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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/11/2025, n. 5577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5577 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 3885/2020 R.G., avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 14.5.2025
TRA
(P.IVA , in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore Unico p.t., rappresentata e difesa, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce all'atto di appello, dall'avv. CONCETTA SAETTA (c.f.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla Via C.F._1
Calabritto n. 20;
APPELLANTE
E
(P.IVA , in persona del Direttore Generale p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, in virtù procura generale alle liti rilasciata su foglio separato da intendersi apposta in calce all'atto di costituzione e risposta, dall'avv. GUGLIELMO ARA (c.f.
) ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'Avvocatura aziendale in C.F._2
Frattaminore (NA) alla Via M. Lupoli n. 27;
APPELLATA
NONCHE'
(c.f. ) in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_2 P.IVA_3
APPELLATA CONTUMACE
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso monitorio - accolto con decreto ingiuntivo n. 4946/2017 emesso in data 27.10.2017 - il
(d'ora in poi ”) adiva il Tribunale di Napoli Nord affinché Parte_1 Pt_1
Cont ingiungesse alla e all' (d'ora innanzi solo ), in Controparte_2 Controparte_1 solido tra loro, il pagamento della somma di € 253.270,23, oltre interessi moratori di cui al d.lgs.
231/2002, a titolo di conguaglio/rimborso tariffario maturato sulle prestazioni sanitarie di riabilitazione rese ex art. 26 Legge n. 833/78 in regime di accreditamento per conto e a carico del
SSR, per gli anni dal 2003 al 2008, quale differenza sulle rette corrisposte in base al D.G.R.C. n.
3094/2000 rispetto a quelle spettanti in virtù del successivo D.C.A. n. 154/2014 e, per gli anni dal
2009 al 2012, quale differenza tra il tariffario di cui al D.G.R.C. n. 224/2009 e quello di cui al medesimo D.C.A. n. 153/2014. Cont Avverso tale decreto, con due separati atti, poi riuniti, proponevano opposizione sia l' che la Cont
In particolare, con atto di citazione notificato in data 15.12.2017, l' in via Controparte_2 preliminare, contestava la propria legittimazione passiva, assumendo di essere, per espressa previsione normativa e regolamentare, mera “erogatrice di somme impegnate dalla CP_2
unica amministrazione pubblica finanziatrice per l'acquisto da privati accreditati di
[...] prestazioni sanitarie, con spese a carico del S.S.R.” (pag. 8 atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo) e, nel merito, eccepiva che nulla era dovuto al quale differenza tariffaria, Pt_1 verificandosi in tal modo il superamento dei tetti di spesa;
contestava, altresì, la pretesa creditoria azionata, sul presupposto che le fatture indicate nel decreto ingiuntivo (nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e
10 del 25.11.2016), come desumibile anche dalla nota a firma del Direttore del Servizio, Gestione
Risorse Economiche-Finanziarie, non risultavano consegnate e contabilizzate. Infine, invocava l'inapplicabilità degli interessi di mora.
Con atto di citazione notificato il 19.12.2017 anche la si opponeva, a sua volta, al predetto CP_2 decreto ingiuntivo, eccependo, in via principale, l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale e la propria carenza di legittimazione passiva;
e, nel merito, che la rideterminazione delle tariffe, da applicarsi alle prestazioni in oggetto, comunque non poteva determinare lo sforamento dei limiti di spesa annuali previsti dai provvedimenti regionali;
infine, prospettava anch'essa l'inapplicabilità degli interessi ex d.lgs. 231/2002.
Costituendosi in giudizio, con comparsa depositata il 27.3.2018, si costituiva il convenuto, Pt_1 deducendo l'infondatezza delle opposizioni, sul presupposto che l'oggetto del giudizio attenesse alla richiesta di pagamento di conguagli tariffari, calcolati e maturati in relazione a prestazioni già Cont interamente liquidate dall' con conseguenza irrilevanza delle censure relative al dedotto superamento dei limiti di spesa e all'impossibilità di remunerare le prestazioni oltre i limiti fissati a livello regionale. In ordine all'invocata carenza di legittimazione passiva della poi, CP_2
2 deduceva che, comunque, grava sull'ente regionale l'obbligo di aggiornamento delle tariffe e che, pertanto, soltanto gli incrementi tariffari intervenuti in corso d'anno sono sottoposti al rispetto dei limiti di spesa, restandone esclusi quelli intervenuti successivamente, i quali, costituendo sopravvenienze passive, devono essere contabilizzate dagli enti competenti come “oneri straordinari per i quali vengono predisposti appositi accantonamenti o fondi rischi” (cfr. pag. 11 atto di costituzione e risposta in primo grado). Cont Nell'ambito del giudizio di opposizione promosso dall' si costituiva anche la CP_2 eccependo, tra l'altro, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e la propria carenza di Cont legittimazione passiva, sul presupposto che il rapporto di concessione intercorre tra e la struttura privata, mentre all'Amministrazione regionale competono solo funzioni di programmazione e controllo della spesa sanitaria;
eccepiva, infine, l'inammissibilità e l'infondatezza della pretesa azionata, assumendo che il non aveva dato prova di aver erogato Pt_1 le prestazioni nel rispetto dei limiti di spesa, ribadendo che le variazioni tariffarie successivamente stabilite non possono giammai comportare lo sforamento dei limiti di spesa annuale.
