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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 11/06/2025, n. 712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 712 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4305/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Perugia
SECONDA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Maria Lignani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4305/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VIGIANO ANTONIO e dell'avv. , Parte_1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. VIGIANO ANTONIO
ATTORE/I contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. ANDREINI ANDREA Controparte_1
( PIAZZA DELLA LIBERTÀ N. 12 SPOLETO;
, elettivamente domiciliato C.F._1 in presso il difensore avv. TI MP (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MP TI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in QUARTIERE SAN NICOLÒ PAL. E/2 SCALA A SPOLETOpresso il difensore avv. MP TI EL (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ERCOLI EL e dell'avv. , CP_2 elettivamente domiciliato in VIA L. MASTRODICASA N. 15 PONTE FELCINOpresso il difensore avv. ERCOLI EL
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale del 06/02/2024 che si intende qui interamente richiamato.
pagina 1 di 6 IN FATTO E DIRITTO
ha citato in giudizio gli avvocati EL Parte_1 Controparte_1
ERCOLI, TI MP sostenendo di aver subito danni imputabili alla loro responsabilità professionale in relazione ad una vicenda contenziosa di impugnazione di una delibera assembleare della società A&T Srl, adottata in data 10/6/2014, con cui è stata disposta la sua esclusione di socio, peraltro senza la previsione di liquidazione.
In particolare l'attore imputa in primis all'avv. ed anche alle altre due convenute in codelega CP_1
ciascuna per una fase del contenzioso di aver erroneamente e in violazione della dovuta diligenza impugnato la delibera dinnanzi all'autorità giudiziaria, quando invece lo statuto societario conteneva una clausola compromissoria di arbitrato irrituale (art. 28 dello statuto).
Il processo dinnanzi l'A.G.O. è stato introdotto in data 8/9/2014 dinnanzi il Tribunale di Spoleto, che si
è ritenuto però incompetente (non per l'individuazione del foro territoriale ma) in favore della Sezione
Specializzata per le Imprese del Tribunale di Perugia. Il giudizio, ivi riassunto in nel giugno , si è concluso con la sentenza del 9/6/2017 con la dichiarazione di improponibilità della domanda, data la clausola compromissoria di arbitrato irrituale.
L'attore, assistito da legali diversi da quelli qui convenuti, ha quindi intrapreso l'arbitrato irrituale, chiedendo la nomina dell'arbitro al Presidente del Tribunale di Foggia – foro della sede della società. Il lodo ha statuito, in primis, per la inammissibilità dell'impugnazione della delibera, per tardività dell'introduzione dell'arbitrato. Ha anche dichiarato, nel merito, la legittimità della delibera assembleare del 10/6/2014 e rigettato le domande risarcitorie del sig. , così come la sua Pt_1
domanda di restituzione dei finanziamenti alla società.
Il sig. , in questa sede, sostiene che dalla scelta iniziale dell'avv. (coadiuvata dalle Pt_1 CP_1
altre convenute) ha subto ingiusti pregiudizi: innanzitutto la condanna alle spese legali per la fase giurisdizionale, terminata con la dichiarazione di improponibilità della domanda, e per le conseguenti spese di arbitrato, terminato con la dichiarazione di inammissibilità della domanda;
quale ulteriore danno deduce anche la mancata liquidazione della propria quota sociale.
Chiede, pertanto, il risarcimento del danno, che quantifica complessivamente in € 331.704,71.
Con tre separati atti si sono costituite le convenute, contestando sotto vari profili le allegazioni dell'attore, chiedendo la chiamata in causa delle proprie compagnie assicurative e, quanto all'avv.
pagina 2 di 6 formulando domanda riconvenzionale di differenti prestazioni di assistenza legale rese in CP_1 favore dell'attore.
In corso di causa, dopo il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c., ha rinunciato Parte_1 alla domanda nei confronti di EL ERCOLI e TI MP. All'udienza del
20/10/2022 il giudizio è stato dichiarato estinto ex art. 306 c.p.c. nei loro confronti.
All'udienza del 28/3/2023 è invece stata dichiarata la decadenza di er Controparte_1
la chiamata di terzo, autorizzata ma non adempiuta.
Il giudizio è quindi proseguito solamente tra e Parte_1 CP_1
[...]
