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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/11/2025, n. 4281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4281 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7398/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa AR LO, in funzione di giudice del lavoro, a seguito dell'udienza del 13.10.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 7398/2023, promossa da
( ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. LO Antonio;
-ricorrente- contro
( ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Velardi Francesco;
-resistente-
Oggetto: disconoscimento di giornale di lavoro agricolo, indennità di disoccupazione;
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 03.07.2023 ha adito l'intestato Tribunale Parte_1 al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “previo annullamento o declaratoria di nullità o disapplicazione del provvedimento con il quale l' a modifica degli elenchi CP_1 annuali di cui all'art. 12 del R.D. 1949/1940, ha disposto la cancellazione di n. 102 giornate agricole effettuate nell'anno 2016, dichiarare il diritto del sig. al Parte_1 riconoscimento e reinserimento delle medesime giornate lavorative negli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di residenza e a trattenere le somme già corrispostegli dall' a titolo CP_1
1 di indennità di disoccupazione agricola e prestazioni accessorie in relazione alla predetta annualità;
2) condannare l' al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, CP_1 con distrazione in favore del sottoscritto procuratore anticipante”.
A fondamento delle proprie ragioni, parte ricorrente ha dedotto:
- di aver lavorato alle dipendenze della società quale operaio agricolo a Controparte_2 tempo determinato per 102 giornate nel corso dell'anno 2016, occupandosi della raccolta di prodotti agricoli su terreni siti in diversi comuni della provincia di Catania, lavorando dalle 7:00 alle 14:30 (con un'ora di pausa pranzo), usando mezzi di trasporto messi a disposizione dal datore di lavoro e dietro direttive del rappresentante legale della società, percependo una retribuzione giornaliera pari a circa € 68,00;
- che con provvedimento ricevuto in data 13.1.2023 l' aveva disconosciuto le CP_1 giornate di lavoro agricolo prestate in favore della società CP_2
- che tale provvedimento era stato impugnato in via amministrativa dal ricorrente con ricorso del 10.2.2023, respinto dall con provvedimento del 6.6.2023; CP_1
- che il provvedimento di disconoscimento delle giornate di lavoro agricolo deve considerarsi illegittimo per insufficienza della motivazione, non potendo porsi a valido fondamento del disconoscimento il verbale di accertamento ispettivo adottato nei confronti della peraltro sconosciuto al ricorrente, non essendo stata fornita dall'Ente Controparte_2 previdenziale nessuna prova in ordine alla insussistenza del rapporto di lavoro disconosciuto.
1.1. Con memoria del 2.1.2024 si è tempestivamente costituito in giudizio l' CP_1 eccependo preliminarmente la decadenza dall'azione per violazione del termine di cui all'art. 22 co. 1 D.L. 7/1970 (conv. in L. 83/1970) e contestando nel merito la fondatezza del ricorso alla luce delle risultanze dell'accertamento ispettivo compiuto nei confronti di Controparte_2 di cui al verbale n. N. 2021002258/DDL del 20.04.2022.
1.2. Esclusa l'ammissibilità delle istanze istruttorie di parte ricorrente e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata rinviata per discussione all'udienza del 13.10.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. senza opposizione delle parti;
all'esito, sulle conclusioni di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Va disattesa l'eccezione di decadenza del ricorrente dall'azione giudiziale ai sensi dell'articolo 22 del D.L. n. 7/1970, formulata dall' resistente. CP_1
2 La richiamata norma stabilisce, in materia di disconoscimento delle giornate di lavoro in agricoltura da parte di , che “contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del CP_1 presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”
Il riferimento fatto dal D.L. 7/1970, art. 22, ai "provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto" deve essere inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto dei previsti gravami amministrativi, sia dei provvedimenti che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso aperto su ricorso dell'interessato ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 375/1993.
Quest'ultima norma prevede che “1. Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
2. Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello SCAU — oggi cfr. art. 19 L. 729/94 — possono proporre, entro trenta giorni, CP_1 ricorso alla commissione Centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”.
Dunque, il lavoratore agricolo che intende agire avverso i provvedimenti lesivi dei propri diritti previdenziali (accertamento negativo dei versamenti contributivi, mancata iscrizione nel relativo elenco ovvero cancellazione dallo stesso) ha la possibilità di rivolgersi prima alla CP_ competente autorità amministrativa (inizialmente SCAU e oggi e in caso di esito negativo, entro ulteriori centoventi giorni dal provvedimento di diniego espresso o dall'inutile decorso dei termini per la definizione dell'iter procedurale, può adire l'autorità giudiziaria.
