dagli Ufficiali Generali in causa nelle posizioni d’impiego di Comandante di un Reparto dell’Arma dei Carabinieri (doc. 3 res. dep. 6.11.2025).
Infatti, il ricorrente è stato impiegato presso lo Stato Maggiore del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri unicamente in qualità di Capo Sezione (come anche nello Stato Maggiore della Difesa), a differenza dei chiamati in causa, i quali, tra l’altro, proprio nei gradi di Colonnello e Generale di Brigata, in tale ambito, hanno ricoperto posizioni di grande responsabilità e delicatezza:
- -OMISSIS-, da Colonnello, è stato Capo Ufficio Ordinamento, Capo Ufficio del Capo di Stato Maggiore e Capo Ufficio Infrastrutture, mentre, da Generale di Brigata, ha svolto le mansioni prima di Comandante del Reparto Autonomo e, poi, di Capo del IV Reparto e Ispettore Logistico (quest’ultima posizione, all’epoca era ordinativamente devoluta alla fascia di grado di Generale di Divisione/Generale di Brigata);
- -OMISSIS-, ha svolto, quando era Colonnello, le mansioni di Capo Ufficio Personale Marescialli e poi di Capo Ufficio del Comandante Generale (da Generale di Brigata, invece, è sempre stato impiegato in incarichi territoriali, prima in qualità di Comandante Provinciale CC di Roma e successivamente, in area sensibile, come Comandante della Legione CC “Sardegna”);
- -OMISSIS-, da Colonnello, ha rivestito gli incarichi di Capo della Sala Operativa dell’Ufficio Operazioni, Capo Ufficio Infrastrutture e Capo Ufficio Rapporti con la Rappresentanza Militare (in contemporanea con quest’ultimo incarico, per 1 mese è stato anche Capo Ufficio Condizione Generale del Personale in sede vacante), mentre da Generale di Brigata, ha assolto le funzioni, prima, di Capo Ufficio Relazioni con la Rappresentanza Militare e le Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra Militari/Capo Ufficio Condizione Generale del Personale in sede vacante e, poi, quelle di Comandante del Reparto Autonomo.
Su tale ultimo aspetto, diffusa giurisprudenza ha affermato la particolare valenza, ai fini del giudizio di avanzamento, dei compiti di Stato Maggiore espletati in posti chiave dell’Amministrazione, quale il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, vertice apicale dell’Istituzione.
12.2. Deve altresì essere negato lo “scavalcamento” illegittimo lamentato da parte ricorrente nel proprio ricorso.
Quanto sostenuto dal Gen. -OMISSIS-(in merito al suo miglior piazzamento, rispetto ai colleghi, nelle graduatorie afferenti ai precedenti avanzamenti susseguitisi nell’arco delle rispettive carriere) si rivela corretto, in realtà, soltanto fino al momento della sua promozione al grado di Colonnello (da Tenente Colonnello), promozione che il ricorrente ha ottenuto, invero, nel 2010.
Viceversa nelle successive graduatorie per l’avanzamento a Generale di brigata, sia nel 2018 che nel 2019, i tre ex parigrado si sono sempre collocati al di sopra del ricorrente:
- nel 2018: -OMISSIS- 13^ su 136 (in prima valutazione, non promosso); -OMISSIS- 14^ su 136 (in prima valutazione, non promosso); -OMISSIS- 21^ su 136 (in seconda valutazione, non promosso); -OMISSIS-24^ su 136 (in seconda valutazione, non promosso);
- nel 2019: tutti e quattro sono stati promossi con le seguenti posizioni (sui 131 partecipanti): -OMISSIS- 2^; -OMISSIS- 3^; -OMISSIS- 4^ e -OMISSIS-7^.
Si rammenta che anche nella aliquota del 2017 (alla quale -OMISSIS- e -OMISSIS- non partecipavano non avendo ancora maturato la necessaria anzianità minima), -OMISSIS- (21) si collocava al di sopra del -OMISSIS-(24).
Può quindi dirsi che anche nell’avanzamento per cui è causa al superiore grado di Generale di Divisione ha certamente pesato la migliore tendenza di carriera dei controinteressati nei quadri di avanzamento più recenti.
Ne consegue che lo scavalcamento viene prospettato dal ricorrente (in modo che non convince il Collegio) con riferimento al risalente giudizio di avanzamento (anno 2010) relativo al grado di colonello.
