Art. 14. 1. Agli atti di natura traslativa o dichiarativa, aventi per oggetto le unita' da diporto, di cui all' articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 , e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, parte prima, della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 .
2. All'articolo 7 di cui al comma 1 e' aggiunta la seguente lettera:
" f) unita' da diporto:
1) natanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 70.000
2) imbarcazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . ." 200.000
3) navi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ." 1.000.000"
Note all'art. 14:
- Il testo dell' art. 1 della legge n. 50/1971 , come modificato dall' art. 1 della legge 6 marzo 1976, n. 51 , e dall' art. 1 della legge 26 aprile 1986, n. 193 , e' il seguente:
"Art. 1. - Le disposizioni della presente legge si applicano alla navigazione da diporto nelle acque marittime ed in quelle interne.
E' navigazione da diporto quella effettuata a scopi sportivi o ricreativi, dai quali esuli il fine di lucro.
In materia di navigazione da diporto, per tutto cio' che non sia espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nel codice della navigazione , nei relativi regolamenti di esecuzione e nelle altre leggi speciali.
Ai fini della presente legge le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate:
unita' da diporto: ogni costruzione destinata alla navigazione da diporto;
nave da diporto: ogni costruzione a vela, anche se con motore ausiliario, o a motore destinata alla navigazione da diporto e di stazza lorda superiore a 50 tonnellate;
imbarcazione da diporto: ogni costruzione a vela anche se con motore ausiliario, o a motore, destinata alla navigazione da diporto di stazza lorda fino a 50 tonnellate e che non sia compresa nella categoria natanti;
natante da diporto: ogni piccola unita' da diporto esente dall'obbligo di iscrizione nei registri tenuti dalle autorita' competenti, come specificato nell'art. 13 della presente legge.
E' unita' da diporto a vela con motore ausiliario quella in cui il rapporto tra superficie in metri quadrati di tutte le vele che possono essere bordate contemporaneamente in navigazione su idonee attrezzature fisse, compresi l'eventuale fiocco genoa e le vele di strallo (escluso lo spinnaker) e la potenza del motore in cavalli o in kW e' superiore rispettivamente a 2 o 2,72.
Ai fini della applicazione delle norme del codice della navigazione , dei relativi regolamenti di esecuzione e delle altre leggi speciali, le imbarcazioni da diporto sono equiparate, ad ogni effetto, alle navi e ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle 10 tonnellate se a propulsione meccanica, ed alle 25 in ogni altro caso, anche se l'imbarcazione supera detta stanza, fino al limite di 50 tonnellate.
Per potenza del motore, ai fini della presente legge, si intende la potenza massima di esercizio come definita con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per i trasporti.
Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per i trasporti, sono emanate le norme relative alla omologazione, al collaudo ed all'accertamento della potenza dei motori. La fabbrica costruttrice rilascia, per ciascun esemplare di motore di una serie il cui prototipo sia stato omologato, una dichiarazione attestante che detto esemplare e' conforme in tutte le sue parti al tipo omologato.
Di tale dichiarazione, che deve essere redatta su modello stabilito con il decreto di cui al comma precedente, al fabbrica che la rilascia assume piena responsabilita' civile e penale.
L'autorita' che ha proceduto all'omologazione ha facolta' di sottoporre ad accertamenti di controllo i motori omologati.
Gli accertamenti possono essere effettuati sia presso le fabbriche costruttrici, sia presso le sedi di vendita situate nel territorio nazionale.
Gli accertamenti sono compiuti da funzionari muniti di apposita delega ministeriale; i funzionari hanno libero accesso nei locali di costruzione o di vendita e provvedono al prelievo di campioni disponendo per la effettuazione delle prove.
Le prove di accertamento sono effettuate in contraddittorio con il costruttore o con il venditore, oppure con persona munita dei poteri di rappresentanza dell'uno o dell'altro, i relativi oneri sono a carico del titolare dell'impianto di costruzione e del punto di vendita, presso il quale ha luogo l'accertamento.
L'efficacia della omologazione puo' essere sospesa dall'autorita' che l'ha rilasciata in caso di accertata difformita', anche parziale, di uno o piu' esemplari della serie rispetto al tipo omologato.
L'omologazione puo' essere revocata quando sia stato adottato piu' di un provvedimento di sospensione".
