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Sentenza 17 dicembre 2024
Sentenza 17 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/12/2024, n. 46327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46327 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da LL SQ, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 06/02/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Stefania Riccio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 6 Num. 46327 Anno 2024 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: RICCIO STEFANIA Data Udienza: 12/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza in epigrafe indicata, La Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna alla pena di anni diciassette di reclusione pronunciata dal Tribunale di Torre Annunziata il 16 dicembre 2022 nei confronti di SQ LL, per reati di associazione di stampo camorristico (capo a) e di estorsione tentata aggravata ai sensi degli artt. 629, comma 2, in relazione all'art. 628, ult. comma, e 416-bis.1 cod. pen. e continuata (capo b), con le annesse pene accessorie. 2. Ha proposto ricorso l'imputato con atto del difensore di fiducia, articolando i motivi di seguito sintetizzati nei limiti strettamente necessari alla motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Vizi di motivazione e violazione dell'art. 603 cod. proc. pen., con riferimento all'ordinanza resa all'udienza del 15 dicembre 2023 ed alla conseguente sentenza, anche in rapporto all'art. 606 comma 1, lett. d), cod. proc. pen., per la mancata assunzione di una prova decisiva. Mancanza e manifesta illogicità della motivazione. La Corte di appello ha disatteso la richiesta di riapertura dell'istruttoria dibattimentale e di affidamento di una perizia fonica al un collegio peritale, diretta ad accertare la riferibilità all'imputato della voce registrata dalle captazioni. La richiesta era motivata dal contrasto tra le conclusioni cui è pervenuto il perito nominato dall'ufficio, ing. Roberto Porto, e quelle rassegnate dal consulente tecnico di parte, dott. Maurizio Ascione, il quale, sulla scorta di saggio fonico, aveva ravvisato una notevole differenza timbrica tra la voce del ricorrente e quella oggetto di captazione, come rilevato dall'analisi percettiva e confermato dalle eseguite prove spettrografiche. Violando la garanzia del contraddittorio ed i principi affermati da Sez. U, n. 14426 del 28/01/2019, AN, i Giudici di appello hanno ritenuto doversi risolvere il contrasto alla luce della attività di identificazione eseguita dai testi di polizia giudiziaria che avevano proceduto al riascolto dei colloqui e di alcuni dati logico deduttivi, senza procedere alla rinnovazione dell'esame del consulente di parte, malgrado l'operata valutazione in malam partem delle sue dichiarazioni. 2.2. Inosservanza o erronea applicazione degli artt. 416-bis, commi 1, 2 e 4, cod. pen. e 56, 81, 110, 629, commi 1 e 2, in relazione all'art 628 ult. comma, cod. pen.; mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione;
inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità in riferimento agli artt. 192 e 195 cod. proc. pen. 2.2.1. La Corte di appello ha ritenuto l'imputato coinvolto nella consorteria criminale, con il ruolo di promotore, sulla base di un quadro indiziario magmatico e privo di adeguato fondamento, senza considerare la ricostruzione offerta dalla difesa nei motivi di gravame. I rapporti di frequentazione tra l'imputato ed i correi, esponenti del sodalizio denominato Quarto Sistema, valorizzati dalla Corte di merito, costituiscono un dato neutro, trattandosi di persone a lui legate da rapporti di parentela o residenti nel medesimo quartiere. Si sono esaltate circostanze di fatto risultanti dal contenuto dei colloqui, tra cui generiche espressioni di apprezzamento e di stima espresse da CO AN nei confronti del ricorrente e la disponibilità di TR EV ad ospitare i fratelli LL, benché non verosimile, tale narrato, in quanto non vi era necessità alcuna per l'imputato di avvalersi di un tale supporto logistico. 2.2.2. In ordine alla fattispecie estorsiva, le dichiarazioni della persona offesa IU BA, rese de relato, sono smentite dalle fonti dirette, SQ LO e IA AL, che hanno negato di avere appreso alcunchè da BA (il primo) o si sono espresse in chiave dubitativa sul fatto (la seconda). Non sono stati acquisiti elementi ulteriori di riscontro, né è stata valutata la non genuinità delle dichiarazioni del medesimo (il casco con lamiera metallica laterale era stato rinvenuto in occasione della perquisizione del 20 maggio 2020, all'interno della abitazione della sorella LA LL, non in quella del ricorrente). Parimenti, quanto riferito dal collaboratore TR IZ era stato appreso da IU Carpentieri, reggente del clan Gionta. IZ, tuttavia, doveva ritenersi inattendibile, per avere falsamente dichiarato che LL era stato detenuto a Secondigliano per fatti di droga e per essersi contraddetto, deponendo in altro procedimento, in ordine al mandato ad attentare alla vita del medesimo, che nel presente procedimento aveva affermato di avere ricevuto. Alcun dato di riscontro individualizzante risulta essere stato acquisito rispetto a tali accuse. 2.2.3. A SQ LL è stato attribuito un ruolo di promozione, organizzazione e direzione della consorteria sulla scorta di tre soli colloqui di tenore del tutto generico, senza che risulti che egli abbia assunto in concreto tale posizione apicale. Del resto, il Giudice della cautela aveva ritenuto integrata la gravità indiziaria, con riferimento allo svolgimento di un ruolo direttivo e sovraordinato rispetto agli altri sodali, solo in capo a AN. 2.2.4. Non vi è prova della consapevolezza in capo all'agente del carattere armato della associazione. Tale aggravante è stata ritenuta dai Giudici di merito in forza di mere congetture, posto che il ricorrente è stato assolto dal reato di cui al capo c), relativo al piazzamento di un ordigno esplosivo presso la sede di "AD Cars". Inoltre, avrebbe dovuto esser provato che le armi fossero, se non confacenti agli scopi della associazione, nella disponibilità di questa e non del singolo affiliato. 3. Il Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino ha concluso nei termini riportati in epigrafe. 4. In mancanza di richieste di discussione orale nei termini di legge, il processo è stato trattato in forma cartolare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che di seguito si espongono. 2. Il primo motivo è aspecifico e comunque manifestamente infondato. 2.1. La difesa si duole della mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale;
