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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 01/10/2025, n. 4586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4586 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Fabio Massimo Saga, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 terdecies c.p.c. nella causa R.G. n. 6184/2025 promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Sainati Paola;
Parte_1
-RICORRENTE- contro in persona del legale rappresentante pro tempore, contumace;
CP_1
-CONVENUTA-
Oggetto: risarcimento del danno.
Il procuratore di parte ricorrente, all'udienza del 25.9.2025, ha concluso chiedendo
“l'accoglimento delle conclusioni e lo svolgimento di una ctu laddove dovesse ritenersi necessario”.
Nel merito, con ricorso introduttivo chiedeva:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa
e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
- Accertata e dichiarata la responsabilità della – in persona del legale CP_2 Controparte_3 rappresentante pro tempore - con sede in (30173) Venezia, via Triestina n. 173, per tutti i danni patiti e patendi a causa dell'evento occorso all'interno dell'area parcheggio della società convenuta, come esposto in narrativa, condannare la Soc. – in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore – al pagamento a favore della sig.ra della somma di Parte_1
€. 18.072,20 o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento del danno nella somma che risulterà in corso di causa, oltre agli interessi legali dal giorno del dovuto al saldo.
Con vittoria di spese e compensi”.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. datato 18.2.2025, la sig.ra argomentava in Parte_1 ordine a un furto parziale di accessori che ella avrebbe subito, in danno della propria autovettura, presso il parcheggio Eden Park di . CP_3
L'automobile sarebbe stata ivi parcheggiata in forza di un contratto di custodia a titolo oneroso.
In particolare, richiamata la denuncia-querela presentata dal sig. , titolare del Parte_2 parcheggio Eden Park, la sig.ra ricorrente deduceva che, nella notte del 14.9.2023, soggetti ignoti si sarebbero introdotti nel parcheggio e avrebbero asportato talune parti di tre veicoli a marchio BMW parcheggiati, tra cui la propria autovettura, alla quale, dopo aver infranto il vetro deflettore posteriore sinistro, sarebbero stati smontati il cruscotto e le componenti elettroniche.
In merito ai rapporti con l'odierna convenuta, la sig.ra ricorrente rappresentava che:
- avrebbe riconosciuto la propria responsabilità in ordine al furto e che, su iniziativa CP_3 della stessa, le odierne parti avrebbero convenuto il noleggio di un veicolo sostitutivo a spese della società convenuta, in attesa che l'autovettura della sig.ra venisse riparata e restituita;
Pt_1
- la propria autovettura si troverebbe presso in Mestre, in attesa di riparazioni, a CP_4 fronte di un preventivo di € 18.072,20 per i danni subiti a seguito del furto;
- sarebbero state vane le richieste formulate, anche per il tramite del marito, sig. , Persona_1 affinché provvedesse a corrispondere i costi di riparazione e per i danni subiti;
CP_3
- ella avrebbe precisato a che l'indennizzo in proprio favore avrebbe dovuto CP_3 comprendere il danno per la riparazione dell'autovettura, il danno corrispondente alla sosta dell'autovettura presso l'importo di noleggio del veicolo sostitutivo e il danno per CP_4 il degrado dell'autovettura a causa della sosta prolungata.
L'odierna ricorrente rappresentava altresì che ella avrebbe già subito un furto analogo presso il parcheggio Eden Park e che, in conseguenza dello stesso, gli accessori della propria autovettura sarebbero stati sostituiti a spese di CP_3
A tale riguardo, quindi, evidenziava che le componenti da ultimo sottratte risalirebbero al novembre
2021 e non alla data di immatricolazione dell'auto.
Trattandosi di controversia sottoposta a condizione di procedibilità ex art. 3 D.L. 132/2014, la sig.ra ricorrente deduceva il soddisfacimento della stessa (doc. 9).
In diritto, poi, premesso come Eden Park offrirebbe un servizio di parcheggio a pagamento sorvegliato ventiquattro ore su ventiquattro nonché argomentato in merito all'inquadramento del contratto atipico di parcheggio, parte ricorrente sosteneva l'applicabilità della normativa sul contratto di deposito e dei conseguenti obblighi di custodia e di restituzione.
