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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. I, sentenza 13/01/2026, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 42/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 1, riunita in udienza il
03/12/2025 alle ore 13:45 con la seguente composizione collegiale:
GIACALONE GIOVANNI, Presidente
RINALDI ETTORE, Relatore
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 571/2024 depositato il 11/07/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Torino - Via P.veronese, 199/a 10148 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Societa' RA Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 63/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 4 e pubblicata il 10/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G030132362022 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G030132362022 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G030132362022 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 792/2025 depositato il 05/12/2025
Richieste delle parti:
Conclusioni parte appellante Direzione Provinciale II di Torino
in integrale riforma della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, n. 63/4/2024 depositata il 10/01/2024 e non notificata, dichiarare legittimo l'avviso di accertamento n. T7G03013236/2022.Con vittoria di spese ex art. 15 D.lgs. n. 546/1992 per entrambi i gradi di giudizio come da nota spese allegata.
Conclusioni parte appellata
Respingere l'appello. Confermare la sentenza appellata. Con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avviso di accertamento impugnato traeva origine da un controllo fiscale eseguito nei confronti della Società
Resistente_1 esercente attività di “Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi”.
In data 30.6.2022, l'Ufficio, ai sensi dell'art. 32 D.P.R. 600/73, notificava alla parte l'invito n. I00851/2022 con il quale richiedeva di depositare documentazione afferente alle fatture ricevute dalla ditta Nominativo_1
nel periodo d'imposta 2016.
La società in riscontro del predetto invito, tramite il proprio studio di consulenza, inviava solo copia delle fatture e dei mastrini contabili relativi al fornitore suindicato, ditta operante nel settore dei trasporti. A seguito di ulteriori richieste dell'Ufficio, veniva dichiarato
- di avere difficoltà a reperire copia dei pagamenti delle fatture emesse dal fornitore Nominativo_1, atteso il lungo lasso di tempo intercorso ( 6 anni);
- che tra le società non era stato stipulato alcun contratto concernente i servizi di trasporto oggetto delle richieste dell'Ufficio.
La parte invitata in contraddittorio tuttavia depositava un contratto stipulato tra la società ed il fornitore
Nominativo_1 mancante del richiamato allegato “A”, documento che avrebbe dovuto prevedere l'ammontare delle remunerazioni per ogni tratta di percorso effettuato dal trasportatore (all. 2 in primo grado) depositato poi successivamente, in data 21.11.2022.
L'Ufficio analizzava tutta la documentazione depositata, incrociandone i dati con le risultanze delle interrogazioni in Anagrafe Tributaria, ed alla luce dell'istruttoria svolta, contestava l'assenza dei requisiti di certezza, esistenza e oggettiva determinabilità ex art. 109, comma 1 del TUIR, in riferimento alle prestazioni fatturate dal sig. Nominativo_1 e, di conseguenza, disconosceva la deducibilità del relativo costo ai fini II.DD.
e la detraibilità dell'IVA esposta sulle stesse.
Pertanto, con l'avviso di accertamento n. T7G030103236/2022, notificato alla Società
Resistente_1 in data 20.12.2022, l'Ufficio ha recuperato a tassazione: - ai fini II.DD, una maggiore IRES pari ad € 56.670,00;
- ai fini IRAP, una maggiore imposta per € 8.320,00;
- ai fini IVA, una maggiore imposta pari ad € 46.936,00.
La società ha proposto ricorso introduttivo avverso l'avviso di accertamento n. T7G030103236/2022 deducendo:
- “Illegittimità dell'avviso di accertamento: assoluta inattendibilità dai dati, delle dichiarazioni presentate da
Nominativo_1”;
- “Illegittimità dell'avviso di accertamento: sussistenza dei requisiti di competenza,certezza e oggettiva determinabilità dei costi relativi alle prestazioni fatturate da Nominativo_1”;
- “Illegittimità dell'avviso di accertamento: irrilevanza degli ulteriori elementi addotti al fine di dimostrare dell'assenza dei requisiti di cui all'art. 109 TUIR”;
- “Illegittimità dell'avviso di accertamento: erroneità degli importi ripresi a tassazione e, conseguentemente, nell'applicazione delle sanzioni”.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Torino con la sentenza n. 63/04/24,
depositata il 10/01/2024, accoglieva il ricorso con le seguenti motivazioni:
“Come esposto in premessa, i recuperi sono conseguenza dei rilievi con i quali l'Ufficio ha contestato l'utilizzo di fatture oggettivamente inesistenti con riferimento al trasportatore Nominativo_1 il quale, da solo ha fatturato per oltre 200 mila euro nell'anno in questione mentre altri due trasportatori hanno fatturato circa 27 mila euro. In particolare, l'Ufficio ha contestato una serie di irregolarità nelle fatture con conseguente insussistenza dei requisiti di certezza, esistenza ed oggettiva determinabilità ex art.109, comma 1 del TUIR dei costi;
inoltre, con riferimento al trasportatore Nominativo_1 l'Ufficio ha rilevato che quest'ultimo ha commesso numerose irregolarità fiscali ed ha debiti tributari accumulati negli anni mai onorati e che, relativamente al 2016 ha ricevuto un avviso di accertamento divenuto definitivo per omessa impugnazione.
La Corte, esaminati tutti gli atti ed i documenti in atti, evidenzia che, sicuramente le fatture emesse dai trasportatori, in particolare dal trasportatore Nominativo_1, presentano numerose irregolarit, ma tali irregolarità, se si considera la realtà fattuale in cui opera la ricorrente, la sua finalità di mutualità, e soprattutto i dati indicati a bilancio dalla medesima, non possono comportare il disconoscimento totale delle prestazioni indicate nelle fatture stesse.
In particolare, nell'anno in questione, la RA ha sostenuto costi per trasporti pari a complessivi euro
240.885,00, oltre IVA. Detto importo, correttamente esposto a bilancio di esercizio 2016 ed annotato nel registro iva acquisti 2016 è risultato a sua volta corrisposto a favore di tre distinti trasportatori ed è così ripartito: - Euro 213.345,00 oltre iva a favore di Nominativo_1; - Euro 27.310,00 a favore di Società_3 Srl;
-
Euro 200,00 a favore di Società_4 Srl. F. La ditta Nominativo_1 nell'anno 2016 ha dunque svolto la maggior parte dei trasporti per conto della ricorrente nell'ambito del rapporto commerciale in essere con
Nominativo_2, principale cliente della RA da cui la stessa ha conseguito ricavi per complessivi 1.742.786.
A fronte di questi dati di bilancio, i costi dei trasporti delle merci, ivi inclusi quelli del trasportato Nominativo_1, sono sicuramente congrui, non essendo possibile aver conseguito l'entità dei ricavi dichiarati con una minima spesa di trasporto.
D'altra parte, la ricostruzione fattuale offerta dalla ricorrente circa le destinazioni della merce ecc.. hanno trovato conferma documentale dai documenti allegati alla perizia asseverata redatta dal Dott. Nominativo_3
, e versata in atti, dai quali si evince l'elenco dei siti dove sono effettivamente avvenute le consegne della merce. Ed invero, il sistema gestionale allegato prevede che ogni sede sia codificata e le fatture emesse devono riguardare un singolo punto di consegna e poi essere raggruppate per ogni singolo indirizzo. Le operazioni e gli accertamenti eseguiti dal perito hanno confermato che tutti i dati estratti relativi al partitario non hanno subito modifiche successive alla registrazione dei movimenti contabili.
Le circostanze evidenziate dall'Agenzia circa le condotte fiscalmente scorrette da parte del Nominativo_1 non possono essere imputate alla ricorrente la quale, sì, poteva essere più attenta nell'esaminare la correttezza delle fatture emesse dal trasportatore ma tale superficialità non può comportare, come conseguenza, il disconoscimento delle prestazioni di cui alle fatture stesse.
Per questi motivi
, la Corte accoglie il ricorso. In considerazione della condotta superficiale della ricorrente, le spese di lite vengono compensate.”
L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Torino, propone appello deducendo come motivi:
Nullità/illegittimità della Sentenza impugnata per erronea valutazione e/o omesso esame degli elementi di prova e conseguente carenza di motivazione
La sentenza impugnata, dopo aver riconosciuto che “le fatture emesse dai trasportatori, in particolare
Nominativo_1, presentano numerose irregolarità”, perviene alla conclusione che “i costi dei trasporti delle merci sono sicuramente congrui” e che “le circostanze evidenziate dall'Agenzia circa le condotte fiscalmente scorrette da parte del Nominativo_1 non possono essere imputate alla ricorrente”.
La decisione della Corte di prime cure, di fatto, si fonda interamente ed esclusivamente sui “dati di bilancio” della società accertata in connessione con i “documenti allegati alla perizia asseverata redatta dal dott.
Nominativo_3, e versata in atti, dai quali si evince l'elenco dei siti dove sono effettivamente avvenute le consegne della merce”.
Tale iter logico sotteso alla decisione presenta numerose criticità che rendono, in ultima analisi, erronea ed illegittima la pronuncia.
In primo luogo, occorre evidenziare come i Giudicanti abbiano posto l'attenzione unicamente alle “irregolarità” delle fatture emesse da Nominativo_1, senza in alcun modo prendere in considerazione gli ulteriori elementi addotti dall'Ufficio in merito alle caratteristiche intrinseche del fornitore. La formazione delle fatture in modo del tutto carente dei requisiti previsti per le stesse, infatti, costituiva solo un elemento del quadro indiziario evidenziato in sede accertativa, che, unitamente agli ulteriori indizi, dimostrava univocamente come il fornitore fosse impossibilitato ad effettuare le prestazioni fatturate in quanto privo di qualsiasi struttura aziendale e logistica. La formazione “irregolare” delle fatture costituiva, pertanto, nella prospettazione dell'Ufficio, solo il supporto cartaceo e formale necessario alla realizzazione dell'intento fraudolento e non certo, come inteso dalla Corte di primo grado, il presupposto del recupero accertato.
Ebbene, nonostante il Nominativo_1 rappresentasse di fatto “il” vettore delle merci della RA, in sede di contraddittorio con la medesima cooperativa, emergevano evidenti carenze documentali in merito al rapporto con tale fornitore nonché una scarsa conoscenza delle stesse modalità con cui veniva realizzato il rapporto commerciale.
Infatti,
- in un primo momento, la sig.ra Nominativo_4, responsabile amministrativa della cooperativa, affermava che non vi era alcun contratto relativo al servizio di trasporto erogato dalla d.i. Nominativo_1;
- successivamente, senza fornire alcuna spiegazione in merito alle precedenti dichiarazioni sul punto, la cooperativa produceva il contratto la cui esistenza era stata precedentemente negata, tuttavia senza produrre anche l'allegato “A” richiamato nello stesso, relativo al listino dei corrispettivi di trasporto;
- solo a seguito di sollecitazioni dell'Ufficio la parte ha poi prodotto anche l'allegato “A”, documento che reca un'unica firma e che non fornisce alcuna specificazione in merito ai mezzi utilizzati ma solo un elenco delle tariffe.
