TRIB
Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 21/10/2025, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Giovanni Iannielli, quale Giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n. 575/2025 RG. all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 10.10.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte, ha pronunciato e pubblicato la seguente:
SENTENZA
TRA
rapp. e dif. da Avv.ti V. e F. Peluso;
Parte_1
ricorrente
E
Controparte_1
resistente - contumace
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.4.2025, Parte_1 chiedeva di accertare il proprio diritto ad ottenere la corresponsione della
“Retribuzione Professionale Docenti” previsto dal CCNL 15.3.2001 e successive modificazioni per le supplenze svolte nell'as 2020/2021 e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento in suo favore dell'importo pari ad €. 1.402,62 oltre a interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
In particolare la ricorrente allega di aver prestato servizio nel periodo intercorrente tra l'08.10.2020 ed il 05/06/2021 (Anno scolastico 2020/2021) per un totale complessivo di 241 giorni di servizio ad orario completo (24 ore settimanali, senza ricevere la retribuzione professionale docente (RPD) prevista dall'art. 7 CCNL 15.3.2001.
Lamenta la natura discriminatoria di tale mancata erogazione per violazione dell'art. 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.
L'amministrazione convenuta, benché regolarmente citata, non si costituiva, restando pertanto contumace.
La questione è stata già affrontata e risolta dalla Corte di Cassazione, la quale ha avuto modo di statuire:
“L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di
2 incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.l. del
31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”. (Cass. Sez. L., 27/07/2018, n. 20015, Rv.
650043 - 01).
Tale pronuncia ha dunque disposto la piena equiparazione tra docenti assunti per supplenze temporanee e docenti assunti in ruolo, principio pienamente ribadito nell'ordinanza n. 6293/2020 Sez. Lav.
Quanto alla somma spettante, la stessa è indicata nei conteggi di parte ricorrente, della cui correttezza non si ha motivo di dubitare, in complessivi € 1.402,62.
Il ricorso va dunque accolto e l'amministrazione va condannata al pagamento della somma complessiva di € 1.402,62 oltre interessi e rivalutazione dal sorgere del credito al saldo.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna il a Controparte_1 corrispondere a la voce retributiva “retribuzione Parte_1 professionale docenti” per le supplenze svolte nell'anno scolastico 2020/2021 per un importo di Euro 1.402,62, oltre accessori come per legge;
3 2. pone a carico del resistente le spese del giudizio, che liquida in CP_1 complessivi € 600,00 per competenze, oltre IVA e CAP come per legge e rimborso spese generali da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Ancona, il 21.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Giovanni Iannielli
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Giovanni Iannielli, quale Giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n. 575/2025 RG. all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 10.10.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte, ha pronunciato e pubblicato la seguente:
SENTENZA
TRA
rapp. e dif. da Avv.ti V. e F. Peluso;
Parte_1
ricorrente
E
Controparte_1
resistente - contumace
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.4.2025, Parte_1 chiedeva di accertare il proprio diritto ad ottenere la corresponsione della
“Retribuzione Professionale Docenti” previsto dal CCNL 15.3.2001 e successive modificazioni per le supplenze svolte nell'as 2020/2021 e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento in suo favore dell'importo pari ad €. 1.402,62 oltre a interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
In particolare la ricorrente allega di aver prestato servizio nel periodo intercorrente tra l'08.10.2020 ed il 05/06/2021 (Anno scolastico 2020/2021) per un totale complessivo di 241 giorni di servizio ad orario completo (24 ore settimanali, senza ricevere la retribuzione professionale docente (RPD) prevista dall'art. 7 CCNL 15.3.2001.
Lamenta la natura discriminatoria di tale mancata erogazione per violazione dell'art. 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.
L'amministrazione convenuta, benché regolarmente citata, non si costituiva, restando pertanto contumace.
La questione è stata già affrontata e risolta dalla Corte di Cassazione, la quale ha avuto modo di statuire:
“L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di
2 incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.l. del
31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”. (Cass. Sez. L., 27/07/2018, n. 20015, Rv.
650043 - 01).
Tale pronuncia ha dunque disposto la piena equiparazione tra docenti assunti per supplenze temporanee e docenti assunti in ruolo, principio pienamente ribadito nell'ordinanza n. 6293/2020 Sez. Lav.
Quanto alla somma spettante, la stessa è indicata nei conteggi di parte ricorrente, della cui correttezza non si ha motivo di dubitare, in complessivi € 1.402,62.
Il ricorso va dunque accolto e l'amministrazione va condannata al pagamento della somma complessiva di € 1.402,62 oltre interessi e rivalutazione dal sorgere del credito al saldo.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna il a Controparte_1 corrispondere a la voce retributiva “retribuzione Parte_1 professionale docenti” per le supplenze svolte nell'anno scolastico 2020/2021 per un importo di Euro 1.402,62, oltre accessori come per legge;
3 2. pone a carico del resistente le spese del giudizio, che liquida in CP_1 complessivi € 600,00 per competenze, oltre IVA e CAP come per legge e rimborso spese generali da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Ancona, il 21.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Giovanni Iannielli
4