Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 19/06/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Viterbo - sez. civ. - in persona del G.U. dott.ssa Francesca Capuzzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. 1473/2020 del R.G.A.C., pendente tra
codice fiscale C.F. 1 nata il [...] a [...] ed ivi Parte_1
residente, Parte_2 codice fiscale C.F._2 nato a [...] il '
codice fiscale C.F. 328.01.1955 e residente in [...], nata il Parte_3
17.9.1931 a Viterbo ed ivi residente, tutti elettivamente domiciliati in Viterbo, Piazza dei Caduti n.
16, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Sinatra del Foro di Viterbo che li rappresenta e difende per procure alle liti allegata alla citazione.
Opponenti
e
Controparte_1 con sede in Viterbo, Via A. Polidori 72, CF P.IVA 1 in persona del legale rappresentante pro tempore, Signor CP_2
[...] , rappresentata e difesa dall'Avv. Umberto Piccoli (CF C.F._4 ), e domiciliata, ai soli fini della presente procedura, presso e nello studio del predetto procuratore, in Canino (VT),
Via Garibaldi 59, ove elegge domicilio giusta delega in calce alla comparsa di costituzione con nuovo difensore del 21 maggio 2021.
Opposta
e in persona del Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Controparte_3
Controparte_4 con sede legale in Brescia (BS), Via Corfù, 102, C.F. e P.I. P.IVA_2 nella qualità di procuratrice speciale di cessionaria del credito vantato da Controparte_5 rappresentata e difesa, giusta Controparte_1
Renato Sardi (C.F.dall'Avv. procura alle liti allegata al comparsa di costituzione
C.F._5 - Posta Elettronica Certificata:
), Email_1
congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Alessandro Caravello (C.F. C.F._6
Posta Elettronica Certificata: Email_2 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Viterbo, via Guglielmo Marconi n. 34.
Opposta
CONCLUSIONI: all'udienza del 27 febbraio 2025, sostituita con deposito di note scritte, le parti hanno così concluso: per gli opponenti: "Piaccia al Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in via preliminare in rito: -dichiarare il difetto di legittimazione attiva della CP_5
[...] e per l'effetto dichiararne le domande inammissibili e/o improcedibili;
nel merito: -in via principale, dichiarare nullo/inefficacie e/o annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo telematico n.
269/2020 del 3.3.2020, per la somma di 104.377,23 euro oltre interessi e spese, emesso nei confronti degli opponenti dal Tribunale di Viterbo Sig. Giudice Dott. Scavo nel proc.to monitorio NRG
605/2020 e/o accertare e dichiarare che nulla è dovuto dagli opponenti alla opposta anche previo accoglimento delle eccezioni svolte nei propri atti e scritti difensivi;
-in subordine, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, ridurre l'importo ivi ingiunto alla somma di giustizia eventualmente dovuta;
in ogni caso, col rigetto delle domande svolte dalla Controparte_5 siccome
-
inammissibili/improcedibili e/o infondate in fatto ed in diritto e non provate. Con vittoria di spese, competenze professionali, rimborso delle spese generali 15%, cpa ed iva come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario".
Controparte_3 quale procuratrice della cessionaria del credito oggetto di causa per
Controparte_5 "IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: Rigettarsi l'opposizione avversaria, nonché tutte le domande ed eccezioni ex adverso formulate, in quanto infondate in fatto e in diritto, e per l'effetto confermarsi il decreto ingiuntivo n. 269/2020 del Tribunale di Viterbo, a valere quale titolo esecutivo in favore della cessionaria del credito tramite la procuratrice Controparte_5
Controparte_3 IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO: nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle eccezioni e delle domande di parte opponente, condannarsi i sig.ri
[...]
Parte_1 C.F. C.F. 1 C.F. 2 Parte_2 C.F.
in qualità di garanti della fallita SKY SRL IN FALL., e Parte_3 C.F. C.F. 3
Controparte_5a pagare in via tra loro solidale in favore della cessionaria del credito tramite la procuratrice Controparte_3 come sopra rappresentata, la somma di cui al decreto ingiuntivo opposto o la diversa maggior e/o minore ritenuta di giustizia, per le causali di cui al ricorso monitorio. IN VIA ISTRUTTORIA: si richiamano tutte le istanze istruttorie della banca cedente e si chiede di rigettare le istanze istruttorie avversarie in quanto superflue e irrilevanti ai fini del decidere.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze professionali, oltre Iva e Cpa."
