TRIB
Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 03/11/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. RG. 285/2025
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 285/2025, promossa da
(c.f. ), generalizzato in atti, domicilio eletto presso Parte_1 C.F._1 lo studio del difensore di fiducia;
Rappresentato e difeso dall'Avv. DE GIULIANI DIEGO ALFONSO parte ricorrente contro
(c.f. , domicilio eletto presso lo studio del Controparte_1 C.F._2 difensore di fiducia;
Rappresentato e difeso dall'avv. ABISSO ANTONELLA parte resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: si riporta agli atti e al verbale del 22/9/2025 e del 10/7/2025 per quanto riguarda il profilo economico;
Pag. 1 Parte resistente: si riporta agli atti e al verbale del 22/9/2025
Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice circa la determinazione delle condizioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12/2/2025, ha adito il Tribunale di Novara per Parte_1 chiedere lo scioglimento del matrimonio contratto con e la regolamentazione Controparte_1 dei profili relativi alla prole.
Il ricorrente ha rappresentato di aver sposato con rito civile in data 31/5/2014 Controparte_1
(matrimonio trascritto nei registri di stato civile del Comune di Romentino al n. 5, parte I, anno 2014) e che dalla loro unione è nata il [...]. Per_1
Nel 2022, con decreto di omologazione, il Tribunale pronunciava la separazione dei coniugi, alle condizioni da loro concordate, che prevedevano tra le altre l'affido condiviso di con Per_1 collocazione presso la mamma, obbligo di contribuire al mantenimento da parte di , Pt_1 versando la somma di € 400,00 mensili e altre condizioni economiche concordate tra loro.
Quindi, con il ricorso ha concluso: “1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto a Romentino (NO) in data 31/05/2014 e trascritto nei registri di stato civile del Comune di Romentino al n. 5, parte I, anno 2014, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Romentino di procedere alle annotazioni di cui al R.D. 09/07/1939 n. 1238 ed ai successivi incombenti di Legge;
2) confermare l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della Per_1 responsabilità genitoriale, con collocazione e residenza prevalente presso il padre e con diritto della madre di vederla e tenerla con sé quando lo vorrà, previo accordo con il padre e compatibilmente con le esigenze personali e lavorative delle parti nonché personali e scolastiche della figlia e con le naturali conseguenze di legge in punto di esercizio della potestà genitoriale ed in ordine alle decisioni da prendersi nell'interesse degli stessi, determinando comunque i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascuno di essi secondo il calendario alternato riportato nel ricorso e nell'allegato piano genitoriale e per l'effetto disporre in senso conforme a questi in ordine alla loro cura, istruzione ed educazione;
3) dichiarare la signora tenuta a corrispondere al signor in favore della figlia assegno di mantenimento CP_1 Pt_1 di € 100,00 nonché il 50% delle spese straordinarie da concordarsi preventivamente tra i coniugi, per la cui determinazione si rimanda al protocollo di Torino attualmente adottato presso il Tribunale di Novara, o, in subordine, dichiarare che il signor nulla deve in favore della coniuge;
4) disporre che l'assegno unico previsto Pt_1 per la figlia minore e la pensione e/o indennità di invalidità che la figlia percepisce e venga assegnato in Per_1 pari misura (50%) a ciascun genitore;
5) dare atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti;
6) dare atto che i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio; in via istruttoria Si producono: 1) certificato cumulativo anagrafico di matrimonio, residenza e stato di famiglia del signor 2) certificato cumulativo anagrafico di matrimonio, residenza e stato di famiglia della signora Pt_1 CP_1
3) copia integrale autentica dell'atto di matrimonio ed estratto del registro degli atti di matrimonio;
4) ricorso di separazione consensuale, note scritte e decreto di omologa del Tribunale di Novara;
5) piano genitoriale;
6) ultime tre dichiarazione dei redditi (mod. 730) del ricorrente;
- ammettere le prove per interrogatorio formale e per testi che si andranno ad indicare e con riserva di meglio dedurre ogni più opportuno mezzo di prova, viste le avverse difese;
in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio”.