Insisteva quindi affinché la società convenuta rispondesse per i danni da ella subiti e subendi in
2 ragione del furto.
All'udienza del 25.9.2025, fissata per comparizione delle parti, l'avvocato di parte ricorrente illustrava la posizione e chiedeva la dichiarazione di contumacia di parte convenuta, l'accoglimento delle conclusioni formulate e lo svolgimento di una c.t.u., laddove ritenuto necessario.
Si riportava, comunque, a tutte le istanze e le domande svolte.
Il Giudice, dichiarata la contumacia di parte convenuta, invitava il difensore a concludere.
L'avvocato di parte ricorrente precisava le proprie conclusioni.
Il Giudice si ritirava in camera di consiglio.
Orbene, anticipando le conclusioni, il ricorso va accolto.
Innanzi tutto, sebbene il titolo dedotto dalla ricorrente (“contratto di custodia a titolo oneroso”) non sia stato prodotto in causa, la sussistenza di un rapporto contrattuale tra le parti è desumibile dalla denuncia-querela a firma del titolare del parcheggio sub doc. 2.
Risulta, infatti, che l'autovettura della signora si trovasse all'interno dell'area parcheggio presso Contr Eden Park di CP_3
Oltre al rapporto con la convenuta, il medesimo documento comprova le doglianze della ricorrente in ordine al furto del 14.9.2023 e al danno occorso alla propria autovettura in tale occasione.
Visto l'inadempimento dell'odierna convenuta, responsabile per la custodia del veicolo parcheggiato, va quindi accolta la domanda di risarcimento dei danni di parte ricorrente.
In punto di quantum da liquidarsi valga quanto segue.
Nelle proprie difese, parte ricorrente menziona una pluralità di voci di danno (v. per la riparazione dell'autovettura, per la sosta dell'autovettura presso la concessionaria, per il noleggio del veicolo sostitutivo e per la sosta prolungata dell'autovettura).
Oltre alla condanna della convenuta al pagamento di € 18.072,20 (o della diversa somma ritenuta di giustizia), la ricorrente conclude chiedendo il “risarcimento del danno nella somma che risulterà in corso di causa”.
Allo stato, però, non vi è alcuna evidenza di un eventuale danno dovuto alla sosta prolungata (v. pure la mail di sub doc. 3, “Nel momento in cui dovessimo ricevere autorizzazione CP_4
a procedere con la riparazione della vettura, sarà nostra cura valutare lo stato complessivo della vettura a fronte della prolungata sosta. Qualora, per poter rendere idonea alla circolazione la vettura si rendessero necessari ulteriori interventi, forniremo adeguato preventivo di spesa”).
Sul danno causato dalla sosta dell'autovettura presso la concessionaria, poi, la ricorrente non svolge precise allegazioni.
Anzi, ella stessa deduce che medio tempore avrebbe beneficiato di un veicolo sostitutivo.
In merito al relativo noleggio, la ricorrente allega il raggiungimento di accordi tra le odierne parti e,
3 in particolare, deduce che avrebbero convenuto che, in attesa della riparazione e della restituzione dell'autovettura BMW, i costi per il veicolo sostitutivo in uso alla ricorrente avrebbero dovuto essere sostenuti dalla società convenuta.
Detto accordo, però, non risulta provato nei termini prospettati dall'odierna ricorrente.
La ricorrente produce un contratto di noleggio da cui la società convenuta risulta destinataria della fatturazione nonché conducente del veicolo individuato come “sostitutivo” dalla difesa della sig.ra
(doc. 4). Pt_1
Tale contratto prevede una durata mensile (v. “Data ritiro/Date out 09/05/2024” e
“Riconsegna/Date in 08/06/2024” “Nolo base/Basic Rent 30 gg”).