Nel caso di tempestivo ricorso all'autorità amministrativa, il termine di centoventi giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria, stabilito dall'art. 22 del D.L. n. 7/1970, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, ossia dalla data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11 citato, ovvero dalla scadenza dei termini per la definizione del procedimento amministrativo non esitato dall' (cui si aggiungono gli eventuali ulteriori termini di impugnazione CP_1 mediante secondo ricorso amministrativo alla Commissione Centrale), dovendosi equiparare
3 l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto ex lege dall'interessato, al verificarsi della descritta evenienza (cfr. Cass. n. 29070/2011).
Se invece il ricorso amministrativo non è stato tempestivamente proposto, il termine di decadenza di centoventi giorni inizia a decorrere dopo la scadenza del termine di trenta giorni di cui al D.Lgs. 375/1993 atteso che a tale data, in mancanza di ricorso, il provvedimento di disconoscimento ha acquisito il carattere della definitività.
2.1 Nel caso di specie, parte ricorrente ha proposto il primo ricorso amministrativo in data
10.2.2023, nel rispetto del termine di trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento di disconoscimento (cfr. doc. 1 e 5 di parte ricorrente) e il relativo procedimento amministrativo deve intendersi definito per formazione del silenzio rigetto al decorso del successivo termine di novanta giorni (non rilevando a tal fine la definizione tardiva del giugno 2023, cfr. doc. 6 di parte ricorrente). Ciò posto, nessuna decadenza può ritenersi maturata atteso che il ricorso introduttivo del presente giudizio, in disparte da ogni ulteriore considerazione, è stato proposto nel termine di centoventi giorni decorrenti dalla data di formazione del silenzio rigetto
(centoventi giorni decorrenti dal 11.5.2023, scadenza l' 8.9.2023).
3. Nel merito, il ricorso è infondato e va rigettato.
3.1. In primo luogo deve evidenziarsi, quanto alla lamentata omessa motivazione del provvedimento avverso il quale il ricorrente è insorto, che l'emissione di provvedimenti di disconoscimento dei rapporti di lavoro costituisce una facoltà riconosciuta dall'ordinamento all' non soggetta agli oneri motivazionali di cui alla l. n. 241/1990, risultando, peraltro, CP_1
l'atto di disconoscimento sufficientemente articolato allo scopo di consentire il diritto di difesa del destinatario sul quale grava l'onere di dimostrare la sussistenza degli elementi tipici del rapporto di lavoro subordinato.
3.2. In punto di diritto, va osservato che, secondo la regola generale di cui all'art. 2697
c.c., nel giudizio volto al riconoscimento del diritto a una certa prestazione previdenziale negata in via amministrativa parte ricorrente deve fornire la prova dei fatti costituenti il presupposto del diritto in questione. È dunque onere del ricorrente dimostrare l'effettività dell'addotto rapporto di lavoro, disconosciuto o, comunque, contestato dall' a seguito di accertamenti CP_1 ispettivi.
In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini CP_1 previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993;
4 ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass. n. 7995/2000; Cass. n. 7845/2003). Tali principi sono stati ribaditi dalla
Suprema Corte con la sentenza n. 13877/2012, che ha precisato quanto segue: “Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs.lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa
l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa.”.
In ipotesi di disconoscimento del rapporto di lavoro, occorre dunque che il ricorrente provi in modo puntuale i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento, dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al “tipo” legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa (Cass. n. 3975/2001).
In base agli ordinari principi processuali e agli oneri di allegazione, contestazione e prova, peraltro, gli oneri in ogni modo gravanti sul lavoratore presuppongano, sul piano logico, un CP_ corrispondente onere di allegazione, in particolare nel caso in cui l' contesti il carattere fittizio del rapporto ovvero l'insussistenza della subordinazione (Cass. n. 13877/2012). In applicazione dell'art. 414 c.p.c., è necessario che l'attore indichi, in maniera quanto più dettagliata possibile - compatibilmente con la natura del rapporto controverso - i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato, il cui accertamento è necessario ai fini previdenziali invocati.
5 Ne discende che, ove la parte intenda dimostrare la sussistenza del rapporto subordinato,
è necessario che la stessa provi in modo puntuale quelle circostanze concrete, relative al rapporto per cui agisce in giudizio, integranti gli elementi tipici della subordinazione o quanto meno i c.d. elementi sintomatici della medesima, non essendo a tal fine sufficiente la mera generica prova di avere svolto attività lavorativa alle dipendenze di una determinata azienda o l'indicazione del numero di giorni lavorati o delle ore lavorate, posto che tali elementi non appaiono determinanti per sostenere, anche ove risultino provati, l'effettiva natura subordinata del rapporto.