Pag. 2 Si è costituta nei termini la resistente che ha aderito alla domanda di scioglimento del matrimonio ma ha chiesto il rigetto della domanda di modifica del collocamento di rappresentando Per_1 che, a causa di alcuni problemi di salute della bambina, il cambio sarebbe eccessivamente stressante. Ha, così concluso: “- Pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto fra i Signori CP_1
– ; -Confermare l'affidamento condiviso della figlia minore , con
[...] Parte_1 Per_1 collocazione abitativa prevalente e residenza presso la madre;
-Disporre che il padre possa esercitare il diritto di visita, secondo l'allegato piano genitoriale;
- Disporre che quando il ricorrente ha la figlia con sé, favorisca una videochiamata al giorno e che fornisca alla resistente tutte le informazioni connesse a;
-Porre a carico del ricorrente l'obbligo Per_1 di concorrere nel mantenimento della figlia minore , mediante corresponsione di euro 400,00 mensili Per_1 indicizzati, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Torino;
-Disporre che l'assegno di invalidità erogato dall'Inps in favore di , venga percepito integralmente dalla resistente;
-Dare atto della Per_1 suddivisione fra le parti dell'Assegno unico in ragione del 50% ciascuno;
-Nulla disporre in ordine al mantenimento dei coniugi, essendo entrambi provvisti di attività lavorativa;
Dare atto del reciproco assenso prestato dalle parti al rilascio o rinnovo del passaporto o altro documento valido per l'espatrio, con iscrizione della figlia minore”.
***
All'udienza del 10/7/2025, è stato svolto l'interrogatorio libero delle parti.
ha dichiarato: “mi chiamo sono nato a [...] il [...]. Attualmente Parte_1 Parte_1 risiedo a Romentino, via Ticino n. 12A. Ho il diploma da ragioniere. Sono dipendente del Ministero della Difesa, guadagno circa € 1.800,00 al mese per tredici mensilità. Lavoro dalle ore 8.00 alle ore 16.30 ma ho la flessibilità, tutti i giorni tranne il venerdì dalle 8.00 alle 12.00. La casa dove vivo è di mia proprietà; pago € 400,00 circa di mutuo;
ho le spese per la gestione della casa e della macchina. Ho due finanziamenti, per un totale di € 300,00 circa al mese. Voglio divorziare. Il rapporto con mia figlia è stupendo, bellissimo. Fino a dicembre l'ho vista tutte le settimane da giovedì a domenica;
poi dopo che la ha cambiato lavoro da giovedì a domenica o da giovedì a CP_1 sabato. Verso € 400,00 al mese di mantenimento. L'AUU è diviso a metà. La bambina sta bene con me. Per le vacanze, ogni 15 agosto è con me, va a Bari da mia mamma. Anche quest'anno è così. Non è vero che non ho comunicato niente. Le mie ferie sono sempre le stesse e la tengo fino a quando non inizia la scuola, come ogni anno. Mi occupavo io di tutte le feste scolastiche, anche perché usufruisco dei permessi 104. Ribadisco che chiedo la collocazione, perché è giusto che la bambina stia con me e perché subentro per ogni problematica” ha dichiarato: “mi chiamo , sono nata a [...] il [...]. Sono Controparte_1 Controparte_1 residente a [...] Maggio n.
