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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/12/2025, n. 1702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1702 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4778/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in VIA GIOVANNI BONANNO N.100, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. PALMESI KATJA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliato in VIA NUNZIO MORELLO 23, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. ROMANO CONTORNO CHIARA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 13 ottobre 2025 e sottoscritto il 26 settembre 2025. (matrimonio celebrato in PALERMO, il
24/09/2022).
1 Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 28 novembre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi continueranno a vivere separati, con obbligo di reciproco rispetto e di comunicazione del proprio domicilio;
2) La casa coniugale resta assegnata alla moglie;
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORI 3) I figli e IO resteranno affidati in maniera condivisa ad entrambi Persona_1
i genitori e manterranno la residenza prevalente, anche ai fini anagrafici, unitamente alla madre, presso l'immobile di Palermo sito in Generale Rodolfo
Corselli n. 10. I Sigg. e eserciteranno quindi Pt_1 CP_1 congiuntamente la responsabilità sui minori provvedendo a curarne la crescita, l'educazione, l'istruzione scolastica seguendo le naturali inclinazioni dei figli;
Nella gestione delle decisioni di maggiore interesse per i minori, i genitori dovranno confrontarsi e concordare le migliori scelte di vita per Per_1
e IO, relative anche alla loro istruzione e ad eventuali cure
[...] sanitarie. Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare separatamente la responsabilità sui minori. 4) I coniugi convengono che il padre avrà la facoltà di prelevare e tenere con sé i figli con le seguenti modalità: - Nel periodo scolastico, poiché il padre termina di lavorare molto tardi ovvero alle 20.00 di sera, orario incompatibile con le esigenze scolastiche dei minori, avrà facoltà di prendere i figli tutti i sabati dopo la chiusura lavoro ovvero dopo le ore 21:00 per riportarli a casa la domenica in maniera alternata un weekend alle ore 11.00 ed un weekend alle ore 19:00. Nel periodo estivo, invece, il padre avrà facoltà di prendere i figli tutti i lunedì e mercoledì sera, dopo la chiusura lavoro del padre, riaccompagnandoli a casa entro le ore 22:30 giacché non vi è l'impegno scolastico, trattenendoli con sé nei weekend, in maniera alternata, dall'ora di chiusura lavoro del sabato sino alle ore 22.00 della domenica;
5) Il padre trascorrerà, altresì, due settimane, anche non consecutive, con i propri figli,
2 nel periodo estivo (luglio/agosto). 6) Durante il Natale, il Capodanno e la
Pasqua, inoltre, i coniugi trascorreranno le festività, alternativamente con i figli minori (es: Vigilia di Natale con il padre;
giorno di Natale con la madre;
vigilia di Capodanno con la madre, giorno di Capodanno con il padre) o in base agli accordi previamente raggiunti fra i coniugi e i minori;
7) I coniugi, inoltre, si impegnano a non ostacolare eventuali ulteriori periodi, durante l'anno, nei quali la madre e/o il padre dovessero organizzare viaggi con i figli minori;
8)
Le ulteriori festività civili e religiose e IO li trascorreranno Persona_1 ora con l'uno, ora con l'altro genitore, seguendo il criterio dell'alternanza e rotazione;
9) Nei periodi esclusivi, entrambi i genitori si premureranno di fornire indicazioni ed un recapito ove poter sempre rintracciare i figli. 10)
Durante tutte le ricorrenze importanti per i bambini (compleanni, recite, prima comunione etc..) i genitori presenzieranno congiuntamente agli eventi, condividendone le spese per l'organizzazione qualora non volessero condividere le spese organizzative di dette festività i genitori presenzieranno separatamente;
11) Il Sig. lavorava quale dipendente Controparte_1 presso un supermercato mentre la Sig.ra al momento, è casalinga Parte_1
e si occupa della gestione dei bambini ancora piccoli, ma si preoccuperà di richiedere i sostegni al reddito di cui potrà beneficiare. Entrambi i genitori provvederanno in misura proporzionale al proprio reddito e dichiarano di essere autosufficienti economicamente;
il sig. Controparte_1 corrisponderà alla Sig.ra a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento dei figli e IO, entro i primi 5 giorni di ogni Persona_1 mese e per dodici mensilità di ogni anno, la somma di € 400,00, che verrà rivalutata annualmente in virtù degli indici ISTAT. La prima rivalutazione avverrà decorso un anno dalla sottoscrizione del presente atto. Tale somma verrà versata mediante l'attribuzione del diritto ad incassare il 50 per cento dell'assegno unico universale di spettanza dal sig. Controparte_1 relativo ai figli minori. Il sig. si impegna a versare la differenza CP_1 residua fino al raggiungimento dell'importo sopra previsto pari, si ribadisce, a
