CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Verona, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Verona |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 30/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VERONA Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
FIORE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 616/2025 depositato il 18/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 In Gestione Liquidatoria - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Verona
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ministero Della Giustizia Tribunale Verona - Corte Zanconati N.1 37100 Verona VR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12220250006559235000 REGISTRO 2018
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 16/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Il ricorso va dichiarato inammissibile nei confronti del Tribunale di Verona per violazione degli artt.21 e 22
D.lgs. 546.
Va invece accolto nei confronti dell'esattore, stante il vizio proprio dell'atto esattivo, per violazione del combinato disposto dell'art. 54 DPR 131/86 dell' L'art. 76 del DPR 131/86 e dell'art.212 DPR 115/86 dando continuità alla giurisprudenza di questa Corte sul punto (sent. 410/2025 di seguito citata).
Inammissibile perché il legittimato passivo – secondo la giurisprudenza di Cassazione, ed ancor prima per la chiara dizione della norma - è il Tribunale di Verona cui non è stata inviata alcuna notifica (essendo invece stata inviata al Tribunale di Venezia).
Perciò la notifica, mai inviata – ovvero inviata a soggetto errato – è inesistente ed in quanto tale non integra il contraddittorio che è il pilastro imprescindibile del nostro processo. Si è verificata una violazione dell'art. 21 e 22 D.lgs.546 non avendo il ricorrente né proposto il ricorso entro 60 giorni (la notifica è inesistente) né – evidentemente - depositato la notifica con la quale ha introdotto il contenzioso nel termine perentorio posto dalla legge. Detto articolo 22 commina l'inammissibilità anche per il solo fatto di non avere depositato la prova della regolare notifica.
L'inammissibilità può essere rilevata anche d'ufficio, recita la norma.
Né questa Corte poteva rimettere in termine il ricorrente per effettuare la notifica a soggetto diverso, ostandovi sia l'art. 21 sia l'art.22 - sia i principi generali del processo tributario (che è impugnatorio) e segnatamente la giurisprudenza (Cassazione, sentenza n. 5778/2000 e Cassazione sentenza n.
11062/2006).
Infatti in ambito tributario, è stata affermata l'impossibilità di applicazione della rimessione in termini salvo che vi sia tempestività (altrimenti si viola l'obbligo di ragionevole durata del processo) e prova dell'impedimento (Corte di Cassazione, sentenza n. 11029 depositata il 26 aprile 2023) , trattandosi di un giudizio costruito con caratteristiche impugnatorie, che non consente al giudice alcun intervento in ordine al decorso dei termini, se non nei casi tassativamente previsti dalla legge.
Tornando al problema della legittimazione passiva la notifica all'avvocatura dello Stato non può considerarsi valida non essendo parte il Ministero della Giustizia bensì l'ufficio di cancelleria (ovvero la
Segreteria se il contributo unificato fosse stato quello riferibile alle Corti di giustizia tributaria). Sul punto si rimanda all' Ordinanza del 06/06/2022 n. 18029 la Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 6, depositata il
30/09/2020. La vicenda nasceva da un invito al pagamento notificato ex art. 248 del d.P.R. n. 115 del 2002 dalla Segreteria della C.T.P. di Palermo;
che la C.T.R. della Regione Siciliana dichiarò inammissibile, per difettare, in capo al Direttore pt. della Segreteria della C.T.P. di Palermo, della legittimazione attiva alla relativa proposizione.“Avverso tale decisione il MEF - UFFICIO DI SEGRETERIA
DELLA C.T.P. DI PALERMO - ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo: e cioè la violazione e falsa applicazione dell'art. 11, comma 2, nonché degli artt. 15, 31, 33, 34, 35, 37 del d.lgs. n.
546 del 1992, e dell'art. 16, comma 1, lett. f, del d.lgs. n. 165 del 2001, per avere la C.T.R. erroneamente escluso la legittimazione processuale del Direttore p.t. della segreteria della Commissione Tributaria
Provinciale di Palermo ad impugnare la sentenza di primo grado e, conseguentemente, per avere altrettanto erroneamente dichiarato il gravame dallo stesso proposto inammissibile.