All'udienza del 21/11/2023 il Giudice ha formulato una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., del seguente tenore:
“ corresponsione da parte dell'avv. al sig. di € 8.000,00 oltre € 1.000,00 per CP_1 Pt_1
spese legali, a fronte dell'abbandono della causa e di ogni pretesa relativa all'oggetto.”
L'avv. ha accettato la proposta, mentre il sig. l'ha rifiutata. CP_1 Pt_1
La causa viene quindi in decisione, non essendo state accolte le istanze istruttorie delle parti.
Riguardo alla domanda di si osserva quanto segue. Parte_1
L'avv. ammette di aver adito – o quanto meno scelto - l'autorità giudiziaria senza prendere CP_1
adeguata visione dello statuto societario, basandosi su quelli che ha ritenuto essere i desiderata del proprio cliente.
Tale comportamento, a prescindere dai dettagli dell'andamento dei fatti che differiscono tra le due parti, è senz'altro privo della dovuta diligenza e perizia a cui si deve improntare la prestazione legale, anche considerato l'art. 1176 c.c. e l'art. 2236 c.c..
pagina 3 di 6 In materia societaria, anche di società di capitali, è infatti imprescindibile conoscere nel dettaglio la disciplina statutaria, che può derogare in modo assolutamente rilevante alla disciplina codicistica, sia per la formazione della volontà assembleare, che per le cause di esclusione del socio, le modalità pratiche di liquidazione, la individuazione del foro/autorità competente per la risoluzione di conflitti.
Peraltro lo statuto di una srl è reperibile presso la Camera di Commercio, per cui non vi sono evidentemente giustificazioni a non prenderne visione anche qualora non fornito dal cliente.
Ciò posto, si deve però considerare che la violazione dei doveri di diligenza non comporta automaticamente una responsabilità per danni e all'obbligo di risarcirli.
E' necessario, infatti, anche l'accertamento del nesso di causalità fra la condotta commissiva o omissiva dell'avvocato e l'evento di danno, il (positivo) accertamento del nesso tra quest' ultimo e le conseguenze dannose risarcibili (da ultimo, Cassazione civile , sez. II , 10/02/2025 , n. 3370).
Per valutare responsabilità ed il nesso di causalità, poi, si deve compiere un giudizio ex ante , sulla base di una valutazione prognostica della possibile utilità dell'iniziativa intrapresa o omessa, non potendo comunque l'avvocato garantirne l'esito favorevole.
La Corte di Cassazione civile (sez. III , 20/03/2025 , n. 7462) ha ribadito che in tema di responsabilità professionale dell'avvocato, l'imperizia del professionista è configurabile allorché questi ignori o violi precise disposizioni di legge ovvero erri nel risolvere questioni giuridiche prive di margine di opinabilità, mentre la scelta di una determinata strategia processuale può essere foriera di responsabilità, purché la sua inadeguatezza al raggiungimento del risultato perseguito dal cliente sia valutata (e motivata) dal giudice di merito ex ante e non ex post , sulla base dell'esito del giudizio, restando comunque esclusa in caso di questioni rispetto alle quali le soluzioni dottrinali e/o giurisprudenziali presentino margini di opinabilità (in astratto o con riferimento al caso concreto) tali da rendere giuridicamente plausibili le scelte difensive compiute dal legale, ancorché il giudizio si sia concluso con la soccombenza del cliente.
Nel caso di presenza di una clausola compromissoria, anche in favore di un arbitrato irrituale, può rientrare in una strategia processuale rimessa alle valutazioni professionali dell'avvocato quella di adire comunque l'autorità giudiziaria – contestando già nell'atto introduttivo la validità o operatività della clausola compromissoria oppure rimettendo alla controparte la scelta di avvalersene o meno, rinviando le contestazioni agli atti successivi. L'ordinamento, d'altronde, riserva un favor all'accesso alla tutela giudiziaria, come si desume dai principi costituzionali ed anche dalle norme sull'arbitrato.
pagina 4 di 6 Nel caso di specie, appare dirimente osservare che il lodo che ha infine deciso la controversia, nel foro e con le modalità procedimentali individuate dal successivo legale incaricato dall'attore, non si è limitato a rilevare l'inammissibilità per tardività dell'arbitrato irrituale, ma ha vagliato anche il merito, decidendo in modo approfondito ed argomentato per la sua infondatezza.