€ 400,00. Si impegna, altresì, a garantire il mantenimento di cui sopra in tutte le possibili ipotesi di sospensione o mancata erogazione dell'assegno unico. Al fine, si autorizza la sig.ra a richiedere e ad incassare il cento Parte_1
3 per cento dell'assegno unico universale presso l' compente. 12) Questi CP_2 condivideranno, in ragione del 50% ciascuno, le spese straordinarie, attenendosi al Protocollo d'intesa sottoscritto da Codesto Tribunale e dall'Ordine degli Avvocati di Palermo, e di seguito riportate. Vanno annoverate tra le spese straordinarie, che dovranno essere rimborsate al coniuge che le abbia interamente sostenute, limitatamente all' aliquota a questi dovuta, anche se sostenute senza preventiva concertazione e/o accordo tra i genitori:
- le spese mediche relative a: visite specialistiche prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogati dal SSN;
tickets sanitari;
farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla prole;
spese protesiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto;
- le spese scolastiche relative a: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
trasporto pubblico (tessera abbonamento autobus e metro); mensa;
spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;
- le spese extrascolastiche relative: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola e baby - sitter se già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole
(ciclomotore, motociclo o autovettura) laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola;
Tra le spese straordinarie il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra i coniugi figurano: - le spese mediche relative a: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati, ma erogati anche dal SSN;
esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
analisi cliniche;
cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
- le spese scolastiche relative a: tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, questi dovrà comunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di pertinenza, in misura pari all'importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequentazione della università pubblica;
corsi di specializzazione;
gite scolastiche con
4 pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza;
- le spese extrascolastiche relative a: corsi di istruzione e formazione (es lingue straniere); attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
spese di custodia (baby-sitter) se non già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
viaggi e vacanze;
spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole (ciclomotore, motociclo o autovettura) laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
conseguimento patente di guida presso scuole- guida private;
organizzazione di feste e ricevimenti per i figli;
centro ricreativo e gruppo estivo. Silenzio –
Assenso su spese extra-assegno sanitarie. Relativamente alle sole spese mediche straordinarie, aventi carattere non indifferibili ed urgenti, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, va previsto, a carico del coniuge che intenda sostenerle, l'onore di comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno 7 giorni e l'altro avrà
l'obbligo, entro i sette giorni successivi, di comunicare una eventuale alternativa meno onerosa. In difetto di riscontro della prima comunicazione, la spesa si intenderà assentita dall'altro coniuge, il quale sarà tenuto a rimborsarla limitatamente all'aliquota di sua spettanza. In caso di proposta di una soluzione alternativa, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota si sua pertinenza della somma oggetto del preventivo alternativo da lui . Inoltre, in relazione alle spese per gite scolastiche con pernottamento nonché alle spese per attività sportive non agonistiche il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro dovrà manifestare espressamente e per iscritto le proprie determinazioni a riguardo ed eventualmente, in caso di disaccordo, un motivato dissenso entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. 13) I coniugi si danno il reciproco consenso per il rilascio o il rinnovo dei rispettivi passaporti e la presente dichiarazione deve servire quale nullaosta per qualsiasi autorità competente.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
5 Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di PALERMO (atto n. 133, P. 2, S. A, Anno 2022) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 04/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4778/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in VIA GIOVANNI BONANNO N.100, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. PALMESI KATJA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliato in VIA NUNZIO MORELLO 23, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. ROMANO CONTORNO CHIARA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 13 ottobre 2025 e sottoscritto il 26 settembre 2025. (matrimonio celebrato in PALERMO, il
24/09/2022).
