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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. IV, sentenza 16/02/2026, n. 783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 783 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 783/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 4, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Presidente e Relatore
MELCHIONDA MARTINO, Giudice
MOLINARO BRUNELLA, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1930/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari, 7 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. TF9CRM400429 2024 REC.CREDITO.IMP 2020
- ATTO RECUPERO n. TF9CRM400429 2024 REC.CREDITO.IMP 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5154/2025 depositato il
26/10/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato il 31/3/2025 e depositato il 14/4/2025, la Ricorrente_1 S.R.L. si è rivolta a questa Corte per impugnare l'atto di recupero dell'Agenzia delle entrate n. TF9CRM400429/2024, notificatole in data 05.11.2024.
2. Con quest'atto l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Salerno - ufficio controlli, ha sintetizzato gli esiti della verifica fiscale condotta in relazione all'anno d'imposta 2020 nei confronti della Ricorrente_1 S.R. L., società dedita all'attività di “commercio all'ingrosso di macchine per le cave e l'edilizia”, verifica dalla quale è scaturito il processo verbale di constatazione del 28.09.2023, già notificato alla società.
L'Ufficio ha evidenziato che:
a) nel corso dell'anno d'imposta 2020 nel quadro RU della dichiarazione Unico 2021 la società ha dichiarato di avere maturato un credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno pari ad € 131.017,00;
b) il credito d'imposta per il Mezzogiorno è stato istituito con l'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ed è previsto in favore delle imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata,
Calabria, Sicilia, Molise (in seguito anche Sardegna e Abruzzo);
c) la norma prevede un credito di imposta per l'acquisizione di taluni beni strumentali e la misura dell'agevolazione è pari al 45% dell'investimento per l'anno d'imposta 2020. Il beneficio è relativo ad acquisti
- facenti parte di un progetto di investimento iniziale - anche mediante sottoscrizione di contratti di leasing, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive nuove o già esistenti (art. 1, comma
99). Pertanto, risultano agevolabili gli investimenti relativi alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente e a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente. Sono invece esclusi dall'agevolazione gli investimenti di mera sostituzione in quanto gli stessi non possono essere mai considerati “investimenti iniziali”. Quanto ai requisiti dei beni agevolabili, il riferimento del comma 98 ai “beni strumentali” comporta che i beni oggetto di investimento devono caratterizzarsi per il requisito della “strumentalità” rispetto all'attività esercitata dall'impresa beneficiaria del credito d'imposta, sicché essi devono essere di uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all'interno del processo produttivo dell'impresa. Sono pertanto esclusi i beni autonomamente destinati alla vendita (cd. beni merce), come pure quelli trasformati o assemblati per l'ottenimento di prodotti destinati alla vendita, nonché i materiali di consumo. Il citato comma
98, altresì, prevede espressamente che il credito di imposta riguarda gli investimenti in beni strumentali
“nuovi”;
d) la norma, come evidenziato anche dalla circolare n. 34/E del 2016, fa riferimento alla nozione di « macchinari, impianti e attrezzature varie». Per individuare i beni agevolabili la citata circolare n. 34/E del
2016, per quanto compatibile e per quanto non diversamente trattato, fa rinvio ai chiarimenti forniti dalla circolare n. 38/E dell'11 aprile 2008, relativa all'analogo credito d'imposta per acquisizioni di beni strumentali nuovi in aree svantaggiate, introdotto dall'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge n. 206 del 2006. La norma introduttiva dell'analogo credito d'imposta faceva esplicito riferimento ai beni «classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voci B.II.2 e B.II.3, dell'articolo 2424 del codice civile», vale a dire ai beni classificati come «Impianti e macchinari» nello schema di Stato Patrimoniale previsto dall'articolo 2424 del codice civile (voce B.II.2) e come «Attrezzature industriali e commerciali» (voce B.II.3). Pertanto, nella circolare n. 38/E del 2008, ai fini dell'individuazione dell'ambito oggettivo della norma, sono state riportate le indicazioni contenute nell'OIC 16, par. C, in riferimento alla classificazione delle immobilizzazioni materiali, escludendo dall'agevolazione i beni classificati in voci di bilancio diverse da quelle sopra riportate, come, ad esempio, quelli iscritti nella voce residuale B.II.4 «Altri beni»;
e) la società controllata ha indicato nella comunicazione relativa all'investimento oggetto di agevolazione di avere acquistato un transpallet elevatore utilizzato “per il trasporto e la movimentazione delle attrezzature”.
Il principio contabile 16 “Immobilizzazioni materiali” prevede che la voce BII.4 “altri beni” può comprendere: automezzi (ad esempio: autovetture, autocarri, altri automezzi, motoveicoli e simili, mezzi di trasporto interni).