lamenta, in particolare, il diniego da parte della Corte di appello di una perizia collegiale, richiesta per un rinnovato accertamento della riferibilità della voce che è stata attribuita all'imputato nelle tracce foniche delle intercettazioni. Deve al riguardo tenersi conto del principio, ampiamente consolidato nella giurisprudenza di merito, per cui il sindacato che il giudice di legittimità può esercitare in relazione alla correttezza della motivazione di un provvedimento pronunciato dal giudice di appello sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento non può mai essere svolto sulla concreta rilevanza dell'atto o della testimonianza da acquisire, ma deve esaurirsi nell'ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato (in termini, tra le molte, Sez. 3, n. 34626 del 15/07/2022 Grosso, Rv. 283522 - 01; Sez. 3, n. 7680 del 13/01/2017, Loda, Rv. 269373 - 01). Ciò perché, in disparte le ipotesi di escussione di una prova sopravvenuta o scoperta dopo il giudizio di primo grado - fattispecie regolata dall'art 603, comma 2, cod. proc. pen. - e di riforma in peius della sentenza di primo grado, regolata dall'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen. - sulla quale ultima si è registrata un'amplissima elaborazione di questa Corte regolatrice, nella sua massima espressione nomofilattica, a partire da Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267487 - la rinnovazione dell'istruttoria, nel giudizio di appello, è un istituto di carattere eccezionale, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, e ad esso può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (si veda, sul punto, Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820 01). Nella ordinanza censurata, la Corte di Appello ha motivato il rigetto dell'istanza, in rapporto a tale parametro, evidenziando come il tema da approfondire avesse già formato oggetto, nel giudizio di primo grado, di una perizia, di una consulenza di parte e del confronto tra i tecnici. Rispondendo ai rilievi difensivi, qui reiterati, i Giudici di merito hanno valutato comparativamente i due elaborati e le risultanze dell'esame reso dai tecnici;
hanno giustificato (alle pagg. 10 e ss. della sentenza), senza incorrere in alcun vizio logico, la propria adesione alle conclusioni cui è pervenuto il perito di ufficio, la cui indagine, condotta avvalendosi dei programmi "Praat" e "Cooledit", previa, accurata selezione dei frammenti di conversazioni estrapolati dall'interrogatorio di garanzia da sottoporre a comparazione, si è giovata della combinazione tra metodo oggettivo e soggettivo, hanno motivatamente valutato come ineccepibile per completezza e correttezza metodologica. Le doglianze difensive non si confrontano, inoltre, con l'ulteriore passaggio della motivazione - rispetto al quale si limitano ad esprimere una mera posizione di dissenso - per cui non residuavano, all'esito della istruttoria svolta in primo grado, lacune conoscitive che impedissero di pervenire ad una decisione ai fini della identificazione del soggetto colloquiante, avuto riguardo anche al riconoscimento vocale effettuato dagli operatori di polizia giudiziaria che procedettero all'ascolto e al riascolto delle conversazioni intercettate, sulla base della conoscenza personale dell'imputato e dei soggetti sospettati della partecipazione al sodalizio di cui al capo a) dell'imputazione. Si tratta di una valutazione di stretto merito sulla valenza della prova, qui non suscettibile di sindacato, alla luce del principio ampiamente sedimentato nel sistema, per cui, nel giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (tra le moltissime, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601). L'ordinanza istruttoria censurata non è inficiata da alcuna violazione di legge, con riferimento al portato della sentenza a Sezioni Unite AN (sent. n. 14426 del 28/01/2019, Rv. 275112 - 03), richiamato dalla difesa. Tale pronuncia non è pertinente rispetto alla richiesta di nomina di un collegio peritale, bensì attiene al diverso tema della mancata riassunzione in appello della prova dichiarativa decisiva, in caso di riforma della pronuncia assolutoria: il MA Collegio nomofilattico ha affermato il principio per cui, nel caso di impugnazione del pubblico ministero, l'omessa rinnovazione della prova peritale acquisita in forma dichiarativa da parte del giudice di appello che proceda, sulla base di un diverso apprezzamento della stessa, nella vigenza dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., alla riforma della sentenza di assoluzione, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio della sentenza, denunciabile in sede di giudizio di legittimità a norma dell'art. 606, comma 1 lett. c), cod. proc. pen.; mentre la pronuncia di riforma adottata sulla base della rivalutazione della relazione del perito, acquisita in forma puramente cartolare, è sindacabile per vizio di motivazione ex art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. sempre che la prova negata, confrontata con le ragioni addotte a sostegno della decisione, sia di natura tale da potere determinare una diversa conclusione del processo. Il principio si colloca nella scia dell'orientamento di questa Corte di legittimità (espresso da Sez. U, n. 27620 del 28/04/ 2016, Dasgupta, cit.; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269787-01), volto ad implementare la garanzia di cui all'art. 6, par. 3, lett. d), della Convenzione EDU, relativa al diritto dell'imputato di esaminare o fare esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico, come definito dalla giurisprudenza consolidata della Corte di Strasburgo, che costituisce parametro interpretativo delle norme processuali interne;
