TRIB
Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 09/07/2025, n. 1811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1811 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 1938/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott. Giovanni Maddaleni Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
, C.F. , nato a [...], il Parte_1 C.F._1
13/09/1973, residente in [...], ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Bruna Bruni, che lo rappresenta e lo difende come da procura in atti
- Parte attrice - nei confronti di
, C.F. , nata a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2
ed ivi residente in [...]9, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Francesca Zadnik, che la rappresenta e la difende come da procura in atti
- Parte convenuta -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Genova, Nel merito Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Genova il 4.6.2021 ed iscritto nei Registri dello Stato Civile del Comune Controparte_1
di Genova al n. 29 serie A parte 2
Con vittoria di spese e onorari”
Conclusioni per parte convenuta: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 25/09/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che, con ricorso depositato in data 26/02/2024 e ritualmente notificato, il SI.
ha chiesto che ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c. venisse contestualmente Parte_1
pronunciata la separazione personale e la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Genova in data 14/06/2021 con SI.ra , dalla cui Controparte_1
unione era nata a [...] in data [...] la IA , la cui Persona_1
paternità veniva attribuita in capo al ricorrente il quale tuttavia, a fronte dei risultati negativi del test del DNA, aveva instaurato giudizio ai sensi dell'art. 241 bis c.c. di disconoscimento della paternità.
Con comparsa di costituzione e risposta del 03/06/2024, si è costituita in giudizio la SI.ra la quale non si è opposta ma anzi ha espressamente aderito alle domande in punto CP_1
stato civile, chiedendo però che le venisse riconosciuto un contributo al mantenimento per sé pari ad € 800,00 mensili e per la IA minore pari ad € 300,00 mensili, dando atto della pendenza dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Genova della procedura di adottabilità della minore nell'ambito della quale ne era stato disposto l'allontanamento dalla madre, previa sospensione della responsabilità genitoriale di quest'ultima.
All'esito della prima udienza di comparizione personale delle parti del 04/06/2024, il G.D., fallito ogni tentativo di conciliazione dei coniugi, con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. ha adottato i provvedimenti provvisori e urgenti, ha dichiarato inammissibile la domanda relativa al mantenimento della IA per difetto di legittimazione passiva del SI. dal Parte_1
momento che è risultato pacifico ed incontestato l'assenza di rapporto paternità in capo al ricorrente, ha rigettato la richiesta di mantenimento per sé formulata dalla moglie in quanto tardiva e comunque infondata e ha rinviando la causa, ritenuta matura per la decisione, all'udienza cartolare del 26/09/2024 per la precisazione delle conclusioni e la discussione finale. Con sentenza n. 313/2025 emessa in data 08/11/2024 e pubblicata in data 04/02/2025, il
Tribunale di Genova ha quindi pronunciato la separazione personale dei coniugi rigettando altresì la domanda di addebito inizialmente formulata dal marito e rimettendo nuovamente le parti dinanzi al G.D. per la trattazione dell'ulteriore domanda di divorzio, decorsi i termini di procedibilità della stessa.
Alla successiva udienza del 19/06/2025 le parti hanno pertanto insistito nella domanda in punto status e la causa è stata rinviata all'udienza cartolare del 03/07/2025 per attendere il decorso del termine per il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, all'esito della quale è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, la domanda di divorzio formulata da entrambe le parti è fondata e merita certamente accoglimento.
Rilevato infatti che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario a Genova in data
04/06/2021 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del medesimo comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato, e si sono separati come da sentenza n. 313/2025 emessa dal Tribunale di Genova in data 08/11/2024 e pubblicata in data 04/02/2025.
Rilevato che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi come confermato dal fatto che gli stessi vivono ormai da tempo separati senza che sia intervenuta alcuna conciliazione e la SI.ra CP_1
nelle more del presente giudizio ha avuto un altro figlio da una nuova relazione.
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n.
898/1970 per la pronuncia di divorzio essendo trascorso oltre un anno dalla prima udienza di comparizione dei coniugi ed essendo passata in giudicato la sentenza in punto separazione.
Rilevato che, in assenza di figli nati dall'unione e di domande in punto economico dal momento che la convenuta non ha reiterato la propria richiesta di mantenimento da intendersi quindi rinunciata, non vi è luogo a statuire alcuna condizione di divorzio.