Il transpallet elevatore, per quanto sopra esposto va considerato un mezzo di trasporto interno da includere nella voce BII.4 dello stato patrimoniale e, pertanto, dovendosi escluderne la riconducibilità nelle voci B.II.
2 e B.II.3, non è agevolabile e, pertanto, va ripreso a tassazione il corrispondente credito d'imposta utilizzato
(€ 4.500,00);
f) dall'analisi della documentazione della società è stato poi rilevato che la società verificata nel corso dell'anno d'imposta 2020 ha ceduto beni della stessa tipologia di quelli acquistati con il credito d'imposta per il Mezzogiorno, avendo in particolare ceduto in data 31.05.2020una pala gommata WL44 verso il corrispettivo di € 40.000,00; si tratta di un bene strumentale iscritto nel registro dei beni ammortizzabili della società verificata e acquistato nel 2019 per € 41.900,00. Anche in questo caso, trattandosi di una mera sostituzione dei beni ceduti, i corrispondenti investimenti in beni strumentali per il valore di € 40.000,00 non sono agevolabili in quanto non hanno determinato un reale incremento della capacità produttiva dell'impresa, sicché va ripreso a tassazione il corrispondente credito d'imposta utilizzato (€ 18.000,00).
Sulla base di queste premesse l'Agenzia ha concluso che dev'essere ripreso a tassazione il credito d'imposta di complessivi € 22.500,00 utilizzato in violazione dell'art. 1, comma 98 della legge n. 208/2015.
3. Il ricorso proposto contro quest'atto ha svolto i seguenti motivi d'impugnazione.
1. NATURA STRUMENTALE DEL TRANSPALLET ELEVATORE, CLASSIFICAZIONE CONTABILE E SUA
AMMISSIBILITA' AL CREDITO DI IMPOSTA.
La ricorrente sostiene che l'interpretazione fornita dall'Agenzia delle Entrate in merito alla non riconducibilità del transpallet elevatore tra i beni strumentali agevolabili è errata e non tiene conto della reale funzione dello stesso all'interno del ciclo produttivo della società. L'attività svolta dalla società ha registrato, a partire dall'anno 2020, un incremento significativo del settore relativo al noleggio di attrezzature per la movimentazione di merci e container. In tale contesto, il transpallet elevatore non rappresenta un bene generico o accessorio, bensì un bene strumentale direttamente e indispensabilmente correlato alla produzione di ricavi. Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione fiscale relativa al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali, la normativa di riferimento richiede che i beni acquisiti siano strumentali all'attività d'impresa e funzionali allo svolgimento della stessa. L'articolo 1 commi 1051-1063 della Legge
30 dicembre 2020 n. 178 (Legge di Bilancio 2021), stabilisce che i beni materiali strumentali nuovi agevolabili devono essere utilizzati nel contesto della produzione di beni e servizi, escludendo esclusivamente quelli con finalità meramente decorative o di rappresentanza. Nel caso specifico, la funzione del transpallet elevatore non si limita al “trasporto occasionale” ma si integra stabilmente nel flusso produttivo dell'azienda, operando come un'estensione della catena di approvvigionamento interna.
L'interpretazione adottata dall'Agenzia delle Entrate risulta errata poiché:
1. Viola il principio di prevalenza della sostanza economica sulla forma sancito dall'OIC 16, trascurando la reale funzione produttiva del transpallet;
2. Contrasta con la giurisprudenza, che riconosce la strumentalità dei beni impiegati sistematicamente nel processo produttivo, indipendentemente dalla loro formale “classificazione” contabile;
3. Disattende i criteri delle circolari dell'Agenzia stessa, che enfatizzano l'importanza dell'uso effettivo del bene rispetto alla mera classificazione;
4. Viola i principi espressi nelle circolari dell'Agenzia stessa, che riconoscono la rilevanza dei mezzi di sollevamento ai fini dell'agevolazione.
2. ERRONEA CONTESTAZIONE DELLA “MERA SOSTITUZIONE” E ILLEGITTIMO DISCONOSCIMENTO
DEL CREDITO D'IMPOSTA
L'interpretazione fornita dall'Agenzia delle Entrate in merito al mancato riconoscimento del corrispondente credito di imposta per avvenuta cessione nell'anno 2020 di una pala gommata WL44 è errata e non tiene conto della reale funzione del bene dismesso all'interno del ciclo produttivo della società. L'Ufficio ha contestato la spettanza del credito d'imposta per il Mezzogiorno relativamente al “corrispondente” investimento in beni strumentali, ritenendo che l'acquisto di ben 6 pale telescopiche e gommate sia avvenuto in sostituzione di un cespite precedentemente dismesso (pala gommata WL44), senza un incremento effettivo della capacità produttiva.
Tale contestazione è infondata per le seguenti ragioni.
