CASS
Sentenza 29 settembre 2021
Sentenza 29 settembre 2021
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/09/2021, n. 35749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35749 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AO NI, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma in data 19/11/2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Kate Tassone, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 19/11/2020, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto nell'interesse di NI AO avverso il decreto del Ministro della Giustizia in data 11/9/2019 con il quale era stata disposta la proroga del regime detentivo differenziato previsto dall'art. 41 -bis Ord. pen. 2. L'avv. Francesco Scattareggia Marchese, difensore di fiducia di NI AO ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento, deducendo tre distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 1 Num. 35749 Anno 2021 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: RENOLDI CARLO Data Udienza: 04/06/2021 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 41- bis, comma 2-bis, Ord. pen., nonché la mancanza della motivazione con violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. Dopo la novella del 2009, l'Amministrazione penitenziaria non potrebbe reiterare il regime differenziato sulla base sugli stessi presupposti che ne legittimarono l'applicazione, dovendo fondarsi su elementi concreti da cui risulti la capacità del detenuto di mantenere i contatti con il sodalizio di appartenenza. Nel caso di specie, tuttavia, nel provvedimento di proroga la capacità di collegamento sarebbe stata desunta unicamente dal ruolo di vertice ricoperto da AO in seno all'associazione mafiosa, dalla asserita persistente vitalità di questa e da alcune sopravvenienze procedimentali, in realtà riconducibili a circostanze già valutate in occasione di precedenti provvedimenti di reiterazione o particolarmente risalenti nel tempo o rispetto ai quali AO sarebbe stato assolto. Così, con riferimento alla custodia cautelare disposta nell'ambito dell'operazione "Gotha 6", si tratterebbe di un provvedimento già utilizzato per disporre precedenti proroghe e relativo a omicidi verificatisi tra gli anni '90 e gli anni 2000; mentre con riferimento al procedimento "Gotha 7", AO sarebbe stato assolto dal reato di estorsione aggravata, con ciò smentendosi che egli avesse continuato a gestire i suoi affari criminali anche dall'interno del carcere. Quanto al procedimento "Nemesi", si tratterebbe di un'appendice del procedimento "Gotha 6", relativa a un omicidio già conosciuto e verificatosi nel 2001; mentre con riferimento ai provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione personali e patrimoniali, si tratterebbe di misure disposte quasi automaticamente, per il solo fatto di essere stato il proposto imputato in procedimenti di criminalità organizzata: provvedimenti spesso utilizzati per sfruttare lo standard probatorio più blando che i relativi procedimenti offrono. Analogamente, quanto alla persistente vitalità del gruppo, esso sarebbe stato, in realtà, disarticolato grazie all'applicazione della custodia cautelare nei confronti di numerosi esponenti della famiglia barcellonese, la quale, ove ancora esistente, sarebbe un'entità "altra" rispetto al gruppo cui era affiliato AO. E se anche la stessa fosse ancora attiva, ciò non sarebbe sufficiente per la proroga del regime. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 41-bis, comma 2-bis, Ord. pen. Tale disposizione individua gli indici rivelatori della capacità del detenuto di collegamento con la criminalità organizzata nel suo profilo criminale e nella posizione rivestita in seno all'associazione, nella perdurante operatività del sodalizio criminale, nella sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, negli esiti del trattamento penitenziario e del tenore di vita dei familiari del sottoposto. Nel caso di specie, il giudizio di 2 persistente capacità di collegamento sarebbe stato desunto dai primi quattro elementi e da una valutazione negativa del quinto elemento, ossia del percorso rieducativo di AO. Nondimeno, la motivazione sarebbe apparente, non avendo il Tribunale dato conto delle deduzioni difensive formulate con il reclamo, con le quali sarebbe stato evidenziato come, dalla relazione di osservazione penitenziaria del 24/1/2018, emergesse che il detenuto aveva dimostrato correttezza formale e una sufficiente disponibilità al dialogo con gli operatori, riconoscendo le sue responsabilità a livello penale;