orientamento che ha trovato consacrazione legislativa nella riforma introdotta dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, nella parte in cui ha interpolato l'art. 603 cod. proc. pen. inserendovi un comma 3-bis (norma poi ulteriormente sostituita, con riguardo all'abbreviato, dall'art. 34, d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150). Il riferimento giurisprudenziale è dunque distonico rispetto alla vicenda che occupa, in cui non è stata espressamente richiesta la riassunzione della prova tecnica già espletata e, soprattutto, non vi è stato alcun overturning sfavorevole, avendo la Corte di appello confermato la pregressa condanna. 3. Il secondo motivo è aspecifico e reiterativo. 3.1. Immune da censure è la valutazione dei presupposti di intraneità del ricorrente al gruppo criminale. Come già affermato da questa Corte, ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso, l'investitura formale, ovvero la commissione di reati-fine funzionali agli interessi dalla stessa perseguiti, non sono essenziali, in quanto rileva la stabile ed organica compenetrazione del soggetto rispetto al tessuto organizzativo del sodalizio, da valutarsi alla stregua di una lettura non atomistica, ma unitaria, degli elementi rivelatori di un suo ruolo dinamico all'interno dello stesso (v. Sez. 5, n. 32020 del 16/03/2018, Capraro, Rv. 273571 - 01 e Sez. 5, n. 4864 del 17/10/2016, dep. 2017, Di Marco, Rv. 269207 - 01, in cui la Corte ha ritenuto che detto ruolo potesse evincersi, sulla base di una valutazione complessiva delle risultanze fattuali, in relazione ad un indagato che, pur non raggiunto da indizi circa la sottoposizione a rituale affiliazione e la commissione di specifici reati-fine, godeva della possibilità di confrontarsi direttamente con soggetti di comprovata "mafiosità", frequentava il "luogo di appuntamenti" dei sodali ed intratteneva con i medesimi movimentazioni di denaro). Nel caso in disamina, sono stati correttamente valorizzati i rapporti di frequentazione— come emergenti dai controlli di polizia giudiziaria— dell'imputato con i soggetti partecipi del clan camorristico, benché siano motivati anche da relazioni di parentela o di vicinato, perché significativi di cointeressenze criminali, come emerge dall'ampio compendio dimostrativo vagliato. Tutte le altre le doglianze sono aspecifiche, in quanto reiterative di analoghe questioni prospettate nell'atto di appello e comunque versate in fatto, di modo che esse fuoriescono, come detto, dalla griglia dei vizi che sono suscettibili di sindacato innanzi a questa Corte di legittimità. Inammissibili, altresì, sono le ulteriori deduzioni vertenti sul contenuto dei colloqui. A tal proposito, le Sezioni Unite di questa Corte e la successiva giurisprudenza di legittimità, hanno affermato che l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). Più in generale, costituisce questione di fatto la valutazione dei contenuti delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non 6 nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01), condizioni che, nel caso al vaglio, non ricorrono. Alle pagine da 22 a 27 della sentenza impugnata sono riportati colloqui dai quali si evince come i vertici del sodalizio e SQ LL, che era organico al direttorio, concertassero le misure da adottare nei confronti degli imprenditori la cui resistenza alle pressioni estorsive avrebbe potuto avere incidenza sulla credibilità del gruppo, ma anche le strategie di contrasto alle formazioni criminali antagoniste, la ricerca di nuovi canali di rifornimento di armi, la selezione di nuovi adepti (con indicazione delle famiglie che reggevano il "sistema"). 4.Le deduzioni relative al reato di estorsione di cui al capo b) sono manifestamente infondate e non consentite, come ripetutamente detto, nella parte in cui attaccano la valutazione della prova. Sotto altro profilo, la Corte ha fatto buon governo del principio per cui la antinomia tra le dichiarazioni della fonte diretta e quelle della fonte indiretta non conduce ad alcuna inutilizzabilità probatoria. In tema di testimonianza indiretta, qualora la persona alla quale il testimcne ha fatto riferimento sia stata chiamata a deporre e non abbia risposto, ovvero abbia fornito una versione contrastante, il giudice può ritenere attendibile, all'esito di una valutazione improntata a speciale cautela, la deposizione del teste "de relato" in quanto, da un lato, l'art. 195 cod. proc. pen. non prevede alcuna gerarchia tra le dichiarazioni e, dall'altro, una diversa soluzione contrasterebbe con il principio del libero convincimento del giudice, cui compete in via esclusiva la scelta critica e motivata della versione dei fatti da privilegiare (Sez. 3, n. 529 del 02/12/2014, dep. 2015, N., Rv. 261793 01). Il giudice può dunque ritenere attendibile la deposizione del teste "de relato", sebbene sia contrastante con quella della fonte diretta, in quanto l'art. 195 cod. proc. pen. non prevede alcuna deroga al principio di libera valutazione della prova (Sez. 6, n. 38064 del 05/06/2019, Pisani, Rv. 277062 - 01). Nel caso in esame, la Corte di merito è pervenuta a tale conclusione con motivazione congrua e coerente, valutando comparativamente il contenuto delle dichiarazioni, anche alla luce degli ulteriori dati circostanziali emersi. Il giudizio di responsabilità del ricorrente si fonda sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa BA con riferimento sia al contenuto della esosa richiesta estorsiva sia alla individuazione del