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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 13/03/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1418/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dr.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51, ult. co. c.p.c., con ricorso congiunto di modifica depositato il 05/03/2025, da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
29/07/1977, con il proc. dom. avv. BELLI PAOLA, giusta procura in atti, e
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
23/07/1981, con il proc. dom. avv. PICA SABINA, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Modifica condizioni esercizio responsabilità genitoriale figlio nato fuori dal matrimonio (ricorso congiunto)
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti come da ricorso congiunto.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di modifica delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale e al mantenimento del figlio minore , nato il [...] dalla Per_1 convivenza more uxorio delle parti, è fondata e merita accoglimento.
1 Preliminarmente, si osserva che i rapporti tra le parti sono regolamentati dalle condizioni stabilite nel decreto collegiale n. 2382/2023, emesso da questo Tribunale in data 20/04/2023, e che il ricorso congiunto si fonda su circostanze sopravvenute alla suddetta pronuncia.
Ritenuto che gli accordi intervenuti tra le parti non si pongono in contrasto con norme di legge imperative né con l'interesse superiore della prole, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, il Collegio ritiene di poterli recepire integralmente nella presente sede.
L'ascolto della prole minorenne deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme agli interessi attuali del figlio minore.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, ultimo comma c.p.c., prende atto degli accordi intervenuti tra le parti così come riportati nelle conclusioni del ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, e ciò a tutti gli effetti di legge.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 13/03/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dr.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51, ult. co. c.p.c., con ricorso congiunto di modifica depositato il 05/03/2025, da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
29/07/1977, con il proc. dom. avv. BELLI PAOLA, giusta procura in atti, e
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
23/07/1981, con il proc. dom. avv. PICA SABINA, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Modifica condizioni esercizio responsabilità genitoriale figlio nato fuori dal matrimonio (ricorso congiunto)
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti come da ricorso congiunto.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di modifica delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale e al mantenimento del figlio minore , nato il [...] dalla Per_1 convivenza more uxorio delle parti, è fondata e merita accoglimento.
1 Preliminarmente, si osserva che i rapporti tra le parti sono regolamentati dalle condizioni stabilite nel decreto collegiale n. 2382/2023, emesso da questo Tribunale in data 20/04/2023, e che il ricorso congiunto si fonda su circostanze sopravvenute alla suddetta pronuncia.
Ritenuto che gli accordi intervenuti tra le parti non si pongono in contrasto con norme di legge imperative né con l'interesse superiore della prole, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, il Collegio ritiene di poterli recepire integralmente nella presente sede.
L'ascolto della prole minorenne deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme agli interessi attuali del figlio minore.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, ultimo comma c.p.c., prende atto degli accordi intervenuti tra le parti così come riportati nelle conclusioni del ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, e ciò a tutti gli effetti di legge.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 13/03/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
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