Il bene ceduto, una pala gommata WL44, è stato acquistato nel dicembre 2019 e successivamente venduto nel maggio 2020, senza mai essere stato effettivamente impiegato nel ciclo produttivo aziendale. La pala non è mai stata noleggiata né utilizzata, restando un cespite inutilizzato per “obsolescenza tecnica”, come documentato dalla Società_1 che attesta la “fuori produzione” del mezzo, e mancanza di domande di mercato del noleggio. A dimostrazione del mancato impiego nel processo produttivo la società ha allegato le fatture emesse periodo DICEMBRE 2019 – MAGGIO 2020.
A conferma della netta distinzione tra il bene dismesso e l'investimento agevolato, si evidenzia che la società non ha mai fruito del credito d'imposta sulla pala WL44 venduta. La normativa richiede che il bene agevolato sia nuovo e destinato a un utilizzo produttivo: criteri che le nuove pale acquistate soddisfano pienamente, mentre il precedente cespite non ha mai consentito alcuna fruizione del credito. Questa circostanza esclude qualsiasi ipotesi di sostituzione ai fini agevolativi e dimostra la correttezza del credito d'imposta richiesto per il nuovo investimento.
Le pale successivamente acquistate sono di categoria e tecnologia differente, sicché, pur a voler considerare un'ipotesi di sostituzione (pur insussistente), i beni acquistati successivamente alla vendita della pala WL44 sono radicalmente diversi per caratteristiche tecniche e funzionali. Le attrezzature per le quali è stato richiesto il credito d'imposta comprendono modelli di pale gommate e telescopiche con specifiche avanzate, e quindi l'acquisto di questi macchinari rappresenta un investimento tecnologico avanzato che ha migliorato significativamente la capacità produttiva dell'impresa. La nuova strumentazione offre prestazioni superiori in termini di capacità di carico, efficienza energetica e funzionalità operative, incrementando l'attrattività dei servizi offerti dall'azienda.
3. VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 13 COMMA 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO 471/1997 ED ERRATA
APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 7-BIS DEL DECRETO LEGGE 39/2024 - DISTINZIONE TRA CREDITO
INESISTENTE E CREDITO NON SPETTANTE.
La società ha quindi concluso per l'annullamento dell'atto.
2. Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, resistendo al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Occorre evidenziare che tra la proposizione del ricorso ed il suo deposito nella segreteria della Corte, avvenuto ben oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 22 d. lgs. 546 del 1992, ha avuto luogo il vano svolgimento della fase dell'accertamento con adesione. Il ricorso è quindi tempestivo ed ammissibile.
4. Allo scrutinio dei tre motivi di ricorso – che contestano, sotto diversi profili, la non corretta applicazione della normativa dettata dall'art. 1 l. 208 del 2015 in tema di credito d'imposta derivante dall'acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania,
Puglia, Basilicata, Calabria, della Regione siciliana e delle regioni Sardegna e Molise – è essenziale anteporre l'individuazione dell'attività produttiva svolta dalla società ricorrente.
Si tratta di accertamento che assume valore basilare al fine della verifica della sussistenza o insussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi della disposizione che prevede il credito d'imposta nonché del rapporto di strumentalità tra i beni che sono stati oggetto degli acquisti censurati dall'Agenzia delle Entrate e l'attività produttiva cui essi sono stati destinati.
L'Agenzia delle Entrate ha, nell'atto impugnato, affermato che l'attività della Ricorrente_1 S.R.L. consiste nel
“commercio all'ingrosso di macchine per le cave e l'edilizia”.
La società ricorrente nulla ha osservato sul punto.
L'unica allegazione in qualche modo riconducibile a quest'aspetto è quella con cui essa ha dedotto, nelle premesse illustrative del primo motivo di ricorso, che «l'attività svolta dalla società ha registrato, a partire dall'anno 2020, un incremento significativo del settore relativo al noleggio di attrezzature per la movimentazione di merci e container. In tale contesto, il transpallet elevatore non rappresenta un bene generico o accessorio, bensì un bene strumentale direttamente e indispensabilmente correlato alla produzione di ricavi». Quest'allegazione è in contrasto con la comunicazione effettuata per la fruizione del credito d'imposta, comunicazione con cui la Ricorrente_1. S.R.L. affermò di avere acquistato il transpallet elevatore “per il trasporto e la movimentazione delle attrezzature”. Non avendo aggiunto altro al riguardo, devono trarsi le seguenti tre conclusioni.
È incontroverso che la società ricorrente svolga l'attività intermediaria all'ingrosso nel settore nelle macchine per le cave e l'edilizia.
Il transpallet è stato impiegato con finalità diverse da quelle annunciate.
Non è noto – non avendolo specificamente dedotto e ancor meno provato – quali siano stati i risultati, in termini di ricavi, derivanti dall'attività di noleggio del (o anche del) transpallet (che costituisce la prima macchina interessata dalla negazione del credito d'imposta).