ricorrente come mandante, secondo le informazioni che lo stesso aveva acquisito da LO, imprenditore vicino al gruppo criminale che il BA aveva incaricato di intermediare con "quelli del Penniniello". Le dichiarazioni negatorie di LO sono risultate inattendibili anche alla luce dei riscontri operati dalla polizia giudiziaria sui suoi rapporti di conoscenza con l'imputato oltre che sulla base di una serie di elementi logici esposti in termini ineccepibili. La valutazione di attendibilità delle dichiarazioni di attendibilità della persona offesa - che non necessitano di riscontri estrinseci, e tantomeno di riscontri individualizzanti, alla stregua dei 7 principi di cui a Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214 - 01 - è stata soprattutto agganciata, con valutazione accorta e prudenziale, ai contenuti delle disposte intercettazioni e dalla pronuncia di condanna, divenuta irrevocabile, resa nei confronti dei correi separatamente giudicati per la medesima vicenda estorsiva. A fronte di tali rilievi, non possono essere apprezzate altre incongruenze argomentative, né può essere dato risalto alla omessa esposizione di elementi di valutazione, riguardo al collaboratore di giustizia IZ, che non sono inequivocabilmente muniti di un chiaro carattere di decisività, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio, entro iI quale ogni elemento sia contestualizzato, che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (così, tra moltissime, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227; Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988). 5. Il motivo relativo al riconoscimento della qualifica di promotore del sodalizio reitera temi già posti all'attenzione della Corte di appello e dalla stessa risolti con argomentazioni scevre del tutto coerenti sul piano logico giuridico. I Giudici di merito hanno valorizzato, a tal fine, le conversazioni nelle quali il ricorrente aveva preso parte attiva alle decisioni dei componenti del sodalizio in merito alla strategia che il gruppo avrebbe dovuto adottare nei confronti di un imprenditore che aveva resistito alla richiesta di denaro a titolo di estorsione;
alle determinazioni da assumere nei confronti di un clan concorrente operante sul territorio;
alla proposta di adesione al clan di altro soggetto, familiare di un esponente di rilievo del clan contrapposto;
è stata valutata, inoltre, come indiretto riconoscimento del ruolo di supremazia di SQ LL, la ostentata disponibilità di un affiliato ad "ospitarlo" in un particolare momento, nella propria abitazione posta all'interno del parco "Penniniello", "fortino" e sede operativa del clan. I Giudici di appello hanno dunque posto in luce la preminenza del ricorrente nel rapportarsi ai sodali di Quarto Sistema. Il riconoscimento del ruolo verticistico è stato congruamente motivato in rapporto, non solo al contenuto della conversazione in cui il fratello, condannato come esponente apicale del gruppo, aveva rivendicato per se stesso e per la sua famiglia il merito della costituzione del nuovo "sistema" operante nel quartiere, ma anche dalle condotte poste in essere dal ricorrente, emergenti, in particolare, dalle conversazioni nelle quali si palesava una sua posizione gerarchicamente sovraordinata rispetto ad altri affiliati, che è prova, al tempo stesso, sul piano logico induttivo, della partecipazione alla associazione (Sez. 6, n. 1162 del 14/10/2021, Di Matteo, Rv. 282661 - 01). Secondo un consolidato principio di diritto (affermatoda Sez. 3, n. 45536 del 15/09/2022, v Coluccio, Rv. 284199 - 01; Sez. 6, n. 45168 del 29/10/2015, Cidoni, Rv. 265524 - 01), a cui il Collegio intende dare continuità, riveste il ruolo di promotore dell'associazione non solo chi ne sia stato l'iniziatore, coagulando attorno a sé i primi consensi partecipativi, ma anche colui che, 8 rispetto ad un gruppo già costituito, provochi ulteriori adesioni, sovraintenda alla complessiva attività di gestione o assuma funzioni decisionali. 6. Le deduzioni relative alla aggravante della natura armata dell'associazione, di cui all'art. 416-bis, comma 4, cod. pen. sono aspecifiche. La difesa non si confronta con la motivazione della Corte, nella parte in cui la consapevolezza della disponibilità di armi da parte del sodalizio, presupposto per il riconoscimento della aggravante sotto il profilo psicologico, è stata desunta, con argomentazioni scevre da illogicità, dalle concrete manifestazioni della volontà del gruppo di contrastare i clan tradizionali attraverso l'uso di armi e dalla conoscenza di tali dinamiche da parte del ricorrente, correlata alla sua posizione verticistica, ma anche dall'essere lo stesso impegnato nella diretta gestione delle estorsioni;
in sintesi, dalla condivisione di obiettivi che, nel contesto territoriale di riferimento, erano realizzabili solo attraverso la disponibilità e l'utilizzo di armi da parte del gruppo in quanto tali. Non appare ostativa a tale ricostruzione l'avvenuta assoluzione del ricorrente dal reato di cui al capo c), relativo all'ordigno esploso presso la sede dell'AD Cars, motivata dalla insufficienza di elementi dimostrativi della sua partecipazione al (solo) secondo segmento della azione estorsiva. E comunque, anche sotto tale profilo, le deduzioni difensive sono volte a sollecitare una alternativa e non consentita ricostruzione dei fatti. Riguardo alle dedotte discrasie con le valutazioni contenute nella ordinanza genetica, e appena il caso di osservare che il titolo cautelare non contiene alcun accertamento definitivo, sicché l'eventuale discrasia con quanto in esso ritenuto secondo lo standard della gravità inziaria, ove pure sussistente, sarebbe inidonea a riverberarsi in vizio di contraddittorietà della motivazione della sentenza di merito. 7. Alla declaratoria di inammissibilità, che discende da tutto quanto procede, segue dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento a favore della cassa delle ammende della somma che si valuta equo quantificare nella misura indicata in dispositivo, non vertendosi in ipotesi di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/09/2024
