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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 12/11/2025, n. 1831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1831 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4130/2020
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4130/2020
tra
[...]
Parte_1
ATTORE/I
e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 12 novembre 2025 ad ore 10:27 innanzi al dott. Alessia Romeo, sono comparsi:
Per parte attrice l'avv. GRAMILLANO ORIETTA, oggi sostituito dall'avv. LILIANA
BRUNNO Per l'avv. NIGROLI FRANCESCO Controparte_1
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi e chiedono che la causa venga decisa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
pagina 1 di 12 dott. Alessia Romeo
pagina 2 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Romeo, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4130/2020 promossa da:
, (C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_1
), domiciliato in Via Termini 29/D 96016 Lentini ITALIA;
rappresentato e C.F._2
difeso dall'avv. GRAMILLANO ORIETTA giusta procura in atti.
ATTORI
contro
(C.F. ), domiciliato in Via Cefalù, 18 null 96016 Lentini;
CP_1 C.F._3
rappresentato e difeso dall'avv. NIGROLI FRANCESCO giusta procura in atti.
CONVENUTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 3 di 12 Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato (dopo che, su analoga domanda, si era dichiarato incompetente il Giudice di Pace di Lentini), e premesso di Parte_1 Parte_1
essere proprietari indivisi di una villetta in territorio di Augusta C/da “Gisira” fraz. di Brucoli, edificata sul lotto 2, confinante a nord con il lotto 1/a di proprietà di , hanno convenuto in giudizio CP_1 quest'ultimo, al fine di “sentirlo condannare all'immediata potatura o cimatura di tutti gli alberi posti
a poca distanza del confine con il terreno dei coniugi che per la loro crescita Parte_2 impediscono il diritto di panorama degli attori, con violazione di tutti i diritti sanciti anche dall'art. 892
e segg. c.c.”.
Parte attrice, in particolare, ha lamentato che il convenuto ha piantato alberi in prossimità del confine, invadendo la proprietà dei coniugi nonché limitando loro il diritto di veduta Parte_1
verso il mare;
gli attori hanno chiesto quindi la condanna ad eliminare le piante e risarcire il danno.
Costituitosi in giudizio, il convenuto ha insistito nelle difese già svolte, in particolare sostenendo che gli alberi in contestazione sono stati piantati a distanza legale senza compromettere in alcun modo la veduta degli attori. Parte convenuta in ogni caso ha eccepito l'intervenuta usucapione del diritto a mantenere gli alberi lungo il confine anche a distanza minore di quella legale, attesa la loro presenza in loco da ben oltre venti anni, la quale renderebbe inapplicabile la disciplina sulle distanze legali di alberi e piante dal confine. Parte convenuta ha inoltre contestato l'esistenza di un diritto servitù di veduta in favore del fondo di proprietà degli attori.
La causa è stata istruita con interrogatorio formale degli attori, audizione di testi di parte, e C.T.U., affidata all'agronomo Alessandro Lutri.
All'udienza del 12.11.2025 le parti hanno discusso come in atti e la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
****
Orbene, la vicenda oggetto del contendere deve essere sussunta nella disciplina normativa di cui agli artt. 892 c.c., 895 c.c. e 896 c.c.
Nella fattispecie, secondo la prospettazione degli odierni attori, le condotte contrarie alla legge del confinante non si limitano alla inosservanza delle distanze stabilite riguardo al piantamento degli alberi lungo il confine (art. 892 c.c.), ma concernono anche la violazione del diritto di panorama.
-Violazione distanze
Quanto alla lamentata inosservanza delle distanze legali occorre richiamare l'art. 892 c.c., il quale prevede che “chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono osservarsi le
pagina 4 di 12 seguenti distanze dal confine: 1) tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi e simili;
2) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;
3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo. La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie ”.
Ai sensi dell'art. 894 c.c. “Il vicino può esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che sono piantati o nascono a distanza minore di quelle indicate dagli articoli precedenti”
Parimenti, è stato sottolineato che “in base all'interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 892, 893 e 894 c.c., il proprietario del fondo può chiedere l'estirpazione degli alberi posti nel fondo del vicino a distanza minore di quella di legge, a prescindere dalla valutazione dell'esistenza di un'effettiva turbativa;
la finalità delle citate norme, infatti, è quella di salvaguardare il fondo in sè, indipendentemente dalle sue particolari caratteristiche o esigenze, sicchè il compito del giudice di merito
è limitato alla verifica del rispetto della distanza prescritta, senza doversi estendere a indagare la concreta esistenza del danno derivante dall'invasione delle radici e dei rami altrui
Ciò posto, a fronte delle reciproche e contrapposte eccezioni e deduzioni in punto di fatto,
è stata disposta CT.