MOTIVI DELLA DECISIONE Controparte_6 Coop.va per azioni quali fideiussori di SK srl in relazione a due contratti di conto corrente e ad un contratto di mutuo chirografario.
A sostegno dell'opposizione hanno dedotto la nullità delle fideiussioni perché riproduttive dell'art. 2
(cosiddetta clausola di reviviscenza), dell'art. 6 (cosiddetta clausola di rinuncia ai termini di cui all'articolo 1957 cc) e dell'art. 8 (cosiddetta clausola di sopravvivenza della fideiussione) del Modulo
ABI che la Banca d'Italia con Provv. N. 55 del 2 maggio 2005 ha ritenuto frutto di intesa restrittiva della concorrenza;
in subordine hanno chiesto la declaratoria di nullità parziale del contratto di fideiussione in riferimento alle clausole suddette e la decadenza della banca per non essersi attivata entro il termine di cui all'articolo 1957 comma 1 c.c., nonché la nullità della clausola cosiddetta di sopravvivenza perché non approvata specificamente per iscritto;
in merito ai contratti di conto corrente hanno dedotto la mancata prova delle pretesa creditoria per insufficienza della documentazione allegata, che non era riferita all'intera durata dei rapporti;
la nullità delle clausole afferenti alla capitalizzazione degli interessi, alla commissione di massimo scoperto, per omessa indicazione della modalità di calcolo, e l'indeterminatezza delle clausole di interessi extrafido;
quanto al mutuo chirografario hanno eccepito la mancanza del piano di ammortamento sottoscritto dalle parti e la sua indeterminatezza, la mancata prova dell'erogazione del finanziamento, dell'ammontare del saldo debitore, del collegamento funzionale di esso al ripianamento di pregressi affidamenti su conto corrente, l'usurarietà del TAEG sul presupposto che in esso vada inclusa la penale per estinzione anticipata del finanziamento.
2. Si è costituita in giudizio la Controparte_1 resistendo all'opposizione; rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività e concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., per effetto della cessione del credito della Banca opposta alla Controparte_5 si è costituita in giudizio, quale mandataria della cessionaria, chiedendo il rigetto Controparte_3 dell'opposizione e, in subordine, la condanna degli opponenti, quali garanti della fallita CP_7
[...] , a pagare in via tra loro solidale in favore della cessionaria del credito la somma portata dal decreto ingiuntivo opposto o la diversa maggiore e/o minore ritenuta di giustizia per le causali di cui al ricorso monitorio.
3. Acquisiti i documenti prodotti e disposta consulenza tecnico contabile, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 27 febbraio 2025, sostituita con deposito di note scritte, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 cpc.
4. In primo luogo, sulla legittimazione attiva della cessionaria del creditore, che è contestata dagli opponenti, va detto che la notizia della cessione del credito è avvenuta mediante pubblicazione di apposito annuncio sulla Gazzetta Ufficiale del 5.12.2020.
Invero, in caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del
1993 la pubblicazione dell'annuncio consente di individuare l'oggetto della cessione senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti ceduti, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze. Nella specie tale individuazione è possibile perché nell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta il
5.12.2020 viene indicato che i crediti ceduti alla Controparte_5 da ciascuna Banca cedente, tra cui vi è specificamente inclusa Controparte_1 sono quelli derivanti da contratti di finanziamento, chirografari ed ipotecari, e crediti di firma sorti nel periodo compreso tra il mese di ottobre 1984 e il mese di ottobre 2019, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza".
Orbene, i rapporti per cui si agisce in monitorio sono tutti compresi nel periodo predetto trattandosi dei contratti di conto corrente n. 20911673 del 28 agosto 2013 e n. 2091180/6 del 2 settembre 2013 stipulati da SK srl e delle successive aperture di credito ad essi collegati;
del contratto di mutuo chirografario del 10 maggio 2017 e delle fideiussioni del 10 maggio 2017.