Con sentenza n. 390/2020 pubblicata il 31.2.2020, il Tribunale di Napoli Nord accoglieva Cont l'opposizione dell' revocando il decreto ingiuntivo;
mentre, con riferimento alla domanda proposta dal Centro nei confronti della Regione, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo la giurisdizione appartenente al giudice amministrativo. Su tale ultimo aspetto, sul presupposto che la premessa di fatto da cui muoveva il - la corresponsione della Pt_1 differenza tra gli importi liquidati in base alle previgenti tariffe annullate dai Giudici
Amministrativi e quelli spettanti in base alle nuove tariffe approvate dalla nel 2014 - non CP_2 fosse del tutto chiara in relazione alla sua qualificazione giuridica e al titolo dell'importo richiesto, il Tribunale affermava che l'erogazione di prestazioni sanitarie presuppone la previa adozione di un provvedimento amministrativo regionale che attribuisca alla struttura privata la qualità di soggetto Cont accreditato, nonché, la stipulazione di singoli accordi tra territorialmente competenti e centri privati, al fine di regolare il volume massimo delle prestazioni erogabili nel rispetto dei limiti di spesa e che, quindi, nessuna responsabilità di natura contrattuale potesse essere imputata alla con riguardo alla mancata erogazione dei corrispettivi delle prestazioni. Aggiungeva che, CP_2 al più, la responsabilità della poteva assumere natura extracontrattuale o precontrattuale CP_2 per non aver rideterminato le tariffe per i trienni 2007/2009 e 2010/2012, con la conseguenza che la posizione di interesse legittimo del Centro al corretto svolgimento della procedura doveva essere fatta valere dinanzi al giudice amministrativo. Nel merito, in relazione alla domanda azionata nei Cont confronti dell' affermava che la stessa non aveva contestato l'esistenza dei contratti e l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle quali veniva richiesto il pagamento delle differenze tariffarie, né la non debenza dei richiesti adeguamenti, limitandosi ad eccepire soltanto che gli importi rivendicati eccedevano i tetti di spesa assegnati e che, pertanto, non erano dovuti.
3 Sosteneva, quindi, che, sebbene l'onere della prova del superamento del tetto di spesa - integrando un fatto impeditivo dell'esigibilità del credito - fosse a carico della parte debitrice ai sensi dell'art. Cont 2697 c.c. e l' non ne avesse fornito la prova, il Centro non aveva contestato che a seguito della corresponsione degli incrementi tariffari avrebbe superato i tetti (circostanza eccepita espressamente Cont dall' , assumendo, invero, “una difesa incompatibile con la contestazione effettiva di tale circostanza” (pag. 6 sentenza primo grado), consistente nella tesi per cui gli aggiornamenti tariffari, costituendo sopravvenienze passive richiedenti in bilancio appositi accantonamenti, spettano ai
Centri a prescindere dal superamento dei limiti di spesa. Il Tribunale concludeva, invece, che, posta l'ineludibilità dei limiti di spesa sanitaria, solo il mancato superamento del tetto attribuiva alla struttura il diritto alla remunerazione delle prestazioni rese e che, quindi, nella fattispecie in esame, la pretesa creditoria azionata dal centro era inesigibile, integrando prestazioni extra budget
(“d'altra parte, per ciascuna annualità, se risultano aumentate le tariffe previste per ciascun tipo di prestazione con efficacia retroattiva, non risulta anche che la abbia modificato i tetti di CP_2
Cont spesa in relazione a tali periodi, sicché per la - convenuta sostanziale in giudizio - non è possibile riconoscere corrispettivi in misura superiore ai limiti prestabiliti dovendo, il Parte_1
Riabilitazione , rivolgere le proprie pretese alla , facendo valere i propri Pt_1 Controparte_2 interessi davanti al Giudice Amministrativo”; sentenza impugnata pag. 8). Compensava, infine, le spese di lite tra tutte le parti in causa, tenuto conto della complessità e della novità delle questioni affrontate.
Avverso tale sentenza, con atto di citazione notificato il 6.11.2020, ha proposto tempestivo appello il , chiedendo, in riforma della sentenza impugnata e previo rigetto delle opposizioni a Pt_1 decreto ingiuntivo proposte dalle controparti, la conferma del D.I. n. 4946/2017, con declaratoria di esecutorietà dello stesso, oltre spese e compensi del doppio grado di giudizio. In particolare, con un primo motivo di appello, il ha censurato l'erroneità della motivazione sul dichiarato difetto Pt_1 di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo con riferimento alla domanda di condanna solidale proposta nei confronti della argomentando che oggetto CP_2 della domanda era esclusivamente il pagamento del corrispettivo dovuto a titolo di differenze tariffarie per le prestazioni già interamente liquidate nel periodo dal 2003 al 2012 e giammai una domanda risarcitoria per omessa o tardiva adozione degli aggiornamenti, con conseguente violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c. per ultra petita (pag. 7 atto di impugnazione). Nell'illustrazione del motivo ha, altresì, contestato di non aver puntualmente qualificato la pretesa creditoria azionata, specificando che le ragioni addotte a sostegno della legittimazione passiva della al pagamento dei corrispettivi Controparte_2 richiesti erano state individuate nella sua qualità di soggetto tenuto alla programmazione della spesa sanitaria e allo stanziamento dei fondi, reiterando, infine, le difese già svolte in primo grado, per cui
“gli oneri derivanti dagli aggiornamenti delle tariffe per prestazioni di riabilitazione ex art. 26,
4 costituiscono sopravvenienze passive sorte a seguito dell'accertamento di un debito relativo ad esercizi precedenti;
pertanto sono contabilizzate come oneri straordinari per i quali vengono predisposti appositi accantonamenti o fondi rischi”, con conseguente obbligo anche a carico della
(pag. 8 atto di appello). Con il secondo motivo di appello ha, poi, censurato l'omessa, CP_2 nonché l'insufficiente, errata, carente e contraddittoria motivazione della sentenza nel merito della controversia, lamentando, in senso contrario a quanto ritenuto dal primo giudice, che già in primo grado (in particolare nella comparsa di costituzione) aveva espressamente rilevato l'inammissibilità
e l'infondatezza dell'eccezione di avvenuto superamento dei tetti di spesa, ritenendola priva di riscontri probatori. Ha dedotto, pertanto, che il Tribunale, pur avendo dato atto che l'onere della Cont prova grava sull' la quale non aveva dimostrato il dedotto superamento dei limiti di spesa, invece di rigettare l'opposizione, aveva ritenuto i crediti rivendicati non remunerabili in quanto extra budget, senza considerare che le differenze tariffarie oggetto di pretesa creditoria si riferiscono a prestazioni già interamente liquidate con precedente tariffa, rispetto alle quali le suindicate “differenze di tariffa costituiscono un'integrazione alla remunerazione già corrisposta”
(pag. 14 atto di impugnazione). Cont Costituendosi in giudizio con comparsa depositata il 1.3.2021, l' ha chiesto il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza impugnata, nonché, senza svolgere sul punto appello incidentale, il pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio.