Ciò premesso in fatto, occorre ricordare – in parte ribadendo quanto già esposto nei precedenti paragrafi – che il credito d'imposta per il quale è processo è riconosciuto alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi (art. 1, comma 98, l. 208/2015) indicati nel comma 99, vale a dire «gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio», laddove per investimento iniziale ai sensi del citato regolamento UE s'intendono: 49) investimento in attivi materiali e immateriali relativo a una o più delle seguenti attività: — la creazione di un nuovo stabilimento;
— l'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente;
— la diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti o servizi non fabbricati o forniti precedentemente in detto stabilimento;
o — un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo del prodotto o dei prodotti interessati dall'investimento nello stabilimento;
l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che è stato chiuso o che sarebbe stato chiuso in assenza di tale acquisizione. La semplice acquisizione di azioni di un'impresa non viene considerata un investimento iniziale. L'investimento di sostituzione non costituisce pertanto un investimento iniziale;
50) "attività uguali o simili": attività della stessa classe (codice numerico a quattro cifre) della classificazione statistica delle attività economiche NACE Rev. 2 (NACE Rev. 2); 51) "investimento iniziale per la creazione di una nuova attività economica": a) investimento in attivi materiali e immateriali relativo a una o più delle seguenti attività: — la creazione di un nuovo stabilimento;
— la diversificazione dell'attività di uno stabilimento,
a condizione che la nuova attività non sia uguale o simile a quella svolta precedentemente nello stesso stabilimento;
o b) l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso in assenza di tale acquisizione, a condizione che la nuova attività che verrà svolta utilizzando gli attivi acquisiti non sia uguale o simile a quella svolta nello stabilimento prima dell'acquisizione. La semplice acquisizione di azioni di un'impresa non viene considerata un investimento iniziale per la creazione di una nuova attività economica.
Ora, è del tutto evidente che nella specie non ricorrano i presupposti oggettivi previsti dalla normativa, dal momento che: a) il transpallet elevatore non è altro che un bene avente finalità ausiliarie nello svolgimento dell'attività d'impresa; posto, infatti, che quest'ultima consiste in quanto sopra delimitato, questo mezzo esula completamente dal novero dei beni definiti nell'art. 2424, lett. B, II, 4) c.c., cui condivisibilmente l'Agenzia nega, anche sulla base delle definizioni delle immobilizzazioni materiali rilevabili dalla OIC 16 par. C, la natura di immobilizzazione rientrante nell'ambito dei beni relativi agli investimenti iniziali definiti dalla normativa unionale, trattandosi di un mezzo di trasporto interno;
b) gli acquisti effettuati nel corso dell'anno
2020 di beni aventi le medesime funzioni della pala gommata comprata nel corso dell'anno precedente attengono, gli uni e l'altro, a beni merce veri e propri, trattandosi di un bene avente le generali caratteristiche di quelli commerciati all'ingrosso dalla Ricorrente_1 . S.R.L., e come tali sono radicalmente esclusi dall'agevolazione per cui è causa, essendo evidentemente riconducibili non alle immobilizzazioni ma all'attivo circolante;
il che è chiaramente ed immediatamente dimostrato dal fatto che la pala gommata comprata nel corso del 2019, pagata circa 42.000,00 €, è stata rivenduta nell'anno successivo, a distanza di pochi mesi, per un prezzo dichiarato di poche centinaia di euro inferiore a quello versato in precedenza, dinamica questa che appare in contrasto con la collocazione della pala gommata tra i beni strumentali iscritti nel registro dei beni ammortizzabili della società verificata, e che la società ha debolmente tentato di giustificare con la presunta obsolescenza del mezzo medesimo, che ha poco verosimilmente sostenuto di aver, in sostanza, comperato allorché era già tecnologicamente superato;
in ogni caso, pur accedendo all'impostazione delle parti in lite – che muovono entrambe, anche l'Agenzia, dal presupposto che la pala gommata del 2019 costituisse immobilizzazione – risulta palesemente corretta la qualificazione che dell'intera vicenda ha compiuto l'Agenzia, che ha rilevato che la società verificata nel corso dell'anno d'imposta 2020 ha ceduto beni della stessa tipologia di quelli acquistati con il credito d'imposta per il Mezzogiorno, così operando acquisti che hanno rappresentato una mera sostituzione dei beni ceduti.
Così respinti i primi due motivi di ricorso, infondato risulta anche il terzo.
L'accertato difetto dei presupposti oggettivi per il riconoscimento del credito d'imposta comporta il carattere
“inesistente”, e non meramente “non spettante”, dei crediti negati dall'amministrazione, che dunque non aveva l'obbligo di instaurare il contraddittorio preventivo.
5. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore dell'Agenzia, liquidandole in euro 3000,00 per compensi, oltre 15 per cento per rimborsi spese generali, oltre cp e iva se dovuti.
Così deciso in Salerno, il 24/10/2025.
