Articolo 5 della Legge 16 febbraio 1987, n. 81
Articolo 4Articolo 6
Versione
31 marzo 1987
Art. 5. 1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare le norme necessarie per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni.
Entrata in vigore il 31 marzo 1987
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