All'udienza collegiale del 14.5.2025, trattata in modalità scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della la quale, sebbene Controparte_2 regolarmente citata, non si è costituita.
Nel merito, l'appello è infondato e deve essere respinto nei termini di seguito indicati.
Con il primo motivo di doglianza, il ha lamentato la violazione del principio di Pt_1 corrispondenza tra chiesto e pronunciato, rilevando che il primo giudice si era pronunciato su una domanda mai proposta - riqualificando la pretesa azionata di pagamento del corrispettivo per differenze tariffarie, in richiesta di risarcimento del danno da comportamento illegittimo della P.A. -
, senza, invece, pronunciarsi su quella da esso effettivamente formulata di condanna della CP_2 al pagamento delle differenze tariffarie, da ritenersi fondata proprio per i poteri di indirizzo e di fornitura delle provviste di pagamento svolte dalla CP_2
Il motivo, sebbene sia fondato limitatamente al dedotto eccesso di pronuncia e, quindi, alla declaratoria di giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda risarcitoria formulata nei confronti della nel merito è infondato e va rigettato. CP_2
Effettivamente, come lamentato dall'appellante, il primo giudice, dopo aver dichiarato la carenza di legittimazione passiva della rispetto alla domanda di pagamento degli adeguamenti CP_2 tariffari, ha, poi, dichiarato (erroneamente) il difetto di giurisdizione del giudice ordinario rispetto
5 ad una domanda (quella di risarcimento del danno extracontrattuale per omesso aggiornamento delle tariffe), mai proposta ed articolata da parte del Centro appellante nei confronti della CP_2
Nel merito, tuttavia, la domanda di pagamento proposta contro la è infondata e va rigettata, CP_2 come pure già ritenuto dal Tribunale nella sentenza impugnata, concordando questa Corte sul fatto Cont che l' è l'unico soggetto obbligato al pagamento delle prestazioni e nei cui confronti intercorre il rapporto di convenzione.
La tenuta ad attivarsi per la tempestiva emissione dei provvedimenti contenenti Controparte_2 gli adeguamenti delle tariffe, certamente avrebbe potuto essere obbligata a risarcire il danno, ma solo laddove una espressa domanda in tal senso fosse stata effettivamente proposta.
Nel merito, nella parte in cui il Centro ha dedotto l'irrilevanza del superamento dei tetti di spesa annuali in relazione alla fattispecie in esame (per essere maturato il diritto all'integrazione tariffaria successivamente agli anni di riferimento e, quindi, per essere una mera “sopravvenienza passiva”), va richiamato il condivisibile orientamento della Suprema Corte, secondo cui, poiché gli interessi privati sono “cedevoli e recessivi rispetto a quelli pubblici” (cfr. Cass. n. 27608/2019), “In tema di attività sanitaria esercitata in regime di accreditamento, è infondata la domanda di pagamento delle prestazioni sanitarie eccedenti il limite di spesa formulata dalla società accreditata nei confronti dell' , atteso che la mancata previsione dei criteri di remunerazione Parte_2 delle prestazioni eccedenti il tetto di spesa è giustificata dalla necessità di dover rispettare i vincoli pubblici imposti dalla copertura finanziaria delle relative leggi di approvvigionamento e dalla circostanza che la struttura privata accreditata non ha l'obbligo di rendere prestazioni eccedenti quelle concordate e gode comunque di una posizione di rilievo connessa alla affidabilità sul mercato derivante dall'avvenuto accreditamento” (Cass. n. 26334/2021).
Come già osservato dal primo giudice, il principio di cui sopra, di carattere generale, non può trovare nessuna deroga nel fatto che la domanda di pagamento sia dipesa da una successiva modifica delle tariffe delle prestazioni, atteso che la retroattività delle stesse potrebbe operare esclusivamente nel caso in cui il centro non avesse già raggiunto, per gli anni in oggetto, sulla base del fatturato già remunerato, il limite costituito dai tetti di spesa di branca e di struttura.
Per le ragioni appena illustrate e per quelle di seguito esposte, risulta infondato anche il secondo motivo di appello.
Con il secondo articolato motivo, il ha censurato, da un lato, l'erroneità della decisione Pt_1 impugnata nella parte in cui ha ritenuto non contestato l'avvenuto superamento dei limiti di spesa Cont sulla base di difese del ritenute incompatibili con la negazione dei fatti eccepiti dall' e, Pt_1 dall'altro lato, la contraddittorietà della motivazione, laddove il Tribunale, prima, ha ritenuto che il superamento del tetto integrasse un fatto impeditivo della pretesa azionata da provarsi a carico Cont dell' e, poi, tradendone le logiche conseguenze, ha accolto l'opposizione nonostante il mancato assolvimento della prova da parte dell'azienda sanitaria.
6 In linea generale, in una fattispecie analoga a quella in esame, la Suprema Corte (cfr. Cass. n.
13884/2020) ha rilevato che, se è vero che l'onere della prova del superamento del tetto di spesa è Cont posto a carico dell' una volta raggiunta tale prova, ci si viene a trovare nella diversa ipotesi di remunerazione delle prestazioni erogate oltre il tetto, con la conseguenza che l'onere della prova dell'esistenza di eventuali risorse disponibili per la remunerazione delle prestazioni extra budget va sopportato dalla struttura accreditata (“In tema di pretese creditorie della struttura sanitaria accreditata per le prestazioni erogate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, fa capo alla struttura medesima l'onere della prova dell'esistenza di risorse disponibili per la remunerazione delle prestazioni eseguite "extra budget", essendo per la P.A. l'osservanza del tetto di spesa in materia sanitaria un vincolo ineludibile”).