Le posizioni debitorie erano ragionevolmente in sofferenza al momento della pubblicazione dell'avviso poiché SK srl è stata dichiarata fallita il 20 novembre 2019 con sentenza n. 835 del tribunale di Roma e la Controparte_1 ha chiesto di essere ammessa al passivo fallimentare.
Invero, l'avviso della cessione non prova l'esistenza di essa, infatti la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale dell'avvenuta cessione in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993 integra solo un adempimento che esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto (ex multis Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del
05/09/2019; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5997 del 17/03/2006; Sez. 1, Sentenza n. 4116 del
02/03/2016) tuttavia la prova del trasferimento della posizione giuridica soggettiva non è soggetta a particolari vincoli di forma e può essere fornita con qualsiasi mezzo, anche indiziario.
Nella specie assume rilievo, oltre alla pubblicazione dell'avviso in Gazzetta ufficiale, il comportamento dell'originario creditore che si è costituito in giudizio e poi non ha contestato la successiva costituzione della cessionaria e le conclusioni da essa rassegnate e, anzi, non ha più partecipato al processo, omettendo di presenziare anche all'udienza di precisazione delle conclusioni, seppure specificamente avvisato dalla cancelleria, con ciò dimostrando una sopravvenuta carenza di interesse ragionevolmente correlata all'avvenuta cessione del credito, sicché deve concludersi per la legittimazione attiva di Controparte_5 costituita per il tramite di
CP_3
5. Venendo alla pretesa nullità delle fideiussioni perché riproduttive dell'art. 2 (cosiddetta clausola di reviviscenza), dell'art. 6 (cosiddetta clausola di rinuncia ai termini di cui all'articolo 1957 cc) e dell'art. 8 (cosiddetta clausola di sopravvivenza della fideiussione) del Modulo ABI che la Banca d'Italia con provv. N. 55 del 2 maggio 2005 ha ritenuto anticoncorrenziale, innanzitutto va detto la nullità dei contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante si configura in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della I. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE ovvero in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.
(Cass. Sez. U, Sentenza n. 41994 del 2021).
Invero, gli opponenti hanno allegato l'essenzialità della clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 cod. civ., con conseguente nullità dell'intera fideiussione, ma non l'hanno provata poiché la fanno derivare dalla semplice sua esistenza, ritenendo che la fideiussione omnibus non potrebbe realizzare la funzione che gli è propria se la clausola di rinuncia ai termini non fosse considerata essenziale.
L'assunto non convince poiché comporta una alterazione della causa tipica della fideiussione che, anche in assenza della suddetta clausola, trova ragione nell'esigenza di garanzia dell'imprenditore bancario, sicché, non emergendo dal tenore del contratto una specifica diversa volontà delle parti, devono essere conservati gli ulteriori effetti tipici del negozio concluso.
Pertanto, la valutazione della nullità deve essere circoscritta alla nullità parziale in funzione dell'interesse dei fideiussori che, per come emerge dall'atto di citazione, è collegato alla reviviscenza dell'art. 1957 c.c., avendo essi dedotto che la banca non ha proposto le proprie istanze giudiziali entro sei mesi dall'apertura del fallimento del debitore principale, avvenuta il 20 novembre 2019, sicché sarebbe decaduta dalla garanzia.
L'eccezione è priva di fondamento poiché il 13 Febbraio 2020 la Banca ha chiesto l'ammissione al passivo del fallimento di SK srl;
inoltre, ha inviato ai fideiussori richiesta di ripianamento dell'esposizione debitoria con lettera del 29 novembre 2019, ricevuta il 2 dicembre 2019.
Poiché la fideiussione prevedeva l'adempimento dei garanti a semplice richiesta scritta del creditore
(art. 7) deve escludersi che fosse necessaria un'azione giudiziale per evitare la decadenza dalla garanzia.
La nullità delle clausole non è fondata per una ulteriore e assorbente ragione.