La Suprema Corte ha ribadito tali principi, affermando che “l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli adempie a una mera funzione ricognitiva della corrispondente situazione soggettiva e di agevolazione probatoria. Funzione che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro (Cass., CP_1 sez. lav., 2 dicembre 2022, n. 35548). In caso di contestazione da parte dell' , incombe CP_1 sul lavoratore l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto
a fondamento del diritto d'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli a tempo determinato
(Cass., sez. lav., 16 maggio 2018, n. 12001, in linea con Cass., S.U., 26 ottobre 2000, n. 1133; di recente, la già richiamata sentenza n. 37971 del 2022, punto 17)” (cfr. Cass. n. 3129/2023).
3.3. Nel caso di specie non possono ritenersi adeguatamente assolti gli oneri di allegazione e prova gravanti in capo al ricorrente, essendo stati prospettati in termini non sufficientemente definiti i caratteri tipici della subordinazione ovvero degli elementi, c.d.
“sintomatici”, che consentano quantomeno di presumere la sussistenza di un siffatto tipo di rapporto.
Invero, nel ricorso parte ricorrente si è limitata ad affermare di aver « svolto l'attività di raccolta di prodotti agricoli sui terreni siti in diversi Comuni della Provincia di Catania di volta in volta indicati dal legale rappresentante della società con orario di Controparte_2 lavoro giornaliero dalle ore 7.00 alle 14.30 (con una pausa pranzo di un'ora), recandosi sul luogo di lavoro, unitamente ad altri operai, su mezzi di trasporto (furgone) messi a disposizione dal datore di lavoro», aggiungendo di essere stato tenuto a rispettare le precise direttive impartite dal legale rappresentante della società, di avere utilizzato attrezzi forniti dal datore di lavoro e di avere ricevuto una paga giornaliera pari a circa € 68,00.
Da quanto sopra riportato, emerge che il ricorrente si è limitato ad asserire, senza meglio specificare, di avere espletato un certo numero di giornate di lavoro, senza precisazione alcuna in ordine ai giorni e alle mensilità di effettiva prestazione dell'attività, in terreni non meglio
6 identificati se non tramite generico richiamo alla collocazione nella provincia di Catania, adducendo di avere rispettato l'orario di lavoro, di avere osservato ordini impartiti dal datore di lavoro e di avere svolto mansioni di raccolta di prodotti agricoli non meglio descritte, omettendo anche di specificare il tipo di prodotti ortofrutticoli raccolti, nonché di indicare per ciascuno di essi il periodo e i tempi di raccolta. Difetta altresì qualsiasi indicazione nominativa dei soggetti datori di lavoro dai quali sarebbero state impartite le direttive relative allo svolgimento dell'attività lavorativa.
Le suddette allegazioni risultano del tutto generiche al fine di individuare gli esatti caratteri e la consistenza dell'attività lavorativa svolta, onde qualificarla in termini di rapporto di lavoro subordinato.
3.4. Tanto già giustificherebbe il rigetto della domanda attorea e tanto ha determinato la decisione in ordine alla non ammissione degli articolati istruttori formulati da parte ricorrente, in ragione anche della generica formulazione degli stessi, non idonea a sopperire alle carenze rilevate in punto di allegazione.
Invero, i capitoli di prova sono insufficienti a dimostrare l'esistenza anche solo degli elementi sintomatici dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, atteso che non contengono precisa indicazione dei giorni specifici in cui è stata prestata l'attività lavorativa o della ripartizione di dette giornate nei diversi periodi dell'anno in cui sarebbe stata svolta tale attività per il numero complessivo di giornate ivi indicate. I capitoli di prova risentono della stessa genericità già sopra prospettata con riguardo al difetto di concrete circostanze di fatto funzionali a dimostrare il concreto atteggiarsi del rapporto di lavoro, in quanto privi di indicazione precisa dei luoghi in cui sarebbe stato svolto il lavoro agricolo, privi di indicazione dei prodotti agricoli alla cui raccolta il ricorrente sarebbe stato preposto (il che fa sfumare la verosimiglianza di quanto prospettato in ricorso), risultando peraltro insufficiente a comprovare l'esistenza del vincolo di subordinazione la sola circostanza che venissero utilizzati attrezzi e furgone della società cooperativa, in assenza di altri indici sintomatici rilevanti, né apparendo sufficiente la deduzione di aver “ricevuto dalla società una paga pari a circa Controparte_2
€ 68,00 al giorno?” (cfr. capitolo n. 5).
Siffatta formulazione degli articolati istruttori non consente di ricavare il positivo accertamento del dedotto rapporto di lavoro agricolo subordinato, considerato che la subordinazione si sostanzia in un vincolo di assoggettamento gerarchico consistente nella sottoposizione a direttive impartite dal datore di lavoro, in conformità alle esigenze datoriali tali da conformare tempi, contenuto e modalità di svolgimento della prestazione e considerato
7 che l'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo, oltre al richiamato assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, è il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale e l'assenza di titolarità dei mezzi della produzione da parte del lavoratore.