Orbene, la relazione del consulente basata su sopralluoghi in loco, esame della vegetazione e della documentazione, risulta particolarmente approfondita, corredata da significativa e rilevante riproduzione fotografica, caratterizzata da rigoroso iter logico motivazionale, completa ed esauriente rispetto ai quesiti posti e condivisibile nelle conclusioni
Segnatamente, il CT, in risposta a specifico quesito ha precisato come sul fondo di parte convenuta in prossimità del confine tra le parti sono presenti “ siepe di , di Persona_1 Persona_2
e di lungo il muretto di confine tra le due proprietà. Procedendo poi
[...] Persona_3
da sud-ovest verso nord-est, le piante prossime al confine sono una Dracena draco, una palma appartenente alla specie Sabal palmetto con due polloni sottostanti, due piante di Yucca aloifolia ed una palma appartenente alla specie Phoenix reclinata con relativi polloni, di cui solamente tre più ravvicinati al confine rispetto al fusto principale” (sic relazione pag.5)
Premessa la qualifica delle piante ad alto fusto, il CT ha provveduto a misurare la distanza delle piante dalla linea di confine.
pagina 5 di 12 Orbene, il CT, ha riscontrato che, tra tutte le piante trovate in prossimità del confine, l'unica che non rispetta la distanza dettata dall'art.892 c.c. è la palma che si trova a 1,30 m. dal confine CP_2
nonché i suoi due polloni posti ad una distanza minore. Tale palma va infatti ricompresa tra gli alberi ad alto fusto, di guisa che la distanza legale dal confine deve essere di tre metri (cfr. art. 892 c.c.).
-Eccezione di usucapione.
Premesso che una delle piante si trova a distanza inferiore da quella legale occorre esaminare l'eccezione di usucapione proposta da parte convenuta.
Il diritto a mantenere alberi a distanza dal confine inferiore a quella di legge configura infatti una tipica servitù continua apparente, acquisibile per usucapione, con il decorso del termine di venti anni, ossia nel termine previsto per i beni immobili (cfr. Cassazione civile sez. II, 30/05/2017, n.13640).
La giurisprudenza al riguardo ha precisato come “ai fini dell'usucapione del diritto a tenere alberi
a distanza dal confine inferiore a quella di legge, il termine decorre dalla data del piantamento, perchè
è da tale momento che ha inizio la situazione di fatto idonea a determinare, nel concorso delle altre circostanze richieste, l'acquisto del diritto per decorso del tempo (Cass. 18-10- 2007 n. 21855). Non vi
è ragione per discostarsi da tale principio, che appare rispondente al disposto dell'art. 892 c.c., comma
3, il quale fa riferimento, ai fini della misurazione della distanza di un albero dal confine, alla base esterna del tronco "nel tempo della piantagione". Se, infatti, è al momento del piantamento che sorge nel vicino il diritto ad esigere l'estirpazione degli alberi collocati a distanza inferiore a quella prescritta dalla menzionata norma codicistica, è evidente che nello stesso momento viene altresì ad esistenza la situazione di fatto coincidente con quella del diritto reale di servitù a mantenere l'albero a distanza inferiore, idonea a comportare, per effetto del decorso del termine ventennale, l'acquisto di tale diritto per usucapione.” (Cass. 16.12.2014, n.26418; nel merito recentemente, Trib. Torino, 15.04.2022,
n.1680)
L'onus probandi circa il maturarsi dell'usucapione, coerentemente con i principi generali ex art. 2697 c.c. grava su chi eccepisce la stessa per opporsi all'azione ex artt. 892 e ss c.c. di violazione delle distanze (nel merito Tribunale Messina 28.04.2015, n.993, Cass. n. 26418/2014 cit.).
In punto di fatto in risposta a specifico quesito circa la datazione dell'unica pianta posta in violazione delle distanze, il CT ha esplicato come dalle foto aree acquisite emerge con certezza che la palma era presente alla data del 16.6.2005 (cfr. all. 4 della relazione in atti), mentre per CP_2
gli anni precedenti a tale data non si ha evidenzia certa della sua presenza, “o perché non era ancora stata piantata, o perché era più piccola e la qualità fotografica delle foto aeree disponibili non è tale da poterla individuare” (cfr. pag. 11 della relazione di CT).
pagina 6 di 12 Il C.t.u. ha pertanto concluso che non è stato possibile accertare con sicurezza, sulla base della documentazione presente in atti e su fotointerpretazione aerea, se tale pianta fosse sui luoghi da più di venti anni.
Ciononostante si ritiene che l'odierno convenuto abbia provato l'intervenuta usucapione in suo favore, per come eccepita, nel corso dell'istruttoria mediante la prova testimoniale.
Gli esiti della prova testimoniale espletata con i testi , e Testimone_1 Testimone_2
disinteressati alla causa – dell'attendibilità dei quali non v'è motivo di dubitare-, hanno Testimone_3 infatti dato contezza dell'esistenza delle piante oggetto del contendere sin dal 1985.
In particolare, all'udienza del 17 luglio 2023, il teste , ha precisato che: “ è vero Testimone_1
io mi sono sposato nel 1987 e un paio d'anni prima mi sono recato nella villa di proprietà di mio cognato dove ho potuto verificare che le piante esistenti allora sono le stesse oggi presenti nella proprietà.
Ricordo che successivamente, ma non so indicare l'anno preciso, sicuramente prima del 1996 furono aggiunte delle palme nane” (cfr. verbale del 17 luglio 2023). Le medesime circostanze hanno trovato riscontro nelle dichiarazioni di il quale ha rappresentato che “sono a conoscenza dei Testimone_2 fatti in quanto già dall'età di 10 anni mi recavo nella villetta di perché giocavo con i CP_1
figli. Ricordo che negli anni 1984/85 il sig. ebbe a piantare una serie di piante a confine CP_1 qualche anno dopo, e nell'anno 1995 il sig. ebbe a piantare un'altra palma a confine” (cfr. Verbale CP_1
del 17 luglio 2023). Infine, anche il teste ha confermato la prospettazione del Testimone_3 convenuto evidenziando che “…il giardino è stato piantano tutto in un'unica soluzione nel 1983… dopo il primo impianto mio cognato non ebbe a piantare più nulla, mise nel giardino solo una giara grossa ”
(cfr. verbale del 23.10.2023).