Il presidente estensore - dott. Michelangelo Petruzziello
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 4, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Presidente e Relatore
MELCHIONDA MARTINO, Giudice
MOLINARO BRUNELLA, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1930/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari, 7 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. TF9CRM400429 2024 REC.CREDITO.IMP 2020
- ATTO RECUPERO n. TF9CRM400429 2024 REC.CREDITO.IMP 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5154/2025 depositato il
26/10/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato il 31/3/2025 e depositato il 14/4/2025, la Ricorrente_1 S.R.L. si è rivolta a questa Corte per impugnare l'atto di recupero dell'Agenzia delle entrate n. TF9CRM400429/2024, notificatole in data 05.11.2024.
2. Con quest'atto l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Salerno - ufficio controlli, ha sintetizzato gli esiti della verifica fiscale condotta in relazione all'anno d'imposta 2020 nei confronti della Ricorrente_1 S.R. L., società dedita all'attività di “commercio all'ingrosso di macchine per le cave e l'edilizia”, verifica dalla quale è scaturito il processo verbale di constatazione del 28.09.2023, già notificato alla società.
L'Ufficio ha evidenziato che:
a) nel corso dell'anno d'imposta 2020 nel quadro RU della dichiarazione Unico 2021 la società ha dichiarato di avere maturato un credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno pari ad € 131.017,00;
b) il credito d'imposta per il Mezzogiorno è stato istituito con l'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ed è previsto in favore delle imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata,
Calabria, Sicilia, Molise (in seguito anche Sardegna e Abruzzo);
c) la norma prevede un credito di imposta per l'acquisizione di taluni beni strumentali e la misura dell'agevolazione è pari al 45% dell'investimento per l'anno d'imposta 2020. Il beneficio è relativo ad acquisti
- facenti parte di un progetto di investimento iniziale - anche mediante sottoscrizione di contratti di leasing, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive nuove o già esistenti (art. 1, comma
99). Pertanto, risultano agevolabili gli investimenti relativi alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente e a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente. Sono invece esclusi dall'agevolazione gli investimenti di mera sostituzione in quanto gli stessi non possono essere mai considerati “investimenti iniziali”. Quanto ai requisiti dei beni agevolabili, il riferimento del comma 98 ai “beni strumentali” comporta che i beni oggetto di investimento devono caratterizzarsi per il requisito della “strumentalità” rispetto all'attività esercitata dall'impresa beneficiaria del credito d'imposta, sicché essi devono essere di uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all'interno del processo produttivo dell'impresa. Sono pertanto esclusi i beni autonomamente destinati alla vendita (cd. beni merce), come pure quelli trasformati o assemblati per l'ottenimento di prodotti destinati alla vendita, nonché i materiali di consumo. Il citato comma
98, altresì, prevede espressamente che il credito di imposta riguarda gli investimenti in beni strumentali
“nuovi”;
d) la norma, come evidenziato anche dalla circolare n. 34/E del 2016, fa riferimento alla nozione di « macchinari, impianti e attrezzature varie». Per individuare i beni agevolabili la citata circolare n. 34/E del
2016, per quanto compatibile e per quanto non diversamente trattato, fa rinvio ai chiarimenti forniti dalla circolare n. 38/E dell'11 aprile 2008, relativa all'analogo credito d'imposta per acquisizioni di beni strumentali nuovi in aree svantaggiate, introdotto dall'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge n. 206 del 2006. La norma introduttiva dell'analogo credito d'imposta faceva esplicito riferimento ai beni «classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voci B.II.2 e B.II.3, dell'articolo 2424 del codice civile», vale a dire ai beni classificati come «Impianti e macchinari» nello schema di Stato Patrimoniale previsto dall'articolo 2424 del codice civile (voce B.II.2) e come «Attrezzature industriali e commerciali» (voce B.II.3). Pertanto, nella circolare n. 38/E del 2008, ai fini dell'individuazione dell'ambito oggettivo della norma, sono state riportate le indicazioni contenute nell'OIC 16, par. C, in riferimento alla classificazione delle immobilizzazioni materiali, escludendo dall'agevolazione i beni classificati in voci di bilancio diverse da quelle sopra riportate, come, ad esempio, quelli iscritti nella voce residuale B.II.4 «Altri beni»;
e) la società controllata ha indicato nella comunicazione relativa all'investimento oggetto di agevolazione di avere acquistato un transpallet elevatore utilizzato “per il trasporto e la movimentazione delle attrezzature”.
Il principio contabile 16 “Immobilizzazioni materiali” prevede che la voce BII.4 “altri beni” può comprendere: automezzi (ad esempio: autovetture, autocarri, altri automezzi, motoveicoli e simili, mezzi di trasporto interni).
Il transpallet elevatore, per quanto sopra esposto va considerato un mezzo di trasporto interno da includere nella voce BII.4 dello stato patrimoniale e, pertanto, dovendosi escluderne la riconducibilità nelle voci B.II.