Sul punto è doveroso evidenziare che si tratta di documenti privi di data certa. Il contratto infatti non è stato registrato né si tratta di scritture private autenticate, pertanto, sono inopponibili a terzi, tra cui il Fisco, ai sensi dell'art. 2704 c.c.
Peraltro, trattandosi di documenti collegati tra loro, contratto e relativo allegato, sorprende la continua necessità di controparte di plurimi rinvii per reperirli, circostanza che non consente di escludere che gli importi delle tariffe indicate nell'allegato siano stati adeguati all'importo totale del costo formalmente fatturato dalla ditta Nominativo_1.
Parimenti, la parte cadeva in evidente contraddizione anche in relazione al contenuto dei DDT collegati alle fatture emesse dalla d.i. del sig. Nominativo_1; infatti, nel corso del contraddittorio del 16/11/2022, il sig.
Nominativo_5 dichiarava che: “… i riferimenti della ditta Nominativo_1 sui d.d.t. e fatture di vendita non dovrebbero esserci..… Tutt'oggi non indichiamo i riferimenti dei trasportatori sui d.d.t.” (all. 4 in primo grado). Anche in questo caso controparte, smentendosi, ha poi depositato all'Ufficio 13 d.d.t., selezionati a campione, nei quali, oltre ad una serie di criticità di cui infra, nella casella relativa al vettore recavano un timbro riferito alla ditta Nominativo_1, ma privo di firma (diversamente quelli allegati al ricorso presentano la firma ma non il timbro).
Quindi, nonostante, per stessa ammissione di controparte, in violazione dell'art. 1 del D.P.R. 472/96 (che prevede tra gli elementi obbligatori del d.d.t. l'indicazione del vettore), la cooperativa sia solita non indicare alcun riferimento relativo al trasportatore, proprio con riguardo alle prestazioni oggetto del controllo dell'Ufficio, a seguito di specifica richiesta, venivano rinvenuti 13 d.d.t. recanti un timbro del trasportatore.
In ogni caso, la parte non era in grado comunque di evidenziare alcuna correlazione tra i d.d.t. depositati e le fatture emesse dal Nominativo_1.
Anche in relazione alle modalità di trasporto, la RA si dimostrava all'oscuro di elementi essenziali che, considerato che praticamente tutte le proprie merci venivano portate alla vendita dal fornitore in questione, in un rapporto commerciale genuino dovrebbero essere ben noti per lo meno in forza dell'ordinario principio di normale diligenza. La RA, infatti, dichiarava che “I trasporti venivano effettuati con furgoni che richiedono la patente B. L'autista non era il sig. Nominativo_1 ma suoi dipendenti, le targhe non sono a nostra disposizione. I riferimenti degli autisti non siamo in grado di fornirli …”. Al di là della circostanza, su cui meglio infra, che dai dati risultanti in Anagrafe Tributaria risultasse che la ditta Nominativo_1 nel 2016 non disponeva di alcun dipendente, stupisce che la RA non avesse alcuna notizia, neanche quelle necessarie alla formazione dei documenti di trasporto, circa le modalità di consegna della propria merce.
Alla luce di tale prima disamina, appare già evidente che la motivazione sottesa alla decisione di primo grado – che si sofferma unicamente sulla “irregolarità” delle fatture – appare assolutamente inidonea e carente rispetto al complesso degli elementi addotti.
Tali vizi della sentenza appaiono ancor più manifesti se posti in relazione alle ulteriori evidenze poste a fondamento dell'atto accertativo.
Passando, infatti, ad analizzare specificamente gli elementi valorizzati dall'Ufficio nei confronti del fornitore di controparte, si evidenzia che la ditta individuale Nominativo_1:
- ha omesso la dichiarazione in più anni d'imposta precedenti al 2016 (all. 5 in primo grado);
- con riferimento al periodo d'imposta 2016, ha presentato la dichiarazione IVA indicando un volume d'affari pari ad € 37.050,00, importo evidentemente incompatibile con le fatture emesse nei confronti di controparte
(all. 6 in primo grado);
- la predetta circostanza è confermata anche dalla dichiarazione dei redditi MU 2017 ove il fornitore ha dichiarato ricavi nettamente inferiori a quelli derivanti dalle fatture emesse nei confronti di controparte da ciò, conseguentemente, è derivato il versamento di imposte nettamente inferiori rispetto a quelle dovute;
- ha debiti tributari accumulati negli anni mai onorati (all. 7 in primo grado) e risulta cessata il 30/06/2019
(all. 8 in primo grado);
- relativamente al 2016 ha ricevuto un avviso di accertamento divenuto definitivo per omessa impugnazione
(all. 9 in primo grado);
- nel 2016 la ditta Nominativo_1 non aveva dipendenti e la stessa parte ha dichiarato che le consegne non erano effettuate dal sig. Nominativo_1 di persona;
- nel 2016 la ditta fornitrice era intestataria di soli 2 furgoni (piuttosto datati, 1992 e 2001), peraltro entrambi già oggetto di altrettanti provvedimenti di fermo amministrativo precedenti al 2016, circostanza che – anche a voler credere che tali mezzi fossero sufficienti alle numerosissime consegne fatturate – pone seri dubbi sulla concreta realizzabilità dei trasporti per conto della RA.
Orbene, le carenze documentali e cognitive della RA in ordine al rapporto con il fornitore Nominativo_1, nonché le numerose contraddizioni emerse in sede di contraddittorio trovano una coerente ed univoca spiegazione nelle suindicate circostanze relative alla natura intrinseca del fornitore stesso: non vi è un solo elemento che deponga a favore anche solo dell'astratta possibilità di un'effettiva prestazione delle commesse di trasporto oggetto di fatturazione.
Come detto, nella motivazione della sentenza qui impugnata non vi è traccia di alcuna valutazione dei plurimi elementi di prova sopra descritti e l'iter logico sotteso alla decisione si limita a considerare quale unico elemento addotto dall'Ufficio la mera irregolarità delle fatture contestate. Va da sé che la pronuncia sia da ritenersi viziata sia in relazione all'omessa motivazione in ordine a fatti e documenti oggetto di discussione tra le parti sia in ordine alla valutazione degli elementi probatori versati in giudizio.
Alla medesima conclusione si deve necessariamente addivenire anche considerando il contenuto delle difese esposte da controparte, in particolare la perizia asseverata sulla quale, in ultima analisi, esse si fondano interamente. In particolare, la sentenza di primo grado ha ritenuto che tale perizia dimostri “l'elenco dei siti dove sono effettivamente avvenute le consegne della merce”. Tutte le fatture emesse da Nominativo_1 nei confronti della RA sono connotate da un'estrema genericità, consistendo la causale nella mera formula “Trasporti per vostro conto nel mese di _____ zona di _____”; le commesse risultano fatturate mese per mese, per di più accorpando le consegne non per destinatario, ma per zona di consegna.
Inoltre, nelle sole fatture dei mesi di gennaio e febbraio, è indicato altresì il numero delle tratte ed un costo di riferimento, senza, tuttavia, alcuna indicazione in merito alla data di effettivo trasporto della merce. La quantificazione del compenso viene riepilogata mediante una nota allegata, composta esclusivamente da un prospetto numerico, contenente la tariffa applicata per la zona di consegna moltiplicata per il numero delle consegne effettuate (cfr. doc. 15 controparte in primo grado – es. 12 x 200= 2400, 15 x 230 = 3450 e così via). Diversamente, per quanto riguarda le altre fatture, i documenti fiscali non indicano nemmeno tali esigui elementi, limitandosi a ricapitolare genericamente le zone di consegna;
controparte nel corso dell'istruttoria non è stata in grado di fornire né la distinta né di ricostruire i tragitti effettuati dal trasportatore, circostanze necessarie per riuscire a comprendere il calcolo eseguito per ottenere l'imponibile totale indicato nella stessa. Vi è da notare che, a differenza di quanto prodotto all'Ufficio, in sede processuale è comparsa la nota allegata come sopra descritta anche in relazione alle fatture ricevute da marzo in avanti.
Prima di entrare nel merito dell'oggetto indicato nelle fatture, giova evidenziare che sul punto controparte ha sostenuto, nel precedente grado di giudizio, la propria assenza da qualsiasi responsabilità in quanto: “le fatture sono documenti formati da Nominativo_1 meramente ricevuti dalla RA (che dunque non li ha formati), la prova della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 109, comma 1 TUIR, passa innanzitutto attraverso la massima chiarezza in merito ai luoghi di effettiva consegna (e dunque dei viaggi) effettuati da
Nominativo_1” (pag. 13 del ricorso). Premesso che, come abbiamo visto, la descrizione in fattura dei viaggi eseguiti dal trasportatore è tutt'altro che chiara (rectius è incomprensibile anche per le prime due fatture del
2016 che almeno indicano un numero di viaggi), si evidenzia che, in termini generali, sebbene la fattura sia redatta dal fornitore, è comunque utilizzata da chi la riceve e di conseguenza è quest'ultimo che, in caso di contestazione, ha l'onere di dimostrare la certezza, la determinatezza o determinabilità e l'effettività del costo che ha dedotto.
Dall'analisi della descrizione delle fatture, l'Ufficio ha riscontrato che le zone di destinazione della merce erano sempre le stesse, ossia: IE, EL, Asti, Alessandria, Susa e Aosta. Incrociando questi dati con quelli indicati dalla parte in spesometro (estratto a pag. 12 dell'avviso di accertamento) è risultato che i maggiori clienti di quest'ultima nel 2016 erano
- la Resistente_1 s.r.l., con sede in Mazzè (TO), nelle vicinanze della cooperativa;
- la Nominativo_2 Soc. coop. Agricola i cui associati hanno sede principalmente nella provincia di Cuneo.
Pertanto, tenuto conto che il primo dei due clienti aveva una sede molto ravvicinata a controparte, per esclusione, veniva ipotizzato che i trasporti oggetto delle fatture contestate avessero ad oggetto merce da consegnare alla Nominativo_2. Nonostante ciò, in nessuno dei documenti contabili oggetto del controllo, la provincia di Cuneo è indicata come luogo di destinazione della merce. Quindi, dall'esame della fattura non
è comprensibile a quale cliente sia stata destinata la merce trasportata.
Sul punto controparte replica alla contestazione erariale sostenendo che la Nominativo_2 avrebbe a sua volta numerosi clienti in Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta come risultante dai contratti stipulati da quest'ultima ed allegati al ricorso. Pertanto, la merce trasportata dalla ditta Nominativo_1 sarebbe stata consegnata direttamente presso questi ultimi e, per questa ragione, non esclusivamente a Cuneo. Si sottolinea che la stessa RA in sede di ricorso introduttivo ha candidamente ammesso che “le descrizioni delle fatture formate dal Nominativo_1 riportano erroneamente (e superficialmente) zone in cui il medesimo non ha effettuato, in quel periodo, alcun trasporto ma al contempo non riportano descrizioni in cui lo stesso ha effettivamente svolto il servizio di trasporto” (pag. 17 del ricorso).