Peraltro la circostanza che la palma fosse presente sin dal ventennio anteriore la CP_2
domanda non è esclusa dalle dichiarazioni dei testi di parte attrice. Ed infatti, il teste Testimone_4 ha dichiarato che le piante non sono state piantante in un'unica soluzione, me nell'arco di trent'anni (cfr. verbale del 23.10.2023), il che non è del tutto incompatibile con l'impianto da oltre un ventennio prima della domanda della palma . CP_2
Le medesime considerazioni valgono con riferimento alle dichiarazioni di Testimone_5 il quale ha rappresentato che “nel 2000 esisteva una sola palma, successivamente furono piantate numerose palme” (cfr. verbale del 29.5.2023). Tali dichiarazioni a ben vedere sono generiche non avendo il teste specificato quale palma era presente nel 2000 e quali piante invece sono state piantate in seguito.
Confermata quindi l'intervenuta usucapione del diritto di mantenere la ad Parte_3
una distanza dal confine inferiore a quella legale invocata dagli attori, la domanda di estirpazione di tale pianta promossa dai coniugi va rigettata. Parte_1
pagina 7 di 12 -Diritto di panorama.
Al fine di decidere la controversia con riferimento alla tutela del diritto di panorama, questo giudice fa propri i principi espressi dalla S.C. con le seguenti sentenze: “Poiché la cosiddetta servitù di panorama, consistente nella particolare amenità del fondo dominante per la visuale di cui gode, è una
"servitus altius non tollendi" (sia costruzioni, sia alberi), per potersi - acquistare per destinazione del padre di famiglia o per usucapione, necessita di opere visibili e permanenti, ulteriori rispetto a quelle che consentono la servitù di veduta, altrimenti questa comporterebbe sempre quella, e specificatamente destinate all' esercizio della servitù invocata” ( sent Cass n. 10250/1997) ; “La panoramicità del luogo consiste in una situazione di fatto derivante dalla bellezza dell'ambiente e dalla visuale che si gode da un certo posto che può trovare tutela nella servitù "altius non tollendi", non anche nella servitù di veduta, che garantisce il diritto affatto diverso di guardare e di affacciarsi sul fondo vicino” ( sent. Cass n.
8572/2006) ; “Il diritto di fruire di un piacevole panorama, che si pretende leso dalla chioma di un albero piantato a distanza legale, integra una "servitus altius non tollendi", la quale può essere acquistata, oltre che negozialmente, anche per destinazione del padre di famiglia o per usucapione, necessitando, tuttavia, tali modi di costituzione non solo, a seconda dei casi, della destinazione conferita dall'originario unico proprietario o dell'esercizio ultraventennale di attività corrispondenti alla servitù, ma anche di operi visibili e permanenti, ulteriori rispetto a quelle che consentono la veduta”( sent Cass
n. 2973/2012); “A differenza della servitù di veduta, che trova fonte direttamente nella legge (art. 907
c.c.), il diritto di veduta panoramica consiste nel godere della bellezza della visuale offerta dalla particolare collocazione dell'immobile dominante, previa imposizione sul fondo servente di una "servitus altius non tollendi", e può essere costituita a titolo derivativo (tramite contratto) o a - titolo originario
(tramite usucapione o destinazione del padre di famiglia), purché, in quest'ultimo caso, esistano opere visibili e permanenti destinate al suo esercizio” (Ord. Cass n. 17922/2023).
In altri termini, la panoramicità del luogo consiste in una situazione di fatto derivante dalla bellezza dell'ambiente e della visuale che si gode da un certo posto, che può trovare tutela nella servitù altius non tollendi, non anche nella servitù di veduta che garantisce il diritto affatto diverso di guardare ed affacciarsi sul fondo vicino. La servitù di veduta panoramica è configurata, pertanto, quale servitù volta ad assicurare la particolare amenità del fondo dominante per la visuale di cui esso gode, con impedimento della costruzione di opere in assoluto, o oltre determinate soglie, attraverso parte o tutto il fondo servente, in ciò differenziandosi dalla servitù di veduta, che invece è compatibile con la costruzione di opere a distanza legale. Il diritto di veduta panoramica si risolve, dunque, – secondo la giurisprudenza
– in una servitù, in ragione dei casi, non aedificandi o altius non tollendi.
pagina 8 di 12 Partendo dai principi sopra enunciati deve accertarsi se, nel caso di specie, sussista l'invocata servitù di panorama in favore del “fondo” asseritamente dominante (immobile degli attori) a carico del
“fondo” asseritamente servente (immobile del convenuto) per essere stata la stessa costituita secondo le modalità tassative previste dalla legge.
Posto che non viene dedotto l'acquisto della citata servitù a titolo originario (usucapione e destinazione del padre di famiglia), deve accertarsi se, nel caso di specie, sia stata costituita un servitù
“di panorama” per contratto.