3.5. Ai fini del riconoscimento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato non è conducente neppure la documentazione prodotta in atti da parte ricorrente, non potendosi dalle buste paga, delle dichiarazioni Unilav e dalla CU, tutti documenti di formazione datoriale, trarsi alcun dato univoco in ordine all'effettiva natura del rapporto intercorso con Controparte_2 avendo la documentazione di fonte datoriale uno scarso valore probatorio, meramente indiziario
(cfr. tra le tante, Cass. n. 9290/2000; Cass. n. 10529/1996), soprattutto laddove sussistano elementi di dubbio in ordine all'esistenza del rapporto di lavoro agricolo.
3.6. A tali considerazioni si aggiungono quelle relative alle emergenze risultanti dall'accertamento ispettivo nei confronti della società (cfr. verbale ispettivo CP_2 depositato da ). CP_1
Dalla lettura del richiamato verbale, si evince che la presunta datrice di lavoro non ha fornito alcuna documentazione a supporto dello svolgimento dell'attività di acquisto e raccolta del frutto pendente, omettendo di fornire agli ispettori fatture e bilanci comprovanti CP_1
l'effettivo svolgimento dell'attività d'impresa agricola e idonei a giustificare l'assunzione di manodopera.
A ciò si aggiunga che la presunta datrice di lavoro ha registrato nelle diverse annualità
(tra cui quella per cui è causa) un quantitativo di manodopera sproporzionato in eccesso rispetto al fabbisogno aziendale e che ai dati occupazionali comunicati all' si accompagnano costi CP_1 correlati alla forza lavoro che appaiono antieconomici rispetto all'andamento dell'azienda.
In definitiva, dall'accertamento posto in essere e non confutato dalle allegazioni di parte ricorrente né dalla produzione documentale effettuata, si evince che la società presunta datrice di lavoro non era strutturata come un complesso di beni finalizzato allo svolgimento di un'attività economica, risultando dai dati raccolti l'assoluta antieconomicità dei dati esposti e dei rapporti di lavoro come denunciati, da ritenersi dunque correttamente disconosciuti.
In senso non diverso depongono le dichiarazioni dei lavoratori assunte in sede ispettiva che, pur non riguardando direttamente la posizione del ricorrente, delineano come lo svolgimento dell'attività dei braccianti in tesi prestata per la ditta non fosse CP_2 organizzata da quest'ultima, quanto piuttosto dalle singole squadre (o ciurme) di braccianti,
8 dirette e organizzate dai relativi capociurma e svolte con mezzi (furgoni e mezzi agricoli) acquistati dagli stessi lavoratori (cfr. dichiarazioni depositate da ). CP_1
3.7. In conclusione, stante il difetto di adeguata allegazione e di prova in ordine ai fatti costitutivi del rapporto di lavoro in agricoltura subordinato, il ricorso va rigettato in quanto infondato.
4. Le spese di lite, stante la dichiarazione ex art. 152 delle disp. di att. al c.p.c. in atti, vanno dichiarate irripetibili.
Va invero condiviso il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui per l'operatività dell'articolo 152 delle disp. di att. al c.p.c. è necessario che “il diritto alla prestazione (costituisca) l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento” (Cass. n. 16676/2020), ragione per cui “il beneficio dell'esonero, in deroga al regime ordinario di soccombenza, è stato perciò negato nei giudizi aventi ad oggetto la domanda volta ad ottenere la condanna dell'istituto previdenziale alla reiscrizione dell'interessato negli elenchi dei lavoratori agricoli” (Cass. n.
37973/2022).
Per il caso in cui oggetto del giudizio non sia solo l'accertamento del diritto della parte ad ottenere la reiscrizione negli elenchi agricoli, ma anche quello volto al riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione (anche eventualmente recuperata dall' ), giova CP_1 richiamare quanto precisato da Cass. n. 37973/2022 che, nell'evidenziare che “L'iscrizione negli elenchi è, dunque, uno degli elementi costitutivi per integrare il diritto alla prestazione previdenziale, sicché non è consentito riconoscere il diritto alla prestazione previdenziale senza l'attualità del diritto alla iscrizione”, con la conseguenza che “…l'interessato, a seguito di cancellazione dagli elenchi medesimi, nel rispetto del termine di legge, dovrà -o potrà- chiedere anche la reiscrizione negli elenchi, nel giudizio promosso per ottenere la prestazione di disoccupazione”, ha affermato che “il beneficio dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nella ricorrenza dei relativi presupposti, è applicabile al giudizio in cui la domanda di riconoscimento del diritto all'iscrizione negli elenchi è proposta unitamente a quella diretta al conseguimento dell'indennità di disoccupazione” (v., da ultimo, Cass. n. 10038/2024)”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa AR LO, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7398 /2023 R.G. così statuisce:
9 rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Catania, 28/11/2025
La giudice del lavoro
AR LO
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa AR LO, in funzione di giudice del lavoro, a seguito dell'udienza del 13.10.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 7398/2023, promossa da
( ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. LO Antonio;
-ricorrente- contro
( ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Velardi Francesco;
-resistente-
Oggetto: disconoscimento di giornale di lavoro agricolo, indennità di disoccupazione;
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 03.07.2023 ha adito l'intestato Tribunale Parte_1 al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “previo annullamento o declaratoria di nullità o disapplicazione del provvedimento con il quale l' a modifica degli elenchi CP_1 annuali di cui all'art. 12 del R.D. 1949/1940, ha disposto la cancellazione di n. 102 giornate agricole effettuate nell'anno 2016, dichiarare il diritto del sig. al Parte_1 riconoscimento e reinserimento delle medesime giornate lavorative negli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di residenza e a trattenere le somme già corrispostegli dall' a titolo CP_1
1 di indennità di disoccupazione agricola e prestazioni accessorie in relazione alla predetta annualità;
2) condannare l' al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, CP_1 con distrazione in favore del sottoscritto procuratore anticipante”.