Quella descritta è la situazione complessiva emersa dall'istruttoria e dai contraddittori con la parte: per stessa ammissione del soggetto controllato non vi è possibilità di instaurare alcuna connessione tra le fatture e i trasporti cui queste si riferiscono, dal momento che le fatture sono assolutamente generiche nonché “erronee e superficiali”anche nell'indicazione degli esigui dettagli ivi riportati.
In ragione di ciò, parte avversa ha ritenuto opportuno versare, solo in giudizio e mai in sede istruttoria, la perizia asseverata del dott. Nominativo_3 al fine di tentare di illustrare una coerenza tra le zone di consegna indicate nelle causali delle fatture (le stesse riconosciute ex adverso “erronee e superficiali”, cioè che indicavano zone in cui non era avvenuta alcuna consegna e omettevano altre in cui la consegna era avvenuta…) e l'ubicazione dei clienti della RA come identificati (mediante codice) dal sistema gestionale in uso.
Orbene, il contenuto di tale perizia – che, si ribadisce, sottende di fatto la decisione di primo grado - appare manifestamente ininfluente sotto una pluralità di aspetti.
In primo luogo, la perizia (doc. 12 controparte in primo grado) si limita ad illustrare come il sistema gestionale utilizzato dalla RA utilizzi dei codici numerici per indicare il destinatario della vendita di merce. In nessuna parte della perizia o delle difese avversarie vi è mai alcuna spiegazione di come tali registrazioni informatiche mediante codici possano essere messe in relazione alle fatture o, tantomeno, dimostrazione che l'importo fatturato è riconducibile ad effettive cessioni avvenute, nel mese, nei confronti di uno specifico acquirente codificato.
Dal punto di vista probatorio, pertanto, la perizia in questione fornisce esclusivamente riscontro del fatto che la RA dispone di un sistema gestionale e che questo identifica i clienti mediante un codice numerico.
Nulla più. La motivazione della pronuncia di primo grado, dunque, si presenta manifestamente erronea nel ritenere che dalla perizia “si evince l'elenco dei siti dove sono effettivamente avvenute le consegne della merce”, atteso che, come detto, dall'elenco dei clienti non è possibile rinvenire la zona di consegna e tantomeno tracciare una correlazione con le fatture di trasporto.
In seconda battuta – per quanto la prima osservazione sia già idonea a definire il reale ambito probatorio della perizia in questione - è evidente che se, per manifesta ammissione della stessa parte, le zone di consegna indicate nelle fatture non sono attendibili, non ha alcun senso logico cercare di attribuire loro una qualunque valenza mediante un esame analitico dell'ubicazione dei clienti. La parte, infatti, non si premura nemmeno di indicare ove risiedano gli errori e le superficialità da essa denunciate, né tantomeno di fornire riscontri in merito all'indicazione “corretta” delle zone di consegna.
In ultimo, anche a prescindere da quanto sinora esposto, le conclusioni cui perviene la RA (cfr. pag. 16 della memoria del 11/11/2023) nell'esame di quelli che sarebbero gli esiti della perizia sono manifestamente errati. Nella suddetta memoria, controparte riferisce che “il fatto che nel mese di gennaio l'Agenzia non riscontri l'importo di 240 abbinato ai trasporti di Nominativo_1 significa semplicemente che
Nominativo_1 non ha effettuato, nel mese di gennaio 2016, trasporti a IE o EL [n.d.r. zone di consegna pur indicate nella fattura di gennaio 2016]”; tuttavia, analizzando l'elenco dei clienti della RA per il mese di gennaio allegato alla perizia, a pagina 5 viene riportato, ad esempio, “Associazione_1
BIELLA”. La circostanza dimostra, ove ve ne fosse bisogno, il fatto che il contenuto della perizia non possa ritenersi nemmeno idoneo a sostenere in concreto la pur farraginosa – per i motivi predetti - tesi probatoria di controparte. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado non si è pronunciata sulle ulteriori eccezioni di controparte.
Laddove controparte dovesse riproporle, la scrivente Direzione ne chiede nuovamente il rigetto sulla scorta di quanto ampiamente argomentato nelle proprie controdeduzioni, depositate in primo grado e già agli atti di causa, le cui argomentazioni qui abbiansi per integralmente riportate.
Controdeduce parte appellata
L'Agenzia delle Entrate non ha nessun elemento né allega nessun documento che possa dimostrare che i trasporti che Resistente_1 ha remunerato a Nominativo_1 nel corso all'anno 2016 non siano stati a tutti gli effetti svolti.
LAgenzia delle Entrate espone le proprie tesi difensive senza aver neppure esaminato la documentazione prodotta in giudizio ad incominciare dal documento 12 ritualmente prodotto dalla ricorrente (ossia la copia asseverata del gestionale di Resistente_1 che l'Agenzia delle Entrate non ha neppure ritirato) dove sono riportate tutte le sedi dei clienti finali che hanno ricevuto la merce venduta da Resistente_1 ad Nominativo_2,
i riferimenti a tutte le fatture di vendita emesse verso Nominativo_2 e i relativi DTT abbinati alle relative fatture.
Cionondimeno l'Agenzia delle Entrate continua a difendere la tesi secondo cui Resistente_1 non abbia recapitato centinaia e centinaia di tonnellate di prodotti agricoli ai centri di cottura destinatari delle merci senza tuttavia rappresentare ipotesi alternative al fatto che il sig. Nominativo_1 abbia effettuato tali trasporti né individua alcuna valida ragione a sostegno dei pagamenti indiscutibilmente effettuati a suo favore per i trasporti svolti.
In altri termini secondo l'Agenzia Resistente_1 (ossia una cooperativa agricola mutualità prevalente composta da 27 soci conferitori) avrebbe “regalato” a Nominativo_1 oltre 210.000 euro
(oltre iva) per non svolgere alcuna attività.
Di contro, con il ricorso introduttivo Resistente_1 ha fornito la prova dell'attività concretamente prestata a suo favore dal trasportatore Nominativo_1 nel corso dell'anno 2016 dimostrando che:
- Resistente_1 si colloca a valle di una filiera produttiva alla cui cima si collocano centro di cottura finali dislocati tra Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta che sono gli effettivi destinatari della merce venduta ad
Nominativo_2 (cfr. doc. 10,11 e 12);
- Nominativo_1 era il trasportatore principale della RA e l'attività di trasporto svolta risulta regolamentata da un accordo quadro che pone specifici obblighi in capo al fornitore (cfr. docc 4 e 6);
- Nominativo_1 ha svolto, con riferimento ai mesi di gennaio e febbraio, i viaggi puntualmente indicati nei ddt allegati sub doc. 13 e 14 in relazione ai quali ha percepito il corrispettivo portato dalle fatture emesse e pertanto portate in deduzione/detrazione;
- Nominativo_1 ha svolto attività di trasporto anche con riferimento ai restanti mesi dell'anno sulla base delle distinte allegate sub doc. 15 ricevendo anche in questo caso il compenso portato dalle fatture emesse (il cui importo è esattamente rispondente al numero di viaggi svolti con riferimento a ciascuna destinazione)
e pertanto portate in deduzione/detrazione.
Ma soprattutto Resistente_1 ha dimostrato la piena coerenza dei costi sostenuti per i trasporti rispetto al proprio volume di affari.
Dunque delle due l'una: o la RA ha esposto a bilancio ricavi non realmente conseguiti non essendo ipotizzabile che soli euro 27.510 euro di costi di trasporto possano generare ricavi da vendita di prodotti agricoli per ben euro 1.742.786; o la RA ha effettivamente speso l'importo complessivo di euro
240.885 oltre Iva in trasporti per generare il fatturato dichiarato nell'anno 2016 e ha versato l'importo di euro
213.345,00 oltre iva a Gaglianese che è l'unico trasportatore, a parte quelli citati, con cui ha intrattenuto rapporti.
L'Agenzia delle Entrate basa in fin dei conti le proprie tesi sull'esistenza di vizi meramente formali riferibili alle causali delle fatture emesse da Nominativo_1 e tenta di sostenere l'insussistenza dei requisiti di cui all'art. 109 TUIR con mere presunzioni (tutte smentite dalla ricorrente) tra cui l'inaffidabilità di Nominativo_1 per aver evaso le imposte dovute all'Erario, la mancata esistenza di documenti contabili che attesterebbero consegne presso la sede di Nominativo_2 in Cuneo, la carenza da parte di Nominativo_1 di mezzi e personale.
Onere della prova
La Corte di Cassazione, con ordinanza 25 novembre 2020, n. 26802, ha infatti dapprima statuito che “il giudice di merito deve prendere in considerazione il complessivo quadro probatorio al fine di verificare l'esistenza o meno delle operazioni fatturate, ivi compresi i fatti secondari indicati"(Cass. Sez. 5, Sentenza
n. 2935 del 13/02/2015).
In senso conforme, la Corte di Cassazione, con successiva ordinanza 15 novembre 2022, n. 33568, dopo aver chiarito che il principio di inerenza dei costi deducibili (esprimendo una correlazione in concreto tra costi ed attività d'impresa) si traduce in un giudizio di carattere qualitativo che prescinde da considerazioni di natura quantitativa, ha chiarito che “l'onere probatorio che grava sul contribuente attiene all'esistenza di circostanze fattuali che consentano di ricondurre il costo all'attività d'impresa; ma laddove l'Amministrazione adduca ulteriori elementi tali da far ritenere - per sè soli o in combinazione con quelli portati dal contribuente
- che il costo non sia, in realtà, correlato all'attività d'impresa, essa ultima è tenuta a fornire la prova della propria contestazione (cfr., fra le altre, Cass. n. 18904/2018, diffusamente in motivazione).
Ora, nel caso in esame, l'Agenzia delle Entrate non ha allegato alcun elemento idoneo a comprovare la non riconducibilità dei costi all'attività di impresa, né ci rappresenta quali prestazioni, diverse dall'attività di trasporto, Nominativo_1 avrebbe svolto per Resistente_1.
Nel merito
Manifesta infondatezza delle difese dell'Agenzia: irrilevanza ai fini che interessano della posizione fiscale di Nominativo_1
Uno dei cavalli di battaglia dell'Agenzia è l'inaffidabilità contributiva di Nominativo_1.
L'Agenzia dedica infatti pagine e pagine (e produce documenti solo su questo argomento) al fine dimostrare che l'evasione fiscale contestata a Nominativo_1 sia un indizio idoneo a dimostrare che le fatture emesse da
Nominativo_1 (pur pagate da Resistente_1) non siano deducibili ai sensi dell'art. 109 Tuir da parte di
Resistente_1.