Dall'esame degli atti si evince che i ricorrenti hanno acquistato il proprio immobile con atto in
Notar del 30 luglio 1985 - Rep. n° 17674. Per_4
In tale atto di acquisto dei sigg. e non vi è menzione della Parte_1 Parte_1
costituzione della servitù di cui trattasi, né viene fatto alcun riferimento al fatto che la veduta panoramica abbia costituito motivo determinante l'acquisto da parte dei ricorrenti.
Parte attrice ha inoltre prodotto in giudizio, a fondamento della domanda di accertamento della servitù, un regolamento condominiale (cfr. allegato 4) e un regolamento della comunione (cfr. all. E dell'atto di citazione). In tale ultimo documento all'articolo 3 è previsto che è vietato “piantare e mantenere alberi o piante che una volta sviluppati impediscono ai vicini di usufruire del panorama”.
Ebbene, risulta pacifico, come si evince dall'esame dell'atto di compravendita degli attori, che i regolamenti sopra richiamati siano di formazione successiva rispetto all'atto di trasferimento, né risultano allegati allo stesso (contrariamente a quanto indicato da parte attrice). Si legge, infatti, nel contratto di compravendita del 30 luglio 1985 che “la parte acquirente conferisce mandato alla società “Gisira di sesto & C. s.n.c” per la redazione e approvazione del regolamento di condominio”.
Ciò posto, occorre verificare se in forza del predetto regolamento della comunione (all. E) può dirsi validamente costituita una servitù altius non tollendi in favore degli attori.
A tale fine soccorrono i canoni ermeneutici forniti dal codice civile, tenendo però in considerazione come: “la giurisprudenza […] è costante, innanzi tutto, nell'affermare che i divieti ed i limiti di destinazione alle facoltà di godimento dei condomini sulle unità immobiliari in proprietà esclusiva devono risultare da espressioni incontrovertibilmente rivelatrici di un intento chiaro ed esplicito, non suscettibile di dar luogo ad incertezze;
pertanto, l'individuazione della regola dettata dal regolamento condominiale di origine contrattuale, nella parte in cui impone detti limiti e divieti, va svolta rifuggendo da interpretazioni di carattere estensivo, sia per quanto concerne l'ambito delle limitazioni imposte alla proprietà individuale, sia per quanto attiene ai beni alle stesse soggetti” (ex multis Cass. fr. n. 21307/16).
pagina 9 di 12 Ebbene, il primo criterio oggettivo di interpretazione negoziale è fornito dall'art. 1362 c.c. il quale statuisce che: “nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole. Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto”.
Con specifico riferimento a singole clausole di dubbio tenore, poi, l'art. 1363 c.c. aggiunge che:
“le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto" - lettura sinottica che va rispettata anche per le statuizioni contenute all'interno della medesima clausola - mentre l'art. 1368 c.c., come criterio soggettivo, chiarisce che: “le clausole ambigue s'interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui il contratto è stato concluso”.
Ancora l'art. 1364 c.c. in tema di espressioni generali detta una regola ermeneutica che va interpretata nel senso che il giudice non può attribuire alle espressioni adoperate dai contraenti una portata più ampia di quella che scaturente dalle circostanze di fatto che hanno caratterizzato, all'epoca della stipulazione, le fasi della contrattazione e della conseguente formazione del consenso.
Il supremo Consesso (cfr. Cass. civ. sent 24.526/2022) riconosce tuttavia che “è evidenza ricorrente nella pratica giudiziaria che i regolamenti, ove formatisi con tecnica contrattuale, oltre a regolare l'uso delle parti comuni contengano sovente apposite clausole limitative dei diritti di ciascun condomino sulla porzione di sua proprietà esclusiva. Si tratta, per lo più, di divieti di fruizione economica o di destinazione diretta ad attività (produttive, ludiche, sanitarie ecc.) potenzialmente idonee ad arrecare disturbo alla primaria modalità di godimento abitativa”.
In tal caso, chiarisce la Corte, le restrizioni alle facoltà inerenti al godimento della proprietà esclusiva ove siano contenute nel regolamento di condominio ai fini della loro validità ed efficacia devono essere approvate mediante espressione di una volontà contrattuale, e quindi con il consenso di tutti i condomini, e la loro opponibilità ai terzi, che non vi abbiano espressamente e consapevolmente aderito, rimane subordinata all'adempimento dell'onere di trascrizione (cfr. anche Cass. civ. n. 17159/22, non massimata, che a sua volta cita le nn. 6769/18, 23/04, 5626/02, 4963/01, 49/92, 4554/86; 11688/99,
4920/06, 1064/11, 14898/13 e 21024/16).
La giurisprudenza maggioritaria ritiene che tale vincolo venga in essere o nel caso in cui il regolamento sia fatto oggetto di regolare trascrizione nei registri immobiliari in base agli artt. 2643, n.
4), e 2659, n. 2) c.c., in epoca anteriore alla trascrizione dei singoli atti di acquisto, divenendo in tal modo opponibile ai successivi acquirenti, aldilà del richiamo del regolamento stesso nei medesimi atti, o, indipendentemente dalla trascrizione, quando nei singoli atti di acquisto venga fatto riferimento al pagina 10 di 12 regolamento medesimo, che - seppure non inserito materialmente - deve ritenersi conosciuto o accettato in base al richiamo o alla menzione di esso nel contratto.
Nel caso di specie dalla clausola del regolamento condominiale richiamata agli attori (art. 3) non emerge con “chiarezza e incontrovertibilità” la costituzione di un diritto di servitù altius non tollendi.