Vista la mail del 30.5.2024 (doc. 10), trasmessa da al marito della Email_1 sig.ra ricorrente, la società convenuta risulta aver intimato la restituzione del veicolo sostitutivo entro l'11.6.2024, prospettando il pagamento di € 100,00 al giorno in caso di inosservanza del termine.
Il termine di cui all'intimazione risulta coerente con la documentazione in atti, non trovando quindi fondamento le eccezioni della ricorrente (v. pure la PEC del 5.11.2024 sub doc. 6 ove costei si duole che avrebbe richiesto la restituzione del veicolo sostitutivo nonostante il difetto CP_3 di previa riconsegna dell'autovettura BMW nonché del pagamento della predetta somma).
Pertanto, nulla si liquida per il noleggio del veicolo sostitutivo, della cui imprescindibilità non vi è dimostrazione specifica, anche in termini quantitativi, tra l'altro.
Infine, per quanto concerne la riparazione dell'autovettura, le allegazioni di parte ricorrente risultano adeguatamente circostanziate.
A comprovare il quantum, la sig.ra produce la missiva del 18.11.2024 di e Pt_1 CP_4 il preventivo allegato alla stessa (v. doc. 3).
Il preventivo risulta congruo.
Si tratta comunque dell'impianto elettrico di un'autovettura di un determinato valore (BMW 520d
xDrive) ancorché non di recente produzione (l'immatricolazione della stessa, comunque, risale al
2014, non potendola dunque considerare neppure eccessivamente datata).
Anche confrontando il preventivo menzionato con la fattura dell'11.11.2021 in atti, relativa alle riparazioni della medesima autovettura per un precedente furto, si possono ravvisare taluni ricambi analoghi.
I relativi prezzi (v. doc. 11), seppur interessati dal noto aumento che ha caratterizzato gli ultimi anni, non appaiono discostarsi irragionevolmente da quelli di cui al preventivo sub doc. 3.
E' dunque verosimile che per la riparazione de qua si prospetti l'esborso di cui alla domanda.
Il risarcimento del danno viene liquidato in complessivi € 18.072,20.
4 Parte ricorrente chiede “oltre agli interessi legali dal giorno del dovuto al saldo”.
Trattandosi di responsabilità contrattuale, gli interessi sono dovuti dalla data della prima intimazione di pagamento al saldo.
La somma, riconosciuta, già tiene conto ampiamente dell'aumento del costo della vita e non è luogo a rivalutazione.
Si noti, comunque, che l'accoglimento delle istanze istruttorie della ricorrente non avrebbe mutato l'esito della vertenza e le considerazioni poc'anzi svolte.
La stessa ha richiesto disporsi c.t.u., dapprima “nel caso di contestazione sulla somma da risarcire”
(v. ricorso introduttivo), insistendo poi “laddove dovesse ritenersi necessario” (v. verbale
25.9.2025).
Vista la contumacia di parte convenuta, non sono state svolte contestazioni sugli importi richiesti.
Non è poi stato ritenuto necessario procedere con la consulenza considerato che il risarcimento qui liquidato risultava già provato per tabulas mentre vi è un difetto di allegazioni circa la fondatezza della pretesa in ordine alle ulteriori voci di danno.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Sono liquidate come da dispositivo sulla base dei valori medi, scaglione € 5.200,01-€ 26.000,00 del
D.M. 55/2014, Tab. 2, con riferimento alle fasi di studio, introduzione e decisione.
La fase decisoria viene ridotta della metà vista la natura documentale della presente vertenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, nella causa R.G. n. 6184/2025:
- condanna parte convenuta al risarcimento del danno patrimoniale liquidato in € 18.072,20 a favore di parte ricorrente, oltre interessi nella misura legale dalla data del 5.11.2024 fino al saldo;
- condanna parte convenuta a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite che si liquidano in complessivi € 2.546,50, oltre il 15% per spese forfettarie ed accessori come per legge, per compensi al difensore ed in € 264,00 per esborsi documentati;
- dichiara assorbita ogni questione non espressamente decisa, ancorché istruttoria.
Venezia, 1.10.2025.
