Art. 3.
E' autorizzato uno speciale concorso per titoli per la nomina di cinque vicebrigadieri nel Corpo degli agenti di custodia, al quale possono partecipare, dopo avere conseguito la nomina a guardia effettiva nello stesso Corpo, i dipendenti dell'Africa italiana di cui all'art. 1 della presente legge che hanno i seguenti requisiti:
1) essere in possesso del diploma di licenza di scuola media inferiore;
2) avere prestato servizio di custodia presso le carceri coloniali o metropolitane per un periodo non inferiore complessivamente ad anni tre;
3) essere in possesso della qualifica di sottocapo attribuita dalle autorita' italiane;
4) essere stati inquadrati dall'Amministrazione coloniale nella seconda classe della quarta categoria, prevista dal decreto Ministeriale 30 aprile 1929, n. 129 , e successive modificazioni.
I vincitori del concorso saranno nominati vicebrigadieri con precedenza rispetto a coloro che abbiano acquisito titolo per la promozione a detto grado in seguito al corso per vicebrigadiere, che verra' concluso dopo la entrata in vigore della presente legge.
I posti che eventualmente non possono essere conferiti ai sensi del presente articolo saranno devoluti alle promozioni ordinarie.
E' autorizzato uno speciale concorso per titoli per la nomina di cinque vicebrigadieri nel Corpo degli agenti di custodia, al quale possono partecipare, dopo avere conseguito la nomina a guardia effettiva nello stesso Corpo, i dipendenti dell'Africa italiana di cui all'art. 1 della presente legge che hanno i seguenti requisiti:
1) essere in possesso del diploma di licenza di scuola media inferiore;
2) avere prestato servizio di custodia presso le carceri coloniali o metropolitane per un periodo non inferiore complessivamente ad anni tre;
3) essere in possesso della qualifica di sottocapo attribuita dalle autorita' italiane;
4) essere stati inquadrati dall'Amministrazione coloniale nella seconda classe della quarta categoria, prevista dal decreto Ministeriale 30 aprile 1929, n. 129 , e successive modificazioni.
I vincitori del concorso saranno nominati vicebrigadieri con precedenza rispetto a coloro che abbiano acquisito titolo per la promozione a detto grado in seguito al corso per vicebrigadiere, che verra' concluso dopo la entrata in vigore della presente legge.
I posti che eventualmente non possono essere conferiti ai sensi del presente articolo saranno devoluti alle promozioni ordinarie.