Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. I, sentenza 13/01/2026, n. 42
CGT2
Sentenza 13 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Erronea valutazione e/o omesso esame degli elementi di prova e conseguente carenza di motivazione

    La Corte ritiene che, sebbene vi siano state irregolarità e confusione nella redazione delle fatture da parte del fornitore, la società contribuente ha documentato l'esistenza dei viaggi tramite DDT, ha prodotto un gestionale interno che riconcilia le operazioni di trasporto con le fatture di vendita, e ha dimostrato la congruità dei costi di trasporto rispetto al fatturato. Le contestazioni dell'Ufficio sono state ritenute plausibilmente giustificate dalla società. Pertanto, la sentenza di primo grado, integrata la motivazione, viene confermata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. I, sentenza 13/01/2026, n. 42
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
    Numero : 42
    Data del deposito : 13 gennaio 2026

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