Ritenuto infine che, per quanto riguarda le spese di lite, stante la natura della causa e la reciproca soccombenza dei parti con riferimento alle domande svolte nella fase di separazione svoltasi nell'ambito del medesimo giudizio, le stesse possono essere integralmente compensate. Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Genova in data 14/06/2021 dai SInori
e Parte_1 Controparte_1
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno
2021, Numero 29, Parte II, Serie A, Vol., Uff. 1) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Genova, lì 04/07/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Domenico Pellegrini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott. Giovanni Maddaleni Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
, C.F. , nato a [...], il Parte_1 C.F._1
13/09/1973, residente in [...], ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Bruna Bruni, che lo rappresenta e lo difende come da procura in atti
- Parte attrice - nei confronti di
, C.F. , nata a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2
ed ivi residente in [...]9, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Francesca Zadnik, che la rappresenta e la difende come da procura in atti
- Parte convenuta -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Genova, Nel merito Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Genova il 4.6.2021 ed iscritto nei Registri dello Stato Civile del Comune Controparte_1
di Genova al n. 29 serie A parte 2
Con vittoria di spese e onorari”
Conclusioni per parte convenuta: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 25/09/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che, con ricorso depositato in data 26/02/2024 e ritualmente notificato, il SI.
ha chiesto che ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c. venisse contestualmente Parte_1
pronunciata la separazione personale e la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Genova in data 14/06/2021 con SI.ra , dalla cui Controparte_1
unione era nata a [...] in data [...] la IA , la cui Persona_1
paternità veniva attribuita in capo al ricorrente il quale tuttavia, a fronte dei risultati negativi del test del DNA, aveva instaurato giudizio ai sensi dell'art. 241 bis c.c. di disconoscimento della paternità.
Con comparsa di costituzione e risposta del 03/06/2024, si è costituita in giudizio la SI.ra la quale non si è opposta ma anzi ha espressamente aderito alle domande in punto CP_1
stato civile, chiedendo però che le venisse riconosciuto un contributo al mantenimento per sé pari ad € 800,00 mensili e per la IA minore pari ad € 300,00 mensili, dando atto della pendenza dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Genova della procedura di adottabilità della minore nell'ambito della quale ne era stato disposto l'allontanamento dalla madre, previa sospensione della responsabilità genitoriale di quest'ultima.
All'esito della prima udienza di comparizione personale delle parti del 04/06/2024, il G.D., fallito ogni tentativo di conciliazione dei coniugi, con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. ha adottato i provvedimenti provvisori e urgenti, ha dichiarato inammissibile la domanda relativa al mantenimento della IA per difetto di legittimazione passiva del SI. dal Parte_1
momento che è risultato pacifico ed incontestato l'assenza di rapporto paternità in capo al ricorrente, ha rigettato la richiesta di mantenimento per sé formulata dalla moglie in quanto tardiva e comunque infondata e ha rinviando la causa, ritenuta matura per la decisione, all'udienza cartolare del 26/09/2024 per la precisazione delle conclusioni e la discussione finale. Con sentenza n. 313/2025 emessa in data 08/11/2024 e pubblicata in data 04/02/2025, il
Tribunale di Genova ha quindi pronunciato la separazione personale dei coniugi rigettando altresì la domanda di addebito inizialmente formulata dal marito e rimettendo nuovamente le parti dinanzi al G.D. per la trattazione dell'ulteriore domanda di divorzio, decorsi i termini di procedibilità della stessa.
Alla successiva udienza del 19/06/2025 le parti hanno pertanto insistito nella domanda in punto status e la causa è stata rinviata all'udienza cartolare del 03/07/2025 per attendere il decorso del termine per il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, all'esito della quale è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, la domanda di divorzio formulata da entrambe le parti è fondata e merita certamente accoglimento.
Rilevato infatti che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario a Genova in data
04/06/2021 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del medesimo comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato, e si sono separati come da sentenza n. 313/2025 emessa dal Tribunale di Genova in data 08/11/2024 e pubblicata in data 04/02/2025.
Rilevato che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi come confermato dal fatto che gli stessi vivono ormai da tempo separati senza che sia intervenuta alcuna conciliazione e la SI.ra CP_1
nelle more del presente giudizio ha avuto un altro figlio da una nuova relazione.
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n.
898/1970 per la pronuncia di divorzio essendo trascorso oltre un anno dalla prima udienza di comparizione dei coniugi ed essendo passata in giudicato la sentenza in punto separazione.
Rilevato che, in assenza di figli nati dall'unione e di domande in punto economico dal momento che la convenuta non ha reiterato la propria richiesta di mantenimento da intendersi quindi rinunciata, non vi è luogo a statuire alcuna condizione di divorzio.
Ritenuto infine che, per quanto riguarda le spese di lite, stante la natura della causa e la reciproca soccombenza dei parti con riferimento alle domande svolte nella fase di separazione svoltasi nell'ambito del medesimo giudizio, le stesse possono essere integralmente compensate. Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Genova in data 14/06/2021 dai SInori
e Parte_1 Controparte_1
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno
2021, Numero 29, Parte II, Serie A, Vol., Uff. 1) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Genova, lì 04/07/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Domenico Pellegrini