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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 05/11/2025, n. 1407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1407 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
r.g. 2896/25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 2896/2025 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Indennità di accompagnamento” e vertente
TRA
( ) - avv. CAVALLARO Parte_1 C.F._1
RA ( ); avv. SCARPATO ANTONIO C.F._2
( ); C.F._3
RICORRENTE
E
( - avv. BEVILACQUA VALENTINA CP_1 P.IVA_1
( ); C.F._4
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e notificato, parte ricorrente come in epigrafe, dopo aver contestato le risultanze medico-legali effettuate dal ctu nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.,
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chiedeva di accertare la propria necessità all'accompagnamento nonché il proprio stato di disabile grave. Assumeva che la situazione di salute alquanto compromessa (adenocarcinoma infiltrante, portatore di ileostomia con successiva ricanalizzazione) aveva comportato la progressiva perdita dell'autonomia personale, con necessità di assistenza continuativa per le principali attività della vita quotidiana CP_ Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l concludendo come in atti e, segnatamente, per la conferma delle conclusioni del perito d'ufficio nominato nel procedimento presupposto.
In diritto si osserva che l'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, secondo condivisa giurisprudenza di legittimità, “diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà, ma senza impossibilità” (Cass. n. 6091/14; nello stesso senso, Cass. n. 26092/10).
Pertanto, l'indennità di accompagnamento non è indirizzata al sostentamento dei soggetti minorati nelle loro capacità di lavoro, ma è configurabile come misura di integrazione e sostegno del nucleo familiare, incoraggiato a farsi carico di tali soggetti, evitando così il ricovero in istituti di cura ed assistenza, con conseguente diminuzione della relativa spesa sociale (Cass. n. 8758/05). Da ciò consegue che la concessione di questa provvidenza economica non è subordinata al possesso di particolari requisiti economici o di età, ma spetta solamente quando ricorrono congiuntamente le due condizioni medico-legali in precedenza indicate.
In definitiva, le condizioni previste dall'art. 1 della legge 11 febbraio
1980, n. 18 (nel testo modificato dall'art. 1, comma secondo, della legge 21 novembre 1988, n. 508) per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza;
ai fini della valutazione non rilevano episodici contesti, ma è
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richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità. Tali requisiti sono richiesti anche per gli ultrasessantacinquenni, poiché l'art. 6 del d.lgs. 23 novembre 1988, n. 509
(che ha aggiunto il terzo comma all'art. 2, della legge 30 marzo 1971, n.
118), lungi dal configurare un'autonoma ipotesi di attribuzione dell'indennità, pone solo le condizioni perché detti soggetti siano considerati mutilati o invalidi - in analogia a quanto disposto per i minori di anni diciotto dall'art. 2, comma secondo, della legge n. 118 del 1971 nel testo originario - non potendosi, per entrambe le categorie, far riferimento alla riduzione della capacità lavorativa (cfr. Cass. n. 12521/09; Cass. n.
10281/03).
Orbene, è palese che anche con il ricorso di merito di ex art. Pt_2
445 bis comma 6 c.p.c. si discetta unicamente del requisito sanitario previsto per la fattispecie in esame, per cui il giudice deve limitarsi ad accertare esclusivamente quest'ultimo (cfr. Cass. 6085/14).
Nel merito, la domanda non è fondata e deve, pertanto, essere rigettata alla stregua della consulenza tecnica di ufficio espletata nel corso del precedente giudizio di accertamento tecnico preventivo, a cui si ritiene di fare affidamento in quanto scaturente da una meditata ed approfondita valutazione degli elementi anamnestici clinici e strumentali effettuati ed è sorretta da valide considerazioni medico-legali oltre che corretta sotto il profilo logico-conseguenziale (“deambulazione e passaggi posturali validamente autonomi…e ben orientato nel tempo, nello spazio e nelle persone, in assenza di deficit della memoria”).