e come il Magistrato di sorveglianza di L'Aquila gli avesse concesso la liberazione anticipata in ragione della «sua partecipazione all'opera di rieducazione». Né si sarebbe dato conto, salvo un breve accenno, del fatto che la moglie (insegnante) e le figlie (una insegnante, le altre due impiegate in esercizi commerciali) non fossero sostenute economicamente dal clan. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 23 e 24, legge n. 87 del 1953 per non essersi il Tribunale di sorveglianza pronunziato sulla questione di costituzionalità, sollevata con il reclamo, dell'art. 41—bis, comma 2-bis, Ord. pen. per contrasto con gli artt. 27, terzo comma, Cost. e 117 Cost. in relazione all'art. 3 CEDU. Dagli artt. 23 e 24, legge n. 87 del 1953 emergerebbe l'obbligo per il giudice adito di pronunciarsi, con ordinanza, sulla questione di costituzionalità propostagli;
obbligo nella specie violato, essendo stata sollevata specifica questione di costituzionalità con il motivo n. 2) del reclamo e non essendosi il Tribunale di sorveglianza pronunciato su di essa, nuovamente proposta con il presente ricorso. La capacità di AO di mantenere contatti con l'associazione di riferimento si fonderebbe su una presunzione di persistenza dei legami in assenza di prova contraria, legata alla convinzione che il mero decorso del tempo non sia idoneo a recidere il vincolo associativo, di tal che solo una condotta idonea a dimostrare in modo chiaro l'abbandono delle logiche criminali parrebbe sufficiente a dimostrare il venire meno delle esigenze poste alla base del provvedimento di proroga. In questo modo, però, le condotte idonee a dimostrare la definitiva recisione dei collegamenti con la propria consorteria sarebbero la scelta di collaborazione del detenuto e l'estromissione da parte del gruppo, la quale, tuttavia, sarebbe difficilmente accertabile. In questo modo, il detenuto si troverebbe dinnanzi all'alternativa "secca" tra la collaborazione e la mancata collaborazione, senza potere dimostrare, in altro modo, l'eventuale abbandono delle logiche criminali, pur potendo il mutamento intervenire anche nell'interiorità del soggetto o mediante l'espresso disconoscimento del gruppo o mediante condotte riparatorie, come riconosciuto dalla Corte costituzionale, secondo cui dalla mancata collaborazione non potrebbe trarsi una valida presunzione di mancata dissociazione e come la scelta collaborativa può essere il risultato di una 3 valutazione di interesse fatta per beneficiare dei vantaggi che la legge prevede, senza essere un segno di avvenuta risocializzazione. E anche la Corte EDU avrebbe affermato che «la mancanza di collaborazione non può essere sempre imputata ad una scelta libera e volontaria, né giustificata soltanto dalla persistenza dell'adesione ai "valori criminali" e al mantenimento di legami con il gruppo di appartenenza»; dovendo tenersi conto degli altri elementi che permettono di valutare i progressi compiuti dal detenuto (Corte EDU, Viola c. Italia n. 2, 13 giugno 2019). 3. In data 19/5/2021 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. L'art. 41-bis, comma 2, Ord. pen. prevede la possibilità di sospendere le normali regole del trattamento penitenziario nei confronti di detenuti e internati per i delitti di cui al comma 1 dell'art.
4-bis Ord. pen. ove sussistano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale;
e risponde alla finalità di assicurare una gestione penitenziaria che garantisca, nel modo più efficace, la recisione di ogni legame tra le cosche mafiose e persone che, pur essendo ristrette in carcere, appaiono tuttora in grado di guidare le attività criminose del sodalizio di appartenenza. In base al successivo comma 2-bis dello stesso articolo, il provvedimento applicativo può essere prorogato, per periodi di due anni, quando risulti che «la capacità di mantenere collegamenti con l'associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno, tenuto conto anche del profilo criminale e della posizione rivestita dal soggetto in seno all'associazione, della perdurante operatività del sodalizio criminale, della sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, degli esiti del trattamento penitenziario e del tenore di vita dei familiari del sottoposto»; fermo restando che «il mero decorso del tempo non costituisce, di per sé, elemento sufficiente per escludere la capacità di mantenere i collegamenti con l'associazione o dimostrare il venir menò dell'operatività della stessa». Dunque, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la proroga della sospensione delle ordinarie regole del trattamento presuppone non già la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, quanto piuttosto la possibilità che, in caso di mancata proroga, essi possano essere ripristinati (Sez. 4 1/( 1, n. 18791 del 6/2/2015, Caporrimo, Rv. 263508-01; Sez. 1, n. 39760 del 28/9/2005, Emnnanuello, Rv. 232684-01; Sez. 