1 Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 28 novembre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi continueranno a vivere separati, con obbligo di reciproco rispetto e di comunicazione del proprio domicilio;
2) La casa coniugale resta assegnata alla moglie;
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORI 3) I figli e IO resteranno affidati in maniera condivisa ad entrambi Persona_1
i genitori e manterranno la residenza prevalente, anche ai fini anagrafici, unitamente alla madre, presso l'immobile di Palermo sito in Generale Rodolfo
Corselli n. 10. I Sigg. e eserciteranno quindi Pt_1 CP_1 congiuntamente la responsabilità sui minori provvedendo a curarne la crescita, l'educazione, l'istruzione scolastica seguendo le naturali inclinazioni dei figli;
Nella gestione delle decisioni di maggiore interesse per i minori, i genitori dovranno confrontarsi e concordare le migliori scelte di vita per Per_1
e IO, relative anche alla loro istruzione e ad eventuali cure
[...] sanitarie. Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare separatamente la responsabilità sui minori. 4) I coniugi convengono che il padre avrà la facoltà di prelevare e tenere con sé i figli con le seguenti modalità: - Nel periodo scolastico, poiché il padre termina di lavorare molto tardi ovvero alle 20.00 di sera, orario incompatibile con le esigenze scolastiche dei minori, avrà facoltà di prendere i figli tutti i sabati dopo la chiusura lavoro ovvero dopo le ore 21:00 per riportarli a casa la domenica in maniera alternata un weekend alle ore 11.00 ed un weekend alle ore 19:00. Nel periodo estivo, invece, il padre avrà facoltà di prendere i figli tutti i lunedì e mercoledì sera, dopo la chiusura lavoro del padre, riaccompagnandoli a casa entro le ore 22:30 giacché non vi è l'impegno scolastico, trattenendoli con sé nei weekend, in maniera alternata, dall'ora di chiusura lavoro del sabato sino alle ore 22.00 della domenica;
5) Il padre trascorrerà, altresì, due settimane, anche non consecutive, con i propri figli,
2 nel periodo estivo (luglio/agosto). 6) Durante il Natale, il Capodanno e la
Pasqua, inoltre, i coniugi trascorreranno le festività, alternativamente con i figli minori (es: Vigilia di Natale con il padre;
giorno di Natale con la madre;
vigilia di Capodanno con la madre, giorno di Capodanno con il padre) o in base agli accordi previamente raggiunti fra i coniugi e i minori;
7) I coniugi, inoltre, si impegnano a non ostacolare eventuali ulteriori periodi, durante l'anno, nei quali la madre e/o il padre dovessero organizzare viaggi con i figli minori;
8)
Le ulteriori festività civili e religiose e IO li trascorreranno Persona_1 ora con l'uno, ora con l'altro genitore, seguendo il criterio dell'alternanza e rotazione;
9) Nei periodi esclusivi, entrambi i genitori si premureranno di fornire indicazioni ed un recapito ove poter sempre rintracciare i figli. 10)
Durante tutte le ricorrenze importanti per i bambini (compleanni, recite, prima comunione etc..) i genitori presenzieranno congiuntamente agli eventi, condividendone le spese per l'organizzazione qualora non volessero condividere le spese organizzative di dette festività i genitori presenzieranno separatamente;
11) Il Sig. lavorava quale dipendente Controparte_1 presso un supermercato mentre la Sig.ra al momento, è casalinga Parte_1
e si occupa della gestione dei bambini ancora piccoli, ma si preoccuperà di richiedere i sostegni al reddito di cui potrà beneficiare. Entrambi i genitori provvederanno in misura proporzionale al proprio reddito e dichiarano di essere autosufficienti economicamente;
il sig. Controparte_1 corrisponderà alla Sig.ra a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento dei figli e IO, entro i primi 5 giorni di ogni Persona_1 mese e per dodici mensilità di ogni anno, la somma di € 400,00, che verrà rivalutata annualmente in virtù degli indici ISTAT. La prima rivalutazione avverrà decorso un anno dalla sottoscrizione del presente atto. Tale somma verrà versata mediante l'attribuzione del diritto ad incassare il 50 per cento dell'assegno unico universale di spettanza dal sig. Controparte_1 relativo ai figli minori. Il sig. si impegna a versare la differenza CP_1 residua fino al raggiungimento dell'importo sopra previsto pari, si ribadisce, a
€ 400,00. Si impegna, altresì, a garantire il mantenimento di cui sopra in tutte le possibili ipotesi di sospensione o mancata erogazione dell'assegno unico. Al fine, si autorizza la sig.ra a richiedere e ad incassare il cento Parte_1