E' evidente, pertanto, che a prescindere dall'iter processuale adito, l'attore non avrebbe comunque conseguito il petitum sperato.
Riguardo le spese vive attinenti ai procedimenti dinnanzi all'autorità giudiziaria, si deve osservare che non vi è prova dell'effettivo esborso (ed anzi è lo stesso attore che anche con la memoria di replica sostiene di non avere versato quanto dovuto alla società di cui era socio), si ritiene comunque che non siano imputabili all'avv. come già esposto, infatti, in astratto non si può escludere che CP_1
l'accesso all'autorità giudiziaria sia corrispondente ad un interesse della parte anche in presenza di una clausola compromissoria e, nel casi di specie, anche l'attore personalmente era senz'altro a conoscenza della previsione dell'arbitrato per la sua posizione di socio e non risulta che abbia avuto alcun dubbio o riserva nel sottoscrivere la procura alle liti nell'atto di citazione che ha introdotto il giudizio dinnanzi al
Tribunale di Spoleto. Non può chiedere, pertanto, il risarcimento sussistendo i presupposti dell'art. 1227, secondo comma, c.c..
Riguardo alla domanda riconvenzionale dell'avv. si deve osservare che non vi è adeguata CP_1
prova delle attività stragiudiziali di cui chiede il pagamento.
Per il compenso relativo alla fase giurisdizionale dell'impugnazione della delibera de qua, rilevata la mancanza di diligenza come sopra esposta, si ritiene che l'inadempimento consenta l'accoglimento dell'eccezione dell'attore ex art. 1460 c.c. e quindi non dovuto il relativo compenso.
Le spese processuali data la reciproca soccombenza possono essere compensate ex art. 92 c.p.c..
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa
- Conferma l'estinzione ex art. 306 del giudizio tra l'attore e le convenute TI MP e EL ERCOLI, a spese compensate;
- Rigetta la domanda principale;
- Rigetta la domanda riconvenzionale;
- Spese compensate.
Perugia, 11 giugno 2025
Il Giudice
dott. Giulia Maria Lignani
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Perugia
SECONDA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Maria Lignani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4305/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VIGIANO ANTONIO e dell'avv. , Parte_1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. VIGIANO ANTONIO
ATTORE/I contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. ANDREINI ANDREA Controparte_1
( PIAZZA DELLA LIBERTÀ N. 12 SPOLETO;
, elettivamente domiciliato C.F._1 in presso il difensore avv. TI MP (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MP TI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in QUARTIERE SAN NICOLÒ PAL. E/2 SCALA A SPOLETOpresso il difensore avv. MP TI EL (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ERCOLI EL e dell'avv. , CP_2 elettivamente domiciliato in VIA L. MASTRODICASA N. 15 PONTE FELCINOpresso il difensore avv. ERCOLI EL
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale del 06/02/2024 che si intende qui interamente richiamato.
pagina 1 di 6 IN FATTO E DIRITTO
ha citato in giudizio gli avvocati EL Parte_1 Controparte_1
ERCOLI, TI MP sostenendo di aver subito danni imputabili alla loro responsabilità professionale in relazione ad una vicenda contenziosa di impugnazione di una delibera assembleare della società A&T Srl, adottata in data 10/6/2014, con cui è stata disposta la sua esclusione di socio, peraltro senza la previsione di liquidazione.
In particolare l'attore imputa in primis all'avv. ed anche alle altre due convenute in codelega CP_1
ciascuna per una fase del contenzioso di aver erroneamente e in violazione della dovuta diligenza impugnato la delibera dinnanzi all'autorità giudiziaria, quando invece lo statuto societario conteneva una clausola compromissoria di arbitrato irrituale (art. 28 dello statuto).
Il processo dinnanzi l'A.G.O. è stato introdotto in data 8/9/2014 dinnanzi il Tribunale di Spoleto, che si
è ritenuto però incompetente (non per l'individuazione del foro territoriale ma) in favore della Sezione
Specializzata per le Imprese del Tribunale di Perugia. Il giudizio, ivi riassunto in nel giugno , si è concluso con la sentenza del 9/6/2017 con la dichiarazione di improponibilità della domanda, data la clausola compromissoria di arbitrato irrituale.