Ci spiegherà l'Agenzia - che tuttavia non contesta l'inesistenza oggettiva e soggettiva delle fatture, né
l'inesistenza de pagamenti effettuati a favore di Nominativo_1 – quale è il nesso logico tra evasione fiscale accertata in capo ad un fornitore di servizi di trasporto (ossia Nominativo_1) e l'indeducibilità da parte della
RA delle prestazioni dallo stesso rese.
Né la genericità delle fatture può essere evidentemente addotta quale argomento a sostegno di tale tesi posto che – come già detto – la prova che qui interessa attiene alla riconducibilità del costo pagato all'attività di impresa. Manifesta infondatezza delle difese dell'Agenzia: irrilevanza di presunte mancate consegne presso la sede di Nominativo_2 in Cuneo
Il secondo cavallo di battaglia dell'Agenzia continua a essere a quanto pare la non chiara identificazione del luogo di destinazione della merce che, secondo controparte, avrebbe dovuto essere ragionevolmente diretta a Cuneo (o in provincia di Cuneo) in quanto ivi è collocata la sede di Nominativo_2.
L'Agenzia continua a scrivere e a rimarcare in diverse parti delle proprie controdeduzioni che “in nessuno dei documenti contabili oggetto del controllo, la provincia di Cuneo è indicata come luogo di destinazione della merce” (cfr. controdeduzioni pag. 12) e che “non si comprende perché le fatture emesse da quest'ultimo
(Nominativo_1) non rechino Cuneo come luogo di destinazione delle merce” (cfr. controdeduzioni pag. 14).
Anche in questo caso le presunzioni dell'Agenzia al riguardo sono state ampiamente smentite e superate con le prove documentali offerte da Resistente_1 che ha analiticamente dimostrato la filiera produttiva in cui la ricorrente era inserita e l'esatta destinazione della merce estraendo tutta la necessaria documentazione dal proprio gestionale aziendale.
Resistente_1 ha spiegato che i prodotti trasportati da Nominativo_1 venivano venduti a Nominativo_2 (con sede in Cuneo), RA di cui Resistente_1 è socia e che ha pagato a Resistente_1 la merce dietro emissione della relativa fattura.
Resistente_1 ha poi spiegato che Nominativo_2 ha a propria volta rivenduto tali prodotti a Nominativo_6, Nominativo_7,
AM e DE in esecuzione dei contratti commerciali all'epoca in essere allegati sub 10 e debitamente integrati sub docc. 26 e 27.
Resistente_1 ha poi spiegato che ciascuno dei citati soggetti gestivano i vari centri di cottura (ossia i destinatari finali della merce) siti tra Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta esattamente nelle sedi risultanti dal doc. 12 allegato dalla ricorrente e neppure consultato da controparte.
Resistente_1 ha infine chiarito che, per evitare di moltiplicare il costo di trasporti, i prodotti venduti ad
Nominativo_2 venivano consegnati direttamente ai centri di cottura previa lavorazione dei prodotti e organizzazione del trasporto nello stabilimento della ricorrente.
Peraltro, Resistente_1 ha puntualmente riferito, allegando i relativi documenti di trasporto, che Nominativo_1 ha svolto consegne di merce destinata anche a centri di cottura siti nella provincia di Cuneo e che, in ragione della maggiore distanza, tale zona è stata suddivisa in due distinte aree, ossia Cuneo Alta e Cuneo Bassa con due distinte tariffe che risultano debitamente indicate nel listino allegato sub A.
*
Ancora sull'identificazione dei luoghi di consegna
Anche le considerazioni svolte dall'Agenzia a pag. 10 e segg. circa l'incongruenza tra la descrizione riportata sulle fatture e i luoghi effettivi di consegna non pare francamente argomento dirimente al fine di negare che
Nominativo_1 abbia fatto attività di trasporto.
L'Agenzia delle Entrate si dimostra completamente impermeabile alle produzioni documentali allegate dalla ricorrente con riferimento ai mesi di gennaio e febbraio 2016 (cfr. docc. 13 e 14) rispetto ai quali Resistente_1 ha allegato tutti i documenti di trasporto che vanno a comprovare i singoli viaggi svolti da Nominativo_1.
Peraltro a fronte delle copiose produzioni documentali allegate l'Agenzia non ha speso mezza parola neppure per confutare l'efficacia probatoria di tali documenti. Parimenti la ricorrente ha allegato con riferimento ai mesi ricompresi tra marzo e dicembre 2016 le distinte relative a tutti i viaggi effettuati da Nominativo_1 (cfr. doc. 15) evidenziando che, anche con riferimento a tali mesi, vi è assoluta rispondenza (al centesimo) tra gli importi corrisposti a Nominativo_1, le tariffe risultanti dalle distinte e i luoghi di consegna.
Anche in questo caso nulla è stato contestato dall'Agenzia.
Si torna dunque ad esprimere il concetto da sempre riferito ossia che la genericità o l'imprecisione delle descrizioni riscontrate sulle fatture emesse dal Nominativo_1 è un dato meramente formale che cede il passo di fronte della materialità dei viaggi realmente effettuati da Nominativo_1 verso le destinazioni in cui hanno sede i clienti finali (quali risultanti dal gestionale aziendale asseverato) e che Resistente_1 ha remunerato
Nominativo_1 con riferimento a tratte realmente svolte in base al listino vigente.
Resistente_1 ha ottemperato al proprio onere probatorio dimostrando l'esistenza di circostanze fattuali che consentano di ricondurre il costo all'attività d'impresa.
L'Agenzia delle Entrate riscontra anomalie anche con riferimento alle tariffe applicate ai trasporti. L'Agenzia scrive “Incrociando i dati con gli importi indicati nell'allegato A al contratto”.
Innanzitutto l'allegato A è un semplice listino che indica il costo del trasporto per ogni singola destinazione in cui Resistente_1 ha clienti finali da approvvigionare ed è documento validamente applicato alle tratte di
Nominativo_1 e degli altri trasportatori.
Il fatto che nel mese di gennaio l'Agenzia non riscontri l'importo di 240 abbinato ai trasporti di Nominativo_1
(è emerso che le zone di IE e EL avrebbero dovuto avere un costo pari a 240 euro a tratta ma nessuno dei viaggi indicati prevede questo importo) significa semplicemente che Nominativo_1 non ha effettuato, nel mese di gennaio 2016, trasporti a IE o EL e non anche che tale fosse la tariffa applicata per le suddette destinazioni.
L'allegato 12 (ossia il prospetto del venduto estratto con riferimento a tutti i mesi del 2016) rappresenta chiaramente che Resistente_1 non ha fatto consegne né IE né EL nel mese di gennaio 2016. Non vi è motivo per cui Resistente_1 avrebbe dunque dovuto remunerare a Nominativo_1 tale tratta a riprova del fatto che la descrizione della fattura è semplicemente errata o imprecisa.
Di contro, nel mese di gennaio 2016 Nominativo_1 ha consegnato merci a clienti finali siti in Torino e Provincia,
Caneo A, Cuneo B, Torino Ridotto, Torino Allargato e Liguria circostanza dimostrata con l'allegazione di tutti i DDT prodotti sub doc. 13 e guarda caso l'importo versato con riferimento a gennaio 2016 è esattamente pari al prodotto ottenuto tra l'importo pattuito con riferimento a ciascuna tratta e il numero dei viaggi svolti presso quella destinazione.
Benché l'indicazione riportata in fattura sia generica o non corretta, Resistente_1 ha comunque remunerato a Nominativo_1 attività di trasporto che lo stesso ha svolto presso i clienti indicati nel prospetto sul venduto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La contestazione del'Ufficio non è di oggettiva inesistenza delle operazioni di trasporto, ma di insufficienza della documentazione a supporto delle fatture emesse dal trasportatore ritenute generiche e non idonee a rappresentare un effettivo trasporto di merce, con indeducibilità del costo. In particolare l'Ufficio contesta che dalle fatture a cadenza mensile non sia possibile risalire ai singoli viaggi, al singolo cliente e che non esiste una riconciliazione attendibile rispetto alle fatture di vendita.
La società ha sicuramente conferito l'incarico di trasporto al fornitore Nominativo_1, ciò risulta da contratto che seppure tardivamente è stato prodotto. Da tale contratto risulta (allegato A) un tariffario in ragione della località di consegna individuato da un codice numerico rappresentativo di un'area geografica. Nelle fatture ritenute inidonee a rappresentare il costo compaiono serie di numeri che trovano la loro spiegazione con numero di viaggi e codice dell'area. Non vengono descritte le singole operazioni, il nome del cliente, località precisa di consegna.
Va considerato che la stragrande maggioranza di tali consegne riguardavano un unico cliente Nominativo_2 con sede a Cuneo, la merce acquistata tuttavia non doveva essere recapitata presso la sede di Cuneo, ma presso i centri di cottura dislocati in svariate località. In definitiva il cliente era sempre uno, variavano le sedi di consegna, La effettiva e singola operazione di consegna è stata oggetto di una consulenza avvenuta sulla base del gestionale interno alla società che ha riconciliato singole operazioni di trasporto con fatture di vendita della merce.
L'Ufficio contesta la attendibilità di tale perizia, indicando alcune criticità che la società contesta e giustifica nelle sue controdeduzioni,
L'Ufficio ha ritenuto quale indizio di una inesistenza delle operazioni il fatto che il fornitore Nominativo_1 non avesse una dotazione di mezzi e di sede adeguata alle operazioni richieste e che il medesimo fosse soggetto con posizione fiscale irregolare, da considerare evasore fiscale. E tale situazione oggettiva e soggettiva può costituire una sufficiente base indiziaria per contestare una inesistenza delle prestazioni, in aggiunta alla ritenuta genericità e incomprensibilità delle fatture, tale da comportare una inversione dell'onere della prova in capo alla società.
Al netto che la medesima società ammette una qualche irregolarità e confusione nella redazione delle fatture da parte del Nominativo_1, la società ha documentato l'esistenza dei viaggi con la produzione dei DDT, la produzione in giudizio del gestionale interno da cui risulta l'elenco delle località dei centri di cottura, luoghi di consegna della merce, ha operato una riconciliazione tra fatture di vendita della merce e fatture del trasporto, che appare altamente attendibile avendo trovato le poche contestazioni in fatto operate dall'Ufficio una plausibile spiegazione.
Aggiungasi che a fronte di un rilevante fatturato di vendita l'entità del costo di trasporto appare congruo, come rilevato dai primi giudici.
La sentenza di primo grado, integrata la motivazione, trova pertanto conferma. Le spese di lite, già compensate in primo grado in ragione dell'effettiva confusione nelle fatture in questione, si possono dichiarare compensate in ragione del serio quadro indiziario presentato dall'Ufficio e la articolata e intermittente prova contraria offerta dalla società.
P.Q.M.