Le censure mosse alla perizia non denunciano carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (Cass. n. 11054/03; Cass. n. 7341/04), sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (Cass. n. 2151/04).
Pagina 3 di 4 r.g. 2896/25
Nel caso di specie, come ha rimarcato il ctu, le patologie riscontrate
(“Adenocarcinoma del colon – retto trattato con colectomia (2022) e successiva chemio-radio adiuvante quindi recidiva del retto gennaio – febbraio 2024 e ileostomia e poi chemioterapia;
attualmente in follow-up negativo”) non presentano un impatto significativo sull'autonomia del ricorrente, il quale è in grado, seppure con difficoltà, di provvedere in maniera autonoma allo svolgimento degli atti quotidiani della vita, quali vestirsi, provvedere alla propria igiene personale, all'assunzione della terapia farmacologica e all'alimentazione. Inoltre, la chemioterapia è stata condotta in maniera corretta e completa, senza complicanze tossiche. Da ultimo, la documentazione sanitaria prodotta non è, di per sé, idonea a far ritenere integrato il requisito sanitario invocato.
Si impone, quindi, il rigetto del ricorso.
In assenza di dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., le spese processuali della precedente fase di Atpo sono interamente compensate, atteso l'iniziale stato di incertezza del quadro sanitario-fattuale; diversamente, l'assoluta ingiustificatezza del ricorso di merito comporta il CP_ pagamento delle spese processuali sostenute dall nel presente giudizio. Le spese di ctu, liquidate come in dispositivo, sono poste a definitivo carico di parte ricorrente rimasta soccombente sotto l'aspetto tecnico.
P. Q. M.
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese processuali per la precedente fase di Atpo;
3) condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali CP_ sostenute dall nel presente giudizio di merito, che si liquidano in €
400,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie;
4) pone a definitivo carico di parte ricorrente le spese della ctu, liquidate in
€ 290,00 per onorario in favore del dott. . Controparte_2
Nocera Inferiore, data di deposito telematico.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 2896/2025 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Indennità di accompagnamento” e vertente
TRA
( ) - avv. CAVALLARO Parte_1 C.F._1
RA ( ); avv. SCARPATO ANTONIO C.F._2
( ); C.F._3
RICORRENTE
E
( - avv. BEVILACQUA VALENTINA CP_1 P.IVA_1
( ); C.F._4
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e notificato, parte ricorrente come in epigrafe, dopo aver contestato le risultanze medico-legali effettuate dal ctu nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.,
Pagina 1 di 4 r.g. 2896/25
chiedeva di accertare la propria necessità all'accompagnamento nonché il proprio stato di disabile grave. Assumeva che la situazione di salute alquanto compromessa (adenocarcinoma infiltrante, portatore di ileostomia con successiva ricanalizzazione) aveva comportato la progressiva perdita dell'autonomia personale, con necessità di assistenza continuativa per le principali attività della vita quotidiana CP_ Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l concludendo come in atti e, segnatamente, per la conferma delle conclusioni del perito d'ufficio nominato nel procedimento presupposto.
In diritto si osserva che l'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, secondo condivisa giurisprudenza di legittimità, “diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà, ma senza impossibilità” (Cass. n. 6091/14; nello stesso senso, Cass. n. 26092/10).
Pertanto, l'indennità di accompagnamento non è indirizzata al sostentamento dei soggetti minorati nelle loro capacità di lavoro, ma è configurabile come misura di integrazione e sostegno del nucleo familiare, incoraggiato a farsi carico di tali soggetti, evitando così il ricovero in istituti di cura ed assistenza, con conseguente diminuzione della relativa spesa sociale (Cass. n. 8758/05). Da ciò consegue che la concessione di questa provvidenza economica non è subordinata al possesso di particolari requisiti economici o di età, ma spetta solamente quando ricorrono congiuntamente le due condizioni medico-legali in precedenza indicate.