1, n. 36302 del 21/9/2005, Grimaldi, Rv. 232114-01), e che il detenuto possa continuare a essere utile alla organizzazione all'interno del circuito carcerario ordinario, qualora il regime detentivo differenziato dovesse venire meno, essendo sufficiente, a tal fine, la presenza di alcuni dei menzionati parametri, purché le risultanze non siano in contraddizione con elementi significativi, quali, ad esempio, la dissociazione del soggetto o la sua avvenuta estromissione del detenuto dal circuito criminale (Sez. 1, n. 14551 del 3/3/2006, Di Giacomo, Rv. 233944-01). A tal fine, deve ritenersi sufficiente che una tale evenienza possa essere ragionevolmente ritenuta probabile sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti (Sez. 1, n. 20986 del 23/6/2020, Farao, Rv. 279221-01), sostanziandosi il relativo accertamento in un ponderato apprezzamento di merito involgente tutti gli elementi, non necessariamente sopravvenuti, rivelatori della permanenza delle condizioni di pericolo già in origine poste a fondamento del suddetto regime (Sez. 1, n. 2660 del 9/10/2018, dep. 2019, Vinciguerra, Rv. 274912-01; Sez. 5, n. 40673 del 30/5/2012, Badagliacca, Rv. 253713-01; Sez. 1, n. 41731 del 15/11/2005, Stranieri, Rv. 232892-01). 2.1. Sotto altro profilo, va ribadito che il controllo di legittimità affidato alla Corte di cassazione in materia di provvedimenti di applicazione e proroga del regime detentivo di cui all'art. 41-bis Ord. pen. rimane circoscritto alla violazione di legge, cosicché gli unici rilievi che possono trovare ingresso in relazione alla motivazione sono quelli che ne rappresentino la mancanza - oltre che grafica - sotto il profilo dell'assenza dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità in relazione agli elementi sui quali deve cadere la verifica dei presupposti di legge, di modo che essa risulti, per la mancanza dei suindicati requisiti, solo apparente ovvero assolutamente inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito nel pervenire alla decisione (fra le altre, Sez. 1, n. 48494 del 9/11/2004, Santapaola, Rv 230303-01; Sez. 1, n. 5338 del 14/11/2003, Ganci, Rv. 226628-01). Solamente in tali ipotesi è, invero, configurabile la violazione di legge, poiché il provvedimento risulta privo dei requisiti della motivazione richiesto dall'art. 125 cod. proc. pen. e dall'art. 41-bis, comma 2-sexies, Ord. pen. (sul tema generale v. Sez. U, n. 25080 del 28/5/2003, Pellegrino, Rv. 224611-01). Restano, invece, estranei all'ambito della verifica di legittimità consentita in materia, non soltanto i rilievi che concernono un differente apprezzamento degli elementi acquisiti, riservati alle valutazioni di merito, ma anche il controllo della motivazione sotto il profilo della semplice contraddittorietà o illogicità del percorso giustificativo seguito. 3. Nel caso di specie, l'attualità della pericolosità del detenuto e del rischio di ripristino dei collegamenti con la criminalità organizzata è stata dedotta, in i 5 maniera niente affatto illogica, da una condanna irrevocabile per il delitto di partecipazione, con ruolo di rilievo, ad un'associazione mafiosa e per più fatti di estorsione aggravata dal metodo mafioso;
dalla condanna all'ergastolo, non irrevocabile, per omicidi aggravati dalla finalità mafiosa commessi fino al 2012, dall'applicazione della custodia cautelare in carcere per numerosi omicidi, dall'esecuzione di operazioni di polizia che, secondo la nota del Ministero dell'Interno del 30/8/2019, sono state compiute nel 2019 in relazione ad un sodalizio mafioso ancora presente nel territorio di influenza dell'associazione di cui aveva fatto parte lo stesso AO. Dunque, il Tribunale di sorveglianza capitolino ha motivato la proroga in termini congrui, logici e coerenti con le circostanze fattuali esaminate, sottolineando come la perdurante attività della consorteria sul territorio, attestata dalle indagini svolte ancora nel 2019, rendesse concreto il pericolo di ristabilimento dei collegamenti con la criminalità organizzata. Non autosufficienti, per converso, si palesano le osservazioni difensive circa gli esiti, asseritamente favorevoli al detenuto, di alcuni procedimenti penali, valorizzati dall'ordinanza impugnata per confermare il giudizio di attuale pericolosità soggettiva del detenuto e di possibile ristabilimento dei legami con la criminalità organizzata. Parimenti non scrutinabili, in quanto fondati su mere affermazioni non riscontrate da specifici atti processuali, non allegati al ricorso, sono le ulteriori deduzioni sul positivo percorso trattamentale del detenuto e sulle condizioni socio-economiche dei componenti del suo nucleo familiare;
