Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Verona, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 30
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità per violazione degli artt. 21 e 22 D.lgs. 546

    La Corte ha ritenuto che la notifica non fosse stata effettuata correttamente nei confronti del Tribunale di Verona, configurando una violazione degli articoli 21 e 22 del D.lgs. 546/92, che prevede l'inammissibilità in caso di mancata o errata notifica e deposito della prova della stessa.

  • Accolto
    Accoglimento per vizio dell'atto esattivo

    La Corte ha accolto il ricorso nei confronti dell'esattore, ritenendo che la cartella di pagamento fosse viziata per la mancata precedenza di un avviso di liquidazione o invito al pagamento, come previsto dagli articoli 54 del DPR 131/86 e 212 del DPR 115/86. Si è data continuità alla giurisprudenza di questa Corte.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Verona, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 30
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Verona
    Numero : 30
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

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