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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/02/2025, n. 795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 795 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa Rosa
Pacelli ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. RG 6551/2024
Avente ad oggetto: OPPOSIZIONE ad ATPO n. RG 13975/2023
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1
Francesco Piscitelli, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Francesco
Falso, domiciliato come in atti
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.11.2023, l'istante in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento della pensione di inabilità civile o, in subordine, dell'assegno mensile assistenziale, rappresentando di non essere mai stata convocata a visita dall' dopo la presentazione della domanda amministrativa. CP_1
1 Il c.t.u. nominato in fase di a.t.p., dott. , valutava la ricorrente Persona_1
invalida nella misura del 60%, con conseguente esclusione dei requisiti sanitari per le prestazioni assistenziali indicate.
Parte ricorrente, previo dissenso, ai sensi e per gli effetti di cui al 4° c. del citato art. 445 bis, con ricorso depositato in data 22.05.2024, proponeva rituale opposizione, insistendo per il riconoscimento dei requisiti sanitari per le prestazioni suddette. Il tutto con vittoria di spese di giudizio e attribuzione.
Si costituiva l' che, contestando e impugnando tutto quanto ex adverso dedotto, CP_1
chiedeva il rigetto del ricorso.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, ritenuto non necessario ai fini della decisione espletare nuova consulenza, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. del 18.02.2025, verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, disposta la riunione al presente fascicolo di quello relativo alla fase di a.t.p.o. (n. 13975/2023 R.G.) la causa è decisa per le ragioni di seguito esposte.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Al riguardo va preliminarmente delimitato qual è l'oggetto del giudizio di ATP.
Ritiene questo giudice che il comma VI dell'art. 445 bis c.p.c., che prevede che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del
CTU deve depositare, presso il giudice di cui al comma I entro il termine perentorio di gg. 30 dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”, sia la norma cardine per delimitare anche il thema decidendum del presente giudizio che si incentra, evidentemente sugli specifici motivi di contestazione alla c.t.u.
Ebbene, nel caso di specie, si ritiene che i motivi di opposizione non rendano necessario l'espletamento di nuova c.t.u., né la convocazione del consulente già nominato a rendere chiarimenti.
A tal riguardo va, innanzi tutto, ribadito che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito la valutazione dell'opportunità di nominare un consulente tecnico d'ufficio, di disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il
2 consulente tecnico di ufficio ovvero di disporre addirittura la rinnovazione delle indagini, con la nomina di altri consulenti, e l'esercizio di un tale potere - al pari del mancato esercizio di esso - non è censurabile in sede di legittimità, ove non dia luogo
a vizi motivazionali della sentenza” (Cassazione civile sez. VI, n.5793/2015; vd. anche
Cassazione civile sez. VI, n.28648 del 2018; Cassazione civile sez. VI, n. 9461/2010).
Circa i motivi di opposizione, a ben vedere le critiche, come prospettate, esprimono un mero dissenso diagnostico rispetto alle conclusioni cui è giunto il consulente tecnico d'ufficio nominato nel giudizio per accertamento tecnico preventivo.
Le contestazioni riguardo alla consulenza non evidenziano, infatti, precise carenze diagnostiche o errate affermazioni scientifiche riguardo alle patologie riscontrate, sostanziandosi, invece, in mere critiche alla valutazione espressa del consulente circa l'incidenza di tali patologie sulla capacità lavorativa della ricorrente.
Segnatamente, parte opponente contesta la valutazione fatta dal c.t.u. in quanto non sarebbe rappresentativa della reale situazione clinica della ricorrente che, come dimostrato anche dalla nuova documentazione medica depositata (certificato dipartimento di igiene mentale ASL Napoli 2 Nord del 07.05.2024), sarebbe molto più grave rispetto a quella prospettata e comporterebbe certamente il raggiungimento della soglia di invalidità necessaria per beneficiare delle prestazioni assistenziali richieste.
Tali censure, invero, non appaiono condivisibili.
A ben vedere, infatti, le valutazioni ed argomentazioni svolte dal consulente risultano, ad avviso di questo Giudice, sufficientemente descrittive delle patologie della ricorrente quali riscontrate dall'esame obiettivo dalla documentazione in atti, esaustive e condivisibili, nonché puntuali e, pertanto, sono dal medesimo integralmente recepite.
Il consulente ha descritto compiutamente le risultanze dell'esame obiettivo e ha ampiamente motivato le ragioni sottese alle valutazioni espresse (cfr. relazione peritale depositata il 24.04.2024).
Con riferimento alle valutazioni espresse, in particolare, il consulente ha riconosciuto la periziata affetto da: “Disturbo bipolare”.