3 per cento dell'assegno unico universale presso l' compente. 12) Questi CP_2 condivideranno, in ragione del 50% ciascuno, le spese straordinarie, attenendosi al Protocollo d'intesa sottoscritto da Codesto Tribunale e dall'Ordine degli Avvocati di Palermo, e di seguito riportate. Vanno annoverate tra le spese straordinarie, che dovranno essere rimborsate al coniuge che le abbia interamente sostenute, limitatamente all' aliquota a questi dovuta, anche se sostenute senza preventiva concertazione e/o accordo tra i genitori:
- le spese mediche relative a: visite specialistiche prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogati dal SSN;
tickets sanitari;
farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla prole;
spese protesiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto;
- le spese scolastiche relative a: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
trasporto pubblico (tessera abbonamento autobus e metro); mensa;
spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;
- le spese extrascolastiche relative: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola e baby - sitter se già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole
(ciclomotore, motociclo o autovettura) laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola;
Tra le spese straordinarie il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra i coniugi figurano: - le spese mediche relative a: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati, ma erogati anche dal SSN;
esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
analisi cliniche;
cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
- le spese scolastiche relative a: tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, questi dovrà comunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di pertinenza, in misura pari all'importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequentazione della università pubblica;
corsi di specializzazione;
gite scolastiche con
4 pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza;
- le spese extrascolastiche relative a: corsi di istruzione e formazione (es lingue straniere); attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
spese di custodia (baby-sitter) se non già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
viaggi e vacanze;
spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole (ciclomotore, motociclo o autovettura) laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
conseguimento patente di guida presso scuole- guida private;
organizzazione di feste e ricevimenti per i figli;
centro ricreativo e gruppo estivo. Silenzio –
Assenso su spese extra-assegno sanitarie. Relativamente alle sole spese mediche straordinarie, aventi carattere non indifferibili ed urgenti, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, va previsto, a carico del coniuge che intenda sostenerle, l'onore di comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno 7 giorni e l'altro avrà
l'obbligo, entro i sette giorni successivi, di comunicare una eventuale alternativa meno onerosa. In difetto di riscontro della prima comunicazione, la spesa si intenderà assentita dall'altro coniuge, il quale sarà tenuto a rimborsarla limitatamente all'aliquota di sua spettanza. In caso di proposta di una soluzione alternativa, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota si sua pertinenza della somma oggetto del preventivo alternativo da lui . Inoltre, in relazione alle spese per gite scolastiche con pernottamento nonché alle spese per attività sportive non agonistiche il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro dovrà manifestare espressamente e per iscritto le proprie determinazioni a riguardo ed eventualmente, in caso di disaccordo, un motivato dissenso entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. 13) I coniugi si danno il reciproco consenso per il rilascio o il rinnovo dei rispettivi passaporti e la presente dichiarazione deve servire quale nullaosta per qualsiasi autorità competente.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
5 Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di PALERMO (atto n. 133, P. 2, S. A, Anno 2022) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 04/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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