Invero, gli opponenti hanno dedotto la nullità del contratto «a valle» dell'intesa anticoncorrenziale sulla semplice circostanza della coincidenza oggettiva delle condizioni contrattuali nel modello di fideiussione in uso da parte della Controparte_1 con quelle di cui agli artt. 2, 6 e 8 del Modulo
ABI che è stato giudicato anticoncorrenziale nel 2005 sebbene le fideiussioni di cui è causa siano temporalmente collocate in un'epoca molto successiva, essendo state stipulate solo nel 2017.
Come osservato dalla Corte di legittimità tale circostanza non è sufficiente a ritenere ancora persistente il pregresso accordo anticoncorrenziale, poiché, “in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova" (Cass. Ordinanza n. 1851 del 25/01/2025).
In senso contrario non può addursi il rilievo officioso della nullità per violazione di norme imperative poiché la rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali è circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati e provati (cfr, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 20713/2023 e Cass. nn.
2607, 5038, 5478, 10712 e 19401 del 2024). Pertanto, gli opponenti avrebbero dovuto provare o quantomeno allegare l'esistenza di un'intesa ancora in essere tra gli istituti di credito, in difetto della quale la mera riproduzione, nel modello di fideiussione in uso da parte della Banca Nord del Lazio, delle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 del
Modulo ABI del 2005 non consente di reputare tale intesa ancora esistente.
Sulla scorta di tutte queste considerazioni va rigettata la dedotta nullità delle fideiussioni.
6. Venendo all'esame delle contestazioni afferenti alla pretesa creditoria essa si fonda in primo luogo sul residuo dovuto per il mutuo chirografario;
gli opponenti hanno dedotto la mancanza di prova della sua erogazione, la nullità del contratto per mancanza del piano di ammortamento sottoscritto dalle parti, la sua indeterminatezza, l'assenza di collegamento funzionale con i pregressi affidamenti su conto corrente, la nullità della clausola di capitalizzazione mensile degli interessi e l'omessa indicazione del TAE.
Invero, il contratto di mutuo stipulato il 10 maggio 2017 è depositato in atti e la prova dell'avvenuta erogazione della somma si evince dall'atto di riconoscimento di debito, riferito ai saldi dei conti correnti e al mutuo, sottoscritto da quale amministratore della SK srl, del 3 Aprile Parte_2
2018.
Il contenuto del contratto è sufficientemente determinato poiché indica che l'importo mutuato, pari ad € 100.000, va restituito in 48 rate fisse mensili di € 2.348,50, a decorrere dal 18 giugno 2017,
TAEG 6,64% e tasso del 6% nominale annuo con capitalizzazione mensile.
Dall'importo fisso della rata si evince che trattasi di un finanziamento con sistema di ammortamento cosiddetto alla francese, rispetto al quale non sussiste alcuna indeterminatezza dell'oggetto.
Infatti, come chiarito di recente dalla Suprema Corte a sezioni unite con la sentenza n. 15130/2024, questo tipo di piano finanziario è strutturato in modo tale che le rate di rimborso siano costanti nel tempo e comprensive di una quota capitale (crescente) e di una quota interessi (decrescente). Gli interessi vengono calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, che è pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi pagata.
Orbene, proprio la misura costante della rata esclude la violazione delle norme in materia di trasparenza bancaria poiché il contraente è in grado di comprendere da subito il peso economico dell'affare che sta concludendo e per la stessa ragione non assume rilievo, ai fini della nullità del contratto, il fatto che il piano di ammortamento sia stato elaborato successivamente, il 18/12/2020, poiché esso conferma tutte le clausole contrattuali (importo mutuato e numero e ammontare delle rate, decorrenza, tasso di interesse applicato).
Dal calcolo del dovuto va tuttavia espunta la capitalizzazione mensile degli interessi che non è consentita ai sensi dell'articolo 1283 CC, non sussistendo in materia usi normativi che deroghino al divieto di anatocismo. La misura degli interessi frutto della capitalizzazione è stata indicata dal consulente tecnico d'ufficio in € 1.103,86 e va scomputata dal saldo residuo del mutuo che pertanto va rideterminato in €
39.395,56.
Non è fondata, invece, l'eccezione di usurarietà del tasso poiché dedotta sul presupposto che in esso vada inclusa la penale per estinzione anticipata del finanziamento.
