Decreto cautelare 9 gennaio 2021
Ordinanza cautelare 25 gennaio 2021
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1S, sentenza 14/01/2025, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00558/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00213/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 213 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Monica Mariantoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Rieti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
-del provvedimento -OMISSIS-emesso in data -OMISSIS- dal Questore della Provincia di -OMISSIS-e notificato al ricorrente in data 16 novembre 2020, con il quale è stato decretato il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione richiesto dal medesimo ricorrente;
- nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura Rieti;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 18 ottobre 2024 il dott. Giuseppe Daniele e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Questura di Rieti, a seguito di istanza di conversione del permesso di soggiorno da “motivi umanitari” a “attesa occupazione” presentata del cittadino del -OMISSIS--OMISSIS-, ha emesso il provvedimento indicato in epigrafe, in forza del quale ha respinto la richiesta dello straniero.
Il diniego è stato motivato con la circostanza che il richiedente è stato condannato dal Tribunale di Rieti, con sentenza in data -OMISSIS-, per il reato previsto dall’art. 609-bis del codice penale, e che pertanto l’istanza di rinnovo non poteva essere accolta, in quanto “ il reato in argomento è ostativo alla permanenza sul territorio nazionale, come stabilito dall’art. 4, co.3 del D.L.vo 286/98 che recita testualmente: non è ammesso in Italia lo straniero che risulti essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per reati inerenti la libertà sessuale ”.
Il provvedimento è stato impugnato da -OMISSIS-, con atto notificato il 15 dicembre 2020 e depositato il 7 gennaio 2021, che ne ha dedotto l’illegittimità per violazione e falsa applicazione degli artt. 4, comma 3 e 5 d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286 ed eccesso di potere sotto vari profili, assumendo – in sintesi – che il reato per il quale esso ricorrente ha subito la sentenza di condanna non rientra tra quelli di per sé ostativi alla permanenza sul territorio nazionale, sicché erroneamente l’Amministrazione ha operato un mero automatismo tra la condanna emessa nei confronti del ricorrente e la sua pericolosità sociale, senza valutare quest’ultima in concreto.
Si sono costituiti in giudizio la Questura di -OMISSIS-e il Ministero dell’Interno, contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
L’istanza cautelare abbinata al ricorso è stata respinta con ordinanza -OMISSIS-.
All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 18 ottobre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Il reato per il quale il ricorrente è stato condannato rientra tra quelli (reati contro la libertà sessuale) che, ai sensi dell’art. 4, comma 3, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, precludono la permanenza in Italia, per una scelta operata a monte dal legislatore, senza che, di regola, sia necessario l’accertamento in concreto della pericolosità sociale del cittadino straniero, né la valutazione del suo grado di integrazione nel contesto sociale italiano.
La sola eccezione all’operatività dell’automatismo espulsivo è costituita da eventuali legami familiari con soggetti residenti in Italia, nel qual caso si impone una valutazione comparativa discrezionale dell’interesse alla sicurezza pubblica e di quello dello straniero alla tutela dei propri rapporti familiari (cfr. Consiglio di Stato Sez. III, n. 3227/2019; sul punto, Corte costituzionale, n. 202 del 2013).
Alla luce delle considerazioni che precedono le censure formulate con il ricorso devono essere disattese, in quanto:
- contrariamente a quanto asserito dalla parte ricorrente, l’art. 4, comma 3, D.Lgs. 286/1998 include tra i reati automaticamente ostativi al mantenimento del titolo di soggiorno anche quelli contro la libertà sessuale, senza precisazioni sulla gravità degli stessi (Cons. St., ordinanze Sez. III 22 giugno 2017, n. 2602 e 20 luglio 2018, n. 3407);
- il provvedimento impugnato risulta sufficientemente motivato sia con riferimento alla specifica condanna penale del 2020 relativa ad una fattispecie di violenza sessuale, sia in ragione delle osservazioni prodotte dalla parte, che non sono state in condizione di mutare il giudizio di pericolosità raggiunto;
- nessuna ulteriore attività istruttoria doveva essere effettuata dall’Amministrazione, in presenza di una sentenza di condanna di per sé sola sufficiente a giustificare il mancato rinnovo del permesso di soggiorno, e considerata l’inesistenza di legami familiari apprezzabili ai sensi della vigente normativa (come già affermato dal Tribunale in sede cautelare, la presenza del fratello del ricorrente sul territorio nazionale non era di per sé sufficiente ad imporre ulteriori valutazioni comparative in capo all’Amministrazione, in assenza di un rapporto di convivenza).
3. Il ricorso deve essere, pertanto, respinto.
4. Si ravvisano ragioni per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Daniele, Presidente, Estensore
Michelangelo Francavilla, Consigliere
Caterina Lauro, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Giuseppe Daniele |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.