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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/11/2025, n. 3810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3810 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Celeste Presidente Dott. Maria Pia Di Stefano Consigliere rel. Dott. Roberto Bonanni Consigliere
all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 18/11/2025
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 2417/2024
vertente tra
parte domiciliata in PIAZZA DELLE CINQUE GIORNATE, 3 00100 ROMA Pt_1 rappresentata dall'avv. CIGNARELLI TIZIANA
Parte appellante contro parte domiciliata in VIALE DELLE MILIZIE 38 Controparte_1
00192 ROMA rappresentata dall'avv. ANGELOZZI GIOVANNI
Parte appellata
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 58922/2024 emessa dal Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro in data 21.5.2024, non notificata Conclusioni: come da scritti difensivi in atti
FATTO e DIRITTO
Con la gravata sentenza il Tribunale di Roma, accogliendo il ricorso di CP_1
, ha dichiarato che il ricorrente è affetto da malattia professionale (meniscopatia delle
[...] ginocchia bilateralmente) che determina una menomazione all'integrità psico-fisica nella misura del 6% ed ha condannato l' alla liquidazione dell'indennizzo in capitale nella misura Pt_1 complessiva del 14%, ai sensi dell'art. 13 D.lvo 38/00, atteso che sentenza n. 5728/22 il Tribunale di Roma aveva riconosciuto al ricorrente il danno del 9% per altre due patologie di origine professionale (tendinopatia delle spalle – caso 515835224 e spondilodiscopatie del rachide L-S – caso MP 515835222).
Avverso detta sente propone appello l' chiedendone la integrale riforma per: Pt_1
1. erronea applicazione del principio dell'onere della prova ex art. 2967 c.c.
2. erronea valutazione e travisamento dei fatti.
Si costituisce il , che resiste al gravame, del quale chiede il rigetto. CP_1
Sostituita l'udienza odierna con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con sentenza e contestuale motivazione.
°°°°°°°
Il Tribunale ha ritenuto pacifico fra le parti che il ricorrente avesse svolto l'attività di manovale edile dal 01.01.1990 al 31.12.2009, ed ha ritenuto che i testi escussi avessero confermato le prospettazioni attoree con riferimento alle specifiche attività di muratore, continuativamente svolte dal ricorrente in qualità sia di lavoratore subordinato che di artigiano.
Ha poi condiviso i risultati della disposta CTU, che, esclusa l'esistenza di fattori estranei all'attività lavorativa di per sé sufficienti a produrre l'infermità, ha riconosciuto la natura professionale della patologia diagnosticata, quanto meno sotto il profilo concausale, valutando il danno biologico in misura pari al 6%; ciò affermando anche in seguito ai chiarimenti richiesti dal giudice “in merito all'accertata concausalità professionale malgrado la patologia denunciata, peraltro di non grave entità, si sia manifestata a distanza quasi dieci anni dalla cessazione dell'attività lavorativa e malgrado il ricorrente sia affetto da obesità di 1 classe che, come dedotto dall' “rappresenta, Pt_1 oggi, uno dei fattori principali del determinismo delle patologie muscolo-scheletriche”.
L'appellante lamenta che i testi avevano confermato solo lo svolgimento delle attività di muratore, circostanza già pacifica, mentre nulla avevano dimostrato riguardo allo svolgimento di “lavorazioni svolte in modo non occasionale con movimenti ripetuti di estensione o flessione del ginocchio e/o mantenimento di posture incongrue”, in modo continuativo nell'arco della giornata lavorativa, circostanza dedotta dal ricorrente e da correlarsi alla denunciata malattia di meniscopatia degenerativa laddove si sia in presenza di “microtraumi e posture incongrue a carico del ginocchio per attività eseguite con continuità durante il turno lavorativo”. In particolare, dalle testimonianze escusse era emersa una pluralità e varietà di mansioni svolte (attività di pavimentazione, tracce, zoccoletti, rifacimenti di tetti), tranne le pitturazioni, cui la ridetta incongrua postura poteva essere ricondotta.
Inoltre, il CTU aveva affermato che il ricorrente avrebbe svolto attività lavorativa di operaio edile
“fino a 4-5 anni fa”, mentre, come detto anche in sentenza, “è pacifico tra le parti” che l'attività lavorativa del ricorrente si era fermata fin dal 2009. La distanza temporale dalla cessazione dell'attività lavorativa e l'entità minima di evidenza dimostravano la non correlazione con l'attività lavorativa. In più, il quadro clinico e strumentale riscontrati erano pienamente compatibili con l'età anagrafica del soggetto e con il suo habitus (93 kg. Per 173 cm di altezza).
Le censure sono infondate.