- Il testo dell'art. 7, parte prima, della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 131/1986 , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 7. - 1. Atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto:
a) motocicli di qualsiasi tipo, motocarrozzette
e trattrici agricole . . . . . . . . . . . L. 50.000 b) veicoli a motore destinati al trasporto di persone o al trasporto promiscuo di persone o cose:
1) fino a 8 CV . . . . . . . . . . . . L. 50.000 2) da oltre 8 fino a 12 CV . . . . . . L. 60.000 3) da oltre 12 fino a 20 CV . . . . . L. 70.000 4) da oltre 20 fino a 30 CV . . . . . L. 90.000 5) da oltre 30 fino a 40 CV . . . . . L. 110.000 6) oltre 40 CV . . . . . . . . . . . . L. 130.000 c) veicoli a motore destinati al trasporto di cose di portata:
1) fino a 7 quintali . . . . . . . . . L. 66.000 2) da oltre 7 fino a 15 quintali . . . L. 96.000 3) da oltre 15 fino a 30 quintali . . L. 108.000 4) da oltre 30 fino a 45 quintali . . L. 126.000 5) da oltre 45 fino a 60 quintali . . L. 150.000 6) da oltre 60 fino a 80 quintali . . L. 172.000 7) oltre 80 quintali . . . . . . . . . L. 214.000 d) rimorchi di portata:
1) fino a 20 quintali . . . . . . . . L. 88.000 2) da oltre 20 fino a 50 quintali . . L. 118.000 3) oltre 50 quintali . . . . . . . . . L. 150.000 e) rimorchi per trasporto di persone:
1) fino a 15 posti . . . . . . . . . . L. 76.000 2) da 16 a 25 posti . . . . . . . . . L. 84.000 3) da 26 a 40 posti . . . . . . . . . L. 100.000 4) oltre i 40 posti . . . . . . . . . L. 120.000 f) unita' da diporto:
1) natanti . . . . . . . . . . . . . . L. 70.000 2) imbarcazioni . . . . . . . . . . . L. 200.000 3) navi . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.000.000 Note:
I) Per gli autoveicoli muniti di carta di circolazione per uso speciale ed i rimorchi destinati a servire detti veicoli - sempreche' non siano adatti al trasporto di cose - l'imposta e' ridotta ad un quarto. Analoga riduzione, da operarsi sull'imposta indicata nella lettera d), si applica per i rimorchi ad uso abitazione per campeggio e simili.
II) Non sono soggette a registrazione le scritture private, con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, da prodursi al Pubblico Registro Automobilistico per formalita' di trascrizione, iscrizione e annotazione, qualora contengano esclusivamente convenzioni soggette a tali formalita'".
2. All'articolo 7 di cui al comma 1 e' aggiunta la seguente lettera:
" f) unita' da diporto:
1) natanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 70.000
2) imbarcazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . ." 200.000
3) navi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ." 1.000.000"
Note all'art. 14:
- Il testo dell' art. 1 della legge n. 50/1971 , come modificato dall' art. 1 della legge 6 marzo 1976, n. 51 , e dall' art. 1 della legge 26 aprile 1986, n. 193 , e' il seguente:
"Art. 1. - Le disposizioni della presente legge si applicano alla navigazione da diporto nelle acque marittime ed in quelle interne.
E' navigazione da diporto quella effettuata a scopi sportivi o ricreativi, dai quali esuli il fine di lucro.
In materia di navigazione da diporto, per tutto cio' che non sia espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nel codice della navigazione , nei relativi regolamenti di esecuzione e nelle altre leggi speciali.
Ai fini della presente legge le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate:
unita' da diporto: ogni costruzione destinata alla navigazione da diporto;
nave da diporto: ogni costruzione a vela, anche se con motore ausiliario, o a motore destinata alla navigazione da diporto e di stazza lorda superiore a 50 tonnellate;
imbarcazione da diporto: ogni costruzione a vela anche se con motore ausiliario, o a motore, destinata alla navigazione da diporto di stazza lorda fino a 50 tonnellate e che non sia compresa nella categoria natanti;
natante da diporto: ogni piccola unita' da diporto esente dall'obbligo di iscrizione nei registri tenuti dalle autorita' competenti, come specificato nell'art. 13 della presente legge.
E' unita' da diporto a vela con motore ausiliario quella in cui il rapporto tra superficie in metri quadrati di tutte le vele che possono essere bordate contemporaneamente in navigazione su idonee attrezzature fisse, compresi l'eventuale fiocco genoa e le vele di strallo (escluso lo spinnaker) e la potenza del motore in cavalli o in kW e' superiore rispettivamente a 2 o 2,72.
Ai fini della applicazione delle norme del codice della navigazione , dei relativi regolamenti di esecuzione e delle altre leggi speciali, le imbarcazioni da diporto sono equiparate, ad ogni effetto, alle navi e ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle 10 tonnellate se a propulsione meccanica, ed alle 25 in ogni altro caso, anche se l'imbarcazione supera detta stanza, fino al limite di 50 tonnellate.