fermo restando che, secondo la giurisprudenza, non è necessario valutare tutti i parametri enunziati dal comma 2-bis dell'art. 41-bis Ord. pen. ai fini del giudizio sulla capacità del detenuto di mantenere o ripristinare i rapporti con il sodalizio criminoso e che, in ogni caso, il provvedimento impugnato riporta che AO si dichiara estraneo agli omicidi;
circostanza, questa, ovviamente significativa ai fini della valutazione della effettività del percorso di revisione critica rispetto ai reati commessi. 4. Quanto alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis Ord. pen. su cui il Tribunale di sorveglianza non si sarebbe pronunciato, in disparte ogni considerazione sulla autosufficienza della relativa deduzione, deve comunque rilevarsi la manifestamente infondatezza della stessa. Infatti, se è vero che la collaborazione con la giustizia può ritenersi significativa ai fini della rottura del vincolo di solidarietà criminale con l'organizzazione di provenienza, l'impossibilità di ristabilire i legami con tale contesto può essere pacificamente ricavabile da altri dati circostanziali, come il venire meno della operatività del sodalizio criminale o il definitivo allontanamento da esso, quale effetto, appunto, del trattamento penitenziario o, comunque, della libera scelta del detenuto, positivamente 6 accertati attraverso approfondita istruttoria da parte del Tribunale di sorveglianza. Infatti, la attuale disciplina in materia di proroga del regime differenziato prevede espressamente la rilevanza, ai fini della relativa valutazione, del percorso penitenziario del detenuto, onde verificare il definitivo allontanamento del soggetto dal contesto criminale di provenienza, anche attraverso la critica radicale delle proprie scelte di vita;
sicché rimane seccamente smentita la premessa del ragionamento difensivo, secondo cui il detenuto non avrebbe altra scelta, per evitare la proroga, che collaborare con la giustizia. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 4/6/2021
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Kate Tassone, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 19/11/2020, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto nell'interesse di NI AO avverso il decreto del Ministro della Giustizia in data 11/9/2019 con il quale era stata disposta la proroga del regime detentivo differenziato previsto dall'art. 41 -bis Ord. pen. 2. L'avv. Francesco Scattareggia Marchese, difensore di fiducia di NI AO ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento, deducendo tre distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 1 Num. 35749 Anno 2021 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: RENOLDI CARLO Data Udienza: 04/06/2021 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 41- bis, comma 2-bis, Ord. pen., nonché la mancanza della motivazione con violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. Dopo la novella del 2009, l'Amministrazione penitenziaria non potrebbe reiterare il regime differenziato sulla base sugli stessi presupposti che ne legittimarono l'applicazione, dovendo fondarsi su elementi concreti da cui risulti la capacità del detenuto di mantenere i contatti con il sodalizio di appartenenza. Nel caso di specie, tuttavia, nel provvedimento di proroga la capacità di collegamento sarebbe stata desunta unicamente dal ruolo di vertice ricoperto da AO in seno all'associazione mafiosa, dalla asserita persistente vitalità di questa e da alcune sopravvenienze procedimentali, in realtà riconducibili a circostanze già valutate in occasione di precedenti provvedimenti di reiterazione o particolarmente risalenti nel tempo o rispetto ai quali AO sarebbe stato assolto. Così, con riferimento alla custodia cautelare disposta nell'ambito dell'operazione "Gotha 6", si tratterebbe di un provvedimento già utilizzato per disporre precedenti proroghe e relativo a omicidi verificatisi tra gli anni '90 e gli anni 2000; mentre con riferimento al procedimento "Gotha 7", AO sarebbe stato assolto dal reato di estorsione aggravata, con ciò smentendosi che egli avesse continuato a gestire i suoi affari criminali anche dall'interno del carcere. Quanto al procedimento "Nemesi", si tratterebbe di un'appendice del procedimento "Gotha 6", relativa a un omicidio già conosciuto e verificatosi nel 2001; mentre con riferimento ai provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione personali e patrimoniali, si tratterebbe di misure disposte quasi automaticamente, per il solo fatto di essere stato il proposto imputato in procedimenti di criminalità organizzata: provvedimenti spesso utilizzati per sfruttare lo standard probatorio più blando che i relativi procedimenti offrono. Analogamente, quanto alla persistente vitalità del gruppo, esso sarebbe stato, in realtà, disarticolato grazie all'applicazione della custodia cautelare nei confronti di numerosi esponenti della famiglia barcellonese, la quale, ove ancora esistente, sarebbe un'entità "altra" rispetto al gruppo cui era affiliato AO. E se anche la stessa fosse ancora attiva, ciò non sarebbe sufficiente per la proroga del regime. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 41-bis, comma 2-bis, Ord. pen. Tale disposizione individua gli indici rivelatori della capacità del detenuto di collegamento con la criminalità organizzata nel suo profilo criminale e nella posizione rivestita in seno all'associazione, nella perdurante operatività del sodalizio criminale, nella sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, negli esiti del trattamento penitenziario e del tenore di vita dei familiari del sottoposto. Nel caso di specie, il giudizio di 2 persistente capacità di collegamento sarebbe stato desunto dai primi quattro elementi e da una valutazione negativa del quinto elemento, ossia del percorso rieducativo di AO. Nondimeno, la motivazione sarebbe apparente, non avendo il Tribunale dato conto delle deduzioni difensive formulate con il reclamo, con le quali sarebbe stato evidenziato come, dalla relazione di osservazione penitenziaria del 24/1/2018, emergesse che il detenuto aveva dimostrato correttezza formale e una sufficiente disponibilità al dialogo con gli operatori, riconoscendo le sue responsabilità a livello penale;
e come il Magistrato di sorveglianza di L'Aquila gli avesse concesso la liberazione anticipata in ragione della «sua partecipazione all'opera di rieducazione». Né si sarebbe dato conto, salvo un breve accenno, del fatto che la moglie (insegnante) e le figlie (una insegnante, le altre due impiegate in esercizi commerciali) non fossero sostenute economicamente dal clan. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 23 e 24, legge n. 87 del 1953 per non essersi il Tribunale di sorveglianza pronunziato sulla questione di costituzionalità, sollevata con il reclamo, dell'art. 41—bis, comma 2-bis, Ord. pen. per contrasto con gli artt. 27, terzo comma, Cost. e 117 Cost. in relazione all'art. 3 CEDU. Dagli artt. 23 e 24, legge n. 87 del 1953 emergerebbe l'obbligo per il giudice adito di pronunciarsi, con ordinanza, sulla questione di costituzionalità propostagli;
obbligo nella specie violato, essendo stata sollevata specifica questione di costituzionalità con il motivo n. 2) del reclamo e non essendosi il Tribunale di sorveglianza pronunciato su di essa, nuovamente proposta con il presente ricorso. La capacità di AO di mantenere contatti con l'associazione di riferimento si fonderebbe su una presunzione di persistenza dei legami in assenza di prova contraria, legata alla convinzione che il mero decorso del tempo non sia idoneo a recidere il vincolo associativo, di tal che solo una condotta idonea a dimostrare in modo chiaro l'abbandono delle logiche criminali parrebbe sufficiente a dimostrare il venire meno delle esigenze poste alla base del provvedimento di proroga. In questo modo, però, le condotte idonee a dimostrare la definitiva recisione dei collegamenti con la propria consorteria sarebbero la scelta di collaborazione del detenuto e l'estromissione da parte del gruppo, la quale, tuttavia, sarebbe difficilmente accertabile. In questo modo, il detenuto si troverebbe dinnanzi all'alternativa "secca" tra la collaborazione e la mancata collaborazione, senza potere dimostrare, in altro modo, l'eventuale abbandono delle logiche criminali, pur potendo il mutamento intervenire anche nell'interiorità del soggetto o mediante l'espresso disconoscimento del gruppo o mediante condotte riparatorie, come riconosciuto dalla Corte costituzionale, secondo cui dalla mancata collaborazione non potrebbe trarsi una valida presunzione di mancata dissociazione e come la scelta collaborativa può essere il risultato di una 3 valutazione di interesse fatta per beneficiare dei vantaggi che la legge prevede, senza essere un segno di avvenuta risocializzazione. E anche la Corte EDU avrebbe affermato che «la mancanza di collaborazione non può essere sempre imputata ad una scelta libera e volontaria, né giustificata soltanto dalla persistenza dell'adesione ai "valori criminali" e al mantenimento di legami con il gruppo di appartenenza»; dovendo tenersi conto degli altri elementi che permettono di valutare i progressi compiuti dal detenuto (Corte EDU, Viola c. Italia n. 2, 13 giugno 2019). 3. In data 19/5/2021 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. L'art. 41-bis, comma 2, Ord. pen. prevede la possibilità di sospendere le normali regole del trattamento penitenziario nei confronti di detenuti e internati per i delitti di cui al comma 1 dell'art.