Il Giudice
Fabio Massimo Saga
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Fabio Massimo Saga, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 terdecies c.p.c. nella causa R.G. n. 6184/2025 promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Sainati Paola;
Parte_1
-RICORRENTE- contro in persona del legale rappresentante pro tempore, contumace;
CP_1
-CONVENUTA-
Oggetto: risarcimento del danno.
Il procuratore di parte ricorrente, all'udienza del 25.9.2025, ha concluso chiedendo
“l'accoglimento delle conclusioni e lo svolgimento di una ctu laddove dovesse ritenersi necessario”.
Nel merito, con ricorso introduttivo chiedeva:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa
e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
- Accertata e dichiarata la responsabilità della – in persona del legale CP_2 Controparte_3 rappresentante pro tempore - con sede in (30173) Venezia, via Triestina n. 173, per tutti i danni patiti e patendi a causa dell'evento occorso all'interno dell'area parcheggio della società convenuta, come esposto in narrativa, condannare la Soc. – in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore – al pagamento a favore della sig.ra della somma di Parte_1
€. 18.072,20 o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento del danno nella somma che risulterà in corso di causa, oltre agli interessi legali dal giorno del dovuto al saldo.
Con vittoria di spese e compensi”.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. datato 18.2.2025, la sig.ra argomentava in Parte_1 ordine a un furto parziale di accessori che ella avrebbe subito, in danno della propria autovettura, presso il parcheggio Eden Park di . CP_3
L'automobile sarebbe stata ivi parcheggiata in forza di un contratto di custodia a titolo oneroso.
In particolare, richiamata la denuncia-querela presentata dal sig. , titolare del Parte_2 parcheggio Eden Park, la sig.ra ricorrente deduceva che, nella notte del 14.9.2023, soggetti ignoti si sarebbero introdotti nel parcheggio e avrebbero asportato talune parti di tre veicoli a marchio BMW parcheggiati, tra cui la propria autovettura, alla quale, dopo aver infranto il vetro deflettore posteriore sinistro, sarebbero stati smontati il cruscotto e le componenti elettroniche.
In merito ai rapporti con l'odierna convenuta, la sig.ra ricorrente rappresentava che:
- avrebbe riconosciuto la propria responsabilità in ordine al furto e che, su iniziativa CP_3 della stessa, le odierne parti avrebbero convenuto il noleggio di un veicolo sostitutivo a spese della società convenuta, in attesa che l'autovettura della sig.ra venisse riparata e restituita;
Pt_1
- la propria autovettura si troverebbe presso in Mestre, in attesa di riparazioni, a CP_4 fronte di un preventivo di € 18.072,20 per i danni subiti a seguito del furto;
- sarebbero state vane le richieste formulate, anche per il tramite del marito, sig. , Persona_1 affinché provvedesse a corrispondere i costi di riparazione e per i danni subiti;
CP_3
- ella avrebbe precisato a che l'indennizzo in proprio favore avrebbe dovuto CP_3 comprendere il danno per la riparazione dell'autovettura, il danno corrispondente alla sosta dell'autovettura presso l'importo di noleggio del veicolo sostitutivo e il danno per CP_4 il degrado dell'autovettura a causa della sosta prolungata.
L'odierna ricorrente rappresentava altresì che ella avrebbe già subito un furto analogo presso il parcheggio Eden Park e che, in conseguenza dello stesso, gli accessori della propria autovettura sarebbero stati sostituiti a spese di CP_3
A tale riguardo, quindi, evidenziava che le componenti da ultimo sottratte risalirebbero al novembre
2021 e non alla data di immatricolazione dell'auto.
Trattandosi di controversia sottoposta a condizione di procedibilità ex art. 3 D.L. 132/2014, la sig.ra ricorrente deduceva il soddisfacimento della stessa (doc. 9).
In diritto, poi, premesso come Eden Park offrirebbe un servizio di parcheggio a pagamento sorvegliato ventiquattro ore su ventiquattro nonché argomentato in merito all'inquadramento del contratto atipico di parcheggio, parte ricorrente sosteneva l'applicabilità della normativa sul contratto di deposito e dei conseguenti obblighi di custodia e di restituzione.