Respinge l'appello. Spese del grado compensate.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 1, riunita in udienza il
03/12/2025 alle ore 13:45 con la seguente composizione collegiale:
GIACALONE GIOVANNI, Presidente
RINALDI ETTORE, Relatore
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 571/2024 depositato il 11/07/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Torino - Via P.veronese, 199/a 10148 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Societa' RA Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 63/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 4 e pubblicata il 10/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G030132362022 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G030132362022 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G030132362022 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 792/2025 depositato il 05/12/2025
Richieste delle parti:
Conclusioni parte appellante Direzione Provinciale II di Torino
in integrale riforma della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, n. 63/4/2024 depositata il 10/01/2024 e non notificata, dichiarare legittimo l'avviso di accertamento n. T7G03013236/2022.Con vittoria di spese ex art. 15 D.lgs. n. 546/1992 per entrambi i gradi di giudizio come da nota spese allegata.
Conclusioni parte appellata
Respingere l'appello. Confermare la sentenza appellata. Con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avviso di accertamento impugnato traeva origine da un controllo fiscale eseguito nei confronti della Società
Resistente_1 esercente attività di “Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi”.
In data 30.6.2022, l'Ufficio, ai sensi dell'art. 32 D.P.R. 600/73, notificava alla parte l'invito n. I00851/2022 con il quale richiedeva di depositare documentazione afferente alle fatture ricevute dalla ditta Nominativo_1
nel periodo d'imposta 2016.
La società in riscontro del predetto invito, tramite il proprio studio di consulenza, inviava solo copia delle fatture e dei mastrini contabili relativi al fornitore suindicato, ditta operante nel settore dei trasporti. A seguito di ulteriori richieste dell'Ufficio, veniva dichiarato
- di avere difficoltà a reperire copia dei pagamenti delle fatture emesse dal fornitore Nominativo_1, atteso il lungo lasso di tempo intercorso ( 6 anni);
- che tra le società non era stato stipulato alcun contratto concernente i servizi di trasporto oggetto delle richieste dell'Ufficio.
La parte invitata in contraddittorio tuttavia depositava un contratto stipulato tra la società ed il fornitore
Nominativo_1 mancante del richiamato allegato “A”, documento che avrebbe dovuto prevedere l'ammontare delle remunerazioni per ogni tratta di percorso effettuato dal trasportatore (all. 2 in primo grado) depositato poi successivamente, in data 21.11.2022.
L'Ufficio analizzava tutta la documentazione depositata, incrociandone i dati con le risultanze delle interrogazioni in Anagrafe Tributaria, ed alla luce dell'istruttoria svolta, contestava l'assenza dei requisiti di certezza, esistenza e oggettiva determinabilità ex art. 109, comma 1 del TUIR, in riferimento alle prestazioni fatturate dal sig. Nominativo_1 e, di conseguenza, disconosceva la deducibilità del relativo costo ai fini II.DD.
e la detraibilità dell'IVA esposta sulle stesse.
Pertanto, con l'avviso di accertamento n. T7G030103236/2022, notificato alla Società
Resistente_1 in data 20.12.2022, l'Ufficio ha recuperato a tassazione: - ai fini II.DD, una maggiore IRES pari ad € 56.670,00;
- ai fini IRAP, una maggiore imposta per € 8.320,00;
- ai fini IVA, una maggiore imposta pari ad € 46.936,00.
La società ha proposto ricorso introduttivo avverso l'avviso di accertamento n. T7G030103236/2022 deducendo:
- “Illegittimità dell'avviso di accertamento: assoluta inattendibilità dai dati, delle dichiarazioni presentate da
Nominativo_1”;
- “Illegittimità dell'avviso di accertamento: sussistenza dei requisiti di competenza,certezza e oggettiva determinabilità dei costi relativi alle prestazioni fatturate da Nominativo_1”;
- “Illegittimità dell'avviso di accertamento: irrilevanza degli ulteriori elementi addotti al fine di dimostrare dell'assenza dei requisiti di cui all'art. 109 TUIR”;
- “Illegittimità dell'avviso di accertamento: erroneità degli importi ripresi a tassazione e, conseguentemente, nell'applicazione delle sanzioni”.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Torino con la sentenza n. 63/04/24,
depositata il 10/01/2024, accoglieva il ricorso con le seguenti motivazioni:
“Come esposto in premessa, i recuperi sono conseguenza dei rilievi con i quali l'Ufficio ha contestato l'utilizzo di fatture oggettivamente inesistenti con riferimento al trasportatore Nominativo_1 il quale, da solo ha fatturato per oltre 200 mila euro nell'anno in questione mentre altri due trasportatori hanno fatturato circa 27 mila euro. In particolare, l'Ufficio ha contestato una serie di irregolarità nelle fatture con conseguente insussistenza dei requisiti di certezza, esistenza ed oggettiva determinabilità ex art.109, comma 1 del TUIR dei costi;
inoltre, con riferimento al trasportatore Nominativo_1 l'Ufficio ha rilevato che quest'ultimo ha commesso numerose irregolarità fiscali ed ha debiti tributari accumulati negli anni mai onorati e che, relativamente al 2016 ha ricevuto un avviso di accertamento divenuto definitivo per omessa impugnazione.
La Corte, esaminati tutti gli atti ed i documenti in atti, evidenzia che, sicuramente le fatture emesse dai trasportatori, in particolare dal trasportatore Nominativo_1, presentano numerose irregolarit, ma tali irregolarità, se si considera la realtà fattuale in cui opera la ricorrente, la sua finalità di mutualità, e soprattutto i dati indicati a bilancio dalla medesima, non possono comportare il disconoscimento totale delle prestazioni indicate nelle fatture stesse.
In particolare, nell'anno in questione, la RA ha sostenuto costi per trasporti pari a complessivi euro
240.885,00, oltre IVA. Detto importo, correttamente esposto a bilancio di esercizio 2016 ed annotato nel registro iva acquisti 2016 è risultato a sua volta corrisposto a favore di tre distinti trasportatori ed è così ripartito: - Euro 213.345,00 oltre iva a favore di Nominativo_1; - Euro 27.310,00 a favore di Società_3 Srl;
-
Euro 200,00 a favore di Società_4 Srl. F. La ditta Nominativo_1 nell'anno 2016 ha dunque svolto la maggior parte dei trasporti per conto della ricorrente nell'ambito del rapporto commerciale in essere con
Nominativo_2, principale cliente della RA da cui la stessa ha conseguito ricavi per complessivi 1.742.786.
A fronte di questi dati di bilancio, i costi dei trasporti delle merci, ivi inclusi quelli del trasportato Nominativo_1, sono sicuramente congrui, non essendo possibile aver conseguito l'entità dei ricavi dichiarati con una minima spesa di trasporto.
D'altra parte, la ricostruzione fattuale offerta dalla ricorrente circa le destinazioni della merce ecc.. hanno trovato conferma documentale dai documenti allegati alla perizia asseverata redatta dal Dott. Nominativo_3
, e versata in atti, dai quali si evince l'elenco dei siti dove sono effettivamente avvenute le consegne della merce. Ed invero, il sistema gestionale allegato prevede che ogni sede sia codificata e le fatture emesse devono riguardare un singolo punto di consegna e poi essere raggruppate per ogni singolo indirizzo. Le operazioni e gli accertamenti eseguiti dal perito hanno confermato che tutti i dati estratti relativi al partitario non hanno subito modifiche successive alla registrazione dei movimenti contabili.
Le circostanze evidenziate dall'Agenzia circa le condotte fiscalmente scorrette da parte del Nominativo_1 non possono essere imputate alla ricorrente la quale, sì, poteva essere più attenta nell'esaminare la correttezza delle fatture emesse dal trasportatore ma tale superficialità non può comportare, come conseguenza, il disconoscimento delle prestazioni di cui alle fatture stesse.
Per questi motivi
, la Corte accoglie il ricorso. In considerazione della condotta superficiale della ricorrente, le spese di lite vengono compensate.”
L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Torino, propone appello deducendo come motivi:
Nullità/illegittimità della Sentenza impugnata per erronea valutazione e/o omesso esame degli elementi di prova e conseguente carenza di motivazione
La sentenza impugnata, dopo aver riconosciuto che “le fatture emesse dai trasportatori, in particolare
Nominativo_1, presentano numerose irregolarità”, perviene alla conclusione che “i costi dei trasporti delle merci sono sicuramente congrui” e che “le circostanze evidenziate dall'Agenzia circa le condotte fiscalmente scorrette da parte del Nominativo_1 non possono essere imputate alla ricorrente”.
La decisione della Corte di prime cure, di fatto, si fonda interamente ed esclusivamente sui “dati di bilancio” della società accertata in connessione con i “documenti allegati alla perizia asseverata redatta dal dott.
Nominativo_3, e versata in atti, dai quali si evince l'elenco dei siti dove sono effettivamente avvenute le consegne della merce”.
Tale iter logico sotteso alla decisione presenta numerose criticità che rendono, in ultima analisi, erronea ed illegittima la pronuncia.
In primo luogo, occorre evidenziare come i Giudicanti abbiano posto l'attenzione unicamente alle “irregolarità” delle fatture emesse da Nominativo_1, senza in alcun modo prendere in considerazione gli ulteriori elementi addotti dall'Ufficio in merito alle caratteristiche intrinseche del fornitore. La formazione delle fatture in modo del tutto carente dei requisiti previsti per le stesse, infatti, costituiva solo un elemento del quadro indiziario evidenziato in sede accertativa, che, unitamente agli ulteriori indizi, dimostrava univocamente come il fornitore fosse impossibilitato ad effettuare le prestazioni fatturate in quanto privo di qualsiasi struttura aziendale e logistica. La formazione “irregolare” delle fatture costituiva, pertanto, nella prospettazione dell'Ufficio, solo il supporto cartaceo e formale necessario alla realizzazione dell'intento fraudolento e non certo, come inteso dalla Corte di primo grado, il presupposto del recupero accertato.
Ebbene, nonostante il Nominativo_1 rappresentasse di fatto “il” vettore delle merci della RA, in sede di contraddittorio con la medesima cooperativa, emergevano evidenti carenze documentali in merito al rapporto con tale fornitore nonché una scarsa conoscenza delle stesse modalità con cui veniva realizzato il rapporto commerciale.
Infatti,
- in un primo momento, la sig.ra Nominativo_4, responsabile amministrativa della cooperativa, affermava che non vi era alcun contratto relativo al servizio di trasporto erogato dalla d.i. Nominativo_1;
- successivamente, senza fornire alcuna spiegazione in merito alle precedenti dichiarazioni sul punto, la cooperativa produceva il contratto la cui esistenza era stata precedentemente negata, tuttavia senza produrre anche l'allegato “A” richiamato nello stesso, relativo al listino dei corrispettivi di trasporto;
- solo a seguito di sollecitazioni dell'Ufficio la parte ha poi prodotto anche l'allegato “A”, documento che reca un'unica firma e che non fornisce alcuna specificazione in merito ai mezzi utilizzati ma solo un elenco delle tariffe.