Orbene, in aderenza a quanto già ritenuto dal primo giudice, va osservato che in primo grado il non aveva contestato specificamente il mancato superamento del tetto di spesa, ossia non Pt_1 aveva eccepito nella comparsa, né nei successivi atti processuali, che quanto già liquidato per le prestazioni degli anni dal 2003 al 2012 fosse inferiore al tetto di spesa fissato per ciascun anno nella branca di riferimento e che, quindi, la corresponsione degli ulteriori incrementi tariffari fosse tale da non comportare il superamento del limite di spesa. Cont Negli atti di primo grado, infatti, il , a fronte della specifica eccezione dell' per cui la Pt_1 corresponsione degli incrementi tariffari richiesti avrebbe determinato il superamento dei limiti di Cont spesa, si è limitato a dedurre genericamente che l' non aveva provato il detto superamento e che, comunque, afferendo gli incrementi ad anni passati, essi erano remunerabili a prescindere dal superamento dei limiti di spesa, in quanto integranti “sopravvenienze passive, da contabilizzare come oneri straordinari”. Di fatto, quindi, come già riconosciuto dal primo giudice, il non ha Pt_1 mai negato che per effetto dell'aggiunta delle somme rivendicate a titolo di variazioni tariffarie non si sarebbe sforato il limite di spesa previsto (né di tale circostanza ha fornito prova, dimostrando le somme effettivamente percepite per le prestazioni rese), insistendo con l'argomentazione - effettivamente incompatibile - per cui il diritto al pagamento delle differenze tariffarie competeva a prescindere dai tetti di spesa fissati.
Deve, pertanto, ritenersi corretta la statuizione del primo giudice che, applicando il principio di non contestazione, ha ritenuto provato che con la corresponsione degli incrementi tariffari sarebbe stato superato il limite inderogabilmente stabilito.
Parimenti destituita di fondamento è la censura relativa alla ritenuta contraddittoria applicazione del principio dell'onere della prova.
In linea generale, questa Corte, in applicazione dei principi in materia di riparto dell'onere della prova e di vicinanza della prova stessa, condivide l'orientamento prevalso dal 2018, seguito anche dal primo giudice, secondo cui il superamento del tetto di spesa (sia esso di branca o di struttura) non integra un fatto costitutivo del diritto di credito azionato (da provarsi dalla struttura sanitaria
7 accreditata), bensì un fatto estintivo/impeditivo dell'obbligazione, il cui onere della prova incombe Cont sul debitore ( (cfr. in tal senso Cass., 5561/2021; Cass., 10182/2021; Cass., 30283/2019;
Cass., 16380/2019; Cass. 3403/2018; Cass., 5095/2018).
Sempre in linea generale, va dato atto che la prova di quanto eccepito (nel caso di specie, il superamento del budget) può ricavarsi, oltre che dalla prova documentale della circostanza dedotta, dall'applicazione del cd. principio di non contestazione, di cui all'art. 115 c.p.c., laddove la parte che ha proposto l'eccezione abbia analiticamente dedotto i fatti impeditivi su cui essa si fonda e l'altra parte non li abbia espressamente contestati.
Come evidenziato sopra di tali principi ha fatto corretta applicazione il Tribunale, nella misura in cui, avendo ritenuto provato il superamento del tetto di spesa alla luce del principio di non contestazione, ha rigettato la pretesa creditoria. Cont Il primo giudice, infatti, non ha mai riconosciuto che l' aveva fornito la prova diretta del superamento del tetto di spesa (circostanza, anzi, espressamente negata dal Tribunale) ma ritenendo la circostanza non contestata l'ha posta pacificamente a base del suo convincimento, negando il diritto del a percepire gli incrementi tariffari maturati per effetto dell'entrata in vigore dei Pt_1
D.C.A. n. 153 e n. 154 del 2014.
Alla luce delle considerazioni svolte, l'appello risulta fondato solo limitatamente al capo 3 della decisione impugnata, con conferma della sentenza per il resto. Cont Per completezza, va dato atto che l' pur avendo chiesto nelle conclusioni la condanna del al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, non ha formulato appello Pt_1 incidentale sul capo della sentenza che ne ha disposto la compensazione.
La sentenza impugnata va, quindi, riformata solo nella parte in cui, al capo 3) del dispositivo, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario rispetto alla domanda formulata dal contro la la quale, tuttavia, va rigettata nel merito. Pt_1 Controparte_2
Nulla per le spese di lite del presente grado di giudizio tra l'appellante e l'appellata CP_2
stante la contumacia della stessa.
[...]
Le spese di lite del presente grado di giudizio tra l'appellante e l' , invece, Parte_3 seguono la soccombenza e vanno liquidate, in favore dell'appellata costituita, sulla base dei criteri di cui al DM 147/2022, tenendo conto del valore della controversia, ai minimi di tariffa, stante la non complessità delle questioni trattate, detratti per il giudizio di appello i compensi per la fase istruttoria non svolta.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
[...]
, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 390/2020 Parte_1 pubblicata il 3.2.2020, nei confronti dell' e della , Controparte_1 Controparte_2 ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in parziale riforma della sentenza impugnata, così
8 provvede:
1) in riforma del capo 3) della sentenza di primo grado, rigetta la domanda di pagamento proposta dall'appellante nei confronti della e conferma Parte_1 Controparte_2 per il resto la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell' , delle spese di lite del Parte_3 presente grado di giudizio, che si liquidano in € 4.997,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
3) nulla per le spese tra l'appellante e la Controparte_2
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 15.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 3885/2020 R.G., avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 14.5.2025
TRA
(P.IVA , in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore Unico p.t., rappresentata e difesa, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce all'atto di appello, dall'avv. CONCETTA SAETTA (c.f.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla Via C.F._1
Calabritto n. 20;
APPELLANTE
E
(P.IVA , in persona del Direttore Generale p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, in virtù procura generale alle liti rilasciata su foglio separato da intendersi apposta in calce all'atto di costituzione e risposta, dall'avv. GUGLIELMO ARA (c.f.
) ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'Avvocatura aziendale in C.F._2
Frattaminore (NA) alla Via M. Lupoli n. 27;
APPELLATA
NONCHE'
(c.f. ) in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_2 P.IVA_3
APPELLATA CONTUMACE
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso monitorio - accolto con decreto ingiuntivo n. 4946/2017 emesso in data 27.10.2017 - il
(d'ora in poi ”) adiva il Tribunale di Napoli Nord affinché Parte_1 Pt_1
Cont ingiungesse alla e all' (d'ora innanzi solo ), in Controparte_2 Controparte_1 solido tra loro, il pagamento della somma di € 253.270,23, oltre interessi moratori di cui al d.lgs.
231/2002, a titolo di conguaglio/rimborso tariffario maturato sulle prestazioni sanitarie di riabilitazione rese ex art. 26 Legge n. 833/78 in regime di accreditamento per conto e a carico del
SSR, per gli anni dal 2003 al 2008, quale differenza sulle rette corrisposte in base al D.G.R.C. n.
3094/2000 rispetto a quelle spettanti in virtù del successivo D.C.A. n. 154/2014 e, per gli anni dal
2009 al 2012, quale differenza tra il tariffario di cui al D.G.R.C. n. 224/2009 e quello di cui al medesimo D.C.A. n. 153/2014. Cont Avverso tale decreto, con due separati atti, poi riuniti, proponevano opposizione sia l' che la Cont
In particolare, con atto di citazione notificato in data 15.12.2017, l' in via Controparte_2 preliminare, contestava la propria legittimazione passiva, assumendo di essere, per espressa previsione normativa e regolamentare, mera “erogatrice di somme impegnate dalla CP_2
unica amministrazione pubblica finanziatrice per l'acquisto da privati accreditati di
[...] prestazioni sanitarie, con spese a carico del S.S.R.” (pag. 8 atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo) e, nel merito, eccepiva che nulla era dovuto al quale differenza tariffaria, Pt_1 verificandosi in tal modo il superamento dei tetti di spesa;
contestava, altresì, la pretesa creditoria azionata, sul presupposto che le fatture indicate nel decreto ingiuntivo (nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e
10 del 25.11.2016), come desumibile anche dalla nota a firma del Direttore del Servizio, Gestione
Risorse Economiche-Finanziarie, non risultavano consegnate e contabilizzate. Infine, invocava l'inapplicabilità degli interessi di mora.
Con atto di citazione notificato il 19.12.2017 anche la si opponeva, a sua volta, al predetto CP_2 decreto ingiuntivo, eccependo, in via principale, l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale e la propria carenza di legittimazione passiva;
e, nel merito, che la rideterminazione delle tariffe, da applicarsi alle prestazioni in oggetto, comunque non poteva determinare lo sforamento dei limiti di spesa annuali previsti dai provvedimenti regionali;
infine, prospettava anch'essa l'inapplicabilità degli interessi ex d.lgs. 231/2002.
Costituendosi in giudizio, con comparsa depositata il 27.3.2018, si costituiva il convenuto, Pt_1 deducendo l'infondatezza delle opposizioni, sul presupposto che l'oggetto del giudizio attenesse alla richiesta di pagamento di conguagli tariffari, calcolati e maturati in relazione a prestazioni già Cont interamente liquidate dall' con conseguenza irrilevanza delle censure relative al dedotto superamento dei limiti di spesa e all'impossibilità di remunerare le prestazioni oltre i limiti fissati a livello regionale. In ordine all'invocata carenza di legittimazione passiva della poi, CP_2
2 deduceva che, comunque, grava sull'ente regionale l'obbligo di aggiornamento delle tariffe e che, pertanto, soltanto gli incrementi tariffari intervenuti in corso d'anno sono sottoposti al rispetto dei limiti di spesa, restandone esclusi quelli intervenuti successivamente, i quali, costituendo sopravvenienze passive, devono essere contabilizzate dagli enti competenti come “oneri straordinari per i quali vengono predisposti appositi accantonamenti o fondi rischi” (cfr. pag. 11 atto di costituzione e risposta in primo grado). Cont Nell'ambito del giudizio di opposizione promosso dall' si costituiva anche la CP_2 eccependo, tra l'altro, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e la propria carenza di Cont legittimazione passiva, sul presupposto che il rapporto di concessione intercorre tra e la struttura privata, mentre all'Amministrazione regionale competono solo funzioni di programmazione e controllo della spesa sanitaria;
eccepiva, infine, l'inammissibilità e l'infondatezza della pretesa azionata, assumendo che il non aveva dato prova di aver erogato Pt_1 le prestazioni nel rispetto dei limiti di spesa, ribadendo che le variazioni tariffarie successivamente stabilite non possono giammai comportare lo sforamento dei limiti di spesa annuale.