A fondamento delle proprie ragioni, parte ricorrente ha dedotto:
- di aver lavorato alle dipendenze della società quale operaio agricolo a Controparte_2 tempo determinato per 102 giornate nel corso dell'anno 2016, occupandosi della raccolta di prodotti agricoli su terreni siti in diversi comuni della provincia di Catania, lavorando dalle 7:00 alle 14:30 (con un'ora di pausa pranzo), usando mezzi di trasporto messi a disposizione dal datore di lavoro e dietro direttive del rappresentante legale della società, percependo una retribuzione giornaliera pari a circa € 68,00;
- che con provvedimento ricevuto in data 13.1.2023 l' aveva disconosciuto le CP_1 giornate di lavoro agricolo prestate in favore della società CP_2
- che tale provvedimento era stato impugnato in via amministrativa dal ricorrente con ricorso del 10.2.2023, respinto dall con provvedimento del 6.6.2023; CP_1
- che il provvedimento di disconoscimento delle giornate di lavoro agricolo deve considerarsi illegittimo per insufficienza della motivazione, non potendo porsi a valido fondamento del disconoscimento il verbale di accertamento ispettivo adottato nei confronti della peraltro sconosciuto al ricorrente, non essendo stata fornita dall'Ente Controparte_2 previdenziale nessuna prova in ordine alla insussistenza del rapporto di lavoro disconosciuto.
1.1. Con memoria del 2.1.2024 si è tempestivamente costituito in giudizio l' CP_1 eccependo preliminarmente la decadenza dall'azione per violazione del termine di cui all'art. 22 co. 1 D.L. 7/1970 (conv. in L. 83/1970) e contestando nel merito la fondatezza del ricorso alla luce delle risultanze dell'accertamento ispettivo compiuto nei confronti di Controparte_2 di cui al verbale n. N. 2021002258/DDL del 20.04.2022.
1.2. Esclusa l'ammissibilità delle istanze istruttorie di parte ricorrente e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata rinviata per discussione all'udienza del 13.10.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. senza opposizione delle parti;
all'esito, sulle conclusioni di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Va disattesa l'eccezione di decadenza del ricorrente dall'azione giudiziale ai sensi dell'articolo 22 del D.L. n. 7/1970, formulata dall' resistente. CP_1
2 La richiamata norma stabilisce, in materia di disconoscimento delle giornate di lavoro in agricoltura da parte di , che “contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del CP_1 presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”
Il riferimento fatto dal D.L. 7/1970, art. 22, ai "provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto" deve essere inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto dei previsti gravami amministrativi, sia dei provvedimenti che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso aperto su ricorso dell'interessato ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 375/1993.
Quest'ultima norma prevede che “1. Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
2. Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello SCAU — oggi cfr. art. 19 L. 729/94 — possono proporre, entro trenta giorni, CP_1 ricorso alla commissione Centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”.
Dunque, il lavoratore agricolo che intende agire avverso i provvedimenti lesivi dei propri diritti previdenziali (accertamento negativo dei versamenti contributivi, mancata iscrizione nel relativo elenco ovvero cancellazione dallo stesso) ha la possibilità di rivolgersi prima alla CP_ competente autorità amministrativa (inizialmente SCAU e oggi e in caso di esito negativo, entro ulteriori centoventi giorni dal provvedimento di diniego espresso o dall'inutile decorso dei termini per la definizione dell'iter procedurale, può adire l'autorità giudiziaria.