2. Ho il diploma da parrucchiera. Sono parrucchiera;
sono dipendente, guadagno circa € 1.200,00 al mese. Vivo in una casa in affitto, pago € 550,00 al mese. Ho le spese per la gestione della casa e le rate per la macchina, € 258,40 al mese. Preciso che il lunedì non lavoro, poi martedì e giovedì mattina riesco a gestirla tranquillamente;
negli altri giorni riesco a fare più ore e mi gestisco in base alle necessità. Voglio divorziare, anche se secondo me non è necessario. Mi va bene se lo vuole Prima di essere assunta come Pt_1 parrucchiera, lavoravo in autogrill, avevo due contratti e lavoravo 7 giorni su 7, quindi chiedevo a di tenere Pt_1 la bambina per non pagare la babysitter. Da quando sono stata assunta come parrucchiera, la bambina è più spesso con me, l'accompagno al doposcuola. Io non ho richiesto i permessi 104 perché l'iter è complicato e non si incastra bene con il mio lavoro. L'assegno unico è pari € 356,00 che dividiamo a metà. Mia figlia percepisce l'invalidità che viene usata per la sua terapia e per tutte le varie spese mediche che sono necessarie per lei. Voglio precisare che il mio lavoro è impostato in base alla gestione di , salvo casi eccezionali in cui avviso il padre per aiutarmi. Per_1
Ovviamente io valuterò se dovesse chiedermi aiuto e valuterò anche di organizzarmi in autonomia laddove avessi bisogno di una mano”.
Pag. 3 All'esito, il Giudice relatore ha avanzato la seguente proposta conciliativa: “mantenimento della collocazione di presso la madre con riduzione del mantenimento, pari ad e 300,00 al mese, considerato il Per_1 nuovo palinsesto di incontri, come descritto dalle parti rispetto a quello individuato in sede di separazione”; all'esito, è stato disposto rinvio per consentire alle parti di valutare la proposta.
Alla successiva udienza del 22/9/2025, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo con riguardo alla collocazione di e al nuovo palinsesto di visite con il padre;
quindi, hanno Per_1 chiesto procedersi con discussione orale, riportandosi agli atti introduttivi. All'esito, la causa è stata rimessa in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
***
La domanda relativa allo scioglimento del matrimonio va accolta, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Come noto, gli artt. 1 e 2 della L. 1 dicembre 1970 n. 898, prevedono che il giudice pronunzi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art.4, accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3.
Tra le varie cause indicate dall'art. 3, viene in rilievo quella descritta dal n. 2, lett. b, che contempla l'ipotesi in cui sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, ovvero sia intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale (v. art.3, n.2, lett. b, come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11.05.2015).
Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati con decreto di omologazione n. 8195/2022. Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita.
Ai sensi dell'art. 5, co. 2, L. n.898/1970, la resistente perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
***
Quanto alla regolamentazione del rapporto di filiazione, il Collegio ritiene di ratificare l'accordo delle parti, in tema di affido, collocamento e diritto di visita paterno, così come da lor concordato, essendo rispondente al benessere della minore e al principio della bigenitorialità.
***
Pag. 4 Con riguardo all'aspetto economico, invece, le parti non hanno trovato alcun accordo. CP_1 ha chiesto di valutare gli effettivi tempi di permanenza di presso la sua abitazione, Per_1 chiedendo la riduzione del mantenimento ad € 300,00 come da proposta conciliativa, mentre la ha evidenziato che, con il nuovo palinsesto di visite, ha necessità di assumere una Pt_1 babysitter per il sabato mattina.
Ritiene il Collegio che il mantenimento che deve versare alla per Pt_1 CP_1 Per_1 debba essere fissato in € 350,00, tenendo conto sia della maggiore permanenza della ragazza presso la casa paterna sia delle nuove esigenze dettate dalla scelta del ricorrente di modificare l'assetto di visite. La somma è adeguata rispetto alle esigenze di proporzionata ai redditi delle parti. Per_1
Le spese straordinarie devono essere divise al 50%, così come l'assegno unico universale.