Ed infatti, va evidenziato, sotto il profilo letterale, che non viene mai utilizzata l'espressione servitù (cfr. Cass. 6683/1995). Di contro, sotto il profilo sistematico, il divieto di “piantare e mantenere alberi o piante che una volta sviluppati impediscono ai vicini di usufruire del panorama”, è inserito nell'ambito di un articolo (il n. 3) in cui complessivamente vengono disciplinati obblighi comportamentali a carico dei comproprietari e non pesi su beni immobili. Ciò è dimostrato dalla circostanza che al punto 7 dell'art. 3 in questione si precisa che, in caso di inosservanza della prescrizione,
l'amministratore di condominio può agire per l'adempimento. A ciò si aggiunga che nella fattispecie in esame, l'art. 4 del regolamento citato impone al comproprietario di fare accettare all'eventuale avente causa il regolamento.
Infine, va evidenziato che nella fattispecie in esame non vi è prova della trascrizione di tale asserita servitù, né dalla documentazione prodotta emerge la sottoscrizione da parte del convenuto del regolamento della comunione versato in atti. A fronte delle contestazioni di parte convenuta (cfr. pag. 2 della comparsa di costituzione), gli attori avrebbero dovuto dimostrare la vincolatività del regolamento al convenuto e, quindi, l'approvazione espressa da parte del sig. Invero, dalla disamina CP_1
del regolamento versato in atti, non emerge che lo stesso sia stato approvato con il consenso del convenuto.
Da tutto quanto sopra non può che discendere il rigetto della domanda di parte attrice volta a tutelare l'asserito diritto di veduta panoramica in favore del proprio immobile a carico dell'immobile di parte convenuta, atteso che lo stesso non trova fondamento in nessuno dei modi di acquisto/costituzione previsti dalla legge.
- Risarcimento del danno.
Il rigetto della superiore domanda determina, infine, l'assorbimento della domanda attorea inerente al risarcimento dei danni da lesione del panorama.
- Conclusioni
In ragione di quanto esposto le domande di parte attrice vanno integralmente rigettate.
- Spese di lite.
Le spese di lite, seguono la soccombenza di parte attrice e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo ai valori medi dello scaglione di riferimento (cause di valore indeterminabile pagina 11 di 12 di bassa complessità), tenuto conto delle fasi di giudizio espletate (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale).
Le spese di ctu, già liquidate come da separato decreto in atti, vanno parimenti poste a carico di parte attrice soccombente
P.Q.M.
Il Giudice Unico dott.ssa Alessia Romeo, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
I) In accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dal convenuto accerta e dichiara l'intervenuta usucapione di a tenere la ad una distanza dal CP_1 Parte_3
confine inferiore a quella legale, e per l'effetto rigetta la domanda di estirpazione di tale pianta promossa dagli attori;
II) Rigetta le restanti domande proposte da parte attrice per le ragioni di cui in motivazione;
III) Condanna gli attori, in solido, a rimborsare al convenuto le spese di lite che si liquidano in €, euro 7616,00 per compensi, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge;
IV) addebita in via definitiva le spese della CT , come liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di parte attrice.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Siracusa, 12 novembre 2025
IL GIUDICE
dott. Alessia Romeo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 12 di 12
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4130/2020
tra
[...]
Parte_1
ATTORE/I
e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 12 novembre 2025 ad ore 10:27 innanzi al dott. Alessia Romeo, sono comparsi:
Per parte attrice l'avv. GRAMILLANO ORIETTA, oggi sostituito dall'avv. LILIANA
BRUNNO Per l'avv. NIGROLI FRANCESCO Controparte_1
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi e chiedono che la causa venga decisa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
pagina 1 di 12 dott. Alessia Romeo
pagina 2 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Romeo, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4130/2020 promossa da:
, (C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_1
), domiciliato in Via Termini 29/D 96016 Lentini ITALIA;
rappresentato e C.F._2
difeso dall'avv. GRAMILLANO ORIETTA giusta procura in atti.
ATTORI
contro
(C.F. ), domiciliato in Via Cefalù, 18 null 96016 Lentini;
CP_1 C.F._3
rappresentato e difeso dall'avv. NIGROLI FRANCESCO giusta procura in atti.
CONVENUTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 3 di 12 Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato (dopo che, su analoga domanda, si era dichiarato incompetente il Giudice di Pace di Lentini), e premesso di Parte_1 Parte_1
essere proprietari indivisi di una villetta in territorio di Augusta C/da “Gisira” fraz. di Brucoli, edificata sul lotto 2, confinante a nord con il lotto 1/a di proprietà di , hanno convenuto in giudizio CP_1 quest'ultimo, al fine di “sentirlo condannare all'immediata potatura o cimatura di tutti gli alberi posti
a poca distanza del confine con il terreno dei coniugi che per la loro crescita Parte_2 impediscono il diritto di panorama degli attori, con violazione di tutti i diritti sanciti anche dall'art. 892
e segg. c.c.”.
Parte attrice, in particolare, ha lamentato che il convenuto ha piantato alberi in prossimità del confine, invadendo la proprietà dei coniugi nonché limitando loro il diritto di veduta Parte_1
verso il mare;
gli attori hanno chiesto quindi la condanna ad eliminare le piante e risarcire il danno.