2 e B.II.3, non è agevolabile e, pertanto, va ripreso a tassazione il corrispondente credito d'imposta utilizzato
(€ 4.500,00);
f) dall'analisi della documentazione della società è stato poi rilevato che la società verificata nel corso dell'anno d'imposta 2020 ha ceduto beni della stessa tipologia di quelli acquistati con il credito d'imposta per il Mezzogiorno, avendo in particolare ceduto in data 31.05.2020una pala gommata WL44 verso il corrispettivo di € 40.000,00; si tratta di un bene strumentale iscritto nel registro dei beni ammortizzabili della società verificata e acquistato nel 2019 per € 41.900,00. Anche in questo caso, trattandosi di una mera sostituzione dei beni ceduti, i corrispondenti investimenti in beni strumentali per il valore di € 40.000,00 non sono agevolabili in quanto non hanno determinato un reale incremento della capacità produttiva dell'impresa, sicché va ripreso a tassazione il corrispondente credito d'imposta utilizzato (€ 18.000,00).
Sulla base di queste premesse l'Agenzia ha concluso che dev'essere ripreso a tassazione il credito d'imposta di complessivi € 22.500,00 utilizzato in violazione dell'art. 1, comma 98 della legge n. 208/2015.
3. Il ricorso proposto contro quest'atto ha svolto i seguenti motivi d'impugnazione.
1. NATURA STRUMENTALE DEL TRANSPALLET ELEVATORE, CLASSIFICAZIONE CONTABILE E SUA
AMMISSIBILITA' AL CREDITO DI IMPOSTA.
La ricorrente sostiene che l'interpretazione fornita dall'Agenzia delle Entrate in merito alla non riconducibilità del transpallet elevatore tra i beni strumentali agevolabili è errata e non tiene conto della reale funzione dello stesso all'interno del ciclo produttivo della società. L'attività svolta dalla società ha registrato, a partire dall'anno 2020, un incremento significativo del settore relativo al noleggio di attrezzature per la movimentazione di merci e container. In tale contesto, il transpallet elevatore non rappresenta un bene generico o accessorio, bensì un bene strumentale direttamente e indispensabilmente correlato alla produzione di ricavi. Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione fiscale relativa al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali, la normativa di riferimento richiede che i beni acquisiti siano strumentali all'attività d'impresa e funzionali allo svolgimento della stessa. L'articolo 1 commi 1051-1063 della Legge
30 dicembre 2020 n. 178 (Legge di Bilancio 2021), stabilisce che i beni materiali strumentali nuovi agevolabili devono essere utilizzati nel contesto della produzione di beni e servizi, escludendo esclusivamente quelli con finalità meramente decorative o di rappresentanza. Nel caso specifico, la funzione del transpallet elevatore non si limita al “trasporto occasionale” ma si integra stabilmente nel flusso produttivo dell'azienda, operando come un'estensione della catena di approvvigionamento interna.
L'interpretazione adottata dall'Agenzia delle Entrate risulta errata poiché:
1. Viola il principio di prevalenza della sostanza economica sulla forma sancito dall'OIC 16, trascurando la reale funzione produttiva del transpallet;
2. Contrasta con la giurisprudenza, che riconosce la strumentalità dei beni impiegati sistematicamente nel processo produttivo, indipendentemente dalla loro formale “classificazione” contabile;
3. Disattende i criteri delle circolari dell'Agenzia stessa, che enfatizzano l'importanza dell'uso effettivo del bene rispetto alla mera classificazione;
4. Viola i principi espressi nelle circolari dell'Agenzia stessa, che riconoscono la rilevanza dei mezzi di sollevamento ai fini dell'agevolazione.
2. ERRONEA CONTESTAZIONE DELLA “MERA SOSTITUZIONE” E ILLEGITTIMO DISCONOSCIMENTO
DEL CREDITO D'IMPOSTA
L'interpretazione fornita dall'Agenzia delle Entrate in merito al mancato riconoscimento del corrispondente credito di imposta per avvenuta cessione nell'anno 2020 di una pala gommata WL44 è errata e non tiene conto della reale funzione del bene dismesso all'interno del ciclo produttivo della società. L'Ufficio ha contestato la spettanza del credito d'imposta per il Mezzogiorno relativamente al “corrispondente” investimento in beni strumentali, ritenendo che l'acquisto di ben 6 pale telescopiche e gommate sia avvenuto in sostituzione di un cespite precedentemente dismesso (pala gommata WL44), senza un incremento effettivo della capacità produttiva.
Tale contestazione è infondata per le seguenti ragioni.