Alla luce della natura della casa, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento/ del matrimonio tra e contratto Parte_1 Controparte_1 in data 31/5/2014 e trascritto nei registri di stato civile del Comune di Romentino al n. 5, parte I, anno 2014;
2) dispone che la moglie perda il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3) conferma l'affido di ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre;
Persona_2
4) dispone che possa tenere con sé due fine settimana alternati dal Parte_1 Per_1 venerdì dalla fine della scuola fino al lunedì mattina, con rientro a scuola, nonché il giovedì alla fine delle lezioni, fino al venerdì con rientro a scuola, salvo diverso e migliore accordo tra i genitori;
5) dispone che trascorra il suo compleanno con ciascuno dei genitori ad anni alterni (anni Per_1 pari con la madre, anni dispari con il padre), la Festa del Papà con il papà e la Festa della Mamma con la mamma, il compleanno dei genitori, con ciascuno di essi;
6) dispone per quanto riguarda le vacanze estive, che trascorra 15 giorni anche non Per_1 consecutivi con ciascun genitore, che dovranno essere comunicati e concordati entro il 31 maggio di ciascun anno;
8 giorni durante le vacanze natalizie dal 23/12 al 30/12 oppure dal 30/12 al 6/1. Natale con entrambi i genitori, ovvero, a pranzo con uno e a cena con l'altro alternativamente;
3 giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
7) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento di versando Parte_1 Per_1 la somma mensile di € 350,00, entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT, dalla data della presente sentenza;
8) dispone che le spese straordinarie siano a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno:
I) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
Pag. 5 a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale compresi gli esami;
d) tickets sanitari e spese farmaceutiche prescritte;
in ogni caso tutte le spese mediche connotate dei caratteri della necessarietà o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori
II) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
III) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente ad inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
IV) con preventivo accordo:
a) tasse scolastiche universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
e) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. non acquisti di inizio anno scolastico);
V) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) un corso per attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relativi a mezzi di locomozione acquistati in accordo ed intestati alla figlia;
c) spese per la patente;
VI) spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi per attività sportive, ricreative e ludiche comprese attrezzature ed abbigliamento oltre
Pag. 6 ad uno all'anno;
b) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
c) centro ricreativo, gruppo estivo, stage sportivi soggiorni di studio;
d) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta. Esclusi i casi di urgenza, in mancanza di un accordo preventivo e scritto, il genitore che avrà preso arbitrariamente la decisione di sostenere spese straordinarie da concordarsi previamente si assumerà l'onere di sostenerle integralmente senza possibilità di rimborso;
9) dispone che l'assegno unico universale sia integralmente percepito da entrambi genitori;
10) manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza;
5) spese integralmente compensate
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara in data 2/10/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est.
Dr. Maria AMORUSO
Pag. 7
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 285/2025, promossa da
(c.f. ), generalizzato in atti, domicilio eletto presso Parte_1 C.F._1 lo studio del difensore di fiducia;
Rappresentato e difeso dall'Avv. DE GIULIANI DIEGO ALFONSO parte ricorrente contro
(c.f. , domicilio eletto presso lo studio del Controparte_1 C.F._2 difensore di fiducia;
Rappresentato e difeso dall'avv. ABISSO ANTONELLA parte resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: si riporta agli atti e al verbale del 22/9/2025 e del 10/7/2025 per quanto riguarda il profilo economico;
Pag. 1 Parte resistente: si riporta agli atti e al verbale del 22/9/2025
Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice circa la determinazione delle condizioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12/2/2025, ha adito il Tribunale di Novara per Parte_1 chiedere lo scioglimento del matrimonio contratto con e la regolamentazione Controparte_1 dei profili relativi alla prole.
Il ricorrente ha rappresentato di aver sposato con rito civile in data 31/5/2014 Controparte_1
(matrimonio trascritto nei registri di stato civile del Comune di Romentino al n. 5, parte I, anno 2014) e che dalla loro unione è nata il [...]. Per_1
Nel 2022, con decreto di omologazione, il Tribunale pronunciava la separazione dei coniugi, alle condizioni da loro concordate, che prevedevano tra le altre l'affido condiviso di con Per_1 collocazione presso la mamma, obbligo di contribuire al mantenimento da parte di , Pt_1 versando la somma di € 400,00 mensili e altre condizioni economiche concordate tra loro.