La Cassazione ha quindi pronunciato quanto segue “che il motivo - il quale disvela un error in procedendo ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. - è manifestamente fondato;
che l'invito al pagamento spontaneo del contributo unificato, ex art. 248 del d.P.R. n. 115 del 2002, costituisce atto autonomamente impugnabile, ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, giacché la mancata impugnazione dell'invito, accompagnata dall'omesso pagamento di quanto intimato, comporterebbe l'automatica irrogazione, oltre che degli interessi, della sanzione aggiuntiva del 30% (donde la natura compiuta e definita della pretesa tributaria azionata attraverso lo stesso e, correlativamente, il concreto interesse, in capo al contribuente, alla sua impugnazione. Cfr. Cass., Sez. 6-5, 15.12.2021, n. 40233, Rv. 663238-01, nonché, nei medesimi termini, Cass., Sez. 5, 17.8.2021, n. 22971 e Cass., Sez. 5, 27.10.2020, n. 23532); che nel giudizio in conseguenza intrapreso dal contribuente, la legittimazione processuale passiva spetta alla (cancelleria o) segreteria dell'Ufficio giudiziario che ebbe ad emettere l'avviso, ex art. 248 cit., come emerge dall'inequivoco tenore dell'art. 11, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. n. 546 cit. ("Stanno altresì in giudizio direttamente le cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato").
E' quindi incontroverso che la notifica non andava eseguita presso il cd. foro erariale (art.25 c.p.c.), ma direttamente al soggetto indicato dalla legge speciale e cioè l'art.11 comma 2 del d.lgs.546/92.
Il ricorso va invece accolto nei confronti dell'esattore resistente dovendosi dare continuità alla giurisprudenza di questa Corte scaligera e segnatamente alla sentenza 410/2025 (pres. D'amico rel.
Stagno) che di seguito si riporta come motivazione ex art.118 disp.att. c.p.c. nella parte che qui rileva.
Detta sentenza - che di seguito si riporta - va condivisa anche perchè rigorosamente ancorata al dato normativo.
(…)
Ciò posto, il ricorso è fondato.
L'art. 54 DPR 131/86, rubricato riscossione dell'imposta in sede di registrazione, nel testo applicabile ratione temporis, prevedeva, al comma 3 prevedeva che "Per gli altri atti degli organi giurisdizionali il pagamento dell'imposta deve essere effettuato, entro il termine di cui al comma 5, dalle parti in causa o dai soggetti nel cui interesse e' richiesta la registrazione.
Al comma 5, prevedeva che:
Quando la registrazione deve essere eseguita d'ufficio a norma dell'alt. 15, l'ufficio del registro notifica apposito avviso di liquidazione al soggetto o ad uno dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta, con invito ad effettuare entro il termine di sessanta giorni il pagamento dell'imposta e, se dallo stesso dovuta, della pena pecuniaria irrogata per omessa richiesta di registrazione. Nell'avviso devono essere indicati gli estremi dell'atto da registrare o il fatto da denunciare e la somma da pagare.
L'art. 212 DPR 115/2002, rubricato invito al pagamento, prevede che 1.Passato in giudicato o divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo ((... )), l'ufficio notifica al debitore l'invito al pagamento dell'Importo dovuto, con espressa avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo, in caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti.
2.Entro un mese dal passaggio in giudicato, o dalla definitività del provvedimento da cui sorge l'obbligo, ((...)), l'ufficio chiede la notifica, ai sensi dell'articolo 137 e seguenti del codice di procedura civile, dell'invito al pagamento cui è allegato il modello di pagamento.
3. Nell'invito è fissato il termine di un mese per il pagamento ed è richiesto al debitore di depositare la ricevuta di versamento entro dieci giorni dall'avvenuto pagamento.
L'art. 76 del DPR 131/86, rubricato decadenza dell'azione dell'amministrazione finanziaria, nel testo applicabile ratione temporis, prevede che 1. L'imposta sugli atti soggetti a registrazione ai sensi dell'art. 5 non presentati per la registrazione deve essere richiesta, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni dal giorno in cui, a norma degli articolo 13 e 14, avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione o, a norma dell'art. 15, lettere c), d) ed e), si e' verificato il fatto che legittima la registrazione d'ufficio. Nello stesso termine, decorrente dal giorno in cui avrebbero dovuto essere presentate, deve essere richiesta l'imposta dovuta in base alle denunce prescritte all'art. 19.
