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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 09/01/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7203/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sezione Prima Civile composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7203 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022,
promossa da
, nato a [...] il [...], residente in [...], elettivamente domiciliata in Parte_1
Cagliari presso lo studio dell'avvocato Graziella Massidda che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;
ricorrente contro
, nata a [...] il [...], residente in [...], elettivamente domiciliata in Controparte_1
Cagliari presso lo studio dell'avvocato Anna Maria Lai che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
resistente e con l'intervento del pagina 1 di 3 PUBBLICO MINISTERO,
intervenuto per legge
Conclusioni per entrambe le parti:
I procuratori domandano che, essendo già pronunciato il divorzio tra le parti, sia dichiarata la cessazione della materia del contendere non essendovi altre domande da scrutinare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 8.11.2022 ha domandato la pronuncia dello scioglimento del Parte_1
matrimonio, domanda alla quale ha aderito la resistente;
Controparte_1
Pronunciati i provvedimenti presidenziali e mutato il rito, con sentenza non definitiva n. 2005/2023 è
stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra le parti.
All'udienza di precisazione delle conclusioni, le parti hanno concordemente dato atto di avere raggiunto un accordo a definizione di ogni questione relativa al mantenimento dei figli maggiorenni valutata la raggiunta indipendenza economica degli stessi.
Hanno concordemente domandato dichiararsi la cessazione della materia del contendere con spese compensate previo accordo per l'immediata revoca del contributo di mantenimento.
Il Collegio preso atto di quanto dichiarato dalle parti provvede come in dispositivo con compensazione delle spese del giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale,
definitivamente decidendo:
I. Dichiara la cessazione della materia del contendere;
II. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari in data 10.12.2024 nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Presidente
dott. Giorgio Latti
pagina 2 di 3 Giudice estensore dott. Mario Farina
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sezione Prima Civile composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7203 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022,
promossa da
, nato a [...] il [...], residente in [...], elettivamente domiciliata in Parte_1
Cagliari presso lo studio dell'avvocato Graziella Massidda che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;
ricorrente contro
, nata a [...] il [...], residente in [...], elettivamente domiciliata in Controparte_1
Cagliari presso lo studio dell'avvocato Anna Maria Lai che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
resistente e con l'intervento del pagina 1 di 3 PUBBLICO MINISTERO,
intervenuto per legge
Conclusioni per entrambe le parti:
I procuratori domandano che, essendo già pronunciato il divorzio tra le parti, sia dichiarata la cessazione della materia del contendere non essendovi altre domande da scrutinare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 8.11.2022 ha domandato la pronuncia dello scioglimento del Parte_1
matrimonio, domanda alla quale ha aderito la resistente;
Controparte_1
Pronunciati i provvedimenti presidenziali e mutato il rito, con sentenza non definitiva n. 2005/2023 è
stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra le parti.
All'udienza di precisazione delle conclusioni, le parti hanno concordemente dato atto di avere raggiunto un accordo a definizione di ogni questione relativa al mantenimento dei figli maggiorenni valutata la raggiunta indipendenza economica degli stessi.
Hanno concordemente domandato dichiararsi la cessazione della materia del contendere con spese compensate previo accordo per l'immediata revoca del contributo di mantenimento.
Il Collegio preso atto di quanto dichiarato dalle parti provvede come in dispositivo con compensazione delle spese del giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale,
definitivamente decidendo:
I. Dichiara la cessazione della materia del contendere;
II. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari in data 10.12.2024 nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Presidente
dott. Giorgio Latti
pagina 2 di 3 Giudice estensore dott. Mario Farina
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