Costituitosi in giudizio, il convenuto ha insistito nelle difese già svolte, in particolare sostenendo che gli alberi in contestazione sono stati piantati a distanza legale senza compromettere in alcun modo la veduta degli attori. Parte convenuta in ogni caso ha eccepito l'intervenuta usucapione del diritto a mantenere gli alberi lungo il confine anche a distanza minore di quella legale, attesa la loro presenza in loco da ben oltre venti anni, la quale renderebbe inapplicabile la disciplina sulle distanze legali di alberi e piante dal confine. Parte convenuta ha inoltre contestato l'esistenza di un diritto servitù di veduta in favore del fondo di proprietà degli attori.
La causa è stata istruita con interrogatorio formale degli attori, audizione di testi di parte, e C.T.U., affidata all'agronomo Alessandro Lutri.
All'udienza del 12.11.2025 le parti hanno discusso come in atti e la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
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Orbene, la vicenda oggetto del contendere deve essere sussunta nella disciplina normativa di cui agli artt. 892 c.c., 895 c.c. e 896 c.c.
Nella fattispecie, secondo la prospettazione degli odierni attori, le condotte contrarie alla legge del confinante non si limitano alla inosservanza delle distanze stabilite riguardo al piantamento degli alberi lungo il confine (art. 892 c.c.), ma concernono anche la violazione del diritto di panorama.
-Violazione distanze
Quanto alla lamentata inosservanza delle distanze legali occorre richiamare l'art. 892 c.c., il quale prevede che “chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono osservarsi le
pagina 4 di 12 seguenti distanze dal confine: 1) tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi e simili;
2) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;
3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo. La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie ”.
Ai sensi dell'art. 894 c.c. “Il vicino può esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che sono piantati o nascono a distanza minore di quelle indicate dagli articoli precedenti”
Parimenti, è stato sottolineato che “in base all'interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 892, 893 e 894 c.c., il proprietario del fondo può chiedere l'estirpazione degli alberi posti nel fondo del vicino a distanza minore di quella di legge, a prescindere dalla valutazione dell'esistenza di un'effettiva turbativa;
la finalità delle citate norme, infatti, è quella di salvaguardare il fondo in sè, indipendentemente dalle sue particolari caratteristiche o esigenze, sicchè il compito del giudice di merito
è limitato alla verifica del rispetto della distanza prescritta, senza doversi estendere a indagare la concreta esistenza del danno derivante dall'invasione delle radici e dei rami altrui
Ciò posto, a fronte delle reciproche e contrapposte eccezioni e deduzioni in punto di fatto,
è stata disposta CT.
Orbene, la relazione del consulente basata su sopralluoghi in loco, esame della vegetazione e della documentazione, risulta particolarmente approfondita, corredata da significativa e rilevante riproduzione fotografica, caratterizzata da rigoroso iter logico motivazionale, completa ed esauriente rispetto ai quesiti posti e condivisibile nelle conclusioni
Segnatamente, il CT, in risposta a specifico quesito ha precisato come sul fondo di parte convenuta in prossimità del confine tra le parti sono presenti “ siepe di , di Persona_1 Persona_2
e di lungo il muretto di confine tra le due proprietà. Procedendo poi
[...] Persona_3
da sud-ovest verso nord-est, le piante prossime al confine sono una Dracena draco, una palma appartenente alla specie Sabal palmetto con due polloni sottostanti, due piante di Yucca aloifolia ed una palma appartenente alla specie Phoenix reclinata con relativi polloni, di cui solamente tre più ravvicinati al confine rispetto al fusto principale” (sic relazione pag.5)
Premessa la qualifica delle piante ad alto fusto, il CT ha provveduto a misurare la distanza delle piante dalla linea di confine.
pagina 5 di 12 Orbene, il CT, ha riscontrato che, tra tutte le piante trovate in prossimità del confine, l'unica che non rispetta la distanza dettata dall'art.892 c.c. è la palma che si trova a 1,30 m. dal confine CP_2
nonché i suoi due polloni posti ad una distanza minore. Tale palma va infatti ricompresa tra gli alberi ad alto fusto, di guisa che la distanza legale dal confine deve essere di tre metri (cfr. art. 892 c.c.).
-Eccezione di usucapione.
Premesso che una delle piante si trova a distanza inferiore da quella legale occorre esaminare l'eccezione di usucapione proposta da parte convenuta.
Il diritto a mantenere alberi a distanza dal confine inferiore a quella di legge configura infatti una tipica servitù continua apparente, acquisibile per usucapione, con il decorso del termine di venti anni, ossia nel termine previsto per i beni immobili (cfr. Cassazione civile sez. II, 30/05/2017, n.13640).