1 bis. L'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta di cui all'articolo 52 comma 1, deve essere notificato entro il termine di decadenza di due anni ((dalla registrazione o dal pagamento dell'imposta principale richiesta dall'ufficio ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis))
. ((93))
1. Salvo quanto disposto nel comma 1 bis, l'imposta deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni decorrenti, per gli atti presentati per la registrazione o registrati per via telematica:
a) dalla richiesta di registrazione, se si tratta di imposta principale;
b) dalla data in cui e' stata presentata la denuncia di cui all'articolo 19 ((...)); dalla data della notificazione della decisione delle ((Corti di giustizia tributarie)) ovvero dalla data in cui la stessa e' divenuta definitiva nel caso in cui sia stato proposto ricorso avverso l'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta. Nel caso di occultazione di corrispettivo di cui all'articolo 72, il termine decorre dalla data di registrazione dell'atto; ((93))
c) dalla data di registrazione dell'atto ovvero dalla data di presentazione della denuncia di cui all'articolo 19, se si tratta di imposta suppletiva.
2-bis. Salvo quanto previsto nei commi le 2, l'imposta relativa alle annualità successive alla prima, alle cessioni, risoluzioni e proroghe di cui all'articolo 17, nonché le connesse sanzioni e gli interessi dovuti, sono richiesti, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di scadenza del pagamento.
2. L'avviso di liquidazione dell'imposta deve essere notificato al contribuente nei modi stabiliti nel comma 3 dell'art. 52.
Dall'insieme delle disposizione sopra indicate, ed in particolare dagli artt. 54 DPR 131/86 e 212 comma 1, DPR 115/86, appare chiaro che la notifica della cartella di pagamento deve essere preceduta dall'avviso di liquidazione o dall'invito al pagamento, ciò che nel caso di specie non è avvenuto.
Per questi motivi
il ricorso va accolto e le spese vanno compensate, attesa la la mancata resistenza in giudizio del Ministero della Giustizia.
Le spese vanno compensate per via delle gravi ed eccezionali ragioni desumibili dalle motivazioni, richiamando quindi la senetnza Corte cost.77 del 2018.
P.Q.M.
Il ricorso va dichiarato inammissibile nei confronti del Tribunale di Verona per violazione degli artt.21 e 22
D.lgs. 546. Va invece accolto nei confronti dell'esattore, per violazione del combinato disposto dell'art. 54
DPR 131/86 dell' L'art. 76 del DPR 131/86 e dell'art.212 DPR 115/86, Spese compensate.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VERONA Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
FIORE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 616/2025 depositato il 18/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 In Gestione Liquidatoria - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Verona
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ministero Della Giustizia Tribunale Verona - Corte Zanconati N.1 37100 Verona VR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12220250006559235000 REGISTRO 2018
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 16/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Il ricorso va dichiarato inammissibile nei confronti del Tribunale di Verona per violazione degli artt.21 e 22
D.lgs. 546.
Va invece accolto nei confronti dell'esattore, stante il vizio proprio dell'atto esattivo, per violazione del combinato disposto dell'art. 54 DPR 131/86 dell' L'art. 76 del DPR 131/86 e dell'art.212 DPR 115/86 dando continuità alla giurisprudenza di questa Corte sul punto (sent. 410/2025 di seguito citata).
Inammissibile perché il legittimato passivo – secondo la giurisprudenza di Cassazione, ed ancor prima per la chiara dizione della norma - è il Tribunale di Verona cui non è stata inviata alcuna notifica (essendo invece stata inviata al Tribunale di Venezia).
Perciò la notifica, mai inviata – ovvero inviata a soggetto errato – è inesistente ed in quanto tale non integra il contraddittorio che è il pilastro imprescindibile del nostro processo. Si è verificata una violazione dell'art. 21 e 22 D.lgs.546 non avendo il ricorrente né proposto il ricorso entro 60 giorni (la notifica è inesistente) né – evidentemente - depositato la notifica con la quale ha introdotto il contenzioso nel termine perentorio posto dalla legge. Detto articolo 22 commina l'inammissibilità anche per il solo fatto di non avere depositato la prova della regolare notifica.
L'inammissibilità può essere rilevata anche d'ufficio, recita la norma.
Né questa Corte poteva rimettere in termine il ricorrente per effettuare la notifica a soggetto diverso, ostandovi sia l'art. 21 sia l'art.22 - sia i principi generali del processo tributario (che è impugnatorio) e segnatamente la giurisprudenza (Cassazione, sentenza n. 5778/2000 e Cassazione sentenza n.
11062/2006).