Nel merito, ha osservato: “Pertanto, ai sensi della legge 30/3/1971 nr. 118 e D.M. del
05/02/1992, in risposta ai quesiti, si può concludere che le affezioni riscontrate alla signora globalmente considerate, allo stato attuale, pur determinando Parte_1 un'inabilità e irrecuperabilità, sono valutabili, secondo le tabelle in vigore, come 3 invalidità pari al 60%. Infatti, scindendo le singole patologie abbiamo: • Disturbo bipolare (per analogia cod. 2203) … 60%. Il disturbo bipolare (o depressione bipolare) è caratterizzato da fasi depressive seguite da fasi ipomaniacali o maniacali
(bipolarismo). Le fasi depressive nel disturbo bipolare si caratterizzano per un umore molto basso, una sensazione che niente sia più in grado di dare piacere e una generale tristezza per la maggior parte del giorno. Durante queste fasi del bipolarismo, quindi, il sonno e l'appetito possono risultare facilmente alterati;
la capacità di concentrazione e la memoria possono essere molto minori. Le fasi maniacali nel bipolarismo, in alcuni casi, vengono generalmente descritte come l'esatto contrario di quelle depressive, ovvero caratterizzate da un umore alquanto elevato, dalla sensazione di onnipotenza e da un eccessivo ottimismo. In queste fasi, i pensieri si succedono molto rapidamente nella mente del paziente affetto da disturbo bipolare al punto da diventare così veloci che risulta difficile seguirli. Il comportamento può essere iperattivo, caotico, fino al punto di rendere il paziente inconcludente. In molti casi, tuttavia, la fase (ipo)maniacale del disturbo bipolare non si caratterizza per un eccesso di euforia e di grandiosità, bensì per un umore disforico, cioè per un senso costante di rabbiosità e ingiustizia subita, che si traduce in irritabilità e intolleranza.
Nel caso di specie la signora , seguita presso il Centro di Salute Mentale Parte_1
del DS 32 dell'Asl Napoli 2 Nord, al momento della visita si presenta collaborativa, disponibile al colloquio, non è presente agitazione né stato d'ansia. Il tono dell'umore
è eutimico. La ricorrente riferisce di non assumere al momento terapia farmacologica.
La malattia si può pertanto ritenere in fase di compenso. Nonostante ciò è doveroso ricordare che tale patologia presenta comunque ripercussioni sulla vita sociale di un individuo, legate soprattutto ai momenti in cui la patologia si trova in fase di scompenso. Pertanto, tale patologia può essere valutata utilizzando per analogia il riferimento tabellare 2203 con percentuale massima pari al 60%. La signora Pt_1
può essere quindi riconosciuta invalida con riduzione permanente della
[...]
capacità lavorativa dal 34% al 73% con percentuale pari al 60%, a decorrere dalla data della domanda amministrativa, 22/09/2022, in quanto le patologie di cui soffre la ricorrente erano già presenti a quell'epoca”.
Risulta evidente, da quanto sopra, che il c.t.u. abbia condotto un'attenta analisi delle condizioni della periziata, basata sulla documentazione medica prodotta e sull'esame 4 obiettivo, senza che possano rilevarsi carenze diagnostiche o affermazioni illogiche in merito alle patologie riscontrate.
Non si rinvengono, in particolare, concrete e valide motivazioni per discostarsi dalla valutazione del disturbo bipolare espressa dal c.t.u. Parte opponente, d'altronde, non ha neppure prospettato una diversa valutazione della patologia in argomento o proposto codici tabellari e percentuali di invalidità ritenuti maggiormente idonei a descriverne la portata, essendosi genericamente limitata a rappresentare che, data la gravità della condizione patologica, “Applicando i giusti codici e facendo un calcolo riduzionistico, la perizianda può essere considerata invalida la 100% o sicuramente può essere considerata invalida nella misura tra il 74% e il 99%”.
Né la nuova documentazione depositata può ritenersi idonea a dimostrare che il ctu abbia sottostimato le condizioni di salute della ricorrente o che sia intervenuto un peggioramento delle stesse, giacché trattasi di certificazione sostanzialmente sovrapponibile a quelle già esaminate dal c.t.u.
Le risultanze della c.t.u. espletata si sono dimostrate, in conclusione, coerenti intrinsecamente e compatibili con le altre risultanze istruttorie e con la documentazione prodotta, nonché immuni da vizi logici e complete, nella misura in cui rispondono secondo metodo corretto, rigoroso e fedele al quesito assegnato.
Per contro, le contestazioni si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, insufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
In definitiva, si perviene alla conclusione che le risultanze dell'accertamento svolto in fase di a.t.p.o. devono essere confermate.
La domanda va, pertanto, rigettata.
Nulla per le spese ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di c.t.u. sono liquidate a carico dell' come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione;
b) Nulla sulle spese;
5 c) Liquida le spese di c.t.u. con separato decreto e le pone definitivamente a carico dell' CP_1
Si comunichi.
Aversa, 19.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa Pacelli
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