Va premesso che trattandosi di malattia non tabellata multifattoriale, grava sul lavoratore l'onere di provare il nesso causale tra la malattia e l'ambiente lavorativo. Ebbene, il teste nipote del ricorrente ha riferito: Testimone_1
“Confermo che mio zio ha sempre lavorato nell'ambito della sua ditta individuale nel campo dell'edilizia. Preciso che lui si è occupato della ristrutturazione di alcuni miei appartamenti, in particolare un appartamento nel 2008 ad Ariccia e la mia villa dove abito nel periodo 2011/2013. La ditta non aveva dipendenti e ci lavorava sempre mio zio facendo appunto tutti i normali lavori di muratore, dunque pavimentazione, tracce, zoccoletti, il tetto ecc. Non faceva invece pitturazioni. Io lo vedevo utilizzare strumenti quale mazzetta e scalpello. Confermo che provvedeva anche a portare via il materiale di risulta caricandolo sui camioncini e confermo che per tali operazioni a volte si faceva aiutare, talvolta l'ho aiutato anche io. Confermo che per fare tutte le lavorazioni che ho detto utilizzava spesso la posizione inginocchiata”.
Il teste , altro nipote del ricorrente, ha riferito: Testimone_2
“Confermo che mio zio ha sempre lavorato come muratore sin da quando io ero piccolo, che io sappia ha sempre lavorato in proprio. Confermo che si è occupato della ristrutturazione della mia mia abitazione circa trent'anni fa, e poi anche più recentemente per il bagno;
nonché del mio locale commerciale di bar trattoria, circa una ventina di anni fa. In tali occasioni io l'ho visto lavorare da solo, cioè senza aiuti, anzi a volte l'ho aiutato io stesso. Lui faceva tutti i lavori di muratura, dunque pavimentazione, tracce elettriche, rivestimenti, bitumazione del terrazzo, insomma tutti lavori di muratura. Io lo vedevo utilizzare strumenti quali trapano, martello pneumatico, mazzetta, scalpello ecc. Confermo che provvedeva anche a portare via il materiale di risulta caricandolo sui camioncini e confermo che i sacchi erano piuttosto pesanti, circa 20 kg. Confermo che per fare tutte le lavorazioni che ho detto io lo vedevo spesso nella posizione inginocchiata”.
Risulta dunque con chiarezza che le attività svolte dal ricorrente comprendevano tutte quelle proprie del manovale, le quali contemplano movimenti ripetuti di estensione o flessione del ginocchio e/o mantenimento di posture incongrue come la posizione inginocchiata, non esclusivamente riconducibili ai lavori di pitturazione come sostenuto in appello: si tratta dei lavori di posa in opera di pavimenti, tracce, zoccoletti, tetto, rivestimenti, bitumazione del terrazzo, movimentazione dei carichi pesanti, univocamente riferite dai testi, che obbligano il lavoratore a movimenti ripetuti di estensione o flessione del ginocchio, oltre che al mantenimento continuo di posizione inginocchiata, e ciò per l'intera durata del ciclo lavorativo.
Si deve quindi concludere che il giudice di prime cure ha fornito una corretta lettura delle testimonianze, ravvisandovi la prova della esposizione al rischio sulla base di dichiarazioni univoche e concludenti, anche in termini di continuità.
Quanto al rilievo circa l'eccessivo lasso di tempo trascorso (8 anni) tra l'abbandono dell'attività lavorativa nel 2009 e l'insorgenza della patologia rilevabile solo da esami diagnostici datati 2017, va considerato che il ctu , nel fornire i chiarimenti richiesti, evidenziava che la lenta evolutività della malattia a carico delle ginocchia poteva manifestarne il quadro tipico anche a distanza di molto tempo e che lo stesso l' , nella circolare del 2006 sui “Criteri da seguire per Pt_1 l'accertamento della origine professionale delle malattie denunciate”, rilevava come la prevalenza di malattie cronico-degenerative che si manifestano spesso a grande distanza di tempo dall'esposizione renda spesso difficile ricostruire storicamente l'esposizione, invitando gli operatori ad un giudizio fondato su criteri di “ragionevole verosimiglianza”, che nella specie il CTU ritraeva dal complesso testimoniale acquisito e dalla mancata evidenza di fattori estranei all'attività lavorativa di per sé sufficienti a produrre l'infermità, tali non potendosi ritenere né l'età anagrafica del soggetto, nè la sua corporatura (93 kg. per 173 cm di altezza), che lo stesso appellante definisce espressivi di un quadro di mera “compatibilità” con l'insorgere della malattia. Pertanto, la distanza dalla cessazione dell'attività lavorativa e l'entità minima di evidenza, argomenti utilizzati dall'appellante per escludere la correlazione con l'attività lavorativa, non risultano utili allo scopo.
L'appello va dunque respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, sulla base delle vigenti tariffe forensi, con distrazione ex art. 93 c.p.c..
Deve darsi atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in euro 2.000,00, oltre al 15% per il rimborso delle spese forfettarie, Iva e Cpa di legge, da distrarsi.
Dà atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 18/11/2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Pia Di Stefano
Il Presidente
dott. Alberto Celeste