Infatti in ambito tributario, è stata affermata l'impossibilità di applicazione della rimessione in termini salvo che vi sia tempestività (altrimenti si viola l'obbligo di ragionevole durata del processo) e prova dell'impedimento (Corte di Cassazione, sentenza n. 11029 depositata il 26 aprile 2023) , trattandosi di un giudizio costruito con caratteristiche impugnatorie, che non consente al giudice alcun intervento in ordine al decorso dei termini, se non nei casi tassativamente previsti dalla legge.
Tornando al problema della legittimazione passiva la notifica all'avvocatura dello Stato non può considerarsi valida non essendo parte il Ministero della Giustizia bensì l'ufficio di cancelleria (ovvero la
Segreteria se il contributo unificato fosse stato quello riferibile alle Corti di giustizia tributaria). Sul punto si rimanda all' Ordinanza del 06/06/2022 n. 18029 la Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 6, depositata il
30/09/2020. La vicenda nasceva da un invito al pagamento notificato ex art. 248 del d.P.R. n. 115 del 2002 dalla Segreteria della C.T.P. di Palermo;
che la C.T.R. della Regione Siciliana dichiarò inammissibile, per difettare, in capo al Direttore pt. della Segreteria della C.T.P. di Palermo, della legittimazione attiva alla relativa proposizione.“Avverso tale decisione il MEF - UFFICIO DI SEGRETERIA
DELLA C.T.P. DI PALERMO - ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo: e cioè la violazione e falsa applicazione dell'art. 11, comma 2, nonché degli artt. 15, 31, 33, 34, 35, 37 del d.lgs. n.
546 del 1992, e dell'art. 16, comma 1, lett. f, del d.lgs. n. 165 del 2001, per avere la C.T.R. erroneamente escluso la legittimazione processuale del Direttore p.t. della segreteria della Commissione Tributaria
Provinciale di Palermo ad impugnare la sentenza di primo grado e, conseguentemente, per avere altrettanto erroneamente dichiarato il gravame dallo stesso proposto inammissibile.
La Cassazione ha quindi pronunciato quanto segue “che il motivo - il quale disvela un error in procedendo ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. - è manifestamente fondato;
che l'invito al pagamento spontaneo del contributo unificato, ex art. 248 del d.P.R. n. 115 del 2002, costituisce atto autonomamente impugnabile, ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, giacché la mancata impugnazione dell'invito, accompagnata dall'omesso pagamento di quanto intimato, comporterebbe l'automatica irrogazione, oltre che degli interessi, della sanzione aggiuntiva del 30% (donde la natura compiuta e definita della pretesa tributaria azionata attraverso lo stesso e, correlativamente, il concreto interesse, in capo al contribuente, alla sua impugnazione. Cfr. Cass., Sez. 6-5, 15.12.2021, n. 40233, Rv. 663238-01, nonché, nei medesimi termini, Cass., Sez. 5, 17.8.2021, n. 22971 e Cass., Sez. 5, 27.10.2020, n. 23532); che nel giudizio in conseguenza intrapreso dal contribuente, la legittimazione processuale passiva spetta alla (cancelleria o) segreteria dell'Ufficio giudiziario che ebbe ad emettere l'avviso, ex art. 248 cit., come emerge dall'inequivoco tenore dell'art. 11, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. n. 546 cit. ("Stanno altresì in giudizio direttamente le cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato").
E' quindi incontroverso che la notifica non andava eseguita presso il cd. foro erariale (art.25 c.p.c.), ma direttamente al soggetto indicato dalla legge speciale e cioè l'art.11 comma 2 del d.lgs.546/92.
Il ricorso va invece accolto nei confronti dell'esattore resistente dovendosi dare continuità alla giurisprudenza di questa Corte scaligera e segnatamente alla sentenza 410/2025 (pres. D'amico rel.
Stagno) che di seguito si riporta come motivazione ex art.118 disp.att. c.p.c. nella parte che qui rileva.
Detta sentenza - che di seguito si riporta - va condivisa anche perchè rigorosamente ancorata al dato normativo.
(…)
Ciò posto, il ricorso è fondato.
L'art. 54 DPR 131/86, rubricato riscossione dell'imposta in sede di registrazione, nel testo applicabile ratione temporis, prevedeva, al comma 3 prevedeva che "Per gli altri atti degli organi giurisdizionali il pagamento dell'imposta deve essere effettuato, entro il termine di cui al comma 5, dalle parti in causa o dai soggetti nel cui interesse e' richiesta la registrazione.