Con sentenza n. 390/2020 pubblicata il 31.2.2020, il Tribunale di Napoli Nord accoglieva Cont l'opposizione dell' revocando il decreto ingiuntivo;
mentre, con riferimento alla domanda proposta dal Centro nei confronti della Regione, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo la giurisdizione appartenente al giudice amministrativo. Su tale ultimo aspetto, sul presupposto che la premessa di fatto da cui muoveva il - la corresponsione della Pt_1 differenza tra gli importi liquidati in base alle previgenti tariffe annullate dai Giudici
Amministrativi e quelli spettanti in base alle nuove tariffe approvate dalla nel 2014 - non CP_2 fosse del tutto chiara in relazione alla sua qualificazione giuridica e al titolo dell'importo richiesto, il Tribunale affermava che l'erogazione di prestazioni sanitarie presuppone la previa adozione di un provvedimento amministrativo regionale che attribuisca alla struttura privata la qualità di soggetto Cont accreditato, nonché, la stipulazione di singoli accordi tra territorialmente competenti e centri privati, al fine di regolare il volume massimo delle prestazioni erogabili nel rispetto dei limiti di spesa e che, quindi, nessuna responsabilità di natura contrattuale potesse essere imputata alla con riguardo alla mancata erogazione dei corrispettivi delle prestazioni. Aggiungeva che, CP_2 al più, la responsabilità della poteva assumere natura extracontrattuale o precontrattuale CP_2 per non aver rideterminato le tariffe per i trienni 2007/2009 e 2010/2012, con la conseguenza che la posizione di interesse legittimo del Centro al corretto svolgimento della procedura doveva essere fatta valere dinanzi al giudice amministrativo. Nel merito, in relazione alla domanda azionata nei Cont confronti dell' affermava che la stessa non aveva contestato l'esistenza dei contratti e l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle quali veniva richiesto il pagamento delle differenze tariffarie, né la non debenza dei richiesti adeguamenti, limitandosi ad eccepire soltanto che gli importi rivendicati eccedevano i tetti di spesa assegnati e che, pertanto, non erano dovuti.
3 Sosteneva, quindi, che, sebbene l'onere della prova del superamento del tetto di spesa - integrando un fatto impeditivo dell'esigibilità del credito - fosse a carico della parte debitrice ai sensi dell'art. Cont 2697 c.c. e l' non ne avesse fornito la prova, il Centro non aveva contestato che a seguito della corresponsione degli incrementi tariffari avrebbe superato i tetti (circostanza eccepita espressamente Cont dall' , assumendo, invero, “una difesa incompatibile con la contestazione effettiva di tale circostanza” (pag. 6 sentenza primo grado), consistente nella tesi per cui gli aggiornamenti tariffari, costituendo sopravvenienze passive richiedenti in bilancio appositi accantonamenti, spettano ai
Centri a prescindere dal superamento dei limiti di spesa. Il Tribunale concludeva, invece, che, posta l'ineludibilità dei limiti di spesa sanitaria, solo il mancato superamento del tetto attribuiva alla struttura il diritto alla remunerazione delle prestazioni rese e che, quindi, nella fattispecie in esame, la pretesa creditoria azionata dal centro era inesigibile, integrando prestazioni extra budget
(“d'altra parte, per ciascuna annualità, se risultano aumentate le tariffe previste per ciascun tipo di prestazione con efficacia retroattiva, non risulta anche che la abbia modificato i tetti di CP_2
Cont spesa in relazione a tali periodi, sicché per la - convenuta sostanziale in giudizio - non è possibile riconoscere corrispettivi in misura superiore ai limiti prestabiliti dovendo, il Parte_1
Riabilitazione , rivolgere le proprie pretese alla , facendo valere i propri Pt_1 Controparte_2 interessi davanti al Giudice Amministrativo”; sentenza impugnata pag. 8). Compensava, infine, le spese di lite tra tutte le parti in causa, tenuto conto della complessità e della novità delle questioni affrontate.
Avverso tale sentenza, con atto di citazione notificato il 6.11.2020, ha proposto tempestivo appello il , chiedendo, in riforma della sentenza impugnata e previo rigetto delle opposizioni a Pt_1 decreto ingiuntivo proposte dalle controparti, la conferma del D.I. n. 4946/2017, con declaratoria di esecutorietà dello stesso, oltre spese e compensi del doppio grado di giudizio. In particolare, con un primo motivo di appello, il ha censurato l'erroneità della motivazione sul dichiarato difetto Pt_1 di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo con riferimento alla domanda di condanna solidale proposta nei confronti della argomentando che oggetto CP_2 della domanda era esclusivamente il pagamento del corrispettivo dovuto a titolo di differenze tariffarie per le prestazioni già interamente liquidate nel periodo dal 2003 al 2012 e giammai una domanda risarcitoria per omessa o tardiva adozione degli aggiornamenti, con conseguente violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c. per ultra petita (pag. 7 atto di impugnazione). Nell'illustrazione del motivo ha, altresì, contestato di non aver puntualmente qualificato la pretesa creditoria azionata, specificando che le ragioni addotte a sostegno della legittimazione passiva della al pagamento dei corrispettivi Controparte_2 richiesti erano state individuate nella sua qualità di soggetto tenuto alla programmazione della spesa sanitaria e allo stanziamento dei fondi, reiterando, infine, le difese già svolte in primo grado, per cui
“gli oneri derivanti dagli aggiornamenti delle tariffe per prestazioni di riabilitazione ex art. 26,
4 costituiscono sopravvenienze passive sorte a seguito dell'accertamento di un debito relativo ad esercizi precedenti;
pertanto sono contabilizzate come oneri straordinari per i quali vengono predisposti appositi accantonamenti o fondi rischi”, con conseguente obbligo anche a carico della
(pag. 8 atto di appello). Con il secondo motivo di appello ha, poi, censurato l'omessa, CP_2 nonché l'insufficiente, errata, carente e contraddittoria motivazione della sentenza nel merito della controversia, lamentando, in senso contrario a quanto ritenuto dal primo giudice, che già in primo grado (in particolare nella comparsa di costituzione) aveva espressamente rilevato l'inammissibilità
e l'infondatezza dell'eccezione di avvenuto superamento dei tetti di spesa, ritenendola priva di riscontri probatori. Ha dedotto, pertanto, che il Tribunale, pur avendo dato atto che l'onere della Cont prova grava sull' la quale non aveva dimostrato il dedotto superamento dei limiti di spesa, invece di rigettare l'opposizione, aveva ritenuto i crediti rivendicati non remunerabili in quanto extra budget, senza considerare che le differenze tariffarie oggetto di pretesa creditoria si riferiscono a prestazioni già interamente liquidate con precedente tariffa, rispetto alle quali le suindicate “differenze di tariffa costituiscono un'integrazione alla remunerazione già corrisposta”
(pag. 14 atto di impugnazione). Cont Costituendosi in giudizio con comparsa depositata il 1.3.2021, l' ha chiesto il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza impugnata, nonché, senza svolgere sul punto appello incidentale, il pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio.