4-bis Ord. pen. ove sussistano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale;
e risponde alla finalità di assicurare una gestione penitenziaria che garantisca, nel modo più efficace, la recisione di ogni legame tra le cosche mafiose e persone che, pur essendo ristrette in carcere, appaiono tuttora in grado di guidare le attività criminose del sodalizio di appartenenza. In base al successivo comma 2-bis dello stesso articolo, il provvedimento applicativo può essere prorogato, per periodi di due anni, quando risulti che «la capacità di mantenere collegamenti con l'associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno, tenuto conto anche del profilo criminale e della posizione rivestita dal soggetto in seno all'associazione, della perdurante operatività del sodalizio criminale, della sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, degli esiti del trattamento penitenziario e del tenore di vita dei familiari del sottoposto»; fermo restando che «il mero decorso del tempo non costituisce, di per sé, elemento sufficiente per escludere la capacità di mantenere i collegamenti con l'associazione o dimostrare il venir menò dell'operatività della stessa». Dunque, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la proroga della sospensione delle ordinarie regole del trattamento presuppone non già la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, quanto piuttosto la possibilità che, in caso di mancata proroga, essi possano essere ripristinati (Sez. 4 1/( 1, n. 18791 del 6/2/2015, Caporrimo, Rv. 263508-01; Sez. 1, n. 39760 del 28/9/2005, Emnnanuello, Rv. 232684-01; Sez. 1, n. 36302 del 21/9/2005, Grimaldi, Rv. 232114-01), e che il detenuto possa continuare a essere utile alla organizzazione all'interno del circuito carcerario ordinario, qualora il regime detentivo differenziato dovesse venire meno, essendo sufficiente, a tal fine, la presenza di alcuni dei menzionati parametri, purché le risultanze non siano in contraddizione con elementi significativi, quali, ad esempio, la dissociazione del soggetto o la sua avvenuta estromissione del detenuto dal circuito criminale (Sez. 1, n. 14551 del 3/3/2006, Di Giacomo, Rv. 233944-01). A tal fine, deve ritenersi sufficiente che una tale evenienza possa essere ragionevolmente ritenuta probabile sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti (Sez. 1, n. 20986 del 23/6/2020, Farao, Rv. 279221-01), sostanziandosi il relativo accertamento in un ponderato apprezzamento di merito involgente tutti gli elementi, non necessariamente sopravvenuti, rivelatori della permanenza delle condizioni di pericolo già in origine poste a fondamento del suddetto regime (Sez. 1, n. 2660 del 9/10/2018, dep. 2019, Vinciguerra, Rv. 274912-01; Sez. 5, n. 40673 del 30/5/2012, Badagliacca, Rv. 253713-01; Sez. 1, n. 41731 del 15/11/2005, Stranieri, Rv. 232892-01). 2.1. Sotto altro profilo, va ribadito che il controllo di legittimità affidato alla Corte di cassazione in materia di provvedimenti di applicazione e proroga del regime detentivo di cui all'art. 41-bis Ord. pen. rimane circoscritto alla violazione di legge, cosicché gli unici rilievi che possono trovare ingresso in relazione alla motivazione sono quelli che ne rappresentino la mancanza - oltre che grafica - sotto il profilo dell'assenza dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità in relazione agli elementi sui quali deve cadere la verifica dei presupposti di legge, di modo che essa risulti, per la mancanza dei suindicati requisiti, solo apparente ovvero assolutamente inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito nel pervenire alla decisione (fra le altre, Sez. 1, n. 48494 del 9/11/2004, Santapaola, Rv 230303-01; Sez. 1, n. 5338 del 14/11/2003, Ganci, Rv. 226628-01). Solamente in tali ipotesi è, invero, configurabile la violazione di legge, poiché il provvedimento risulta privo dei requisiti della motivazione richiesto dall'art. 125 cod. proc. pen. e dall'art. 41-bis, comma 2-sexies, Ord. pen. (sul tema generale v. Sez. U, n. 25080 del 28/5/2003, Pellegrino, Rv. 224611-01). Restano, invece, estranei all'ambito della verifica di legittimità consentita in materia, non soltanto i rilievi che concernono un differente apprezzamento degli elementi acquisiti, riservati alle valutazioni di merito, ma anche il controllo della motivazione sotto il profilo della semplice contraddittorietà o illogicità del percorso giustificativo seguito. 