La giurisprudenza al riguardo ha precisato come “ai fini dell'usucapione del diritto a tenere alberi
a distanza dal confine inferiore a quella di legge, il termine decorre dalla data del piantamento, perchè
è da tale momento che ha inizio la situazione di fatto idonea a determinare, nel concorso delle altre circostanze richieste, l'acquisto del diritto per decorso del tempo (Cass. 18-10- 2007 n. 21855). Non vi
è ragione per discostarsi da tale principio, che appare rispondente al disposto dell'art. 892 c.c., comma
3, il quale fa riferimento, ai fini della misurazione della distanza di un albero dal confine, alla base esterna del tronco "nel tempo della piantagione". Se, infatti, è al momento del piantamento che sorge nel vicino il diritto ad esigere l'estirpazione degli alberi collocati a distanza inferiore a quella prescritta dalla menzionata norma codicistica, è evidente che nello stesso momento viene altresì ad esistenza la situazione di fatto coincidente con quella del diritto reale di servitù a mantenere l'albero a distanza inferiore, idonea a comportare, per effetto del decorso del termine ventennale, l'acquisto di tale diritto per usucapione.” (Cass. 16.12.2014, n.26418; nel merito recentemente, Trib. Torino, 15.04.2022,
n.1680)
L'onus probandi circa il maturarsi dell'usucapione, coerentemente con i principi generali ex art. 2697 c.c. grava su chi eccepisce la stessa per opporsi all'azione ex artt. 892 e ss c.c. di violazione delle distanze (nel merito Tribunale Messina 28.04.2015, n.993, Cass. n. 26418/2014 cit.).
In punto di fatto in risposta a specifico quesito circa la datazione dell'unica pianta posta in violazione delle distanze, il CT ha esplicato come dalle foto aree acquisite emerge con certezza che la palma era presente alla data del 16.6.2005 (cfr. all. 4 della relazione in atti), mentre per CP_2
gli anni precedenti a tale data non si ha evidenzia certa della sua presenza, “o perché non era ancora stata piantata, o perché era più piccola e la qualità fotografica delle foto aeree disponibili non è tale da poterla individuare” (cfr. pag. 11 della relazione di CT).
pagina 6 di 12 Il C.t.u. ha pertanto concluso che non è stato possibile accertare con sicurezza, sulla base della documentazione presente in atti e su fotointerpretazione aerea, se tale pianta fosse sui luoghi da più di venti anni.
Ciononostante si ritiene che l'odierno convenuto abbia provato l'intervenuta usucapione in suo favore, per come eccepita, nel corso dell'istruttoria mediante la prova testimoniale.
Gli esiti della prova testimoniale espletata con i testi , e Testimone_1 Testimone_2
disinteressati alla causa – dell'attendibilità dei quali non v'è motivo di dubitare-, hanno Testimone_3 infatti dato contezza dell'esistenza delle piante oggetto del contendere sin dal 1985.
In particolare, all'udienza del 17 luglio 2023, il teste , ha precisato che: “ è vero Testimone_1
io mi sono sposato nel 1987 e un paio d'anni prima mi sono recato nella villa di proprietà di mio cognato dove ho potuto verificare che le piante esistenti allora sono le stesse oggi presenti nella proprietà.
Ricordo che successivamente, ma non so indicare l'anno preciso, sicuramente prima del 1996 furono aggiunte delle palme nane” (cfr. verbale del 17 luglio 2023). Le medesime circostanze hanno trovato riscontro nelle dichiarazioni di il quale ha rappresentato che “sono a conoscenza dei Testimone_2 fatti in quanto già dall'età di 10 anni mi recavo nella villetta di perché giocavo con i CP_1
figli. Ricordo che negli anni 1984/85 il sig. ebbe a piantare una serie di piante a confine CP_1 qualche anno dopo, e nell'anno 1995 il sig. ebbe a piantare un'altra palma a confine” (cfr. Verbale CP_1
del 17 luglio 2023). Infine, anche il teste ha confermato la prospettazione del Testimone_3 convenuto evidenziando che “…il giardino è stato piantano tutto in un'unica soluzione nel 1983… dopo il primo impianto mio cognato non ebbe a piantare più nulla, mise nel giardino solo una giara grossa ”
(cfr. verbale del 23.10.2023).
Peraltro la circostanza che la palma fosse presente sin dal ventennio anteriore la CP_2
domanda non è esclusa dalle dichiarazioni dei testi di parte attrice. Ed infatti, il teste Testimone_4 ha dichiarato che le piante non sono state piantante in un'unica soluzione, me nell'arco di trent'anni (cfr. verbale del 23.10.2023), il che non è del tutto incompatibile con l'impianto da oltre un ventennio prima della domanda della palma . CP_2
Le medesime considerazioni valgono con riferimento alle dichiarazioni di Testimone_5 il quale ha rappresentato che “nel 2000 esisteva una sola palma, successivamente furono piantate numerose palme” (cfr. verbale del 29.5.2023). Tali dichiarazioni a ben vedere sono generiche non avendo il teste specificato quale palma era presente nel 2000 e quali piante invece sono state piantate in seguito.
Confermata quindi l'intervenuta usucapione del diritto di mantenere la ad Parte_3
una distanza dal confine inferiore a quella legale invocata dagli attori, la domanda di estirpazione di tale pianta promossa dai coniugi va rigettata. Parte_1
pagina 7 di 12 -Diritto di panorama.
Al fine di decidere la controversia con riferimento alla tutela del diritto di panorama, questo giudice fa propri i principi espressi dalla S.C. con le seguenti sentenze: “Poiché la cosiddetta servitù di panorama, consistente nella particolare amenità del fondo dominante per la visuale di cui gode, è una
"servitus altius non tollendi" (sia costruzioni, sia alberi), per potersi - acquistare per destinazione del padre di famiglia o per usucapione, necessita di opere visibili e permanenti, ulteriori rispetto a quelle che consentono la servitù di veduta, altrimenti questa comporterebbe sempre quella, e specificatamente destinate all' esercizio della servitù invocata” ( sent Cass n. 10250/1997) ; “La panoramicità del luogo consiste in una situazione di fatto derivante dalla bellezza dell'ambiente e dalla visuale che si gode da un certo posto che può trovare tutela nella servitù "altius non tollendi", non anche nella servitù di veduta, che garantisce il diritto affatto diverso di guardare e di affacciarsi sul fondo vicino” ( sent. Cass n.
