Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 26/01/2026, n. 523
CGT2
Sentenza 26 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso per tardiva costituzione in giudizio

    Il Collegio rileva che il ricorrente ha notificato il ricorso introduttivo in data 18/8/2022 e si è costituito in giudizio in data 10/1/2023, superando il termine di trenta giorni previsto dall'art. 22 del D.Lgs. n. 546/92. Pertanto, il ricorso è dichiarato inammissibile.

  • Inammissibile
    Nullità delle notifiche effettuate a mezzo PEC con indirizzo di provenienza diverso da quello iscritto nei registri pubblici

    La questione relativa alla validità delle notifiche PEC non viene esaminata nel merito a causa dell'inammissibilità del ricorso per tardiva costituzione in giudizio.

  • Inammissibile
    Inesistente legittimazione dei dipendenti privati ex Equitalia

    La questione relativa alla legittimazione dei dipendenti privati ex Equitalia non viene esaminata nel merito a causa dell'inammissibilità del ricorso per tardiva costituzione in giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 26/01/2026, n. 523
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 523
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

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