Tale commissione, infatti, è applicata solo in via eventuale e ha la funzione di remunerare la banca per la mancata percezione degli interessi derivanti dalla chiusura anticipata di rapporto, mentre il tasso di interesse è volto a remunerare la banca per l'erogazione del credito.
La disomogeneità delle voci e il fatto che l'applicazione di una esclude l'altra non consente di considerare la suddetta commissione nel calcolo del TAEG.
7. Venendo ai due contratti di conto corrente del 28 agosto 2013 e del 2 settembre 2013 e ai contratti di affidamento ad essi collegati, non è fondata l'eccezione degli opponenti in ordine alla mancata prova della pretesa creditoria per insufficienza della documentazione allegata, che non sarebbe riferita all'intera durata dei rapporti, poiché il CTU ha rinvenuto in atti sia i contratti che la serie completa degli estratti conto dal 30 settembre 2013 fino al 17 dicembre 2019.
Quanto alla capitalizzazione degli interessi la legge n. 147 del 2013, modificando il comma 2 dell'art. 120 TUB, ha sancito un divieto assoluto di anatocismo bancario immediatamente vigente.
Invero, la norma è stata nuovamente modificata dall'art. 17 bis d.l. 14 febbraio 2016 n. 18, introdotto in sede di conversione ad opera della legge 8 aprile 2016, n. 49, prevedendosi che "II C.I.C.R. stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno;
gli interessi sono conteggianti il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;
b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale;
per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido: 1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati;
nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili;
2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili;
in questo caso la somma addebitata
è considerata sorte capitale;
l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo".
Poiché il CICR ha adottato la relativa delibera in data 8 agosto 2016 dal 1° gennaio 2014 al 3 agosto
2016 i conti correnti vanno epurati da qualsiasi forma di anatocismo, mentre per il periodo successivo dovrà trovare applicazione la succitata delibera. Dall'analisi degli estratti conto effettuata dal CTU è emerso che la Controparte_1 ha pattuito i tassi di interesse e ha applicato quelli contrattualmente definiti e, per alcuni periodi, ha applicato un tasso inferiore;
in alcuni casi il tasso di interesse è stato definito in misura massima e, quindi, indeterminata sicché va applicato l'articolo 117 comma 7 TUB e il CTU ha effettuato il ricalcolo in questi termini.
Nel dettaglio il CTU ha accertato, in relazione al contratto di apertura di conto corrente n. 20911673 sottoscritto in data 28.08.2013, la pattuizione dei seguenti tassi di interesse:
- tasso creditore 0,020%; - tasso effettivo creditore 0,020%; tasso debitore extrafido 21,00%; · tasso effettivo debitore extrafido 22,71239% e per fidi e sconfinamenti - tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate 13,75%.
Inoltre, ha rilevato gli affidamenti collegati al contratto pari a € 20.000,00 pattuito il 18.09.2013; pari a € 30.000,00 pattuito il 23.12.2015; pari a € 20.000,00 pattuito il 10.05.2017; pari € 20.000,00 pattuito il 13.04.2018.
Per i contratti di apertura di credito del 18.09.2013 e del 23.12.2015 è stato pattuito un Tan del 7,75% con Tae pari a 7,98%; per scoperti nell'ambito del fido concesso il tasso annuo debitore è il 7,75%, mentre per scoperti eccedenti l'affidamento è previsto il 13,75%.
Il contratto di affidamento del 10.05.2017, avente validità fino al 15.04.2018, prevede per scoperti nell'ambito del fido fino ad € 5.000,00 un TAN pari a massimo il 12,00%, e oltre € 5.000,00 pari al
7,75%; per gli scoperti eccedenti l'affidamento concesso il tasso è previsto nella misura massima del 12%.
L'apertura di credito del 13.04.2018, infine, prevede un Tan per scoperti nell'ambito del fido concesso fino ad € 5.000,00 pari a massimo il 12%, oltre € 5.000,00 pari a 7,75%; per scoperti eccedenti l'affidamento è pari a massimo il 12%.
Dal calcolo effettuato dal CTU previa eliminazione della capitalizzazione degli interessi nei periodi di cui si è detto, applicazione l'articolo 117 comma 7 del tub per gli interessi determinati solo nella misura massima e conteggiando tutte le voci pattuite nel contratto, è risultato che il saldo negativo dovuto è pari a € 21.000,53.