Per potenza del motore, ai fini della presente legge, si intende la potenza massima di esercizio come definita con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per i trasporti.
Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per i trasporti, sono emanate le norme relative alla omologazione, al collaudo ed all'accertamento della potenza dei motori. La fabbrica costruttrice rilascia, per ciascun esemplare di motore di una serie il cui prototipo sia stato omologato, una dichiarazione attestante che detto esemplare e' conforme in tutte le sue parti al tipo omologato.
Di tale dichiarazione, che deve essere redatta su modello stabilito con il decreto di cui al comma precedente, al fabbrica che la rilascia assume piena responsabilita' civile e penale.
L'autorita' che ha proceduto all'omologazione ha facolta' di sottoporre ad accertamenti di controllo i motori omologati.
Gli accertamenti possono essere effettuati sia presso le fabbriche costruttrici, sia presso le sedi di vendita situate nel territorio nazionale.
Gli accertamenti sono compiuti da funzionari muniti di apposita delega ministeriale; i funzionari hanno libero accesso nei locali di costruzione o di vendita e provvedono al prelievo di campioni disponendo per la effettuazione delle prove.
Le prove di accertamento sono effettuate in contraddittorio con il costruttore o con il venditore, oppure con persona munita dei poteri di rappresentanza dell'uno o dell'altro, i relativi oneri sono a carico del titolare dell'impianto di costruzione e del punto di vendita, presso il quale ha luogo l'accertamento.
L'efficacia della omologazione puo' essere sospesa dall'autorita' che l'ha rilasciata in caso di accertata difformita', anche parziale, di uno o piu' esemplari della serie rispetto al tipo omologato.
L'omologazione puo' essere revocata quando sia stato adottato piu' di un provvedimento di sospensione".
- Il testo dell'art. 7, parte prima, della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 131/1986 , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 7. - 1. Atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto:
a) motocicli di qualsiasi tipo, motocarrozzette
e trattrici agricole . . . . . . . . . . . L. 50.000 b) veicoli a motore destinati al trasporto di persone o al trasporto promiscuo di persone o cose:
1) fino a 8 CV . . . . . . . . . . . . L. 50.000 2) da oltre 8 fino a 12 CV . . . . . . L. 60.000 3) da oltre 12 fino a 20 CV . . . . . L. 70.000 4) da oltre 20 fino a 30 CV . . . . . L. 90.000 5) da oltre 30 fino a 40 CV . . . . . L. 110.000 6) oltre 40 CV . . . . . . . . . . . . L. 130.000 c) veicoli a motore destinati al trasporto di cose di portata:
1) fino a 7 quintali . . . . . . . . . L. 66.000 2) da oltre 7 fino a 15 quintali . . . L. 96.000 3) da oltre 15 fino a 30 quintali . . L. 108.000 4) da oltre 30 fino a 45 quintali . . L. 126.000 5) da oltre 45 fino a 60 quintali . . L. 150.000 6) da oltre 60 fino a 80 quintali . . L. 172.000 7) oltre 80 quintali . . . . . . . . . L. 214.000 d) rimorchi di portata:
1) fino a 20 quintali . . . . . . . . L. 88.000 2) da oltre 20 fino a 50 quintali . . L. 118.000 3) oltre 50 quintali . . . . . . . . . L. 150.000 e) rimorchi per trasporto di persone:
1) fino a 15 posti . . . . . . . . . . L. 76.000 2) da 16 a 25 posti . . . . . . . . . L. 84.000 3) da 26 a 40 posti . . . . . . . . . L. 100.000 4) oltre i 40 posti . . . . . . . . . L. 120.000 f) unita' da diporto:
1) natanti . . . . . . . . . . . . . . L. 70.000 2) imbarcazioni . . . . . . . . . . . L. 200.000 3) navi . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.000.000 Note:
I) Per gli autoveicoli muniti di carta di circolazione per uso speciale ed i rimorchi destinati a servire detti veicoli - sempreche' non siano adatti al trasporto di cose - l'imposta e' ridotta ad un quarto. Analoga riduzione, da operarsi sull'imposta indicata nella lettera d), si applica per i rimorchi ad uso abitazione per campeggio e simili.
II) Non sono soggette a registrazione le scritture private, con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, da prodursi al Pubblico Registro Automobilistico per formalita' di trascrizione, iscrizione e annotazione, qualora contengano esclusivamente convenzioni soggette a tali formalita'".