udita la relazione svolta dal Consigliere Stefania Riccio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 6 Num. 46327 Anno 2024 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: RICCIO STEFANIA Data Udienza: 12/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza in epigrafe indicata, La Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna alla pena di anni diciassette di reclusione pronunciata dal Tribunale di Torre Annunziata il 16 dicembre 2022 nei confronti di SQ LL, per reati di associazione di stampo camorristico (capo a) e di estorsione tentata aggravata ai sensi degli artt. 629, comma 2, in relazione all'art. 628, ult. comma, e 416-bis.1 cod. pen. e continuata (capo b), con le annesse pene accessorie. 2. Ha proposto ricorso l'imputato con atto del difensore di fiducia, articolando i motivi di seguito sintetizzati nei limiti strettamente necessari alla motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Vizi di motivazione e violazione dell'art. 603 cod. proc. pen., con riferimento all'ordinanza resa all'udienza del 15 dicembre 2023 ed alla conseguente sentenza, anche in rapporto all'art. 606 comma 1, lett. d), cod. proc. pen., per la mancata assunzione di una prova decisiva. Mancanza e manifesta illogicità della motivazione. La Corte di appello ha disatteso la richiesta di riapertura dell'istruttoria dibattimentale e di affidamento di una perizia fonica al un collegio peritale, diretta ad accertare la riferibilità all'imputato della voce registrata dalle captazioni. La richiesta era motivata dal contrasto tra le conclusioni cui è pervenuto il perito nominato dall'ufficio, ing. Roberto Porto, e quelle rassegnate dal consulente tecnico di parte, dott. Maurizio Ascione, il quale, sulla scorta di saggio fonico, aveva ravvisato una notevole differenza timbrica tra la voce del ricorrente e quella oggetto di captazione, come rilevato dall'analisi percettiva e confermato dalle eseguite prove spettrografiche. Violando la garanzia del contraddittorio ed i principi affermati da Sez. U, n. 14426 del 28/01/2019, AN, i Giudici di appello hanno ritenuto doversi risolvere il contrasto alla luce della attività di identificazione eseguita dai testi di polizia giudiziaria che avevano proceduto al riascolto dei colloqui e di alcuni dati logico deduttivi, senza procedere alla rinnovazione dell'esame del consulente di parte, malgrado l'operata valutazione in malam partem delle sue dichiarazioni. 2.2. Inosservanza o erronea applicazione degli artt. 416-bis, commi 1, 2 e 4, cod. pen. e 56, 81, 110, 629, commi 1 e 2, in relazione all'art 628 ult. comma, cod. pen.; mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione;
inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità in riferimento agli artt. 192 e 195 cod. proc. pen. 2.2.1. La Corte di appello ha ritenuto l'imputato coinvolto nella consorteria criminale, con il ruolo di promotore, sulla base di un quadro indiziario magmatico e privo di adeguato fondamento, senza considerare la ricostruzione offerta dalla difesa nei motivi di gravame. I rapporti di frequentazione tra l'imputato ed i correi, esponenti del sodalizio denominato Quarto Sistema, valorizzati dalla Corte di merito, costituiscono un dato neutro, trattandosi di persone a lui legate da rapporti di parentela o residenti nel medesimo quartiere. Si sono esaltate circostanze di fatto risultanti dal contenuto dei colloqui, tra cui generiche espressioni di apprezzamento e di stima espresse da CO AN nei confronti del ricorrente e la disponibilità di TR EV ad ospitare i fratelli LL, benché non verosimile, tale narrato, in quanto non vi era necessità alcuna per l'imputato di avvalersi di un tale supporto logistico. 2.2.2. In ordine alla fattispecie estorsiva, le dichiarazioni della persona offesa IU BA, rese de relato, sono smentite dalle fonti dirette, SQ LO e IA AL, che hanno negato di avere appreso alcunchè da BA (il primo) o si sono espresse in chiave dubitativa sul fatto (la seconda). Non sono stati acquisiti elementi ulteriori di riscontro, né è stata valutata la non genuinità delle dichiarazioni del medesimo (il casco con lamiera metallica laterale era stato rinvenuto in occasione della perquisizione del 20 maggio 2020, all'interno della abitazione della sorella LA LL, non in quella del ricorrente). Parimenti, quanto riferito dal collaboratore TR IZ era stato appreso da IU Carpentieri, reggente del clan Gionta. IZ, tuttavia, doveva ritenersi inattendibile, per avere falsamente dichiarato che LL era stato detenuto a Secondigliano per fatti di droga e per essersi contraddetto, deponendo in altro procedimento, in ordine al mandato ad attentare alla vita del medesimo, che nel presente procedimento aveva affermato di avere ricevuto. Alcun dato di riscontro individualizzante risulta essere stato acquisito rispetto a tali accuse. 2.2.3. A SQ LL è stato attribuito un ruolo di promozione, organizzazione e direzione della consorteria sulla scorta di tre soli colloqui di tenore del tutto generico, senza che risulti che egli abbia assunto in concreto tale posizione apicale. Del resto, il Giudice della cautela aveva ritenuto integrata la gravità indiziaria, con riferimento allo svolgimento di un ruolo direttivo e sovraordinato rispetto agli altri sodali, solo in capo a AN. 2.2.4. Non vi è prova della consapevolezza in capo all'agente del carattere armato della associazione. Tale aggravante è stata ritenuta dai Giudici di merito in forza di mere congetture, posto che il ricorrente è stato assolto dal reato di cui al capo c), relativo al piazzamento di un ordigno esplosivo presso la sede di "AD Cars". Inoltre, avrebbe dovuto esser provato che le armi fossero, se non confacenti agli scopi della associazione, nella disponibilità di questa e non del singolo affiliato. 3. Il Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino ha concluso nei termini riportati in epigrafe. 4. In mancanza di richieste di discussione orale nei termini di legge, il processo è stato trattato in forma cartolare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che di seguito si espongono. 2. Il primo motivo è aspecifico e comunque manifestamente infondato. 2.1. La difesa si duole della mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale;