Nel caso di tempestivo ricorso all'autorità amministrativa, il termine di centoventi giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria, stabilito dall'art. 22 del D.L. n. 7/1970, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, ossia dalla data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11 citato, ovvero dalla scadenza dei termini per la definizione del procedimento amministrativo non esitato dall' (cui si aggiungono gli eventuali ulteriori termini di impugnazione CP_1 mediante secondo ricorso amministrativo alla Commissione Centrale), dovendosi equiparare
3 l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto ex lege dall'interessato, al verificarsi della descritta evenienza (cfr. Cass. n. 29070/2011).
Se invece il ricorso amministrativo non è stato tempestivamente proposto, il termine di decadenza di centoventi giorni inizia a decorrere dopo la scadenza del termine di trenta giorni di cui al D.Lgs. 375/1993 atteso che a tale data, in mancanza di ricorso, il provvedimento di disconoscimento ha acquisito il carattere della definitività.
2.1 Nel caso di specie, parte ricorrente ha proposto il primo ricorso amministrativo in data
10.2.2023, nel rispetto del termine di trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento di disconoscimento (cfr. doc. 1 e 5 di parte ricorrente) e il relativo procedimento amministrativo deve intendersi definito per formazione del silenzio rigetto al decorso del successivo termine di novanta giorni (non rilevando a tal fine la definizione tardiva del giugno 2023, cfr. doc. 6 di parte ricorrente). Ciò posto, nessuna decadenza può ritenersi maturata atteso che il ricorso introduttivo del presente giudizio, in disparte da ogni ulteriore considerazione, è stato proposto nel termine di centoventi giorni decorrenti dalla data di formazione del silenzio rigetto
(centoventi giorni decorrenti dal 11.5.2023, scadenza l' 8.9.2023).
3. Nel merito, il ricorso è infondato e va rigettato.
3.1. In primo luogo deve evidenziarsi, quanto alla lamentata omessa motivazione del provvedimento avverso il quale il ricorrente è insorto, che l'emissione di provvedimenti di disconoscimento dei rapporti di lavoro costituisce una facoltà riconosciuta dall'ordinamento all' non soggetta agli oneri motivazionali di cui alla l. n. 241/1990, risultando, peraltro, CP_1
l'atto di disconoscimento sufficientemente articolato allo scopo di consentire il diritto di difesa del destinatario sul quale grava l'onere di dimostrare la sussistenza degli elementi tipici del rapporto di lavoro subordinato.
3.2. In punto di diritto, va osservato che, secondo la regola generale di cui all'art. 2697
c.c., nel giudizio volto al riconoscimento del diritto a una certa prestazione previdenziale negata in via amministrativa parte ricorrente deve fornire la prova dei fatti costituenti il presupposto del diritto in questione. È dunque onere del ricorrente dimostrare l'effettività dell'addotto rapporto di lavoro, disconosciuto o, comunque, contestato dall' a seguito di accertamenti CP_1 ispettivi.
In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini CP_1 previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993;
4 ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass. n. 7995/2000; Cass. n. 7845/2003). Tali principi sono stati ribaditi dalla
Suprema Corte con la sentenza n. 13877/2012, che ha precisato quanto segue: “Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs.lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa
l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa.”.
In ipotesi di disconoscimento del rapporto di lavoro, occorre dunque che il ricorrente provi in modo puntuale i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento, dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al “tipo” legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa (Cass. n. 3975/2001).
In base agli ordinari principi processuali e agli oneri di allegazione, contestazione e prova, peraltro, gli oneri in ogni modo gravanti sul lavoratore presuppongano, sul piano logico, un CP_ corrispondente onere di allegazione, in particolare nel caso in cui l' contesti il carattere fittizio del rapporto ovvero l'insussistenza della subordinazione (Cass. n. 13877/2012). In applicazione dell'art. 414 c.p.c., è necessario che l'attore indichi, in maniera quanto più dettagliata possibile - compatibilmente con la natura del rapporto controverso - i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato, il cui accertamento è necessario ai fini previdenziali invocati.
5 Ne discende che, ove la parte intenda dimostrare la sussistenza del rapporto subordinato,
è necessario che la stessa provi in modo puntuale quelle circostanze concrete, relative al rapporto per cui agisce in giudizio, integranti gli elementi tipici della subordinazione o quanto meno i c.d. elementi sintomatici della medesima, non essendo a tal fine sufficiente la mera generica prova di avere svolto attività lavorativa alle dipendenze di una determinata azienda o l'indicazione del numero di giorni lavorati o delle ore lavorate, posto che tali elementi non appaiono determinanti per sostenere, anche ove risultino provati, l'effettiva natura subordinata del rapporto.
La Suprema Corte ha ribadito tali principi, affermando che “l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli adempie a una mera funzione ricognitiva della corrispondente situazione soggettiva e di agevolazione probatoria. Funzione che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro (Cass., CP_1 sez. lav., 2 dicembre 2022, n. 35548). In caso di contestazione da parte dell' , incombe CP_1 sul lavoratore l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto
a fondamento del diritto d'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli a tempo determinato
(Cass., sez. lav., 16 maggio 2018, n. 12001, in linea con Cass., S.U., 26 ottobre 2000, n. 1133; di recente, la già richiamata sentenza n. 37971 del 2022, punto 17)” (cfr. Cass. n. 3129/2023).