Quindi, con il ricorso ha concluso: “1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto a Romentino (NO) in data 31/05/2014 e trascritto nei registri di stato civile del Comune di Romentino al n. 5, parte I, anno 2014, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Romentino di procedere alle annotazioni di cui al R.D. 09/07/1939 n. 1238 ed ai successivi incombenti di Legge;
2) confermare l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della Per_1 responsabilità genitoriale, con collocazione e residenza prevalente presso il padre e con diritto della madre di vederla e tenerla con sé quando lo vorrà, previo accordo con il padre e compatibilmente con le esigenze personali e lavorative delle parti nonché personali e scolastiche della figlia e con le naturali conseguenze di legge in punto di esercizio della potestà genitoriale ed in ordine alle decisioni da prendersi nell'interesse degli stessi, determinando comunque i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascuno di essi secondo il calendario alternato riportato nel ricorso e nell'allegato piano genitoriale e per l'effetto disporre in senso conforme a questi in ordine alla loro cura, istruzione ed educazione;
3) dichiarare la signora tenuta a corrispondere al signor in favore della figlia assegno di mantenimento CP_1 Pt_1 di € 100,00 nonché il 50% delle spese straordinarie da concordarsi preventivamente tra i coniugi, per la cui determinazione si rimanda al protocollo di Torino attualmente adottato presso il Tribunale di Novara, o, in subordine, dichiarare che il signor nulla deve in favore della coniuge;
4) disporre che l'assegno unico previsto Pt_1 per la figlia minore e la pensione e/o indennità di invalidità che la figlia percepisce e venga assegnato in Per_1 pari misura (50%) a ciascun genitore;
5) dare atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti;
6) dare atto che i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio; in via istruttoria Si producono: 1) certificato cumulativo anagrafico di matrimonio, residenza e stato di famiglia del signor 2) certificato cumulativo anagrafico di matrimonio, residenza e stato di famiglia della signora Pt_1 CP_1
3) copia integrale autentica dell'atto di matrimonio ed estratto del registro degli atti di matrimonio;
4) ricorso di separazione consensuale, note scritte e decreto di omologa del Tribunale di Novara;
5) piano genitoriale;
6) ultime tre dichiarazione dei redditi (mod. 730) del ricorrente;
- ammettere le prove per interrogatorio formale e per testi che si andranno ad indicare e con riserva di meglio dedurre ogni più opportuno mezzo di prova, viste le avverse difese;
in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio”.
Pag. 2 Si è costituta nei termini la resistente che ha aderito alla domanda di scioglimento del matrimonio ma ha chiesto il rigetto della domanda di modifica del collocamento di rappresentando Per_1 che, a causa di alcuni problemi di salute della bambina, il cambio sarebbe eccessivamente stressante. Ha, così concluso: “- Pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto fra i Signori CP_1
– ; -Confermare l'affidamento condiviso della figlia minore , con
[...] Parte_1 Per_1 collocazione abitativa prevalente e residenza presso la madre;
-Disporre che il padre possa esercitare il diritto di visita, secondo l'allegato piano genitoriale;
- Disporre che quando il ricorrente ha la figlia con sé, favorisca una videochiamata al giorno e che fornisca alla resistente tutte le informazioni connesse a;
-Porre a carico del ricorrente l'obbligo Per_1 di concorrere nel mantenimento della figlia minore , mediante corresponsione di euro 400,00 mensili Per_1 indicizzati, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Torino;
-Disporre che l'assegno di invalidità erogato dall'Inps in favore di , venga percepito integralmente dalla resistente;
-Dare atto della Per_1 suddivisione fra le parti dell'Assegno unico in ragione del 50% ciascuno;
-Nulla disporre in ordine al mantenimento dei coniugi, essendo entrambi provvisti di attività lavorativa;
Dare atto del reciproco assenso prestato dalle parti al rilascio o rinnovo del passaporto o altro documento valido per l'espatrio, con iscrizione della figlia minore”.