Il bene ceduto, una pala gommata WL44, è stato acquistato nel dicembre 2019 e successivamente venduto nel maggio 2020, senza mai essere stato effettivamente impiegato nel ciclo produttivo aziendale. La pala non è mai stata noleggiata né utilizzata, restando un cespite inutilizzato per “obsolescenza tecnica”, come documentato dalla Società_1 che attesta la “fuori produzione” del mezzo, e mancanza di domande di mercato del noleggio. A dimostrazione del mancato impiego nel processo produttivo la società ha allegato le fatture emesse periodo DICEMBRE 2019 – MAGGIO 2020.
A conferma della netta distinzione tra il bene dismesso e l'investimento agevolato, si evidenzia che la società non ha mai fruito del credito d'imposta sulla pala WL44 venduta. La normativa richiede che il bene agevolato sia nuovo e destinato a un utilizzo produttivo: criteri che le nuove pale acquistate soddisfano pienamente, mentre il precedente cespite non ha mai consentito alcuna fruizione del credito. Questa circostanza esclude qualsiasi ipotesi di sostituzione ai fini agevolativi e dimostra la correttezza del credito d'imposta richiesto per il nuovo investimento.
Le pale successivamente acquistate sono di categoria e tecnologia differente, sicché, pur a voler considerare un'ipotesi di sostituzione (pur insussistente), i beni acquistati successivamente alla vendita della pala WL44 sono radicalmente diversi per caratteristiche tecniche e funzionali. Le attrezzature per le quali è stato richiesto il credito d'imposta comprendono modelli di pale gommate e telescopiche con specifiche avanzate, e quindi l'acquisto di questi macchinari rappresenta un investimento tecnologico avanzato che ha migliorato significativamente la capacità produttiva dell'impresa. La nuova strumentazione offre prestazioni superiori in termini di capacità di carico, efficienza energetica e funzionalità operative, incrementando l'attrattività dei servizi offerti dall'azienda.
3. VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 13 COMMA 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO 471/1997 ED ERRATA
APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 7-BIS DEL DECRETO LEGGE 39/2024 - DISTINZIONE TRA CREDITO
INESISTENTE E CREDITO NON SPETTANTE.
La società ha quindi concluso per l'annullamento dell'atto.
2. Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, resistendo al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Occorre evidenziare che tra la proposizione del ricorso ed il suo deposito nella segreteria della Corte, avvenuto ben oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 22 d. lgs. 546 del 1992, ha avuto luogo il vano svolgimento della fase dell'accertamento con adesione. Il ricorso è quindi tempestivo ed ammissibile.
4. Allo scrutinio dei tre motivi di ricorso – che contestano, sotto diversi profili, la non corretta applicazione della normativa dettata dall'art. 1 l. 208 del 2015 in tema di credito d'imposta derivante dall'acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania,
Puglia, Basilicata, Calabria, della Regione siciliana e delle regioni Sardegna e Molise – è essenziale anteporre l'individuazione dell'attività produttiva svolta dalla società ricorrente.
Si tratta di accertamento che assume valore basilare al fine della verifica della sussistenza o insussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi della disposizione che prevede il credito d'imposta nonché del rapporto di strumentalità tra i beni che sono stati oggetto degli acquisti censurati dall'Agenzia delle Entrate e l'attività produttiva cui essi sono stati destinati.
L'Agenzia delle Entrate ha, nell'atto impugnato, affermato che l'attività della Ricorrente_1 S.R.L. consiste nel
“commercio all'ingrosso di macchine per le cave e l'edilizia”.
La società ricorrente nulla ha osservato sul punto.
L'unica allegazione in qualche modo riconducibile a quest'aspetto è quella con cui essa ha dedotto, nelle premesse illustrative del primo motivo di ricorso, che «l'attività svolta dalla società ha registrato, a partire dall'anno 2020, un incremento significativo del settore relativo al noleggio di attrezzature per la movimentazione di merci e container. In tale contesto, il transpallet elevatore non rappresenta un bene generico o accessorio, bensì un bene strumentale direttamente e indispensabilmente correlato alla produzione di ricavi». Quest'allegazione è in contrasto con la comunicazione effettuata per la fruizione del credito d'imposta, comunicazione con cui la Ricorrente_1. S.R.L. affermò di avere acquistato il transpallet elevatore “per il trasporto e la movimentazione delle attrezzature”. Non avendo aggiunto altro al riguardo, devono trarsi le seguenti tre conclusioni.
È incontroverso che la società ricorrente svolga l'attività intermediaria all'ingrosso nel settore nelle macchine per le cave e l'edilizia.
Il transpallet è stato impiegato con finalità diverse da quelle annunciate.
Non è noto – non avendolo specificamente dedotto e ancor meno provato – quali siano stati i risultati, in termini di ricavi, derivanti dall'attività di noleggio del (o anche del) transpallet (che costituisce la prima macchina interessata dalla negazione del credito d'imposta).