3. Nel caso di specie, l'attualità della pericolosità del detenuto e del rischio di ripristino dei collegamenti con la criminalità organizzata è stata dedotta, in i 5 maniera niente affatto illogica, da una condanna irrevocabile per il delitto di partecipazione, con ruolo di rilievo, ad un'associazione mafiosa e per più fatti di estorsione aggravata dal metodo mafioso;
dalla condanna all'ergastolo, non irrevocabile, per omicidi aggravati dalla finalità mafiosa commessi fino al 2012, dall'applicazione della custodia cautelare in carcere per numerosi omicidi, dall'esecuzione di operazioni di polizia che, secondo la nota del Ministero dell'Interno del 30/8/2019, sono state compiute nel 2019 in relazione ad un sodalizio mafioso ancora presente nel territorio di influenza dell'associazione di cui aveva fatto parte lo stesso AO. Dunque, il Tribunale di sorveglianza capitolino ha motivato la proroga in termini congrui, logici e coerenti con le circostanze fattuali esaminate, sottolineando come la perdurante attività della consorteria sul territorio, attestata dalle indagini svolte ancora nel 2019, rendesse concreto il pericolo di ristabilimento dei collegamenti con la criminalità organizzata. Non autosufficienti, per converso, si palesano le osservazioni difensive circa gli esiti, asseritamente favorevoli al detenuto, di alcuni procedimenti penali, valorizzati dall'ordinanza impugnata per confermare il giudizio di attuale pericolosità soggettiva del detenuto e di possibile ristabilimento dei legami con la criminalità organizzata. Parimenti non scrutinabili, in quanto fondati su mere affermazioni non riscontrate da specifici atti processuali, non allegati al ricorso, sono le ulteriori deduzioni sul positivo percorso trattamentale del detenuto e sulle condizioni socio-economiche dei componenti del suo nucleo familiare;
fermo restando che, secondo la giurisprudenza, non è necessario valutare tutti i parametri enunziati dal comma 2-bis dell'art. 41-bis Ord. pen. ai fini del giudizio sulla capacità del detenuto di mantenere o ripristinare i rapporti con il sodalizio criminoso e che, in ogni caso, il provvedimento impugnato riporta che AO si dichiara estraneo agli omicidi;
circostanza, questa, ovviamente significativa ai fini della valutazione della effettività del percorso di revisione critica rispetto ai reati commessi. 4. Quanto alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis Ord. pen. su cui il Tribunale di sorveglianza non si sarebbe pronunciato, in disparte ogni considerazione sulla autosufficienza della relativa deduzione, deve comunque rilevarsi la manifestamente infondatezza della stessa. Infatti, se è vero che la collaborazione con la giustizia può ritenersi significativa ai fini della rottura del vincolo di solidarietà criminale con l'organizzazione di provenienza, l'impossibilità di ristabilire i legami con tale contesto può essere pacificamente ricavabile da altri dati circostanziali, come il venire meno della operatività del sodalizio criminale o il definitivo allontanamento da esso, quale effetto, appunto, del trattamento penitenziario o, comunque, della libera scelta del detenuto, positivamente 6 accertati attraverso approfondita istruttoria da parte del Tribunale di sorveglianza. Infatti, la attuale disciplina in materia di proroga del regime differenziato prevede espressamente la rilevanza, ai fini della relativa valutazione, del percorso penitenziario del detenuto, onde verificare il definitivo allontanamento del soggetto dal contesto criminale di provenienza, anche attraverso la critica radicale delle proprie scelte di vita;
sicché rimane seccamente smentita la premessa del ragionamento difensivo, secondo cui il detenuto non avrebbe altra scelta, per evitare la proroga, che collaborare con la giustizia. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 4/6/2021