Sul punto è doveroso evidenziare che si tratta di documenti privi di data certa. Il contratto infatti non è stato registrato né si tratta di scritture private autenticate, pertanto, sono inopponibili a terzi, tra cui il Fisco, ai sensi dell'art. 2704 c.c.
Peraltro, trattandosi di documenti collegati tra loro, contratto e relativo allegato, sorprende la continua necessità di controparte di plurimi rinvii per reperirli, circostanza che non consente di escludere che gli importi delle tariffe indicate nell'allegato siano stati adeguati all'importo totale del costo formalmente fatturato dalla ditta Nominativo_1.
Parimenti, la parte cadeva in evidente contraddizione anche in relazione al contenuto dei DDT collegati alle fatture emesse dalla d.i. del sig. Nominativo_1; infatti, nel corso del contraddittorio del 16/11/2022, il sig.
Nominativo_5 dichiarava che: “… i riferimenti della ditta Nominativo_1 sui d.d.t. e fatture di vendita non dovrebbero esserci..… Tutt'oggi non indichiamo i riferimenti dei trasportatori sui d.d.t.” (all. 4 in primo grado). Anche in questo caso controparte, smentendosi, ha poi depositato all'Ufficio 13 d.d.t., selezionati a campione, nei quali, oltre ad una serie di criticità di cui infra, nella casella relativa al vettore recavano un timbro riferito alla ditta Nominativo_1, ma privo di firma (diversamente quelli allegati al ricorso presentano la firma ma non il timbro).
Quindi, nonostante, per stessa ammissione di controparte, in violazione dell'art. 1 del D.P.R. 472/96 (che prevede tra gli elementi obbligatori del d.d.t. l'indicazione del vettore), la cooperativa sia solita non indicare alcun riferimento relativo al trasportatore, proprio con riguardo alle prestazioni oggetto del controllo dell'Ufficio, a seguito di specifica richiesta, venivano rinvenuti 13 d.d.t. recanti un timbro del trasportatore.
In ogni caso, la parte non era in grado comunque di evidenziare alcuna correlazione tra i d.d.t. depositati e le fatture emesse dal Nominativo_1.
Anche in relazione alle modalità di trasporto, la RA si dimostrava all'oscuro di elementi essenziali che, considerato che praticamente tutte le proprie merci venivano portate alla vendita dal fornitore in questione, in un rapporto commerciale genuino dovrebbero essere ben noti per lo meno in forza dell'ordinario principio di normale diligenza. La RA, infatti, dichiarava che “I trasporti venivano effettuati con furgoni che richiedono la patente B. L'autista non era il sig. Nominativo_1 ma suoi dipendenti, le targhe non sono a nostra disposizione. I riferimenti degli autisti non siamo in grado di fornirli …”. Al di là della circostanza, su cui meglio infra, che dai dati risultanti in Anagrafe Tributaria risultasse che la ditta Nominativo_1 nel 2016 non disponeva di alcun dipendente, stupisce che la RA non avesse alcuna notizia, neanche quelle necessarie alla formazione dei documenti di trasporto, circa le modalità di consegna della propria merce.
Alla luce di tale prima disamina, appare già evidente che la motivazione sottesa alla decisione di primo grado – che si sofferma unicamente sulla “irregolarità” delle fatture – appare assolutamente inidonea e carente rispetto al complesso degli elementi addotti.
Tali vizi della sentenza appaiono ancor più manifesti se posti in relazione alle ulteriori evidenze poste a fondamento dell'atto accertativo.
Passando, infatti, ad analizzare specificamente gli elementi valorizzati dall'Ufficio nei confronti del fornitore di controparte, si evidenzia che la ditta individuale Nominativo_1:
- ha omesso la dichiarazione in più anni d'imposta precedenti al 2016 (all. 5 in primo grado);
- con riferimento al periodo d'imposta 2016, ha presentato la dichiarazione IVA indicando un volume d'affari pari ad € 37.050,00, importo evidentemente incompatibile con le fatture emesse nei confronti di controparte
(all. 6 in primo grado);
- la predetta circostanza è confermata anche dalla dichiarazione dei redditi MU 2017 ove il fornitore ha dichiarato ricavi nettamente inferiori a quelli derivanti dalle fatture emesse nei confronti di controparte da ciò, conseguentemente, è derivato il versamento di imposte nettamente inferiori rispetto a quelle dovute;
- ha debiti tributari accumulati negli anni mai onorati (all. 7 in primo grado) e risulta cessata il 30/06/2019
(all. 8 in primo grado);
- relativamente al 2016 ha ricevuto un avviso di accertamento divenuto definitivo per omessa impugnazione
(all. 9 in primo grado);
- nel 2016 la ditta Nominativo_1 non aveva dipendenti e la stessa parte ha dichiarato che le consegne non erano effettuate dal sig. Nominativo_1 di persona;
- nel 2016 la ditta fornitrice era intestataria di soli 2 furgoni (piuttosto datati, 1992 e 2001), peraltro entrambi già oggetto di altrettanti provvedimenti di fermo amministrativo precedenti al 2016, circostanza che – anche a voler credere che tali mezzi fossero sufficienti alle numerosissime consegne fatturate – pone seri dubbi sulla concreta realizzabilità dei trasporti per conto della RA.
Orbene, le carenze documentali e cognitive della RA in ordine al rapporto con il fornitore Nominativo_1, nonché le numerose contraddizioni emerse in sede di contraddittorio trovano una coerente ed univoca spiegazione nelle suindicate circostanze relative alla natura intrinseca del fornitore stesso: non vi è un solo elemento che deponga a favore anche solo dell'astratta possibilità di un'effettiva prestazione delle commesse di trasporto oggetto di fatturazione.
Come detto, nella motivazione della sentenza qui impugnata non vi è traccia di alcuna valutazione dei plurimi elementi di prova sopra descritti e l'iter logico sotteso alla decisione si limita a considerare quale unico elemento addotto dall'Ufficio la mera irregolarità delle fatture contestate. Va da sé che la pronuncia sia da ritenersi viziata sia in relazione all'omessa motivazione in ordine a fatti e documenti oggetto di discussione tra le parti sia in ordine alla valutazione degli elementi probatori versati in giudizio.
Alla medesima conclusione si deve necessariamente addivenire anche considerando il contenuto delle difese esposte da controparte, in particolare la perizia asseverata sulla quale, in ultima analisi, esse si fondano interamente. In particolare, la sentenza di primo grado ha ritenuto che tale perizia dimostri “l'elenco dei siti dove sono effettivamente avvenute le consegne della merce”. Tutte le fatture emesse da Nominativo_1 nei confronti della RA sono connotate da un'estrema genericità, consistendo la causale nella mera formula “Trasporti per vostro conto nel mese di _____ zona di _____”; le commesse risultano fatturate mese per mese, per di più accorpando le consegne non per destinatario, ma per zona di consegna.
Inoltre, nelle sole fatture dei mesi di gennaio e febbraio, è indicato altresì il numero delle tratte ed un costo di riferimento, senza, tuttavia, alcuna indicazione in merito alla data di effettivo trasporto della merce. La quantificazione del compenso viene riepilogata mediante una nota allegata, composta esclusivamente da un prospetto numerico, contenente la tariffa applicata per la zona di consegna moltiplicata per il numero delle consegne effettuate (cfr. doc. 15 controparte in primo grado – es. 12 x 200= 2400, 15 x 230 = 3450 e così via). Diversamente, per quanto riguarda le altre fatture, i documenti fiscali non indicano nemmeno tali esigui elementi, limitandosi a ricapitolare genericamente le zone di consegna;
controparte nel corso dell'istruttoria non è stata in grado di fornire né la distinta né di ricostruire i tragitti effettuati dal trasportatore, circostanze necessarie per riuscire a comprendere il calcolo eseguito per ottenere l'imponibile totale indicato nella stessa. Vi è da notare che, a differenza di quanto prodotto all'Ufficio, in sede processuale è comparsa la nota allegata come sopra descritta anche in relazione alle fatture ricevute da marzo in avanti.
Prima di entrare nel merito dell'oggetto indicato nelle fatture, giova evidenziare che sul punto controparte ha sostenuto, nel precedente grado di giudizio, la propria assenza da qualsiasi responsabilità in quanto: “le fatture sono documenti formati da Nominativo_1 meramente ricevuti dalla RA (che dunque non li ha formati), la prova della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 109, comma 1 TUIR, passa innanzitutto attraverso la massima chiarezza in merito ai luoghi di effettiva consegna (e dunque dei viaggi) effettuati da
Nominativo_1” (pag. 13 del ricorso). Premesso che, come abbiamo visto, la descrizione in fattura dei viaggi eseguiti dal trasportatore è tutt'altro che chiara (rectius è incomprensibile anche per le prime due fatture del
2016 che almeno indicano un numero di viaggi), si evidenzia che, in termini generali, sebbene la fattura sia redatta dal fornitore, è comunque utilizzata da chi la riceve e di conseguenza è quest'ultimo che, in caso di contestazione, ha l'onere di dimostrare la certezza, la determinatezza o determinabilità e l'effettività del costo che ha dedotto.
Dall'analisi della descrizione delle fatture, l'Ufficio ha riscontrato che le zone di destinazione della merce erano sempre le stesse, ossia: IE, EL, Asti, Alessandria, Susa e Aosta. Incrociando questi dati con quelli indicati dalla parte in spesometro (estratto a pag. 12 dell'avviso di accertamento) è risultato che i maggiori clienti di quest'ultima nel 2016 erano
- la Resistente_1 s.r.l., con sede in Mazzè (TO), nelle vicinanze della cooperativa;
- la Nominativo_2 Soc. coop. Agricola i cui associati hanno sede principalmente nella provincia di Cuneo.
Pertanto, tenuto conto che il primo dei due clienti aveva una sede molto ravvicinata a controparte, per esclusione, veniva ipotizzato che i trasporti oggetto delle fatture contestate avessero ad oggetto merce da consegnare alla Nominativo_2. Nonostante ciò, in nessuno dei documenti contabili oggetto del controllo, la provincia di Cuneo è indicata come luogo di destinazione della merce. Quindi, dall'esame della fattura non
è comprensibile a quale cliente sia stata destinata la merce trasportata.
Sul punto controparte replica alla contestazione erariale sostenendo che la Nominativo_2 avrebbe a sua volta numerosi clienti in Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta come risultante dai contratti stipulati da quest'ultima ed allegati al ricorso. Pertanto, la merce trasportata dalla ditta Nominativo_1 sarebbe stata consegnata direttamente presso questi ultimi e, per questa ragione, non esclusivamente a Cuneo. Si sottolinea che la stessa RA in sede di ricorso introduttivo ha candidamente ammesso che “le descrizioni delle fatture formate dal Nominativo_1 riportano erroneamente (e superficialmente) zone in cui il medesimo non ha effettuato, in quel periodo, alcun trasporto ma al contempo non riportano descrizioni in cui lo stesso ha effettivamente svolto il servizio di trasporto” (pag. 17 del ricorso).