Ciò premesso in fatto, occorre ricordare – in parte ribadendo quanto già esposto nei precedenti paragrafi – che il credito d'imposta per il quale è processo è riconosciuto alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi (art. 1, comma 98, l. 208/2015) indicati nel comma 99, vale a dire «gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio», laddove per investimento iniziale ai sensi del citato regolamento UE s'intendono: 49) investimento in attivi materiali e immateriali relativo a una o più delle seguenti attività: — la creazione di un nuovo stabilimento;
— l'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente;
— la diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti o servizi non fabbricati o forniti precedentemente in detto stabilimento;
o — un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo del prodotto o dei prodotti interessati dall'investimento nello stabilimento;
l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che è stato chiuso o che sarebbe stato chiuso in assenza di tale acquisizione. La semplice acquisizione di azioni di un'impresa non viene considerata un investimento iniziale. L'investimento di sostituzione non costituisce pertanto un investimento iniziale;
50) "attività uguali o simili": attività della stessa classe (codice numerico a quattro cifre) della classificazione statistica delle attività economiche NACE Rev. 2 (NACE Rev. 2); 51) "investimento iniziale per la creazione di una nuova attività economica": a) investimento in attivi materiali e immateriali relativo a una o più delle seguenti attività: — la creazione di un nuovo stabilimento;
— la diversificazione dell'attività di uno stabilimento,
a condizione che la nuova attività non sia uguale o simile a quella svolta precedentemente nello stesso stabilimento;
o b) l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso in assenza di tale acquisizione, a condizione che la nuova attività che verrà svolta utilizzando gli attivi acquisiti non sia uguale o simile a quella svolta nello stabilimento prima dell'acquisizione. La semplice acquisizione di azioni di un'impresa non viene considerata un investimento iniziale per la creazione di una nuova attività economica.
Ora, è del tutto evidente che nella specie non ricorrano i presupposti oggettivi previsti dalla normativa, dal momento che: a) il transpallet elevatore non è altro che un bene avente finalità ausiliarie nello svolgimento dell'attività d'impresa; posto, infatti, che quest'ultima consiste in quanto sopra delimitato, questo mezzo esula completamente dal novero dei beni definiti nell'art. 2424, lett. B, II, 4) c.c., cui condivisibilmente l'Agenzia nega, anche sulla base delle definizioni delle immobilizzazioni materiali rilevabili dalla OIC 16 par. C, la natura di immobilizzazione rientrante nell'ambito dei beni relativi agli investimenti iniziali definiti dalla normativa unionale, trattandosi di un mezzo di trasporto interno;
b) gli acquisti effettuati nel corso dell'anno
2020 di beni aventi le medesime funzioni della pala gommata comprata nel corso dell'anno precedente attengono, gli uni e l'altro, a beni merce veri e propri, trattandosi di un bene avente le generali caratteristiche di quelli commerciati all'ingrosso dalla Ricorrente_1 . S.R.L., e come tali sono radicalmente esclusi dall'agevolazione per cui è causa, essendo evidentemente riconducibili non alle immobilizzazioni ma all'attivo circolante;
il che è chiaramente ed immediatamente dimostrato dal fatto che la pala gommata comprata nel corso del 2019, pagata circa 42.000,00 €, è stata rivenduta nell'anno successivo, a distanza di pochi mesi, per un prezzo dichiarato di poche centinaia di euro inferiore a quello versato in precedenza, dinamica questa che appare in contrasto con la collocazione della pala gommata tra i beni strumentali iscritti nel registro dei beni ammortizzabili della società verificata, e che la società ha debolmente tentato di giustificare con la presunta obsolescenza del mezzo medesimo, che ha poco verosimilmente sostenuto di aver, in sostanza, comperato allorché era già tecnologicamente superato;
in ogni caso, pur accedendo all'impostazione delle parti in lite – che muovono entrambe, anche l'Agenzia, dal presupposto che la pala gommata del 2019 costituisse immobilizzazione – risulta palesemente corretta la qualificazione che dell'intera vicenda ha compiuto l'Agenzia, che ha rilevato che la società verificata nel corso dell'anno d'imposta 2020 ha ceduto beni della stessa tipologia di quelli acquistati con il credito d'imposta per il Mezzogiorno, così operando acquisti che hanno rappresentato una mera sostituzione dei beni ceduti.
Così respinti i primi due motivi di ricorso, infondato risulta anche il terzo.
L'accertato difetto dei presupposti oggettivi per il riconoscimento del credito d'imposta comporta il carattere
“inesistente”, e non meramente “non spettante”, dei crediti negati dall'amministrazione, che dunque non aveva l'obbligo di instaurare il contraddittorio preventivo.
5. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore dell'Agenzia, liquidandole in euro 3000,00 per compensi, oltre 15 per cento per rimborsi spese generali, oltre cp e iva se dovuti.
Così deciso in Salerno, il 24/10/2025.
Il presidente estensore - dott. Michelangelo Petruzziello