In definitiva, le condizioni previste dall'art. 1 della legge 11 febbraio
1980, n. 18 (nel testo modificato dall'art. 1, comma secondo, della legge 21 novembre 1988, n. 508) per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza;
ai fini della valutazione non rilevano episodici contesti, ma è
Pagina 2 di 4 r.g. 2896/25
richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità. Tali requisiti sono richiesti anche per gli ultrasessantacinquenni, poiché l'art. 6 del d.lgs. 23 novembre 1988, n. 509
(che ha aggiunto il terzo comma all'art. 2, della legge 30 marzo 1971, n.
118), lungi dal configurare un'autonoma ipotesi di attribuzione dell'indennità, pone solo le condizioni perché detti soggetti siano considerati mutilati o invalidi - in analogia a quanto disposto per i minori di anni diciotto dall'art. 2, comma secondo, della legge n. 118 del 1971 nel testo originario - non potendosi, per entrambe le categorie, far riferimento alla riduzione della capacità lavorativa (cfr. Cass. n. 12521/09; Cass. n.
10281/03).
Orbene, è palese che anche con il ricorso di merito di ex art. Pt_2
445 bis comma 6 c.p.c. si discetta unicamente del requisito sanitario previsto per la fattispecie in esame, per cui il giudice deve limitarsi ad accertare esclusivamente quest'ultimo (cfr. Cass. 6085/14).
Nel merito, la domanda non è fondata e deve, pertanto, essere rigettata alla stregua della consulenza tecnica di ufficio espletata nel corso del precedente giudizio di accertamento tecnico preventivo, a cui si ritiene di fare affidamento in quanto scaturente da una meditata ed approfondita valutazione degli elementi anamnestici clinici e strumentali effettuati ed è sorretta da valide considerazioni medico-legali oltre che corretta sotto il profilo logico-conseguenziale (“deambulazione e passaggi posturali validamente autonomi…e ben orientato nel tempo, nello spazio e nelle persone, in assenza di deficit della memoria”).
Le censure mosse alla perizia non denunciano carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (Cass. n. 11054/03; Cass. n. 7341/04), sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (Cass. n. 2151/04).
Pagina 3 di 4 r.g. 2896/25
Nel caso di specie, come ha rimarcato il ctu, le patologie riscontrate
(“Adenocarcinoma del colon – retto trattato con colectomia (2022) e successiva chemio-radio adiuvante quindi recidiva del retto gennaio – febbraio 2024 e ileostomia e poi chemioterapia;
attualmente in follow-up negativo”) non presentano un impatto significativo sull'autonomia del ricorrente, il quale è in grado, seppure con difficoltà, di provvedere in maniera autonoma allo svolgimento degli atti quotidiani della vita, quali vestirsi, provvedere alla propria igiene personale, all'assunzione della terapia farmacologica e all'alimentazione. Inoltre, la chemioterapia è stata condotta in maniera corretta e completa, senza complicanze tossiche. Da ultimo, la documentazione sanitaria prodotta non è, di per sé, idonea a far ritenere integrato il requisito sanitario invocato.
Si impone, quindi, il rigetto del ricorso.
In assenza di dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., le spese processuali della precedente fase di Atpo sono interamente compensate, atteso l'iniziale stato di incertezza del quadro sanitario-fattuale; diversamente, l'assoluta ingiustificatezza del ricorso di merito comporta il CP_ pagamento delle spese processuali sostenute dall nel presente giudizio. Le spese di ctu, liquidate come in dispositivo, sono poste a definitivo carico di parte ricorrente rimasta soccombente sotto l'aspetto tecnico.
P. Q. M.
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese processuali per la precedente fase di Atpo;
3) condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali CP_ sostenute dall nel presente giudizio di merito, che si liquidano in €
400,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie;
4) pone a definitivo carico di parte ricorrente le spese della ctu, liquidate in
€ 290,00 per onorario in favore del dott. . Controparte_2
Nocera Inferiore, data di deposito telematico.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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