L'attore, assistito da legali diversi da quelli qui convenuti, ha quindi intrapreso l'arbitrato irrituale, chiedendo la nomina dell'arbitro al Presidente del Tribunale di Foggia – foro della sede della società. Il lodo ha statuito, in primis, per la inammissibilità dell'impugnazione della delibera, per tardività dell'introduzione dell'arbitrato. Ha anche dichiarato, nel merito, la legittimità della delibera assembleare del 10/6/2014 e rigettato le domande risarcitorie del sig. , così come la sua Pt_1
domanda di restituzione dei finanziamenti alla società.
Il sig. , in questa sede, sostiene che dalla scelta iniziale dell'avv. (coadiuvata dalle Pt_1 CP_1
altre convenute) ha subto ingiusti pregiudizi: innanzitutto la condanna alle spese legali per la fase giurisdizionale, terminata con la dichiarazione di improponibilità della domanda, e per le conseguenti spese di arbitrato, terminato con la dichiarazione di inammissibilità della domanda;
quale ulteriore danno deduce anche la mancata liquidazione della propria quota sociale.
Chiede, pertanto, il risarcimento del danno, che quantifica complessivamente in € 331.704,71.
Con tre separati atti si sono costituite le convenute, contestando sotto vari profili le allegazioni dell'attore, chiedendo la chiamata in causa delle proprie compagnie assicurative e, quanto all'avv.
pagina 2 di 6 formulando domanda riconvenzionale di differenti prestazioni di assistenza legale rese in CP_1 favore dell'attore.
In corso di causa, dopo il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c., ha rinunciato Parte_1 alla domanda nei confronti di EL ERCOLI e TI MP. All'udienza del
20/10/2022 il giudizio è stato dichiarato estinto ex art. 306 c.p.c. nei loro confronti.
All'udienza del 28/3/2023 è invece stata dichiarata la decadenza di er Controparte_1
la chiamata di terzo, autorizzata ma non adempiuta.
Il giudizio è quindi proseguito solamente tra e Parte_1 CP_1
[...]
All'udienza del 21/11/2023 il Giudice ha formulato una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., del seguente tenore:
“ corresponsione da parte dell'avv. al sig. di € 8.000,00 oltre € 1.000,00 per CP_1 Pt_1
spese legali, a fronte dell'abbandono della causa e di ogni pretesa relativa all'oggetto.”
L'avv. ha accettato la proposta, mentre il sig. l'ha rifiutata. CP_1 Pt_1
La causa viene quindi in decisione, non essendo state accolte le istanze istruttorie delle parti.
Riguardo alla domanda di si osserva quanto segue. Parte_1
L'avv. ammette di aver adito – o quanto meno scelto - l'autorità giudiziaria senza prendere CP_1
adeguata visione dello statuto societario, basandosi su quelli che ha ritenuto essere i desiderata del proprio cliente.
Tale comportamento, a prescindere dai dettagli dell'andamento dei fatti che differiscono tra le due parti, è senz'altro privo della dovuta diligenza e perizia a cui si deve improntare la prestazione legale, anche considerato l'art. 1176 c.c. e l'art. 2236 c.c..
pagina 3 di 6 In materia societaria, anche di società di capitali, è infatti imprescindibile conoscere nel dettaglio la disciplina statutaria, che può derogare in modo assolutamente rilevante alla disciplina codicistica, sia per la formazione della volontà assembleare, che per le cause di esclusione del socio, le modalità pratiche di liquidazione, la individuazione del foro/autorità competente per la risoluzione di conflitti.
Peraltro lo statuto di una srl è reperibile presso la Camera di Commercio, per cui non vi sono evidentemente giustificazioni a non prenderne visione anche qualora non fornito dal cliente.
Ciò posto, si deve però considerare che la violazione dei doveri di diligenza non comporta automaticamente una responsabilità per danni e all'obbligo di risarcirli.
E' necessario, infatti, anche l'accertamento del nesso di causalità fra la condotta commissiva o omissiva dell'avvocato e l'evento di danno, il (positivo) accertamento del nesso tra quest' ultimo e le conseguenze dannose risarcibili (da ultimo, Cassazione civile , sez. II , 10/02/2025 , n. 3370).