Venendo al contratto di apertura di conto corrente n. 2091180/6, sottoscritto in data 02.09.2013, gli interessi pattuiti sono i seguenti: - tasso creditore 0,020%; tasso effettivo creditore 0,020%; tasso debitore extrafido 21,00%; -tasso effettivo debitore extrafido 22,71239%; per fidi e sconfinamenti - tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate 13,75%. Le aperture di credito collegate sono le seguenti: in misura di € 30.000,00 il 18.09.2013, di € 50.000,00 il 23.12.2015, di € 50.000,00 il
30.11.2016, di € 40.000,00 il 10.05.2017 e di € 40.000,00 il 13.04.2018.
Sia il contratto di apertura di credito del 18.09.2013 che quello del 23.12.2015 prevedono un Tan del
7,75% per scoperti nell'ambito del fido concesso ed il 13,75% per scoperti eccedenti l'affidamento, con Tae del 7,98% e Tan del 7,75%. L'apertura di credito del 30.11.2016 prevede un Tan per scoperti nell'ambito del fido concesso fino ad € 5.000,00 massimo del 12%, e del 7,75% oltre € 5.000,00;
indica altresì un Tan massimo del 12% per scoperti eccedenti l'affidamento concesso.
Il contratto di affidamento del 10.05.2017, con scadenza il 15.04.2018, prevede per scoperti nell'ambito del fido fino ad € 5.000,00 un TAN pari a massimo il 12,00%, e oltre € 5.000,00 pari al
7,75%; per gli scoperti eccedenti l'affidamento concesso il tasso è previsto nella misura "massima"
del 12%.
L'apertura di credito del 13.04.2018, infine, prevede un Tan per scoperti nell'ambito del fido concesso fino ad € 5.000,00 pari a massimo il 12%, oltre € 5.000,00 pari a 7,75%; per scoperti eccedenti l'affidamento è pari a massimo il 12%.
Dal ricalcolo del dovuto effettuato dal CTU escludendo la capitalizzazione degli interessi, applicando l'articolo 117 comma 7 del tub nel caso di interessi pattuiti in misura massima e tenendo conto di tutte le voci contrattuali è emerso un saldo negativo pari ad € 42.290,79.
8. Riepilogando i fideiussori devono l'importo di € 63.291,33 quale saldo negativo dei contratti di conto corrente n. 20911673 e n. 2091180/6 e l'importo di € 39.395,56 per residuo rimborso del mutuo chirografario, per il complessivo importo di € 102.686,89.
Sulle singole somme riferite ai due contratti di conto corrente e al contratto di mutuo andranno corrisposti gli interessi contrattualmente pattuiti dalla domanda al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Parte_1
Parte_2 e Parte_3
Controparte_5 tramite la procuratrice CP_3 1. dichiara la legittimazione attiva di
[...];
2. annulla il decreto ingiuntivo n. 269/2020;
3. condanna Parte_1 Parte_2 e Parte_3 a pagare Controparte_5 la somma di € 102.686,89, oltre interessi calcolati tramite la procuratrice Controparte_3 come motivazione;
olidalmente alla refusione delle 4. condanna Parte_1 Parte_2 Parte_3 spese di lite in favore di heControparte_8 Controparte_6 liquida nella misura di € 2.090, oltre accessori di legge;
Parte_2 Parte_3 olidalmente alla refusione delle 5. condanna Parte_1 spese di lite tramite la procuratrice Controparte_3 che liquida nella Controparte_5 misura di € 7.052, oltre accessori di legge;
6. pone definitivamente a carico di Parte_1 Parte_2 e Parte_3 le spese della consulenza tecnica d'ufficio.
Così deciso in Viterbo il 18 giugno 2025
Francesca Capuzzi 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1. Parte_1 Parte_2 e Parte_3 hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 269/2020, provvisoriamente esecutivo, emesso dal tribunale di Viterbo in data 3.3.2020 con cui era loro chiesto il pagamento di € 104.377,23, oltre interessi e spese in favore di [...]