Quella descritta è la situazione complessiva emersa dall'istruttoria e dai contraddittori con la parte: per stessa ammissione del soggetto controllato non vi è possibilità di instaurare alcuna connessione tra le fatture e i trasporti cui queste si riferiscono, dal momento che le fatture sono assolutamente generiche nonché “erronee e superficiali”anche nell'indicazione degli esigui dettagli ivi riportati.
In ragione di ciò, parte avversa ha ritenuto opportuno versare, solo in giudizio e mai in sede istruttoria, la perizia asseverata del dott. Nominativo_3 al fine di tentare di illustrare una coerenza tra le zone di consegna indicate nelle causali delle fatture (le stesse riconosciute ex adverso “erronee e superficiali”, cioè che indicavano zone in cui non era avvenuta alcuna consegna e omettevano altre in cui la consegna era avvenuta…) e l'ubicazione dei clienti della RA come identificati (mediante codice) dal sistema gestionale in uso.
Orbene, il contenuto di tale perizia – che, si ribadisce, sottende di fatto la decisione di primo grado - appare manifestamente ininfluente sotto una pluralità di aspetti.
In primo luogo, la perizia (doc. 12 controparte in primo grado) si limita ad illustrare come il sistema gestionale utilizzato dalla RA utilizzi dei codici numerici per indicare il destinatario della vendita di merce. In nessuna parte della perizia o delle difese avversarie vi è mai alcuna spiegazione di come tali registrazioni informatiche mediante codici possano essere messe in relazione alle fatture o, tantomeno, dimostrazione che l'importo fatturato è riconducibile ad effettive cessioni avvenute, nel mese, nei confronti di uno specifico acquirente codificato.
Dal punto di vista probatorio, pertanto, la perizia in questione fornisce esclusivamente riscontro del fatto che la RA dispone di un sistema gestionale e che questo identifica i clienti mediante un codice numerico.
Nulla più. La motivazione della pronuncia di primo grado, dunque, si presenta manifestamente erronea nel ritenere che dalla perizia “si evince l'elenco dei siti dove sono effettivamente avvenute le consegne della merce”, atteso che, come detto, dall'elenco dei clienti non è possibile rinvenire la zona di consegna e tantomeno tracciare una correlazione con le fatture di trasporto.
In seconda battuta – per quanto la prima osservazione sia già idonea a definire il reale ambito probatorio della perizia in questione - è evidente che se, per manifesta ammissione della stessa parte, le zone di consegna indicate nelle fatture non sono attendibili, non ha alcun senso logico cercare di attribuire loro una qualunque valenza mediante un esame analitico dell'ubicazione dei clienti. La parte, infatti, non si premura nemmeno di indicare ove risiedano gli errori e le superficialità da essa denunciate, né tantomeno di fornire riscontri in merito all'indicazione “corretta” delle zone di consegna.
In ultimo, anche a prescindere da quanto sinora esposto, le conclusioni cui perviene la RA (cfr. pag. 16 della memoria del 11/11/2023) nell'esame di quelli che sarebbero gli esiti della perizia sono manifestamente errati. Nella suddetta memoria, controparte riferisce che “il fatto che nel mese di gennaio l'Agenzia non riscontri l'importo di 240 abbinato ai trasporti di Nominativo_1 significa semplicemente che
Nominativo_1 non ha effettuato, nel mese di gennaio 2016, trasporti a IE o EL [n.d.r. zone di consegna pur indicate nella fattura di gennaio 2016]”; tuttavia, analizzando l'elenco dei clienti della RA per il mese di gennaio allegato alla perizia, a pagina 5 viene riportato, ad esempio, “Associazione_1
BIELLA”. La circostanza dimostra, ove ve ne fosse bisogno, il fatto che il contenuto della perizia non possa ritenersi nemmeno idoneo a sostenere in concreto la pur farraginosa – per i motivi predetti - tesi probatoria di controparte. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado non si è pronunciata sulle ulteriori eccezioni di controparte.
Laddove controparte dovesse riproporle, la scrivente Direzione ne chiede nuovamente il rigetto sulla scorta di quanto ampiamente argomentato nelle proprie controdeduzioni, depositate in primo grado e già agli atti di causa, le cui argomentazioni qui abbiansi per integralmente riportate.
Controdeduce parte appellata
L'Agenzia delle Entrate non ha nessun elemento né allega nessun documento che possa dimostrare che i trasporti che Resistente_1 ha remunerato a Nominativo_1 nel corso all'anno 2016 non siano stati a tutti gli effetti svolti.
LAgenzia delle Entrate espone le proprie tesi difensive senza aver neppure esaminato la documentazione prodotta in giudizio ad incominciare dal documento 12 ritualmente prodotto dalla ricorrente (ossia la copia asseverata del gestionale di Resistente_1 che l'Agenzia delle Entrate non ha neppure ritirato) dove sono riportate tutte le sedi dei clienti finali che hanno ricevuto la merce venduta da Resistente_1 ad Nominativo_2,
i riferimenti a tutte le fatture di vendita emesse verso Nominativo_2 e i relativi DTT abbinati alle relative fatture.
Cionondimeno l'Agenzia delle Entrate continua a difendere la tesi secondo cui Resistente_1 non abbia recapitato centinaia e centinaia di tonnellate di prodotti agricoli ai centri di cottura destinatari delle merci senza tuttavia rappresentare ipotesi alternative al fatto che il sig. Nominativo_1 abbia effettuato tali trasporti né individua alcuna valida ragione a sostegno dei pagamenti indiscutibilmente effettuati a suo favore per i trasporti svolti.
In altri termini secondo l'Agenzia Resistente_1 (ossia una cooperativa agricola mutualità prevalente composta da 27 soci conferitori) avrebbe “regalato” a Nominativo_1 oltre 210.000 euro
(oltre iva) per non svolgere alcuna attività.
Di contro, con il ricorso introduttivo Resistente_1 ha fornito la prova dell'attività concretamente prestata a suo favore dal trasportatore Nominativo_1 nel corso dell'anno 2016 dimostrando che:
- Resistente_1 si colloca a valle di una filiera produttiva alla cui cima si collocano centro di cottura finali dislocati tra Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta che sono gli effettivi destinatari della merce venduta ad
Nominativo_2 (cfr. doc. 10,11 e 12);
- Nominativo_1 era il trasportatore principale della RA e l'attività di trasporto svolta risulta regolamentata da un accordo quadro che pone specifici obblighi in capo al fornitore (cfr. docc 4 e 6);
- Nominativo_1 ha svolto, con riferimento ai mesi di gennaio e febbraio, i viaggi puntualmente indicati nei ddt allegati sub doc. 13 e 14 in relazione ai quali ha percepito il corrispettivo portato dalle fatture emesse e pertanto portate in deduzione/detrazione;
- Nominativo_1 ha svolto attività di trasporto anche con riferimento ai restanti mesi dell'anno sulla base delle distinte allegate sub doc. 15 ricevendo anche in questo caso il compenso portato dalle fatture emesse (il cui importo è esattamente rispondente al numero di viaggi svolti con riferimento a ciascuna destinazione)
e pertanto portate in deduzione/detrazione.
Ma soprattutto Resistente_1 ha dimostrato la piena coerenza dei costi sostenuti per i trasporti rispetto al proprio volume di affari.
Dunque delle due l'una: o la RA ha esposto a bilancio ricavi non realmente conseguiti non essendo ipotizzabile che soli euro 27.510 euro di costi di trasporto possano generare ricavi da vendita di prodotti agricoli per ben euro 1.742.786; o la RA ha effettivamente speso l'importo complessivo di euro
240.885 oltre Iva in trasporti per generare il fatturato dichiarato nell'anno 2016 e ha versato l'importo di euro
213.345,00 oltre iva a Gaglianese che è l'unico trasportatore, a parte quelli citati, con cui ha intrattenuto rapporti.
L'Agenzia delle Entrate basa in fin dei conti le proprie tesi sull'esistenza di vizi meramente formali riferibili alle causali delle fatture emesse da Nominativo_1 e tenta di sostenere l'insussistenza dei requisiti di cui all'art. 109 TUIR con mere presunzioni (tutte smentite dalla ricorrente) tra cui l'inaffidabilità di Nominativo_1 per aver evaso le imposte dovute all'Erario, la mancata esistenza di documenti contabili che attesterebbero consegne presso la sede di Nominativo_2 in Cuneo, la carenza da parte di Nominativo_1 di mezzi e personale.
Onere della prova
La Corte di Cassazione, con ordinanza 25 novembre 2020, n. 26802, ha infatti dapprima statuito che “il giudice di merito deve prendere in considerazione il complessivo quadro probatorio al fine di verificare l'esistenza o meno delle operazioni fatturate, ivi compresi i fatti secondari indicati"(Cass. Sez. 5, Sentenza
n. 2935 del 13/02/2015).
In senso conforme, la Corte di Cassazione, con successiva ordinanza 15 novembre 2022, n. 33568, dopo aver chiarito che il principio di inerenza dei costi deducibili (esprimendo una correlazione in concreto tra costi ed attività d'impresa) si traduce in un giudizio di carattere qualitativo che prescinde da considerazioni di natura quantitativa, ha chiarito che “l'onere probatorio che grava sul contribuente attiene all'esistenza di circostanze fattuali che consentano di ricondurre il costo all'attività d'impresa; ma laddove l'Amministrazione adduca ulteriori elementi tali da far ritenere - per sè soli o in combinazione con quelli portati dal contribuente
- che il costo non sia, in realtà, correlato all'attività d'impresa, essa ultima è tenuta a fornire la prova della propria contestazione (cfr., fra le altre, Cass. n. 18904/2018, diffusamente in motivazione).
Ora, nel caso in esame, l'Agenzia delle Entrate non ha allegato alcun elemento idoneo a comprovare la non riconducibilità dei costi all'attività di impresa, né ci rappresenta quali prestazioni, diverse dall'attività di trasporto, Nominativo_1 avrebbe svolto per Resistente_1.
Nel merito
Manifesta infondatezza delle difese dell'Agenzia: irrilevanza ai fini che interessano della posizione fiscale di Nominativo_1
Uno dei cavalli di battaglia dell'Agenzia è l'inaffidabilità contributiva di Nominativo_1.
L'Agenzia dedica infatti pagine e pagine (e produce documenti solo su questo argomento) al fine dimostrare che l'evasione fiscale contestata a Nominativo_1 sia un indizio idoneo a dimostrare che le fatture emesse da
Nominativo_1 (pur pagate da Resistente_1) non siano deducibili ai sensi dell'art. 109 Tuir da parte di
Resistente_1.