***
All'udienza del 10/7/2025, è stato svolto l'interrogatorio libero delle parti.
ha dichiarato: “mi chiamo sono nato a [...] il [...]. Attualmente Parte_1 Parte_1 risiedo a Romentino, via Ticino n. 12A. Ho il diploma da ragioniere. Sono dipendente del Ministero della Difesa, guadagno circa € 1.800,00 al mese per tredici mensilità. Lavoro dalle ore 8.00 alle ore 16.30 ma ho la flessibilità, tutti i giorni tranne il venerdì dalle 8.00 alle 12.00. La casa dove vivo è di mia proprietà; pago € 400,00 circa di mutuo;
ho le spese per la gestione della casa e della macchina. Ho due finanziamenti, per un totale di € 300,00 circa al mese. Voglio divorziare. Il rapporto con mia figlia è stupendo, bellissimo. Fino a dicembre l'ho vista tutte le settimane da giovedì a domenica;
poi dopo che la ha cambiato lavoro da giovedì a domenica o da giovedì a CP_1 sabato. Verso € 400,00 al mese di mantenimento. L'AUU è diviso a metà. La bambina sta bene con me. Per le vacanze, ogni 15 agosto è con me, va a Bari da mia mamma. Anche quest'anno è così. Non è vero che non ho comunicato niente. Le mie ferie sono sempre le stesse e la tengo fino a quando non inizia la scuola, come ogni anno. Mi occupavo io di tutte le feste scolastiche, anche perché usufruisco dei permessi 104. Ribadisco che chiedo la collocazione, perché è giusto che la bambina stia con me e perché subentro per ogni problematica” ha dichiarato: “mi chiamo , sono nata a [...] il [...]. Sono Controparte_1 Controparte_1 residente a [...] Maggio n.
2. Ho il diploma da parrucchiera. Sono parrucchiera;
sono dipendente, guadagno circa € 1.200,00 al mese. Vivo in una casa in affitto, pago € 550,00 al mese. Ho le spese per la gestione della casa e le rate per la macchina, € 258,40 al mese. Preciso che il lunedì non lavoro, poi martedì e giovedì mattina riesco a gestirla tranquillamente;
negli altri giorni riesco a fare più ore e mi gestisco in base alle necessità. Voglio divorziare, anche se secondo me non è necessario. Mi va bene se lo vuole Prima di essere assunta come Pt_1 parrucchiera, lavoravo in autogrill, avevo due contratti e lavoravo 7 giorni su 7, quindi chiedevo a di tenere Pt_1 la bambina per non pagare la babysitter. Da quando sono stata assunta come parrucchiera, la bambina è più spesso con me, l'accompagno al doposcuola. Io non ho richiesto i permessi 104 perché l'iter è complicato e non si incastra bene con il mio lavoro. L'assegno unico è pari € 356,00 che dividiamo a metà. Mia figlia percepisce l'invalidità che viene usata per la sua terapia e per tutte le varie spese mediche che sono necessarie per lei. Voglio precisare che il mio lavoro è impostato in base alla gestione di , salvo casi eccezionali in cui avviso il padre per aiutarmi. Per_1
Ovviamente io valuterò se dovesse chiedermi aiuto e valuterò anche di organizzarmi in autonomia laddove avessi bisogno di una mano”.
Pag. 3 All'esito, il Giudice relatore ha avanzato la seguente proposta conciliativa: “mantenimento della collocazione di presso la madre con riduzione del mantenimento, pari ad e 300,00 al mese, considerato il Per_1 nuovo palinsesto di incontri, come descritto dalle parti rispetto a quello individuato in sede di separazione”; all'esito, è stato disposto rinvio per consentire alle parti di valutare la proposta.
Alla successiva udienza del 22/9/2025, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo con riguardo alla collocazione di e al nuovo palinsesto di visite con il padre;
quindi, hanno Per_1 chiesto procedersi con discussione orale, riportandosi agli atti introduttivi. All'esito, la causa è stata rimessa in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
***
La domanda relativa allo scioglimento del matrimonio va accolta, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Come noto, gli artt. 1 e 2 della L. 1 dicembre 1970 n. 898, prevedono che il giudice pronunzi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art.4, accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3.
Tra le varie cause indicate dall'art. 3, viene in rilievo quella descritta dal n. 2, lett. b, che contempla l'ipotesi in cui sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, ovvero sia intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale (v. art.3, n.2, lett. b, come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11.05.2015).
Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati con decreto di omologazione n. 8195/2022. Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita.
