CGT2
Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 26/01/2026, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 523/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FILOCAMO FRANCESCO, Presidente
AQUINO VINCENZO, Relatore
NISPI LANDI MARIO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3290/2024 depositato il 02/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14753/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 2
e pubblicata il 13/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 0977620200004583000 IVA-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4063/2025 depositato il 22/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FATTO
1. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA, sez. 2, con sentenza n. 378/2023 depositata il
24/11/2023 ha respinto, con condanna alle spese liquidate in Euro 2.400,00 il ricorso del Sig. Ricorrente_1
avverso la comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 097762020000458 000, per un importo pari a € 32.777,23 relativo a Iva ed Altro.
2. Il primo giudice, tra l'altro, ha motivato: La Corte rappresenta che l'artt. 26 del D.P.R. 602/73 che prevede la notificazione a mezzo PEC della cartella non prevede l'obbligo di effettuare la notifica degli atti da parte dell'amministrazione attraverso un indirizzo PEC risultante dai pubblici registri. Non ha pertanto alcun rilievo il fatto che l'Agenzia abbia utilizzato ai fini della notificazione un indirizzo PEC di provenienza diverso rispetto a quello iscritto nei registri Pubblici”.
3. Il Sig. Ricorrente_1 ha proposto appello, avverso la suddetta sentenza chiedendone la riforma con vittoria delle spese, riproponendo i motivi svolti in primo grado e dunque eccependo la nullità delle notifiche effettate a mezzo pec a mezzo di un indirizzo pec di provenienza diverso da quello iscritto nei registri pubblici e la inesistente legittimazione dei dipendenti privati ex Equitalia.
4. L'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, non costituita in primo grado, ha concluso per il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese. In via preliminare, ha eccepito la tardività dell'iscrizione a ruolo del ricorso proposto in primo grado in quanto il ricorso di primo grado era stato notificato all'ADER in data
18.8.2022 e iscritto a ruolo in data 10.1.2023, ben oltre il termine di legge.
5. Il presente ricorso è venuto in decisione all'udienza del 17/12/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Diritto
1. Il Collegio, in ordine all'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall'Ufficio e la cui valutazione risulta prioritaria rispetto al merito del contendere, osserva che l'art. 22 del D.Lgs. n. 546/92 disciplinando la costituzione in giudizio del ricorrente dispone che: "Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della commissione tributaria adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale. All'atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione al ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso" (comma 1); e
"L'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell'articolo seguente" (comma 2).
2. Tanto posto per quanto documentato e risultante dagli atti, il ricorrente ha provveduto a notificare il ricorso introduttivo, a mezzo pec , all'ADER in data 18/8/2022 laddove la costituzione in giudizio risulta avvenuta in data 10/1/2023 ossia ben oltre il termine di gg. 30 come sopra fissato.
3. Il ricorso introduttivo, non risultando applicabile alcuna sospensione dei termini, deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Le spese restano compensate per entrambi i gradi atteso che l'Ufficio si è costituito soltanto nel presente giudizio.
P.Q.M.
dichiara il ricorso introduttivo inammissibile. Compensa le spese di entrambi i gradi
Cosi deciso in Roma il 17/12/2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
NC IN CE AM
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FILOCAMO FRANCESCO, Presidente
AQUINO VINCENZO, Relatore
NISPI LANDI MARIO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3290/2024 depositato il 02/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14753/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 2
e pubblicata il 13/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 0977620200004583000 IVA-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4063/2025 depositato il 22/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FATTO
1. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA, sez. 2, con sentenza n. 378/2023 depositata il
24/11/2023 ha respinto, con condanna alle spese liquidate in Euro 2.400,00 il ricorso del Sig. Ricorrente_1
avverso la comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 097762020000458 000, per un importo pari a € 32.777,23 relativo a Iva ed Altro.
2. Il primo giudice, tra l'altro, ha motivato: La Corte rappresenta che l'artt. 26 del D.P.R. 602/73 che prevede la notificazione a mezzo PEC della cartella non prevede l'obbligo di effettuare la notifica degli atti da parte dell'amministrazione attraverso un indirizzo PEC risultante dai pubblici registri. Non ha pertanto alcun rilievo il fatto che l'Agenzia abbia utilizzato ai fini della notificazione un indirizzo PEC di provenienza diverso rispetto a quello iscritto nei registri Pubblici”.
3. Il Sig. Ricorrente_1 ha proposto appello, avverso la suddetta sentenza chiedendone la riforma con vittoria delle spese, riproponendo i motivi svolti in primo grado e dunque eccependo la nullità delle notifiche effettate a mezzo pec a mezzo di un indirizzo pec di provenienza diverso da quello iscritto nei registri pubblici e la inesistente legittimazione dei dipendenti privati ex Equitalia.
4. L'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, non costituita in primo grado, ha concluso per il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese. In via preliminare, ha eccepito la tardività dell'iscrizione a ruolo del ricorso proposto in primo grado in quanto il ricorso di primo grado era stato notificato all'ADER in data
18.8.2022 e iscritto a ruolo in data 10.1.2023, ben oltre il termine di legge.
5. Il presente ricorso è venuto in decisione all'udienza del 17/12/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Diritto
1. Il Collegio, in ordine all'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall'Ufficio e la cui valutazione risulta prioritaria rispetto al merito del contendere, osserva che l'art. 22 del D.Lgs. n. 546/92 disciplinando la costituzione in giudizio del ricorrente dispone che: "Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della commissione tributaria adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale. All'atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione al ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso" (comma 1); e
"L'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell'articolo seguente" (comma 2).
2. Tanto posto per quanto documentato e risultante dagli atti, il ricorrente ha provveduto a notificare il ricorso introduttivo, a mezzo pec , all'ADER in data 18/8/2022 laddove la costituzione in giudizio risulta avvenuta in data 10/1/2023 ossia ben oltre il termine di gg. 30 come sopra fissato.
3. Il ricorso introduttivo, non risultando applicabile alcuna sospensione dei termini, deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Le spese restano compensate per entrambi i gradi atteso che l'Ufficio si è costituito soltanto nel presente giudizio.
P.Q.M.
dichiara il ricorso introduttivo inammissibile. Compensa le spese di entrambi i gradi
Cosi deciso in Roma il 17/12/2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
NC IN CE AM