lamenta, in particolare, il diniego da parte della Corte di appello di una perizia collegiale, richiesta per un rinnovato accertamento della riferibilità della voce che è stata attribuita all'imputato nelle tracce foniche delle intercettazioni. Deve al riguardo tenersi conto del principio, ampiamente consolidato nella giurisprudenza di merito, per cui il sindacato che il giudice di legittimità può esercitare in relazione alla correttezza della motivazione di un provvedimento pronunciato dal giudice di appello sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento non può mai essere svolto sulla concreta rilevanza dell'atto o della testimonianza da acquisire, ma deve esaurirsi nell'ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato (in termini, tra le molte, Sez. 3, n. 34626 del 15/07/2022 Grosso, Rv. 283522 - 01; Sez. 3, n. 7680 del 13/01/2017, Loda, Rv. 269373 - 01). Ciò perché, in disparte le ipotesi di escussione di una prova sopravvenuta o scoperta dopo il giudizio di primo grado - fattispecie regolata dall'art 603, comma 2, cod. proc. pen. - e di riforma in peius della sentenza di primo grado, regolata dall'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen. - sulla quale ultima si è registrata un'amplissima elaborazione di questa Corte regolatrice, nella sua massima espressione nomofilattica, a partire da Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267487 - la rinnovazione dell'istruttoria, nel giudizio di appello, è un istituto di carattere eccezionale, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, e ad esso può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (si veda, sul punto, Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820 01). Nella ordinanza censurata, la Corte di Appello ha motivato il rigetto dell'istanza, in rapporto a tale parametro, evidenziando come il tema da approfondire avesse già formato oggetto, nel giudizio di primo grado, di una perizia, di una consulenza di parte e del confronto tra i tecnici. Rispondendo ai rilievi difensivi, qui reiterati, i Giudici di merito hanno valutato comparativamente i due elaborati e le risultanze dell'esame reso dai tecnici;
hanno giustificato (alle pagg. 10 e ss. della sentenza), senza incorrere in alcun vizio logico, la propria adesione alle conclusioni cui è pervenuto il perito di ufficio, la cui indagine, condotta avvalendosi dei programmi "Praat" e "Cooledit", previa, accurata selezione dei frammenti di conversazioni estrapolati dall'interrogatorio di garanzia da sottoporre a comparazione, si è giovata della combinazione tra metodo oggettivo e soggettivo, hanno motivatamente valutato come ineccepibile per completezza e correttezza metodologica. Le doglianze difensive non si confrontano, inoltre, con l'ulteriore passaggio della motivazione - rispetto al quale si limitano ad esprimere una mera posizione di dissenso - per cui non residuavano, all'esito della istruttoria svolta in primo grado, lacune conoscitive che impedissero di pervenire ad una decisione ai fini della identificazione del soggetto colloquiante, avuto riguardo anche al riconoscimento vocale effettuato dagli operatori di polizia giudiziaria che procedettero all'ascolto e al riascolto delle conversazioni intercettate, sulla base della conoscenza personale dell'imputato e dei soggetti sospettati della partecipazione al sodalizio di cui al capo a) dell'imputazione. Si tratta di una valutazione di stretto merito sulla valenza della prova, qui non suscettibile di sindacato, alla luce del principio ampiamente sedimentato nel sistema, per cui, nel giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (tra le moltissime, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601). L'ordinanza istruttoria censurata non è inficiata da alcuna violazione di legge, con riferimento al portato della sentenza a Sezioni Unite AN (sent. n. 14426 del 28/01/2019, Rv. 275112 - 03), richiamato dalla difesa. Tale pronuncia non è pertinente rispetto alla richiesta di nomina di un collegio peritale, bensì attiene al diverso tema della mancata riassunzione in appello della prova dichiarativa decisiva, in caso di riforma della pronuncia assolutoria: il MA Collegio nomofilattico ha affermato il principio per cui, nel caso di impugnazione del pubblico ministero, l'omessa rinnovazione della prova peritale acquisita in forma dichiarativa da parte del giudice di appello che proceda, sulla base di un diverso apprezzamento della stessa, nella vigenza dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., alla riforma della sentenza di assoluzione, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio della sentenza, denunciabile in sede di giudizio di legittimità a norma dell'art. 606, comma 1 lett. c), cod. proc. pen.; mentre la pronuncia di riforma adottata sulla base della rivalutazione della relazione del perito, acquisita in forma puramente cartolare, è sindacabile per vizio di motivazione ex art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. sempre che la prova negata, confrontata con le ragioni addotte a sostegno della decisione, sia di natura tale da potere determinare una diversa conclusione del processo. Il principio si colloca nella scia dell'orientamento di questa Corte di legittimità (espresso da Sez. U, n. 27620 del 28/04/ 2016, Dasgupta, cit.; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269787-01), volto ad implementare la garanzia di cui all'art. 6, par. 3, lett. d), della Convenzione EDU, relativa al diritto dell'imputato di esaminare o fare esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico, come definito dalla giurisprudenza consolidata della Corte di Strasburgo, che costituisce parametro interpretativo delle norme processuali interne;