Ai sensi dell'art. 5, co. 2, L. n.898/1970, la resistente perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
***
Quanto alla regolamentazione del rapporto di filiazione, il Collegio ritiene di ratificare l'accordo delle parti, in tema di affido, collocamento e diritto di visita paterno, così come da lor concordato, essendo rispondente al benessere della minore e al principio della bigenitorialità.
***
Pag. 4 Con riguardo all'aspetto economico, invece, le parti non hanno trovato alcun accordo. CP_1 ha chiesto di valutare gli effettivi tempi di permanenza di presso la sua abitazione, Per_1 chiedendo la riduzione del mantenimento ad € 300,00 come da proposta conciliativa, mentre la ha evidenziato che, con il nuovo palinsesto di visite, ha necessità di assumere una Pt_1 babysitter per il sabato mattina.
Ritiene il Collegio che il mantenimento che deve versare alla per Pt_1 CP_1 Per_1 debba essere fissato in € 350,00, tenendo conto sia della maggiore permanenza della ragazza presso la casa paterna sia delle nuove esigenze dettate dalla scelta del ricorrente di modificare l'assetto di visite. La somma è adeguata rispetto alle esigenze di proporzionata ai redditi delle parti. Per_1
Le spese straordinarie devono essere divise al 50%, così come l'assegno unico universale.
Alla luce della natura della casa, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento/ del matrimonio tra e contratto Parte_1 Controparte_1 in data 31/5/2014 e trascritto nei registri di stato civile del Comune di Romentino al n. 5, parte I, anno 2014;
2) dispone che la moglie perda il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3) conferma l'affido di ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre;
Persona_2
4) dispone che possa tenere con sé due fine settimana alternati dal Parte_1 Per_1 venerdì dalla fine della scuola fino al lunedì mattina, con rientro a scuola, nonché il giovedì alla fine delle lezioni, fino al venerdì con rientro a scuola, salvo diverso e migliore accordo tra i genitori;
5) dispone che trascorra il suo compleanno con ciascuno dei genitori ad anni alterni (anni Per_1 pari con la madre, anni dispari con il padre), la Festa del Papà con il papà e la Festa della Mamma con la mamma, il compleanno dei genitori, con ciascuno di essi;
6) dispone per quanto riguarda le vacanze estive, che trascorra 15 giorni anche non Per_1 consecutivi con ciascun genitore, che dovranno essere comunicati e concordati entro il 31 maggio di ciascun anno;
8 giorni durante le vacanze natalizie dal 23/12 al 30/12 oppure dal 30/12 al 6/1. Natale con entrambi i genitori, ovvero, a pranzo con uno e a cena con l'altro alternativamente;
3 giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
7) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento di versando Parte_1 Per_1 la somma mensile di € 350,00, entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT, dalla data della presente sentenza;
8) dispone che le spese straordinarie siano a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno:
I) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
Pag. 5 a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale compresi gli esami;
d) tickets sanitari e spese farmaceutiche prescritte;
in ogni caso tutte le spese mediche connotate dei caratteri della necessarietà o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori
II) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
III) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente ad inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
IV) con preventivo accordo:
a) tasse scolastiche universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
e) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. non acquisti di inizio anno scolastico);
V) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) un corso per attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relativi a mezzi di locomozione acquistati in accordo ed intestati alla figlia;
c) spese per la patente;
VI) spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi per attività sportive, ricreative e ludiche comprese attrezzature ed abbigliamento oltre
Pag. 6 ad uno all'anno;
b) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
c) centro ricreativo, gruppo estivo, stage sportivi soggiorni di studio;
d) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta. Esclusi i casi di urgenza, in mancanza di un accordo preventivo e scritto, il genitore che avrà preso arbitrariamente la decisione di sostenere spese straordinarie da concordarsi previamente si assumerà l'onere di sostenerle integralmente senza possibilità di rimborso;
9) dispone che l'assegno unico universale sia integralmente percepito da entrambi genitori;
10) manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza;
5) spese integralmente compensate
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara in data 2/10/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est.
Dr. Maria AMORUSO
Pag. 7