Al comma 5, prevedeva che:
Quando la registrazione deve essere eseguita d'ufficio a norma dell'alt. 15, l'ufficio del registro notifica apposito avviso di liquidazione al soggetto o ad uno dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta, con invito ad effettuare entro il termine di sessanta giorni il pagamento dell'imposta e, se dallo stesso dovuta, della pena pecuniaria irrogata per omessa richiesta di registrazione. Nell'avviso devono essere indicati gli estremi dell'atto da registrare o il fatto da denunciare e la somma da pagare.
L'art. 212 DPR 115/2002, rubricato invito al pagamento, prevede che 1.Passato in giudicato o divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo ((... )), l'ufficio notifica al debitore l'invito al pagamento dell'Importo dovuto, con espressa avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo, in caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti.
2.Entro un mese dal passaggio in giudicato, o dalla definitività del provvedimento da cui sorge l'obbligo, ((...)), l'ufficio chiede la notifica, ai sensi dell'articolo 137 e seguenti del codice di procedura civile, dell'invito al pagamento cui è allegato il modello di pagamento.
3. Nell'invito è fissato il termine di un mese per il pagamento ed è richiesto al debitore di depositare la ricevuta di versamento entro dieci giorni dall'avvenuto pagamento.
L'art. 76 del DPR 131/86, rubricato decadenza dell'azione dell'amministrazione finanziaria, nel testo applicabile ratione temporis, prevede che 1. L'imposta sugli atti soggetti a registrazione ai sensi dell'art. 5 non presentati per la registrazione deve essere richiesta, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni dal giorno in cui, a norma degli articolo 13 e 14, avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione o, a norma dell'art. 15, lettere c), d) ed e), si e' verificato il fatto che legittima la registrazione d'ufficio. Nello stesso termine, decorrente dal giorno in cui avrebbero dovuto essere presentate, deve essere richiesta l'imposta dovuta in base alle denunce prescritte all'art. 19.
1 bis. L'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta di cui all'articolo 52 comma 1, deve essere notificato entro il termine di decadenza di due anni ((dalla registrazione o dal pagamento dell'imposta principale richiesta dall'ufficio ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis))
. ((93))
1. Salvo quanto disposto nel comma 1 bis, l'imposta deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni decorrenti, per gli atti presentati per la registrazione o registrati per via telematica:
a) dalla richiesta di registrazione, se si tratta di imposta principale;
b) dalla data in cui e' stata presentata la denuncia di cui all'articolo 19 ((...)); dalla data della notificazione della decisione delle ((Corti di giustizia tributarie)) ovvero dalla data in cui la stessa e' divenuta definitiva nel caso in cui sia stato proposto ricorso avverso l'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta. Nel caso di occultazione di corrispettivo di cui all'articolo 72, il termine decorre dalla data di registrazione dell'atto; ((93))
c) dalla data di registrazione dell'atto ovvero dalla data di presentazione della denuncia di cui all'articolo 19, se si tratta di imposta suppletiva.
2-bis. Salvo quanto previsto nei commi le 2, l'imposta relativa alle annualità successive alla prima, alle cessioni, risoluzioni e proroghe di cui all'articolo 17, nonché le connesse sanzioni e gli interessi dovuti, sono richiesti, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di scadenza del pagamento.
2. L'avviso di liquidazione dell'imposta deve essere notificato al contribuente nei modi stabiliti nel comma 3 dell'art. 52.
Dall'insieme delle disposizione sopra indicate, ed in particolare dagli artt. 54 DPR 131/86 e 212 comma 1, DPR 115/86, appare chiaro che la notifica della cartella di pagamento deve essere preceduta dall'avviso di liquidazione o dall'invito al pagamento, ciò che nel caso di specie non è avvenuto.
Per questi motivi
il ricorso va accolto e le spese vanno compensate, attesa la la mancata resistenza in giudizio del Ministero della Giustizia.
Le spese vanno compensate per via delle gravi ed eccezionali ragioni desumibili dalle motivazioni, richiamando quindi la senetnza Corte cost.77 del 2018.
P.Q.M.
Il ricorso va dichiarato inammissibile nei confronti del Tribunale di Verona per violazione degli artt.21 e 22
D.lgs. 546. Va invece accolto nei confronti dell'esattore, per violazione del combinato disposto dell'art. 54
DPR 131/86 dell' L'art. 76 del DPR 131/86 e dell'art.212 DPR 115/86, Spese compensate.