3.3. Nel caso di specie non possono ritenersi adeguatamente assolti gli oneri di allegazione e prova gravanti in capo al ricorrente, essendo stati prospettati in termini non sufficientemente definiti i caratteri tipici della subordinazione ovvero degli elementi, c.d.
“sintomatici”, che consentano quantomeno di presumere la sussistenza di un siffatto tipo di rapporto.
Invero, nel ricorso parte ricorrente si è limitata ad affermare di aver « svolto l'attività di raccolta di prodotti agricoli sui terreni siti in diversi Comuni della Provincia di Catania di volta in volta indicati dal legale rappresentante della società con orario di Controparte_2 lavoro giornaliero dalle ore 7.00 alle 14.30 (con una pausa pranzo di un'ora), recandosi sul luogo di lavoro, unitamente ad altri operai, su mezzi di trasporto (furgone) messi a disposizione dal datore di lavoro», aggiungendo di essere stato tenuto a rispettare le precise direttive impartite dal legale rappresentante della società, di avere utilizzato attrezzi forniti dal datore di lavoro e di avere ricevuto una paga giornaliera pari a circa € 68,00.
Da quanto sopra riportato, emerge che il ricorrente si è limitato ad asserire, senza meglio specificare, di avere espletato un certo numero di giornate di lavoro, senza precisazione alcuna in ordine ai giorni e alle mensilità di effettiva prestazione dell'attività, in terreni non meglio
6 identificati se non tramite generico richiamo alla collocazione nella provincia di Catania, adducendo di avere rispettato l'orario di lavoro, di avere osservato ordini impartiti dal datore di lavoro e di avere svolto mansioni di raccolta di prodotti agricoli non meglio descritte, omettendo anche di specificare il tipo di prodotti ortofrutticoli raccolti, nonché di indicare per ciascuno di essi il periodo e i tempi di raccolta. Difetta altresì qualsiasi indicazione nominativa dei soggetti datori di lavoro dai quali sarebbero state impartite le direttive relative allo svolgimento dell'attività lavorativa.
Le suddette allegazioni risultano del tutto generiche al fine di individuare gli esatti caratteri e la consistenza dell'attività lavorativa svolta, onde qualificarla in termini di rapporto di lavoro subordinato.
3.4. Tanto già giustificherebbe il rigetto della domanda attorea e tanto ha determinato la decisione in ordine alla non ammissione degli articolati istruttori formulati da parte ricorrente, in ragione anche della generica formulazione degli stessi, non idonea a sopperire alle carenze rilevate in punto di allegazione.
Invero, i capitoli di prova sono insufficienti a dimostrare l'esistenza anche solo degli elementi sintomatici dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, atteso che non contengono precisa indicazione dei giorni specifici in cui è stata prestata l'attività lavorativa o della ripartizione di dette giornate nei diversi periodi dell'anno in cui sarebbe stata svolta tale attività per il numero complessivo di giornate ivi indicate. I capitoli di prova risentono della stessa genericità già sopra prospettata con riguardo al difetto di concrete circostanze di fatto funzionali a dimostrare il concreto atteggiarsi del rapporto di lavoro, in quanto privi di indicazione precisa dei luoghi in cui sarebbe stato svolto il lavoro agricolo, privi di indicazione dei prodotti agricoli alla cui raccolta il ricorrente sarebbe stato preposto (il che fa sfumare la verosimiglianza di quanto prospettato in ricorso), risultando peraltro insufficiente a comprovare l'esistenza del vincolo di subordinazione la sola circostanza che venissero utilizzati attrezzi e furgone della società cooperativa, in assenza di altri indici sintomatici rilevanti, né apparendo sufficiente la deduzione di aver “ricevuto dalla società una paga pari a circa Controparte_2
€ 68,00 al giorno?” (cfr. capitolo n. 5).
Siffatta formulazione degli articolati istruttori non consente di ricavare il positivo accertamento del dedotto rapporto di lavoro agricolo subordinato, considerato che la subordinazione si sostanzia in un vincolo di assoggettamento gerarchico consistente nella sottoposizione a direttive impartite dal datore di lavoro, in conformità alle esigenze datoriali tali da conformare tempi, contenuto e modalità di svolgimento della prestazione e considerato
7 che l'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo, oltre al richiamato assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, è il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale e l'assenza di titolarità dei mezzi della produzione da parte del lavoratore.
