CASS
Sentenza 13 settembre 2024
Sentenza 13 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/09/2024, n. 34700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34700 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2024 |
Testo completo
H/1 t LL - SENTENZA sul ricorso proposto da: TT UE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 23/02/2024 del TRIB. LIBERTA' dì CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO;
lette/sen e le conclusioni del PG PASQUALE SERRAO D'AQUINO c.)-^-I-- Le& G.e52-~ ' udJXo sore Penale Sent. Sez. 5 Num. 34700 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: MAURO ANNA Data Udienza: 24/05/2024 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Catania, adito per il riesame dell'ordinanza resa dal Tribunale di Ragusa con cui è stata applicata la misura degli arresti domiciliari a SA TT, ha confermato la predetta ordinanza. 2. Il ricorrente affida il proprio ricorso per cassazione ad un unico motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), in cui evidenzia che sarebbe stata omessa la trasmissione al Tribunale del riesame del verbale stenotipico delle dichiarazioni testimoniali rese all'udienza di convalida dal Soprintendente ai beni culturali che ha proposto la querela per il tentato furto aggravato commesso in un edificio di proprietà del Ministero dell'interno in cui erano in corso dei lavori di ristrutturazione commissionati dalla Sovraintendenza, verbale da ritenersi necessario posto che solo da esso emergerebbero sia la qualità, in capo alla Sovrintendenza, di soggetto appaltante, sia l'attualità dei lavori. Difetterebbe poi del tutto la motivazione in ordine alla validità della querela. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. 3.1. Va rilevato che, secondo la stessa prospettazione difensiva, nel caso in esame non si controverte di atti sopravvenuti oggettivamente favorevoli all'indagato e di cui è stata omessa la trasmissione per i quali sussiste l'obbligo di trasmissione al giudice, unitamente alla richiesta di misura cautelare, (Sez. 1, n. 57839 del 04/10/2017, Navarria, Rv. 271919-01), bensì del verbale delle dichiarazioni rese dal querelante, all'udienza di convalida, a conferma di quanto esposto in querela. In tal caso dunque deve escludersi il compimento di qualunque irregolarità o difetto di diligenza in quanto non si tratta di atti sopravvenuti oggettivamente favorevoli all'indagato er-i-raSti , bensì di un atto, utilizzato ab origine, non essenziale ai fini della decisione, attesa la presenza della querela, e non trasmesso al Tribunale, come questo evidenziato, attesi «i tempi fisiologici per la trascrizione del verbale di udienza a cura del servizio di stenotipia». Il Tribunale, ponendo in luce tali elementi e basandosi su quanto emerge dalla querela — in cui il Sovraintendente ha specificatamente dichiarato che, nel sito in cui è stato perpetrato il tentato furto di cui è accusato il ricorrente, sussiste «un cantiere in atto per la creazione del museo archeologico di Ragusa » e che i «lavori sono temporaneamente sospesi in attesa di un rifinanziamento da parte del Ministero» — ha ritenuto tale atto valido e del tutto completo ai fini di individuare, in capo al Sovraintendente, la legittimazione a sporgere querela e, di conseguenza, del tutto ininfluenti le dichiarazioni rese dal predetto all'udienza di convalida. A fronte di tale percorso logico-ricostruttivo seguito dal Tribunale del riesame, nessuna critica coerente è stata svolta dal ricorrente e non è stato Il C9hsigliere estensore Anna UR evidenziato alcun elemento favorevole allo stesso che emergerebbe dal verbale non trasmesso di talché il ricorso non può che ritenersi manifestamente infondato. 4. Alla luce della ritenuta inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 24 maggio 2024 CORTE DI CAISAZIONE V SEZIONE PENALE
lette/sen e le conclusioni del PG PASQUALE SERRAO D'AQUINO c.)-^-I-- Le& G.e52-~ ' udJXo sore Penale Sent. Sez. 5 Num. 34700 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: MAURO ANNA Data Udienza: 24/05/2024 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Catania, adito per il riesame dell'ordinanza resa dal Tribunale di Ragusa con cui è stata applicata la misura degli arresti domiciliari a SA TT, ha confermato la predetta ordinanza. 2. Il ricorrente affida il proprio ricorso per cassazione ad un unico motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), in cui evidenzia che sarebbe stata omessa la trasmissione al Tribunale del riesame del verbale stenotipico delle dichiarazioni testimoniali rese all'udienza di convalida dal Soprintendente ai beni culturali che ha proposto la querela per il tentato furto aggravato commesso in un edificio di proprietà del Ministero dell'interno in cui erano in corso dei lavori di ristrutturazione commissionati dalla Sovraintendenza, verbale da ritenersi necessario posto che solo da esso emergerebbero sia la qualità, in capo alla Sovrintendenza, di soggetto appaltante, sia l'attualità dei lavori. Difetterebbe poi del tutto la motivazione in ordine alla validità della querela. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. 3.1. Va rilevato che, secondo la stessa prospettazione difensiva, nel caso in esame non si controverte di atti sopravvenuti oggettivamente favorevoli all'indagato e di cui è stata omessa la trasmissione per i quali sussiste l'obbligo di trasmissione al giudice, unitamente alla richiesta di misura cautelare, (Sez. 1, n. 57839 del 04/10/2017, Navarria, Rv. 271919-01), bensì del verbale delle dichiarazioni rese dal querelante, all'udienza di convalida, a conferma di quanto esposto in querela. In tal caso dunque deve escludersi il compimento di qualunque irregolarità o difetto di diligenza in quanto non si tratta di atti sopravvenuti oggettivamente favorevoli all'indagato er-i-raSti , bensì di un atto, utilizzato ab origine, non essenziale ai fini della decisione, attesa la presenza della querela, e non trasmesso al Tribunale, come questo evidenziato, attesi «i tempi fisiologici per la trascrizione del verbale di udienza a cura del servizio di stenotipia». Il Tribunale, ponendo in luce tali elementi e basandosi su quanto emerge dalla querela — in cui il Sovraintendente ha specificatamente dichiarato che, nel sito in cui è stato perpetrato il tentato furto di cui è accusato il ricorrente, sussiste «un cantiere in atto per la creazione del museo archeologico di Ragusa » e che i «lavori sono temporaneamente sospesi in attesa di un rifinanziamento da parte del Ministero» — ha ritenuto tale atto valido e del tutto completo ai fini di individuare, in capo al Sovraintendente, la legittimazione a sporgere querela e, di conseguenza, del tutto ininfluenti le dichiarazioni rese dal predetto all'udienza di convalida. A fronte di tale percorso logico-ricostruttivo seguito dal Tribunale del riesame, nessuna critica coerente è stata svolta dal ricorrente e non è stato Il C9hsigliere estensore Anna UR evidenziato alcun elemento favorevole allo stesso che emergerebbe dal verbale non trasmesso di talché il ricorso non può che ritenersi manifestamente infondato. 4. Alla luce della ritenuta inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 24 maggio 2024 CORTE DI CAISAZIONE V SEZIONE PENALE