CGT2
Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 1456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1456 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1456/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CC ANTONIO, Presidente
CINTIOLI FULVIO, RE
NI NG, IC
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 813/2021 depositato il 09/02/2021
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2187/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 10 e pubblicata il 22/09/2020
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180018135782 LL
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento appello
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Signor Resistente_1 impugnò innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina cartella di pagamento per tassa automobilistica relativa all'anno 2014, quale notificatagli dalla Riscossione Sicilia s.p.
a. addì 10 gennaio 2019. Il ricorso, notificato solamente all'Agente della riscossione, denunciò la mancata notificazione del presupposto avviso di accertamento, il difetto di motivazione e la maturata prescrizione.
Si costituì la Riscossione Sicilia s.p.a. eccependo l'inammissibilità del ricorso perché avrebbe dovuto essere indirizzato esclusivamente all'Ufficio impositore, trattandosi di censura diretta verso azioni di competenza di quello. L'Agente della riscossione, inoltre, affermò l'avvenuta notificazione del presupposto avviso di accertamento in tempo utile per interrompere il decorso del periodo triennale di prescrizione.
Il IC adìto ha accolto il ricorso sul dichiarato presupposto che la pur provata notificazione dell'avviso di accertamento era avvenuta a mezzo di operatore postale privato, ritenuto in sentenza abilitato a simili spedizioni soltanto dal 2017, ossia successivamente al recapito in questione. Donde la statuizione di nullità della cartella di pagamento a causa dell'assenza di notificazione dell'atto prodromico. Sono rimaste assorbite le altre censure mosse col ricorso.
La Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate ha proposto appello affermandovi la legittimità della notificazione a mezzo di spedizione a cura di operato postale privato, così argomentando l'erroneità della statuizione affermativa della nullità della cartella di pagamento per assenza dell'atto necessariamente prodromico
Non si è costituito l'Appellato e neppure l'Agente della riscossione, sebbene ad entrambi fosse stata tempestivamente notificata l'impugnazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte riconosce la fondatezza dell'appello.
Il consolidato indirizzo giurisprudenziale è ormai nel senso che gli atti tributari “amministrativi”, nel novero dei quali ovviamente rientra la cartella di pagamento, possono validamente essere spediti per posta mediante operatori postali privati. Ciò con decorrenza dal 2011.
Già le Sezioni Unite della Corte di Cassazione avevano riconosciuto, con sentenza n. 8416/2019, che dal
2011 (in forza del del D.lgs. n. 58/2011) le spedizioni di atti non giudiziari potevano validamente avvenire a cura di operatori postali privati. Successivamente tale principio è stato costantemente applicato dalla Suprema Corte alla notificazione degli atti tributari “amministrativi” (Cass. Civ., sez. V, sent., 12.11.2020 n.
25521; idem: ord. 20.7.2020 n. 15360 e ord.
7.7.2021 n. 19369).
Pertanto, la Corte giudica erronea la statuizione del primo IC e – sulla base del riconoscimento in sentenza della presenza, tra gli atti del processo, di prova della notificazione del prodromico avviso di accertamento – conclude per la fondatezza dell'appello.
Spetta all'Appellante il rimborso delle spese processuali e di difesa, queste ultime liquidate a carico della
Contribuente non costituito in misura di € 200,00 oltre ad accessori di legge, se dovuti.
P.Q.M.
la Corte, pronunciando definitivamente sul ricorso in appello n. 813/2021 r.g., lo accoglie;
condanna l'appellato Resistente_1 a rifondere all'appellante Agenzia delle Entrate le spese processuali e di difesa nella misura indicata in motivazione.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 27 gennaio 2026.
Il RE Il Presidente
Dr. Fulvio Cintioli Dr. Antonio Maccarone
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CC ANTONIO, Presidente
CINTIOLI FULVIO, RE
NI NG, IC
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 813/2021 depositato il 09/02/2021
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2187/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 10 e pubblicata il 22/09/2020
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180018135782 LL
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento appello
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Signor Resistente_1 impugnò innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina cartella di pagamento per tassa automobilistica relativa all'anno 2014, quale notificatagli dalla Riscossione Sicilia s.p.
a. addì 10 gennaio 2019. Il ricorso, notificato solamente all'Agente della riscossione, denunciò la mancata notificazione del presupposto avviso di accertamento, il difetto di motivazione e la maturata prescrizione.
Si costituì la Riscossione Sicilia s.p.a. eccependo l'inammissibilità del ricorso perché avrebbe dovuto essere indirizzato esclusivamente all'Ufficio impositore, trattandosi di censura diretta verso azioni di competenza di quello. L'Agente della riscossione, inoltre, affermò l'avvenuta notificazione del presupposto avviso di accertamento in tempo utile per interrompere il decorso del periodo triennale di prescrizione.
Il IC adìto ha accolto il ricorso sul dichiarato presupposto che la pur provata notificazione dell'avviso di accertamento era avvenuta a mezzo di operatore postale privato, ritenuto in sentenza abilitato a simili spedizioni soltanto dal 2017, ossia successivamente al recapito in questione. Donde la statuizione di nullità della cartella di pagamento a causa dell'assenza di notificazione dell'atto prodromico. Sono rimaste assorbite le altre censure mosse col ricorso.
La Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate ha proposto appello affermandovi la legittimità della notificazione a mezzo di spedizione a cura di operato postale privato, così argomentando l'erroneità della statuizione affermativa della nullità della cartella di pagamento per assenza dell'atto necessariamente prodromico
Non si è costituito l'Appellato e neppure l'Agente della riscossione, sebbene ad entrambi fosse stata tempestivamente notificata l'impugnazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte riconosce la fondatezza dell'appello.
Il consolidato indirizzo giurisprudenziale è ormai nel senso che gli atti tributari “amministrativi”, nel novero dei quali ovviamente rientra la cartella di pagamento, possono validamente essere spediti per posta mediante operatori postali privati. Ciò con decorrenza dal 2011.
Già le Sezioni Unite della Corte di Cassazione avevano riconosciuto, con sentenza n. 8416/2019, che dal
2011 (in forza del del D.lgs. n. 58/2011) le spedizioni di atti non giudiziari potevano validamente avvenire a cura di operatori postali privati. Successivamente tale principio è stato costantemente applicato dalla Suprema Corte alla notificazione degli atti tributari “amministrativi” (Cass. Civ., sez. V, sent., 12.11.2020 n.
25521; idem: ord. 20.7.2020 n. 15360 e ord.
7.7.2021 n. 19369).
Pertanto, la Corte giudica erronea la statuizione del primo IC e – sulla base del riconoscimento in sentenza della presenza, tra gli atti del processo, di prova della notificazione del prodromico avviso di accertamento – conclude per la fondatezza dell'appello.
Spetta all'Appellante il rimborso delle spese processuali e di difesa, queste ultime liquidate a carico della
Contribuente non costituito in misura di € 200,00 oltre ad accessori di legge, se dovuti.
P.Q.M.
la Corte, pronunciando definitivamente sul ricorso in appello n. 813/2021 r.g., lo accoglie;
condanna l'appellato Resistente_1 a rifondere all'appellante Agenzia delle Entrate le spese processuali e di difesa nella misura indicata in motivazione.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 27 gennaio 2026.
Il RE Il Presidente
Dr. Fulvio Cintioli Dr. Antonio Maccarone