Ma, come rivelato dal Consiglio di Stato “uno scavalcamento illegittimo si può però ipotizzare laddove in una precedente graduatoria, riferita allo stesso grado, gli ufficiali in comparazione si siano collocati in posizione invertita (cfr. ex multis, Cons Stato, sez. IV, 12 giugno 2014, n. 3015) e comunque “non è esatto che in assenza di elementi nuovi intervenuti nell’intervallo fra le due valutazioni, la precedente graduatoria assuma rilevanza decisiva nel giudizio successivo o che ne derivi una sorta di ‘cristallizzazione’ della posizione dell’ufficiale. Queste proposizioni non possono essere condivise in nessun caso, neppure quando si tratti di procedimenti che riguardano l’avanzamento allo stesso grado” (cfr. Adunanza plenaria del Consiglio di Stato,14 luglio 1998, n. 5). (Cons. Stato, IV, 2 aprile 2020, n. 2232).
13. Con riguardo poi a doti intellettuali, titoli culturali e corsi di formazione/qualificazione (lett. c dell’art. 1058 c.o.m.) i controinteressati, oltre ad aver conseguito la laurea in Giurisprudenza e quella specialistica in Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna, possono vantare:
- -OMISSIS-, i master universitari in “Scienze Strategiche” e in “Studi Internazionali Strategico Militari”, nonché il 2° livello di conoscenza accertata della lingua inglese (con il risultato: L. 3; S. 3; R. 3; W. 4) e una pubblicazione di cui è autore;
- -OMISSIS-, i master universitari in “Studi Internazionali Strategico Militari” e in “Scienze Strategiche” nonché la conoscenza certificata dell’inglese (3° grado - con il risultato L. 3; S. 3; R. 4; W. 4);
- -OMISSIS-, il master di 2° livello in “Scienze Strategiche”, nonché la conoscenza certificata del tedesco (1° grado), dell’inglese (3° livello - con il risultato: L. 4; S. 4; R. 4; W. 4;) e dello spagnolo (con il risultato: L. 3; S. 4; R. 4; W. 4).
Gli stessi hanno frequentato, al pari del ricorrente, corsi di aggiornamento tecnico-professionale e sono in possesso di numerose qualifiche (doc. 4 res.).
Quanto al Gen. -OMISSIS-, se è vero che lo stesso non ha frequentato il Corso ISSMI (come dedotto a pag. 7 dei motivi aggiunti), è altrettanto vero che egli può fregiarsi del titolo t.SFP, corrispondente al Corso di Alta Formazione presso la Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia, iter formativo della durata di un anno accademico, volto a perfezionare la preparazione scientifico-professionale dei funzionari e degli ufficiali delle forze di polizia e ad affinarne le capacità decisionali attraverso l’acquisizione di metodologie e tecniche comuni nei settori dell’organizzazione, dello sviluppo e del coordinamento delle attività istituzionali. Detta sessione di studi, al pari del Corso Superiore di Stato Maggiore Interforze (di cui all’art. 751 c.o.m.) - frequentato dal ricorrente e dai Generali -OMISSIS- e -OMISSIS- - “costituisce titolo per l’avanzamento in carriera”, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 121/1981.
14. Infine, con specifico riguardo all’attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore, si osserva come la relativa valutazione comporti un giudizio di tipo prognostico prettamente discrezionale, tanto più a fronte di quattro profili eguagliabili dal punto di vista professionale.
15. Alla luce di quanto considerato, il Collegio non ravvisa la denunciata disparità di trattamento in danno del ricorrente, non rilevando quei vizi macroscopici necessari ad invalidare il giudizio di avanzamento.
Per tutte le sopraesposte considerazioni, non vi sono elementi che possano indurre a ravvisare il lamentato vizio di eccesso di potere. La documentazione non si presta a supportare la censurata svalutazione dell’interessato o la sopravvalutazione dei Generali chiamati in causa in quanto collocatisi in posizione utile.
16. Conclusivamente, il ricorso, unitamente ai motivi aggiunti, assorbita ogni altra censura o deduzione, non è meritevole di favorevole considerazione e va, pertanto, respinto, con compensazione, tuttavia, delle spese di lite, ricorrendo eccezionali motivi connessi alla complessità della valutazione di elevati profili professionali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, come integrato da motivi aggiunti, in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità delle parti interessate, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NI AN, Presidente
DI NI, Consigliere, Estensore
Domenico De Martino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DI NI | NI AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.