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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 11/12/2025, n. 1255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1255 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8702 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
16/12/1970, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alessandro Loi, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Alessandro Loi, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 04/09/1999, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero è stato ritualmente portato a conoscenza dell'esistenza del procedimento.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando Parte_1 CP_1 atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati con assegnazione alla signora della Parte_2 casa coniugale in Cagliari, via Mameli 22.
2) I coniugi godono di separate fonti di reddito, sono economicamente indipendenti, e rinunciano pertanto reciprocamente a qualsiasi forma di mantenimento.
3) La figlia , oramai maggiorenne e attualmente residente a [...], potrà Per_1 dimorare o risiedere presso l'abitazione di entrambi i genitori secondo le sue personali scelte.
4) Entrambi i coniugi continueranno a contribuire ai bisogni economici necessari per le spese ordinarie della figlia nella misura di € 500,00 a carico di Per_1 ciascuno, che dovranno essere versati sul conto corrente bancario della figlia fino a quando la medesima non si sarà resa economicamente indipendente.
5) Sempre fino a quando la figlia non si sarà resa economicamente Per_1 indipendente, le spese straordinarie e le altre opportune per , quali quelle Per_1 sanitarie, di istruzione, sportive, di viaggio, nonché le altre spese imprevedibili e necessarie saranno a carico di entrambi i genitori per metà ciascuno e, salvo casi urgenti, dovranno essere previamente concordate.
Pag. 2 di 3 6) Fra le spese straordinarie già concordate dai coniugi rientrano quelle relative alla manutenzione e alla proprietà dell'autovettura attualmente utilizzata dalla figlia (Toyota, tg. EJ152WM), o altra successiva in sua sostituzione, e Per_1 quindi le spese per le riparazioni, per i controlli meccanici, per l'assicurazione obbligatoria del mezzo, per il bollo auto etc., fatta la sola eccezione per le spese del carburante.
7) Il signor si obbliga a trasferire in favore della signora CP_1 Parte_1
a titolo gratuito l'autovettura Hyundai tg. GT117CE entro trenta giorni
[...] dall'omologazione della separazione.
8) I coniugi continueranno a sopportare in parti uguali tutte le spese inerenti il locale autorimessa sito in Cagliari, via Mameli 11, (in C.U. al F. 18, mappale 1013 sub. 18) e quindi e in particolare, le spese condominiali, per l'energia elettrica, per l'acqua, nonché per il pagamento delle rate del mutuo a suo tempo concesso ai coniugi per l'acquisto del locale medesimo.
9) Ciascun coniuge è titolare esclusivo di separati rapporti bancari e/o postali ove ha depositato i propri risparmi.
Tali risparmi rimarranno di proprietà esclusiva del coniuge titolare del relativo rapporto bancario e/o postale, sicché gli stessi coniugi rinunciano sin d'ora a qualsiasi pretesa sui risparmi dell'altro coniuge.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 11/12/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8702 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
16/12/1970, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alessandro Loi, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Alessandro Loi, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 04/09/1999, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero è stato ritualmente portato a conoscenza dell'esistenza del procedimento.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando Parte_1 CP_1 atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati con assegnazione alla signora della Parte_2 casa coniugale in Cagliari, via Mameli 22.
2) I coniugi godono di separate fonti di reddito, sono economicamente indipendenti, e rinunciano pertanto reciprocamente a qualsiasi forma di mantenimento.
3) La figlia , oramai maggiorenne e attualmente residente a [...], potrà Per_1 dimorare o risiedere presso l'abitazione di entrambi i genitori secondo le sue personali scelte.
4) Entrambi i coniugi continueranno a contribuire ai bisogni economici necessari per le spese ordinarie della figlia nella misura di € 500,00 a carico di Per_1 ciascuno, che dovranno essere versati sul conto corrente bancario della figlia fino a quando la medesima non si sarà resa economicamente indipendente.
5) Sempre fino a quando la figlia non si sarà resa economicamente Per_1 indipendente, le spese straordinarie e le altre opportune per , quali quelle Per_1 sanitarie, di istruzione, sportive, di viaggio, nonché le altre spese imprevedibili e necessarie saranno a carico di entrambi i genitori per metà ciascuno e, salvo casi urgenti, dovranno essere previamente concordate.
Pag. 2 di 3 6) Fra le spese straordinarie già concordate dai coniugi rientrano quelle relative alla manutenzione e alla proprietà dell'autovettura attualmente utilizzata dalla figlia (Toyota, tg. EJ152WM), o altra successiva in sua sostituzione, e Per_1 quindi le spese per le riparazioni, per i controlli meccanici, per l'assicurazione obbligatoria del mezzo, per il bollo auto etc., fatta la sola eccezione per le spese del carburante.
7) Il signor si obbliga a trasferire in favore della signora CP_1 Parte_1
a titolo gratuito l'autovettura Hyundai tg. GT117CE entro trenta giorni
[...] dall'omologazione della separazione.
8) I coniugi continueranno a sopportare in parti uguali tutte le spese inerenti il locale autorimessa sito in Cagliari, via Mameli 11, (in C.U. al F. 18, mappale 1013 sub. 18) e quindi e in particolare, le spese condominiali, per l'energia elettrica, per l'acqua, nonché per il pagamento delle rate del mutuo a suo tempo concesso ai coniugi per l'acquisto del locale medesimo.
9) Ciascun coniuge è titolare esclusivo di separati rapporti bancari e/o postali ove ha depositato i propri risparmi.
Tali risparmi rimarranno di proprietà esclusiva del coniuge titolare del relativo rapporto bancario e/o postale, sicché gli stessi coniugi rinunciano sin d'ora a qualsiasi pretesa sui risparmi dell'altro coniuge.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 11/12/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3