3.5. Ai fini del riconoscimento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato non è conducente neppure la documentazione prodotta in atti da parte ricorrente, non potendosi dalle buste paga, delle dichiarazioni Unilav e dalla CU, tutti documenti di formazione datoriale, trarsi alcun dato univoco in ordine all'effettiva natura del rapporto intercorso con Controparte_2 avendo la documentazione di fonte datoriale uno scarso valore probatorio, meramente indiziario
(cfr. tra le tante, Cass. n. 9290/2000; Cass. n. 10529/1996), soprattutto laddove sussistano elementi di dubbio in ordine all'esistenza del rapporto di lavoro agricolo.
3.6. A tali considerazioni si aggiungono quelle relative alle emergenze risultanti dall'accertamento ispettivo nei confronti della società (cfr. verbale ispettivo CP_2 depositato da ). CP_1
Dalla lettura del richiamato verbale, si evince che la presunta datrice di lavoro non ha fornito alcuna documentazione a supporto dello svolgimento dell'attività di acquisto e raccolta del frutto pendente, omettendo di fornire agli ispettori fatture e bilanci comprovanti CP_1
l'effettivo svolgimento dell'attività d'impresa agricola e idonei a giustificare l'assunzione di manodopera.
A ciò si aggiunga che la presunta datrice di lavoro ha registrato nelle diverse annualità
(tra cui quella per cui è causa) un quantitativo di manodopera sproporzionato in eccesso rispetto al fabbisogno aziendale e che ai dati occupazionali comunicati all' si accompagnano costi CP_1 correlati alla forza lavoro che appaiono antieconomici rispetto all'andamento dell'azienda.
In definitiva, dall'accertamento posto in essere e non confutato dalle allegazioni di parte ricorrente né dalla produzione documentale effettuata, si evince che la società presunta datrice di lavoro non era strutturata come un complesso di beni finalizzato allo svolgimento di un'attività economica, risultando dai dati raccolti l'assoluta antieconomicità dei dati esposti e dei rapporti di lavoro come denunciati, da ritenersi dunque correttamente disconosciuti.
In senso non diverso depongono le dichiarazioni dei lavoratori assunte in sede ispettiva che, pur non riguardando direttamente la posizione del ricorrente, delineano come lo svolgimento dell'attività dei braccianti in tesi prestata per la ditta non fosse CP_2 organizzata da quest'ultima, quanto piuttosto dalle singole squadre (o ciurme) di braccianti,
8 dirette e organizzate dai relativi capociurma e svolte con mezzi (furgoni e mezzi agricoli) acquistati dagli stessi lavoratori (cfr. dichiarazioni depositate da ). CP_1
3.7. In conclusione, stante il difetto di adeguata allegazione e di prova in ordine ai fatti costitutivi del rapporto di lavoro in agricoltura subordinato, il ricorso va rigettato in quanto infondato.
4. Le spese di lite, stante la dichiarazione ex art. 152 delle disp. di att. al c.p.c. in atti, vanno dichiarate irripetibili.
Va invero condiviso il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui per l'operatività dell'articolo 152 delle disp. di att. al c.p.c. è necessario che “il diritto alla prestazione (costituisca) l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento” (Cass. n. 16676/2020), ragione per cui “il beneficio dell'esonero, in deroga al regime ordinario di soccombenza, è stato perciò negato nei giudizi aventi ad oggetto la domanda volta ad ottenere la condanna dell'istituto previdenziale alla reiscrizione dell'interessato negli elenchi dei lavoratori agricoli” (Cass. n.
37973/2022).
Per il caso in cui oggetto del giudizio non sia solo l'accertamento del diritto della parte ad ottenere la reiscrizione negli elenchi agricoli, ma anche quello volto al riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione (anche eventualmente recuperata dall' ), giova CP_1 richiamare quanto precisato da Cass. n. 37973/2022 che, nell'evidenziare che “L'iscrizione negli elenchi è, dunque, uno degli elementi costitutivi per integrare il diritto alla prestazione previdenziale, sicché non è consentito riconoscere il diritto alla prestazione previdenziale senza l'attualità del diritto alla iscrizione”, con la conseguenza che “…l'interessato, a seguito di cancellazione dagli elenchi medesimi, nel rispetto del termine di legge, dovrà -o potrà- chiedere anche la reiscrizione negli elenchi, nel giudizio promosso per ottenere la prestazione di disoccupazione”, ha affermato che “il beneficio dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nella ricorrenza dei relativi presupposti, è applicabile al giudizio in cui la domanda di riconoscimento del diritto all'iscrizione negli elenchi è proposta unitamente a quella diretta al conseguimento dell'indennità di disoccupazione” (v., da ultimo, Cass. n. 10038/2024)”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa AR LO, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7398 /2023 R.G. così statuisce:
9 rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Catania, 28/11/2025
La giudice del lavoro
AR LO
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