orientamento che ha trovato consacrazione legislativa nella riforma introdotta dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, nella parte in cui ha interpolato l'art. 603 cod. proc. pen. inserendovi un comma 3-bis (norma poi ulteriormente sostituita, con riguardo all'abbreviato, dall'art. 34, d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150). Il riferimento giurisprudenziale è dunque distonico rispetto alla vicenda che occupa, in cui non è stata espressamente richiesta la riassunzione della prova tecnica già espletata e, soprattutto, non vi è stato alcun overturning sfavorevole, avendo la Corte di appello confermato la pregressa condanna. 3. Il secondo motivo è aspecifico e reiterativo. 3.1. Immune da censure è la valutazione dei presupposti di intraneità del ricorrente al gruppo criminale. Come già affermato da questa Corte, ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso, l'investitura formale, ovvero la commissione di reati-fine funzionali agli interessi dalla stessa perseguiti, non sono essenziali, in quanto rileva la stabile ed organica compenetrazione del soggetto rispetto al tessuto organizzativo del sodalizio, da valutarsi alla stregua di una lettura non atomistica, ma unitaria, degli elementi rivelatori di un suo ruolo dinamico all'interno dello stesso (v. Sez. 5, n. 32020 del 16/03/2018, Capraro, Rv. 273571 - 01 e Sez. 5, n. 4864 del 17/10/2016, dep. 2017, Di Marco, Rv. 269207 - 01, in cui la Corte ha ritenuto che detto ruolo potesse evincersi, sulla base di una valutazione complessiva delle risultanze fattuali, in relazione ad un indagato che, pur non raggiunto da indizi circa la sottoposizione a rituale affiliazione e la commissione di specifici reati-fine, godeva della possibilità di confrontarsi direttamente con soggetti di comprovata "mafiosità", frequentava il "luogo di appuntamenti" dei sodali ed intratteneva con i medesimi movimentazioni di denaro). Nel caso in disamina, sono stati correttamente valorizzati i rapporti di frequentazione— come emergenti dai controlli di polizia giudiziaria— dell'imputato con i soggetti partecipi del clan camorristico, benché siano motivati anche da relazioni di parentela o di vicinato, perché significativi di cointeressenze criminali, come emerge dall'ampio compendio dimostrativo vagliato. Tutte le altre le doglianze sono aspecifiche, in quanto reiterative di analoghe questioni prospettate nell'atto di appello e comunque versate in fatto, di modo che esse fuoriescono, come detto, dalla griglia dei vizi che sono suscettibili di sindacato innanzi a questa Corte di legittimità. Inammissibili, altresì, sono le ulteriori deduzioni vertenti sul contenuto dei colloqui. A tal proposito, le Sezioni Unite di questa Corte e la successiva giurisprudenza di legittimità, hanno affermato che l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). Più in generale, costituisce questione di fatto la valutazione dei contenuti delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non 6 nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01), condizioni che, nel caso al vaglio, non ricorrono. Alle pagine da 22 a 27 della sentenza impugnata sono riportati colloqui dai quali si evince come i vertici del sodalizio e SQ LL, che era organico al direttorio, concertassero le misure da adottare nei confronti degli imprenditori la cui resistenza alle pressioni estorsive avrebbe potuto avere incidenza sulla credibilità del gruppo, ma anche le strategie di contrasto alle formazioni criminali antagoniste, la ricerca di nuovi canali di rifornimento di armi, la selezione di nuovi adepti (con indicazione delle famiglie che reggevano il "sistema"). 4.Le deduzioni relative al reato di estorsione di cui al capo b) sono manifestamente infondate e non consentite, come ripetutamente detto, nella parte in cui attaccano la valutazione della prova. Sotto altro profilo, la Corte ha fatto buon governo del principio per cui la antinomia tra le dichiarazioni della fonte diretta e quelle della fonte indiretta non conduce ad alcuna inutilizzabilità probatoria. In tema di testimonianza indiretta, qualora la persona alla quale il testimcne ha fatto riferimento sia stata chiamata a deporre e non abbia risposto, ovvero abbia fornito una versione contrastante, il giudice può ritenere attendibile, all'esito di una valutazione improntata a speciale cautela, la deposizione del teste "de relato" in quanto, da un lato, l'art. 195 cod. proc. pen. non prevede alcuna gerarchia tra le dichiarazioni e, dall'altro, una diversa soluzione contrasterebbe con il principio del libero convincimento del giudice, cui compete in via esclusiva la scelta critica e motivata della versione dei fatti da privilegiare (Sez. 3, n. 529 del 02/12/2014, dep. 2015, N., Rv. 261793 01). Il giudice può dunque ritenere attendibile la deposizione del teste "de relato", sebbene sia contrastante con quella della fonte diretta, in quanto l'art. 195 cod. proc. pen. non prevede alcuna deroga al principio di libera valutazione della prova (Sez. 6, n. 38064 del 05/06/2019, Pisani, Rv. 277062 - 01). Nel caso in esame, la Corte di merito è pervenuta a tale conclusione con motivazione congrua e coerente, valutando comparativamente il contenuto delle dichiarazioni, anche alla luce degli ulteriori dati circostanziali emersi. Il giudizio di responsabilità del ricorrente si fonda sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa BA con riferimento sia al contenuto della esosa richiesta estorsiva sia alla individuazione del ricorrente come mandante, secondo le informazioni che lo stesso aveva acquisito da LO, imprenditore vicino al gruppo criminale che il BA aveva incaricato di intermediare con "quelli del Penniniello". Le dichiarazioni negatorie di LO sono risultate inattendibili anche alla luce dei riscontri operati dalla polizia giudiziaria sui suoi rapporti di conoscenza con l'imputato oltre che sulla base di una serie di elementi logici esposti in termini ineccepibili. La valutazione di attendibilità delle dichiarazioni di attendibilità della persona offesa - che non necessitano di riscontri estrinseci, e tantomeno di riscontri individualizzanti, alla stregua dei 7 principi di cui a Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214 - 01 - è stata soprattutto agganciata, con valutazione accorta e prudenziale, ai contenuti delle disposte intercettazioni e dalla pronuncia di condanna, divenuta irrevocabile, resa nei confronti dei correi separatamente giudicati per la medesima vicenda estorsiva. A fronte di tali rilievi, non possono essere apprezzate altre incongruenze argomentative, né può essere dato risalto alla omessa esposizione di elementi di valutazione, riguardo al collaboratore di giustizia IZ, che non sono inequivocabilmente muniti di un chiaro carattere di decisività, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio, entro iI quale ogni elemento sia contestualizzato, che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (così, tra moltissime, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227; Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988). 5. Il motivo relativo al riconoscimento della qualifica di promotore del sodalizio reitera temi già posti all'attenzione della Corte di appello e dalla stessa risolti con argomentazioni scevre del tutto coerenti sul piano logico giuridico. I Giudici di merito hanno valorizzato, a tal fine, le conversazioni nelle quali il ricorrente aveva preso parte attiva alle decisioni dei componenti del sodalizio in merito alla strategia che il gruppo avrebbe dovuto adottare nei confronti di un imprenditore che aveva resistito alla richiesta di denaro a titolo di estorsione;
alle determinazioni da assumere nei confronti di un clan concorrente operante sul territorio;
alla proposta di adesione al clan di altro soggetto, familiare di un esponente di rilievo del clan contrapposto;
è stata valutata, inoltre, come indiretto riconoscimento del ruolo di supremazia di SQ LL, la ostentata disponibilità di un affiliato ad "ospitarlo" in un particolare momento, nella propria abitazione posta all'interno del parco "Penniniello", "fortino" e sede operativa del clan. I Giudici di appello hanno dunque posto in luce la preminenza del ricorrente nel rapportarsi ai sodali di Quarto Sistema. Il riconoscimento del ruolo verticistico è stato congruamente motivato in rapporto, non solo al contenuto della conversazione in cui il fratello, condannato come esponente apicale del gruppo, aveva rivendicato per se stesso e per la sua famiglia il merito della costituzione del nuovo "sistema" operante nel quartiere, ma anche dalle condotte poste in essere dal ricorrente, emergenti, in particolare, dalle conversazioni nelle quali si palesava una sua posizione gerarchicamente sovraordinata rispetto ad altri affiliati, che è prova, al tempo stesso, sul piano logico induttivo, della partecipazione alla associazione (Sez. 6, n. 1162 del 14/10/2021, Di Matteo, Rv. 282661 - 01). Secondo un consolidato principio di diritto (affermatoda Sez. 3, n. 45536 del 15/09/2022, v Coluccio, Rv. 284199 - 01; Sez. 6, n. 45168 del 29/10/2015, Cidoni, Rv. 265524 - 01), a cui il Collegio intende dare continuità, riveste il ruolo di promotore dell'associazione non solo chi ne sia stato l'iniziatore, coagulando attorno a sé i primi consensi partecipativi, ma anche colui che, 8 rispetto ad un gruppo già costituito, provochi ulteriori adesioni, sovraintenda alla complessiva attività di gestione o assuma funzioni decisionali. 6. Le deduzioni relative alla aggravante della natura armata dell'associazione, di cui all'art. 416-bis, comma 4, cod. pen. sono aspecifiche. La difesa non si confronta con la motivazione della Corte, nella parte in cui la consapevolezza della disponibilità di armi da parte del sodalizio, presupposto per il riconoscimento della aggravante sotto il profilo psicologico, è stata desunta, con argomentazioni scevre da illogicità, dalle concrete manifestazioni della volontà del gruppo di contrastare i clan tradizionali attraverso l'uso di armi e dalla conoscenza di tali dinamiche da parte del ricorrente, correlata alla sua posizione verticistica, ma anche dall'essere lo stesso impegnato nella diretta gestione delle estorsioni;
in sintesi, dalla condivisione di obiettivi che, nel contesto territoriale di riferimento, erano realizzabili solo attraverso la disponibilità e l'utilizzo di armi da parte del gruppo in quanto tali. Non appare ostativa a tale ricostruzione l'avvenuta assoluzione del ricorrente dal reato di cui al capo c), relativo all'ordigno esploso presso la sede dell'AD Cars, motivata dalla insufficienza di elementi dimostrativi della sua partecipazione al (solo) secondo segmento della azione estorsiva. E comunque, anche sotto tale profilo, le deduzioni difensive sono volte a sollecitare una alternativa e non consentita ricostruzione dei fatti. Riguardo alle dedotte discrasie con le valutazioni contenute nella ordinanza genetica, e appena il caso di osservare che il titolo cautelare non contiene alcun accertamento definitivo, sicché l'eventuale discrasia con quanto in esso ritenuto secondo lo standard della gravità inziaria, ove pure sussistente, sarebbe inidonea a riverberarsi in vizio di contraddittorietà della motivazione della sentenza di merito. 7. Alla declaratoria di inammissibilità, che discende da tutto quanto procede, segue dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento a favore della cassa delle ammende della somma che si valuta equo quantificare nella misura indicata in dispositivo, non vertendosi in ipotesi di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/09/2024