Insisteva quindi affinché la società convenuta rispondesse per i danni da ella subiti e subendi in
2 ragione del furto.
All'udienza del 25.9.2025, fissata per comparizione delle parti, l'avvocato di parte ricorrente illustrava la posizione e chiedeva la dichiarazione di contumacia di parte convenuta, l'accoglimento delle conclusioni formulate e lo svolgimento di una c.t.u., laddove ritenuto necessario.
Si riportava, comunque, a tutte le istanze e le domande svolte.
Il Giudice, dichiarata la contumacia di parte convenuta, invitava il difensore a concludere.
L'avvocato di parte ricorrente precisava le proprie conclusioni.
Il Giudice si ritirava in camera di consiglio.
Orbene, anticipando le conclusioni, il ricorso va accolto.
Innanzi tutto, sebbene il titolo dedotto dalla ricorrente (“contratto di custodia a titolo oneroso”) non sia stato prodotto in causa, la sussistenza di un rapporto contrattuale tra le parti è desumibile dalla denuncia-querela a firma del titolare del parcheggio sub doc. 2.
Risulta, infatti, che l'autovettura della signora si trovasse all'interno dell'area parcheggio presso Contr Eden Park di CP_3
Oltre al rapporto con la convenuta, il medesimo documento comprova le doglianze della ricorrente in ordine al furto del 14.9.2023 e al danno occorso alla propria autovettura in tale occasione.
Visto l'inadempimento dell'odierna convenuta, responsabile per la custodia del veicolo parcheggiato, va quindi accolta la domanda di risarcimento dei danni di parte ricorrente.
In punto di quantum da liquidarsi valga quanto segue.
Nelle proprie difese, parte ricorrente menziona una pluralità di voci di danno (v. per la riparazione dell'autovettura, per la sosta dell'autovettura presso la concessionaria, per il noleggio del veicolo sostitutivo e per la sosta prolungata dell'autovettura).
Oltre alla condanna della convenuta al pagamento di € 18.072,20 (o della diversa somma ritenuta di giustizia), la ricorrente conclude chiedendo il “risarcimento del danno nella somma che risulterà in corso di causa”.
Allo stato, però, non vi è alcuna evidenza di un eventuale danno dovuto alla sosta prolungata (v. pure la mail di sub doc. 3, “Nel momento in cui dovessimo ricevere autorizzazione CP_4
a procedere con la riparazione della vettura, sarà nostra cura valutare lo stato complessivo della vettura a fronte della prolungata sosta. Qualora, per poter rendere idonea alla circolazione la vettura si rendessero necessari ulteriori interventi, forniremo adeguato preventivo di spesa”).
Sul danno causato dalla sosta dell'autovettura presso la concessionaria, poi, la ricorrente non svolge precise allegazioni.
Anzi, ella stessa deduce che medio tempore avrebbe beneficiato di un veicolo sostitutivo.
In merito al relativo noleggio, la ricorrente allega il raggiungimento di accordi tra le odierne parti e,
3 in particolare, deduce che avrebbero convenuto che, in attesa della riparazione e della restituzione dell'autovettura BMW, i costi per il veicolo sostitutivo in uso alla ricorrente avrebbero dovuto essere sostenuti dalla società convenuta.
Detto accordo, però, non risulta provato nei termini prospettati dall'odierna ricorrente.
La ricorrente produce un contratto di noleggio da cui la società convenuta risulta destinataria della fatturazione nonché conducente del veicolo individuato come “sostitutivo” dalla difesa della sig.ra
(doc. 4). Pt_1
Tale contratto prevede una durata mensile (v. “Data ritiro/Date out 09/05/2024” e
“Riconsegna/Date in 08/06/2024” “Nolo base/Basic Rent 30 gg”).