Per valutare responsabilità ed il nesso di causalità, poi, si deve compiere un giudizio ex ante , sulla base di una valutazione prognostica della possibile utilità dell'iniziativa intrapresa o omessa, non potendo comunque l'avvocato garantirne l'esito favorevole.
La Corte di Cassazione civile (sez. III , 20/03/2025 , n. 7462) ha ribadito che in tema di responsabilità professionale dell'avvocato, l'imperizia del professionista è configurabile allorché questi ignori o violi precise disposizioni di legge ovvero erri nel risolvere questioni giuridiche prive di margine di opinabilità, mentre la scelta di una determinata strategia processuale può essere foriera di responsabilità, purché la sua inadeguatezza al raggiungimento del risultato perseguito dal cliente sia valutata (e motivata) dal giudice di merito ex ante e non ex post , sulla base dell'esito del giudizio, restando comunque esclusa in caso di questioni rispetto alle quali le soluzioni dottrinali e/o giurisprudenziali presentino margini di opinabilità (in astratto o con riferimento al caso concreto) tali da rendere giuridicamente plausibili le scelte difensive compiute dal legale, ancorché il giudizio si sia concluso con la soccombenza del cliente.
Nel caso di presenza di una clausola compromissoria, anche in favore di un arbitrato irrituale, può rientrare in una strategia processuale rimessa alle valutazioni professionali dell'avvocato quella di adire comunque l'autorità giudiziaria – contestando già nell'atto introduttivo la validità o operatività della clausola compromissoria oppure rimettendo alla controparte la scelta di avvalersene o meno, rinviando le contestazioni agli atti successivi. L'ordinamento, d'altronde, riserva un favor all'accesso alla tutela giudiziaria, come si desume dai principi costituzionali ed anche dalle norme sull'arbitrato.
pagina 4 di 6 Nel caso di specie, appare dirimente osservare che il lodo che ha infine deciso la controversia, nel foro e con le modalità procedimentali individuate dal successivo legale incaricato dall'attore, non si è limitato a rilevare l'inammissibilità per tardività dell'arbitrato irrituale, ma ha vagliato anche il merito, decidendo in modo approfondito ed argomentato per la sua infondatezza.
E' evidente, pertanto, che a prescindere dall'iter processuale adito, l'attore non avrebbe comunque conseguito il petitum sperato.
Riguardo le spese vive attinenti ai procedimenti dinnanzi all'autorità giudiziaria, si deve osservare che non vi è prova dell'effettivo esborso (ed anzi è lo stesso attore che anche con la memoria di replica sostiene di non avere versato quanto dovuto alla società di cui era socio), si ritiene comunque che non siano imputabili all'avv. come già esposto, infatti, in astratto non si può escludere che CP_1
l'accesso all'autorità giudiziaria sia corrispondente ad un interesse della parte anche in presenza di una clausola compromissoria e, nel casi di specie, anche l'attore personalmente era senz'altro a conoscenza della previsione dell'arbitrato per la sua posizione di socio e non risulta che abbia avuto alcun dubbio o riserva nel sottoscrivere la procura alle liti nell'atto di citazione che ha introdotto il giudizio dinnanzi al
Tribunale di Spoleto. Non può chiedere, pertanto, il risarcimento sussistendo i presupposti dell'art. 1227, secondo comma, c.c..
Riguardo alla domanda riconvenzionale dell'avv. si deve osservare che non vi è adeguata CP_1
prova delle attività stragiudiziali di cui chiede il pagamento.
Per il compenso relativo alla fase giurisdizionale dell'impugnazione della delibera de qua, rilevata la mancanza di diligenza come sopra esposta, si ritiene che l'inadempimento consenta l'accoglimento dell'eccezione dell'attore ex art. 1460 c.c. e quindi non dovuto il relativo compenso.
Le spese processuali data la reciproca soccombenza possono essere compensate ex art. 92 c.p.c..
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa
- Conferma l'estinzione ex art. 306 del giudizio tra l'attore e le convenute TI MP e EL ERCOLI, a spese compensate;
- Rigetta la domanda principale;
- Rigetta la domanda riconvenzionale;
- Spese compensate.
Perugia, 11 giugno 2025
Il Giudice
dott. Giulia Maria Lignani
pagina 6 di 6