All'udienza collegiale del 14.5.2025, trattata in modalità scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della la quale, sebbene Controparte_2 regolarmente citata, non si è costituita.
Nel merito, l'appello è infondato e deve essere respinto nei termini di seguito indicati.
Con il primo motivo di doglianza, il ha lamentato la violazione del principio di Pt_1 corrispondenza tra chiesto e pronunciato, rilevando che il primo giudice si era pronunciato su una domanda mai proposta - riqualificando la pretesa azionata di pagamento del corrispettivo per differenze tariffarie, in richiesta di risarcimento del danno da comportamento illegittimo della P.A. -
, senza, invece, pronunciarsi su quella da esso effettivamente formulata di condanna della CP_2 al pagamento delle differenze tariffarie, da ritenersi fondata proprio per i poteri di indirizzo e di fornitura delle provviste di pagamento svolte dalla CP_2
Il motivo, sebbene sia fondato limitatamente al dedotto eccesso di pronuncia e, quindi, alla declaratoria di giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda risarcitoria formulata nei confronti della nel merito è infondato e va rigettato. CP_2
Effettivamente, come lamentato dall'appellante, il primo giudice, dopo aver dichiarato la carenza di legittimazione passiva della rispetto alla domanda di pagamento degli adeguamenti CP_2 tariffari, ha, poi, dichiarato (erroneamente) il difetto di giurisdizione del giudice ordinario rispetto
5 ad una domanda (quella di risarcimento del danno extracontrattuale per omesso aggiornamento delle tariffe), mai proposta ed articolata da parte del Centro appellante nei confronti della CP_2
Nel merito, tuttavia, la domanda di pagamento proposta contro la è infondata e va rigettata, CP_2 come pure già ritenuto dal Tribunale nella sentenza impugnata, concordando questa Corte sul fatto Cont che l' è l'unico soggetto obbligato al pagamento delle prestazioni e nei cui confronti intercorre il rapporto di convenzione.
La tenuta ad attivarsi per la tempestiva emissione dei provvedimenti contenenti Controparte_2 gli adeguamenti delle tariffe, certamente avrebbe potuto essere obbligata a risarcire il danno, ma solo laddove una espressa domanda in tal senso fosse stata effettivamente proposta.
Nel merito, nella parte in cui il Centro ha dedotto l'irrilevanza del superamento dei tetti di spesa annuali in relazione alla fattispecie in esame (per essere maturato il diritto all'integrazione tariffaria successivamente agli anni di riferimento e, quindi, per essere una mera “sopravvenienza passiva”), va richiamato il condivisibile orientamento della Suprema Corte, secondo cui, poiché gli interessi privati sono “cedevoli e recessivi rispetto a quelli pubblici” (cfr. Cass. n. 27608/2019), “In tema di attività sanitaria esercitata in regime di accreditamento, è infondata la domanda di pagamento delle prestazioni sanitarie eccedenti il limite di spesa formulata dalla società accreditata nei confronti dell' , atteso che la mancata previsione dei criteri di remunerazione Parte_2 delle prestazioni eccedenti il tetto di spesa è giustificata dalla necessità di dover rispettare i vincoli pubblici imposti dalla copertura finanziaria delle relative leggi di approvvigionamento e dalla circostanza che la struttura privata accreditata non ha l'obbligo di rendere prestazioni eccedenti quelle concordate e gode comunque di una posizione di rilievo connessa alla affidabilità sul mercato derivante dall'avvenuto accreditamento” (Cass. n. 26334/2021).
Come già osservato dal primo giudice, il principio di cui sopra, di carattere generale, non può trovare nessuna deroga nel fatto che la domanda di pagamento sia dipesa da una successiva modifica delle tariffe delle prestazioni, atteso che la retroattività delle stesse potrebbe operare esclusivamente nel caso in cui il centro non avesse già raggiunto, per gli anni in oggetto, sulla base del fatturato già remunerato, il limite costituito dai tetti di spesa di branca e di struttura.
Per le ragioni appena illustrate e per quelle di seguito esposte, risulta infondato anche il secondo motivo di appello.
Con il secondo articolato motivo, il ha censurato, da un lato, l'erroneità della decisione Pt_1 impugnata nella parte in cui ha ritenuto non contestato l'avvenuto superamento dei limiti di spesa Cont sulla base di difese del ritenute incompatibili con la negazione dei fatti eccepiti dall' e, Pt_1 dall'altro lato, la contraddittorietà della motivazione, laddove il Tribunale, prima, ha ritenuto che il superamento del tetto integrasse un fatto impeditivo della pretesa azionata da provarsi a carico Cont dell' e, poi, tradendone le logiche conseguenze, ha accolto l'opposizione nonostante il mancato assolvimento della prova da parte dell'azienda sanitaria.
6 In linea generale, in una fattispecie analoga a quella in esame, la Suprema Corte (cfr. Cass. n.
13884/2020) ha rilevato che, se è vero che l'onere della prova del superamento del tetto di spesa è Cont posto a carico dell' una volta raggiunta tale prova, ci si viene a trovare nella diversa ipotesi di remunerazione delle prestazioni erogate oltre il tetto, con la conseguenza che l'onere della prova dell'esistenza di eventuali risorse disponibili per la remunerazione delle prestazioni extra budget va sopportato dalla struttura accreditata (“In tema di pretese creditorie della struttura sanitaria accreditata per le prestazioni erogate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, fa capo alla struttura medesima l'onere della prova dell'esistenza di risorse disponibili per la remunerazione delle prestazioni eseguite "extra budget", essendo per la P.A. l'osservanza del tetto di spesa in materia sanitaria un vincolo ineludibile”).