Vista la mail del 30.5.2024 (doc. 10), trasmessa da al marito della Email_1 sig.ra ricorrente, la società convenuta risulta aver intimato la restituzione del veicolo sostitutivo entro l'11.6.2024, prospettando il pagamento di € 100,00 al giorno in caso di inosservanza del termine.
Il termine di cui all'intimazione risulta coerente con la documentazione in atti, non trovando quindi fondamento le eccezioni della ricorrente (v. pure la PEC del 5.11.2024 sub doc. 6 ove costei si duole che avrebbe richiesto la restituzione del veicolo sostitutivo nonostante il difetto CP_3 di previa riconsegna dell'autovettura BMW nonché del pagamento della predetta somma).
Pertanto, nulla si liquida per il noleggio del veicolo sostitutivo, della cui imprescindibilità non vi è dimostrazione specifica, anche in termini quantitativi, tra l'altro.
Infine, per quanto concerne la riparazione dell'autovettura, le allegazioni di parte ricorrente risultano adeguatamente circostanziate.
A comprovare il quantum, la sig.ra produce la missiva del 18.11.2024 di e Pt_1 CP_4 il preventivo allegato alla stessa (v. doc. 3).
Il preventivo risulta congruo.
Si tratta comunque dell'impianto elettrico di un'autovettura di un determinato valore (BMW 520d
xDrive) ancorché non di recente produzione (l'immatricolazione della stessa, comunque, risale al
2014, non potendola dunque considerare neppure eccessivamente datata).
Anche confrontando il preventivo menzionato con la fattura dell'11.11.2021 in atti, relativa alle riparazioni della medesima autovettura per un precedente furto, si possono ravvisare taluni ricambi analoghi.
I relativi prezzi (v. doc. 11), seppur interessati dal noto aumento che ha caratterizzato gli ultimi anni, non appaiono discostarsi irragionevolmente da quelli di cui al preventivo sub doc. 3.
E' dunque verosimile che per la riparazione de qua si prospetti l'esborso di cui alla domanda.
Il risarcimento del danno viene liquidato in complessivi € 18.072,20.
4 Parte ricorrente chiede “oltre agli interessi legali dal giorno del dovuto al saldo”.
Trattandosi di responsabilità contrattuale, gli interessi sono dovuti dalla data della prima intimazione di pagamento al saldo.
La somma, riconosciuta, già tiene conto ampiamente dell'aumento del costo della vita e non è luogo a rivalutazione.
Si noti, comunque, che l'accoglimento delle istanze istruttorie della ricorrente non avrebbe mutato l'esito della vertenza e le considerazioni poc'anzi svolte.
La stessa ha richiesto disporsi c.t.u., dapprima “nel caso di contestazione sulla somma da risarcire”
(v. ricorso introduttivo), insistendo poi “laddove dovesse ritenersi necessario” (v. verbale
25.9.2025).
Vista la contumacia di parte convenuta, non sono state svolte contestazioni sugli importi richiesti.
Non è poi stato ritenuto necessario procedere con la consulenza considerato che il risarcimento qui liquidato risultava già provato per tabulas mentre vi è un difetto di allegazioni circa la fondatezza della pretesa in ordine alle ulteriori voci di danno.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Sono liquidate come da dispositivo sulla base dei valori medi, scaglione € 5.200,01-€ 26.000,00 del
D.M. 55/2014, Tab. 2, con riferimento alle fasi di studio, introduzione e decisione.
La fase decisoria viene ridotta della metà vista la natura documentale della presente vertenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, nella causa R.G. n. 6184/2025:
- condanna parte convenuta al risarcimento del danno patrimoniale liquidato in € 18.072,20 a favore di parte ricorrente, oltre interessi nella misura legale dalla data del 5.11.2024 fino al saldo;
- condanna parte convenuta a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite che si liquidano in complessivi € 2.546,50, oltre il 15% per spese forfettarie ed accessori come per legge, per compensi al difensore ed in € 264,00 per esborsi documentati;
- dichiara assorbita ogni questione non espressamente decisa, ancorché istruttoria.
Venezia, 1.10.2025.
Il Giudice
Fabio Massimo Saga
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