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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 08/04/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
N. 5799/2024 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice relatore dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da
, nato a [...] il [...], C.F. , residente a Parte_1 C.F._1
Lavis (TN) in via IV Novembre 41, rappresentato e difeso in forza di delega in calce al ricorso dall'avv. Elisa Larentis (c.f. ), pec C.F._2 Email_1
fax 0461/980042), con studio in Trento, Via Brigata Acqui 4, presso la quale ha eletto domicilio e
, nata a [...] il [...], C.F. residente a CP_1 C.F._3
Lavis (TN), via IV Novembre 41, ammessa al patrocinio a carico dello Stato dal COA di
Trento in data 09.09.2024 (doc. 7), rappresentata e difesa in forza di delega in calce al ricorso, dall'avv. Chiara Pontalti, con studio in Trento, Via Oss Mazzurana 72, presso la quale ha eletto domicilio con l'intervento del
Pubblico Ministero CONCLUSIONI: Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come successivamente confermate all'udienza del 03 aprile
2025, celebrata nelle forme di cui all'articolo 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n.
149/2022, sostituita dal deposito delle note scritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti in epigrafe, premesso di essersi sposati, in data 11.11.1989, a Trento, come da estratto di matrimonio nr. 23, p. 2, Serie A, anno 1989, che, dalla loro unione, erano nate le figlie in data 24.02.1995, e in data 4.12.2000, entrambe economicamente Per_1 Per_2
indipendenti, che la loro separazione consensuale era stata omologata dal Tribunale di Trento con decreto n. 1996/2022 del 4.07.2022, emesso nell'ambito del procedimento n. R.G.
1089/2022 e che la convivenza non era più ripresa, hanno adito questo tribunale con ricorso congiunto chiedendo dichiararsi lo scioglimento del matrimonio (da riqualificarsi come cessazione degli effetti civili del matrimonio) alle seguenti condizioni “ 1. il sig. Pt_1
corrisponderà alla sig. la somma di euro 240,00 mensili da accreditare sul conto CP_1
corrente n. IT 61 3608105138281375481398 entro il giorno 10 di ogni mese a decorrere dal mese di novembre 2024 e sino al mese di ottobre 2027, senza che tale importo sia soggetto alla rivalutazione Istat”.
La domanda di divorzio è fondata e va accolta.
Il procedimento di separazione è stato definito nel 2022 con decreto di omologa di accordi di separazione consensuale del 23.06.2022, pubblicato in data 04.07.2022, mentre il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato il 23.12.2024, quindi dopo l'integrale decorrenza del termine previsto nell'art. 3, 3° co., l. n. 898/70.
È pacifico che la separazione è durata ininterrottamente dall'inizio del relativo procedimento, che non vi è mai stata riconciliazione e che è impossibile la ricostituzione del consorzio matrimoniale.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i ricorrenti alle condizioni dagli stessi concordate.
Ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod. la copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel giudizio introdotto con ricorso depositato in data 23.12.2024, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Trento in data
11.11.1989 (matrimonio trascritto nel predetto comune (Trento- fraz. Gardolo) al nr. 23, parte
II, Serie A, dell'anno 1989), da , nato a [...], in data [...], e Parte_1 CP_1
nata a [...] in data [...], alle condizioni concordate dalle parti e riportate in
[...]
parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
- dispone, ai sensi dell'art. 10, l.n. 1/12/1970 e succ. mod., che copia autentica della presente sentenza sia trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 07 aprile 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Luciano Spina
Laura Di Bernardi