Ci spiegherà l'Agenzia - che tuttavia non contesta l'inesistenza oggettiva e soggettiva delle fatture, né
l'inesistenza de pagamenti effettuati a favore di Nominativo_1 – quale è il nesso logico tra evasione fiscale accertata in capo ad un fornitore di servizi di trasporto (ossia Nominativo_1) e l'indeducibilità da parte della
RA delle prestazioni dallo stesso rese.
Né la genericità delle fatture può essere evidentemente addotta quale argomento a sostegno di tale tesi posto che – come già detto – la prova che qui interessa attiene alla riconducibilità del costo pagato all'attività di impresa. Manifesta infondatezza delle difese dell'Agenzia: irrilevanza di presunte mancate consegne presso la sede di Nominativo_2 in Cuneo
Il secondo cavallo di battaglia dell'Agenzia continua a essere a quanto pare la non chiara identificazione del luogo di destinazione della merce che, secondo controparte, avrebbe dovuto essere ragionevolmente diretta a Cuneo (o in provincia di Cuneo) in quanto ivi è collocata la sede di Nominativo_2.
L'Agenzia continua a scrivere e a rimarcare in diverse parti delle proprie controdeduzioni che “in nessuno dei documenti contabili oggetto del controllo, la provincia di Cuneo è indicata come luogo di destinazione della merce” (cfr. controdeduzioni pag. 12) e che “non si comprende perché le fatture emesse da quest'ultimo
(Nominativo_1) non rechino Cuneo come luogo di destinazione delle merce” (cfr. controdeduzioni pag. 14).
Anche in questo caso le presunzioni dell'Agenzia al riguardo sono state ampiamente smentite e superate con le prove documentali offerte da Resistente_1 che ha analiticamente dimostrato la filiera produttiva in cui la ricorrente era inserita e l'esatta destinazione della merce estraendo tutta la necessaria documentazione dal proprio gestionale aziendale.
Resistente_1 ha spiegato che i prodotti trasportati da Nominativo_1 venivano venduti a Nominativo_2 (con sede in Cuneo), RA di cui Resistente_1 è socia e che ha pagato a Resistente_1 la merce dietro emissione della relativa fattura.
Resistente_1 ha poi spiegato che Nominativo_2 ha a propria volta rivenduto tali prodotti a Nominativo_6, Nominativo_7,
AM e DE in esecuzione dei contratti commerciali all'epoca in essere allegati sub 10 e debitamente integrati sub docc. 26 e 27.
Resistente_1 ha poi spiegato che ciascuno dei citati soggetti gestivano i vari centri di cottura (ossia i destinatari finali della merce) siti tra Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta esattamente nelle sedi risultanti dal doc. 12 allegato dalla ricorrente e neppure consultato da controparte.
Resistente_1 ha infine chiarito che, per evitare di moltiplicare il costo di trasporti, i prodotti venduti ad
Nominativo_2 venivano consegnati direttamente ai centri di cottura previa lavorazione dei prodotti e organizzazione del trasporto nello stabilimento della ricorrente.
Peraltro, Resistente_1 ha puntualmente riferito, allegando i relativi documenti di trasporto, che Nominativo_1 ha svolto consegne di merce destinata anche a centri di cottura siti nella provincia di Cuneo e che, in ragione della maggiore distanza, tale zona è stata suddivisa in due distinte aree, ossia Cuneo Alta e Cuneo Bassa con due distinte tariffe che risultano debitamente indicate nel listino allegato sub A.
*
Ancora sull'identificazione dei luoghi di consegna
Anche le considerazioni svolte dall'Agenzia a pag. 10 e segg. circa l'incongruenza tra la descrizione riportata sulle fatture e i luoghi effettivi di consegna non pare francamente argomento dirimente al fine di negare che
Nominativo_1 abbia fatto attività di trasporto.
L'Agenzia delle Entrate si dimostra completamente impermeabile alle produzioni documentali allegate dalla ricorrente con riferimento ai mesi di gennaio e febbraio 2016 (cfr. docc. 13 e 14) rispetto ai quali Resistente_1 ha allegato tutti i documenti di trasporto che vanno a comprovare i singoli viaggi svolti da Nominativo_1.
Peraltro a fronte delle copiose produzioni documentali allegate l'Agenzia non ha speso mezza parola neppure per confutare l'efficacia probatoria di tali documenti. Parimenti la ricorrente ha allegato con riferimento ai mesi ricompresi tra marzo e dicembre 2016 le distinte relative a tutti i viaggi effettuati da Nominativo_1 (cfr. doc. 15) evidenziando che, anche con riferimento a tali mesi, vi è assoluta rispondenza (al centesimo) tra gli importi corrisposti a Nominativo_1, le tariffe risultanti dalle distinte e i luoghi di consegna.
Anche in questo caso nulla è stato contestato dall'Agenzia.
Si torna dunque ad esprimere il concetto da sempre riferito ossia che la genericità o l'imprecisione delle descrizioni riscontrate sulle fatture emesse dal Nominativo_1 è un dato meramente formale che cede il passo di fronte della materialità dei viaggi realmente effettuati da Nominativo_1 verso le destinazioni in cui hanno sede i clienti finali (quali risultanti dal gestionale aziendale asseverato) e che Resistente_1 ha remunerato
Nominativo_1 con riferimento a tratte realmente svolte in base al listino vigente.
Resistente_1 ha ottemperato al proprio onere probatorio dimostrando l'esistenza di circostanze fattuali che consentano di ricondurre il costo all'attività d'impresa.
L'Agenzia delle Entrate riscontra anomalie anche con riferimento alle tariffe applicate ai trasporti. L'Agenzia scrive “Incrociando i dati con gli importi indicati nell'allegato A al contratto”.
Innanzitutto l'allegato A è un semplice listino che indica il costo del trasporto per ogni singola destinazione in cui Resistente_1 ha clienti finali da approvvigionare ed è documento validamente applicato alle tratte di
Nominativo_1 e degli altri trasportatori.
Il fatto che nel mese di gennaio l'Agenzia non riscontri l'importo di 240 abbinato ai trasporti di Nominativo_1
(è emerso che le zone di IE e EL avrebbero dovuto avere un costo pari a 240 euro a tratta ma nessuno dei viaggi indicati prevede questo importo) significa semplicemente che Nominativo_1 non ha effettuato, nel mese di gennaio 2016, trasporti a IE o EL e non anche che tale fosse la tariffa applicata per le suddette destinazioni.
L'allegato 12 (ossia il prospetto del venduto estratto con riferimento a tutti i mesi del 2016) rappresenta chiaramente che Resistente_1 non ha fatto consegne né IE né EL nel mese di gennaio 2016. Non vi è motivo per cui Resistente_1 avrebbe dunque dovuto remunerare a Nominativo_1 tale tratta a riprova del fatto che la descrizione della fattura è semplicemente errata o imprecisa.
Di contro, nel mese di gennaio 2016 Nominativo_1 ha consegnato merci a clienti finali siti in Torino e Provincia,
Caneo A, Cuneo B, Torino Ridotto, Torino Allargato e Liguria circostanza dimostrata con l'allegazione di tutti i DDT prodotti sub doc. 13 e guarda caso l'importo versato con riferimento a gennaio 2016 è esattamente pari al prodotto ottenuto tra l'importo pattuito con riferimento a ciascuna tratta e il numero dei viaggi svolti presso quella destinazione.
Benché l'indicazione riportata in fattura sia generica o non corretta, Resistente_1 ha comunque remunerato a Nominativo_1 attività di trasporto che lo stesso ha svolto presso i clienti indicati nel prospetto sul venduto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La contestazione del'Ufficio non è di oggettiva inesistenza delle operazioni di trasporto, ma di insufficienza della documentazione a supporto delle fatture emesse dal trasportatore ritenute generiche e non idonee a rappresentare un effettivo trasporto di merce, con indeducibilità del costo. In particolare l'Ufficio contesta che dalle fatture a cadenza mensile non sia possibile risalire ai singoli viaggi, al singolo cliente e che non esiste una riconciliazione attendibile rispetto alle fatture di vendita.
La società ha sicuramente conferito l'incarico di trasporto al fornitore Nominativo_1, ciò risulta da contratto che seppure tardivamente è stato prodotto. Da tale contratto risulta (allegato A) un tariffario in ragione della località di consegna individuato da un codice numerico rappresentativo di un'area geografica. Nelle fatture ritenute inidonee a rappresentare il costo compaiono serie di numeri che trovano la loro spiegazione con numero di viaggi e codice dell'area. Non vengono descritte le singole operazioni, il nome del cliente, località precisa di consegna.
Va considerato che la stragrande maggioranza di tali consegne riguardavano un unico cliente Nominativo_2 con sede a Cuneo, la merce acquistata tuttavia non doveva essere recapitata presso la sede di Cuneo, ma presso i centri di cottura dislocati in svariate località. In definitiva il cliente era sempre uno, variavano le sedi di consegna, La effettiva e singola operazione di consegna è stata oggetto di una consulenza avvenuta sulla base del gestionale interno alla società che ha riconciliato singole operazioni di trasporto con fatture di vendita della merce.
L'Ufficio contesta la attendibilità di tale perizia, indicando alcune criticità che la società contesta e giustifica nelle sue controdeduzioni,
L'Ufficio ha ritenuto quale indizio di una inesistenza delle operazioni il fatto che il fornitore Nominativo_1 non avesse una dotazione di mezzi e di sede adeguata alle operazioni richieste e che il medesimo fosse soggetto con posizione fiscale irregolare, da considerare evasore fiscale. E tale situazione oggettiva e soggettiva può costituire una sufficiente base indiziaria per contestare una inesistenza delle prestazioni, in aggiunta alla ritenuta genericità e incomprensibilità delle fatture, tale da comportare una inversione dell'onere della prova in capo alla società.
Al netto che la medesima società ammette una qualche irregolarità e confusione nella redazione delle fatture da parte del Nominativo_1, la società ha documentato l'esistenza dei viaggi con la produzione dei DDT, la produzione in giudizio del gestionale interno da cui risulta l'elenco delle località dei centri di cottura, luoghi di consegna della merce, ha operato una riconciliazione tra fatture di vendita della merce e fatture del trasporto, che appare altamente attendibile avendo trovato le poche contestazioni in fatto operate dall'Ufficio una plausibile spiegazione.
Aggiungasi che a fronte di un rilevante fatturato di vendita l'entità del costo di trasporto appare congruo, come rilevato dai primi giudici.
La sentenza di primo grado, integrata la motivazione, trova pertanto conferma. Le spese di lite, già compensate in primo grado in ragione dell'effettiva confusione nelle fatture in questione, si possono dichiarare compensate in ragione del serio quadro indiziario presentato dall'Ufficio e la articolata e intermittente prova contraria offerta dalla società.
P.Q.M.
Respinge l'appello. Spese del grado compensate.