Articolo 61 della Legge 7 agosto 1973, n. 519
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9 settembre 1973
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Versione
7 agosto 2012
Art. 61. (Scioglimento centri di studio)

Sono sciolti e posti in liquidazione il centro di studio per la lotta contro gli insetti nocivi, riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1956, n. 355 , modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1960, n. 221 ; il centro per lo studio della chimica delle fermentazioni e della crescita dei batteri, riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1956, n. 353 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1960, n. 224 ; il centro di studi per la difesa contro le radiazioni, riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1957, n. 504 , modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1960, n. 222 .
Il liquidatore viene nominato dal Ministro per la sanita' di concerto con il Ministro per il tesoro.
I beni residui sono devoluti allo Stato quelli fra essi che vengono riconosciuti utili alle funzioni dello Istituto sono ad esso destinati con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per la sanita'.
((4)) ------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera a)) l'abrogazione della presente legge a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3.
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".
Entrata in vigore il 7 agosto 2012