Decreto cautelare 21 luglio 2025
Ordinanza cautelare 11 settembre 2025
Sentenza 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 31/03/2026, n. 2173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2173 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02173/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03722/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3722 del 2025, proposto da
EM IN Brar, rappresentato e difeso dall'avvocato Caterina Maria Rosaria Ursillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
nei confronti
Gifa Tecnology, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento di revoca del 9 luglio 2025 del nulla osta rilasciato il 2.8.22 in favore del ricorrente su istanza di OR LE.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2026 il dott. CC MP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente otteneva in data 2 agosto 2022 dalla Prefettura di Napoli nulla osta per motivi di lavoro da svolgersi alle dipendenze del sig. OR, così facendo ingresso nel territorio nazionale.
1.1. Perdurando, nondimeno, la inerzia della Amministrazione nella convocazione delle parti per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, il ricorrente iniziava attività lavorativa con un diverso datore di lavoro.
1.2. Al fine, veniva emanato il provvedimento di revoca del nulla osta, stante la mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno con il primigenio datore.
1.3. Avverso tale ultimo provvedimento insorgeva il ricorrente avanti questo TAR, a mezzi di gravame essenzialmente deducendo plurimi vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, in particolare rimarcando la mancata valorizzazione della attività lavorativa iniziata dal ricorrente prima della emanazione del provvedimento di revoca, intervenuto peraltro a distanza considerevole dalla adozione del primigenio nulla osta, la violazione del principio del soccorso istruttorio e dei principi generali in tema di autotutela; illegittimo sarebbe stato l’agere della Amministrazione che non avrebbe neanche valutato la possibilità di rilasciare, quanto meno, un permesso per attesa occupazione.
1.4. Si costituiva l’intimata Amministrazione, instando per il rigetto del ricorso, e la causa, al fine, veniva introitata per la decisione all’esito della udienza pubblica del 18 febbraio 2026.
2. Il ricorso è fondato, siccome già delibato in sede interinale, all’esito del congiunto scrutinio dei mezzi che lo assistono, con statuizioni dalle quali non si rinviene ragione veruna per deflettere.
2.1. E, invero, positiva delibazione deve riservarsi alle censure del ricorrente, in ragione:
- dell’ingresso in Italia optimo iure effettuato da esso ricorrente in forza di nulla osta rilasciato dalla Prefettura di Napoli in data 2 agosto 2022;
- della inerzia serbata dalla Amministrazione, che non ha provveduto a tempestivamente convocare l’indicato datore di lavoro e il ricorrente;
- del consistente lasso temporale intercorso tra il rilascio del primigenio nulla osta e la sua revoca.
2.2. D’altra parte, siccome sopra esposto:
- il ricorrente ha fatto il suo ingresso in Italia, e ha nondimeno iniziato effettivamente una nuova attività lavorativa, sebbene con datore di lavoro diverso da quello originariamente istante per la concessione del nulla osta;
- la Amministrazione ha serbato per un lungo spatium temporis un contegno inerte, non mai provvedendo a convocare le parti per la stipulazione del contratto;
- il decorso di tale spatium temporis - quali che ne siano le ragioni- non è per certo imputabile al ricorrente che, indi e de relato , delle sfavorevoli sopravvenienze che ne possono discendere non può, ragionevolmente, essere chiamato a rispondere;
- ai fini della emanazione di un provvedimento di revoca della specie di quello impugnato, l’Autorità deve procedere a valutare l’inserimento sociale e lavorativo medio tempore maturato dallo straniero, ai fini del rilascio di un permesso ad altro titolo; di qui la necessaria valutazione da parte della Autorità della effettiva latitudine ed intensità dell’“ inserimento sociale, familiare e lavorativo ”, avendo riguardo alla durata del soggiorno in Italia, ai legami di natura familiare, ai rapporti lavorativi intercorrenti in Italia nonché alla permanenza di legami con il Paese d’origine;
- la Autorità, di contro e tenuto conto dell’inerte contegno da essa serbata per diversi mesi, appare avere irragionevolmente allocato l’alea del decorso del tempo in capo al ricorrente.
2.2.1. Non priva di significanza, indi, si appalesa la circostanza per cui, medio tempore , lo stesso ricorrente allega, e documenta, di avere effettivamente iniziato una attività lavorativa, con la fruizione di adeguati flussi reddituali (cfr., buste paga febbraio-marzo 2025 e contratto di lavoro del 28 giugno 2025; cfr., altresì, il nuovo contratto di lavoro versato in atti in prossimità della odierna udienza di trattazione).
2.2.2. Ciò che avrebbe dovuto indurre essa Amministrazione, indi, a valutare la possibilità di consentire la sottoscrizione del contratto di soggiorno con un diverso datore di lavoro, ovvero di rilasciare un titolo per attesa occupazione, anche in conformità a quanto previsto dalle circolari del medesimo Ministero dell’Interno.
3. Le peculiari connotazioni della controversia inducono, nondimeno, a compensare tra le parti le spese di lite.
4. Va, infine:
- confermato l’accoglimento della domanda di ammissione della ricorrente al beneficio del gratuito patrocinio, essendo stata integrata la documentazione, siccome disposto dalla competente Commissione;
- disposta la liquidazione del compenso relativo al patrocinio della causa in favore dell’avvocato di parte ricorrente.
Al riguardo deve rammentarsi che ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del D.M. n. 55/2014 " ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate ".
Nella fattispecie, nella liquidazione del compenso deve considerarsi la limitata difficoltà della controversia, tenendo conto della riduzione ordinaria del 50% del compenso prescritta dall'articolo 130 del D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la gravata determinazione.
Spese compensate.
Dispone la definitiva ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, e liquida a tale titolo, in favore dell’avv. Ursillo la complessiva somma di € 1.500,00, comprensiva delle spese generali e degli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
AN CU, Presidente
CC MP, Primo Referendario, Estensore
AR Spatuzzi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CC MP | AN CU |
IL SEGRETARIO