Orbene, in aderenza a quanto già ritenuto dal primo giudice, va osservato che in primo grado il non aveva contestato specificamente il mancato superamento del tetto di spesa, ossia non Pt_1 aveva eccepito nella comparsa, né nei successivi atti processuali, che quanto già liquidato per le prestazioni degli anni dal 2003 al 2012 fosse inferiore al tetto di spesa fissato per ciascun anno nella branca di riferimento e che, quindi, la corresponsione degli ulteriori incrementi tariffari fosse tale da non comportare il superamento del limite di spesa. Cont Negli atti di primo grado, infatti, il , a fronte della specifica eccezione dell' per cui la Pt_1 corresponsione degli incrementi tariffari richiesti avrebbe determinato il superamento dei limiti di Cont spesa, si è limitato a dedurre genericamente che l' non aveva provato il detto superamento e che, comunque, afferendo gli incrementi ad anni passati, essi erano remunerabili a prescindere dal superamento dei limiti di spesa, in quanto integranti “sopravvenienze passive, da contabilizzare come oneri straordinari”. Di fatto, quindi, come già riconosciuto dal primo giudice, il non ha Pt_1 mai negato che per effetto dell'aggiunta delle somme rivendicate a titolo di variazioni tariffarie non si sarebbe sforato il limite di spesa previsto (né di tale circostanza ha fornito prova, dimostrando le somme effettivamente percepite per le prestazioni rese), insistendo con l'argomentazione - effettivamente incompatibile - per cui il diritto al pagamento delle differenze tariffarie competeva a prescindere dai tetti di spesa fissati.
Deve, pertanto, ritenersi corretta la statuizione del primo giudice che, applicando il principio di non contestazione, ha ritenuto provato che con la corresponsione degli incrementi tariffari sarebbe stato superato il limite inderogabilmente stabilito.
Parimenti destituita di fondamento è la censura relativa alla ritenuta contraddittoria applicazione del principio dell'onere della prova.
In linea generale, questa Corte, in applicazione dei principi in materia di riparto dell'onere della prova e di vicinanza della prova stessa, condivide l'orientamento prevalso dal 2018, seguito anche dal primo giudice, secondo cui il superamento del tetto di spesa (sia esso di branca o di struttura) non integra un fatto costitutivo del diritto di credito azionato (da provarsi dalla struttura sanitaria
7 accreditata), bensì un fatto estintivo/impeditivo dell'obbligazione, il cui onere della prova incombe Cont sul debitore ( (cfr. in tal senso Cass., 5561/2021; Cass., 10182/2021; Cass., 30283/2019;
Cass., 16380/2019; Cass. 3403/2018; Cass., 5095/2018).
Sempre in linea generale, va dato atto che la prova di quanto eccepito (nel caso di specie, il superamento del budget) può ricavarsi, oltre che dalla prova documentale della circostanza dedotta, dall'applicazione del cd. principio di non contestazione, di cui all'art. 115 c.p.c., laddove la parte che ha proposto l'eccezione abbia analiticamente dedotto i fatti impeditivi su cui essa si fonda e l'altra parte non li abbia espressamente contestati.
Come evidenziato sopra di tali principi ha fatto corretta applicazione il Tribunale, nella misura in cui, avendo ritenuto provato il superamento del tetto di spesa alla luce del principio di non contestazione, ha rigettato la pretesa creditoria. Cont Il primo giudice, infatti, non ha mai riconosciuto che l' aveva fornito la prova diretta del superamento del tetto di spesa (circostanza, anzi, espressamente negata dal Tribunale) ma ritenendo la circostanza non contestata l'ha posta pacificamente a base del suo convincimento, negando il diritto del a percepire gli incrementi tariffari maturati per effetto dell'entrata in vigore dei Pt_1
D.C.A. n. 153 e n. 154 del 2014.
Alla luce delle considerazioni svolte, l'appello risulta fondato solo limitatamente al capo 3 della decisione impugnata, con conferma della sentenza per il resto. Cont Per completezza, va dato atto che l' pur avendo chiesto nelle conclusioni la condanna del al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, non ha formulato appello Pt_1 incidentale sul capo della sentenza che ne ha disposto la compensazione.
La sentenza impugnata va, quindi, riformata solo nella parte in cui, al capo 3) del dispositivo, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario rispetto alla domanda formulata dal contro la la quale, tuttavia, va rigettata nel merito. Pt_1 Controparte_2
Nulla per le spese di lite del presente grado di giudizio tra l'appellante e l'appellata CP_2
stante la contumacia della stessa.
[...]
Le spese di lite del presente grado di giudizio tra l'appellante e l' , invece, Parte_3 seguono la soccombenza e vanno liquidate, in favore dell'appellata costituita, sulla base dei criteri di cui al DM 147/2022, tenendo conto del valore della controversia, ai minimi di tariffa, stante la non complessità delle questioni trattate, detratti per il giudizio di appello i compensi per la fase istruttoria non svolta.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
[...]
, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 390/2020 Parte_1 pubblicata il 3.2.2020, nei confronti dell' e della , Controparte_1 Controparte_2 ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in parziale riforma della sentenza impugnata, così
8 provvede:
1) in riforma del capo 3) della sentenza di primo grado, rigetta la domanda di pagamento proposta dall'appellante nei confronti della e conferma Parte_1 Controparte_2 per il resto la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell' , delle spese di lite del Parte_3 presente grado di giudizio, che si liquidano in € 4.997,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
3) nulla per le spese tra l'appellante e la Controparte_2
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 15.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
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