8572/2006) ; “Il diritto di fruire di un piacevole panorama, che si pretende leso dalla chioma di un albero piantato a distanza legale, integra una "servitus altius non tollendi", la quale può essere acquistata, oltre che negozialmente, anche per destinazione del padre di famiglia o per usucapione, necessitando, tuttavia, tali modi di costituzione non solo, a seconda dei casi, della destinazione conferita dall'originario unico proprietario o dell'esercizio ultraventennale di attività corrispondenti alla servitù, ma anche di operi visibili e permanenti, ulteriori rispetto a quelle che consentono la veduta”( sent Cass
n. 2973/2012); “A differenza della servitù di veduta, che trova fonte direttamente nella legge (art. 907
c.c.), il diritto di veduta panoramica consiste nel godere della bellezza della visuale offerta dalla particolare collocazione dell'immobile dominante, previa imposizione sul fondo servente di una "servitus altius non tollendi", e può essere costituita a titolo derivativo (tramite contratto) o a - titolo originario
(tramite usucapione o destinazione del padre di famiglia), purché, in quest'ultimo caso, esistano opere visibili e permanenti destinate al suo esercizio” (Ord. Cass n. 17922/2023).
In altri termini, la panoramicità del luogo consiste in una situazione di fatto derivante dalla bellezza dell'ambiente e della visuale che si gode da un certo posto, che può trovare tutela nella servitù altius non tollendi, non anche nella servitù di veduta che garantisce il diritto affatto diverso di guardare ed affacciarsi sul fondo vicino. La servitù di veduta panoramica è configurata, pertanto, quale servitù volta ad assicurare la particolare amenità del fondo dominante per la visuale di cui esso gode, con impedimento della costruzione di opere in assoluto, o oltre determinate soglie, attraverso parte o tutto il fondo servente, in ciò differenziandosi dalla servitù di veduta, che invece è compatibile con la costruzione di opere a distanza legale. Il diritto di veduta panoramica si risolve, dunque, – secondo la giurisprudenza
– in una servitù, in ragione dei casi, non aedificandi o altius non tollendi.
pagina 8 di 12 Partendo dai principi sopra enunciati deve accertarsi se, nel caso di specie, sussista l'invocata servitù di panorama in favore del “fondo” asseritamente dominante (immobile degli attori) a carico del
“fondo” asseritamente servente (immobile del convenuto) per essere stata la stessa costituita secondo le modalità tassative previste dalla legge.
Posto che non viene dedotto l'acquisto della citata servitù a titolo originario (usucapione e destinazione del padre di famiglia), deve accertarsi se, nel caso di specie, sia stata costituita un servitù
“di panorama” per contratto.
Dall'esame degli atti si evince che i ricorrenti hanno acquistato il proprio immobile con atto in
Notar del 30 luglio 1985 - Rep. n° 17674. Per_4
In tale atto di acquisto dei sigg. e non vi è menzione della Parte_1 Parte_1
costituzione della servitù di cui trattasi, né viene fatto alcun riferimento al fatto che la veduta panoramica abbia costituito motivo determinante l'acquisto da parte dei ricorrenti.
Parte attrice ha inoltre prodotto in giudizio, a fondamento della domanda di accertamento della servitù, un regolamento condominiale (cfr. allegato 4) e un regolamento della comunione (cfr. all. E dell'atto di citazione). In tale ultimo documento all'articolo 3 è previsto che è vietato “piantare e mantenere alberi o piante che una volta sviluppati impediscono ai vicini di usufruire del panorama”.
Ebbene, risulta pacifico, come si evince dall'esame dell'atto di compravendita degli attori, che i regolamenti sopra richiamati siano di formazione successiva rispetto all'atto di trasferimento, né risultano allegati allo stesso (contrariamente a quanto indicato da parte attrice). Si legge, infatti, nel contratto di compravendita del 30 luglio 1985 che “la parte acquirente conferisce mandato alla società “Gisira di sesto & C. s.n.c” per la redazione e approvazione del regolamento di condominio”.
Ciò posto, occorre verificare se in forza del predetto regolamento della comunione (all. E) può dirsi validamente costituita una servitù altius non tollendi in favore degli attori.
A tale fine soccorrono i canoni ermeneutici forniti dal codice civile, tenendo però in considerazione come: “la giurisprudenza […] è costante, innanzi tutto, nell'affermare che i divieti ed i limiti di destinazione alle facoltà di godimento dei condomini sulle unità immobiliari in proprietà esclusiva devono risultare da espressioni incontrovertibilmente rivelatrici di un intento chiaro ed esplicito, non suscettibile di dar luogo ad incertezze;
pertanto, l'individuazione della regola dettata dal regolamento condominiale di origine contrattuale, nella parte in cui impone detti limiti e divieti, va svolta rifuggendo da interpretazioni di carattere estensivo, sia per quanto concerne l'ambito delle limitazioni imposte alla proprietà individuale, sia per quanto attiene ai beni alle stesse soggetti” (ex multis Cass. fr. n. 21307/16).
pagina 9 di 12 Ebbene, il primo criterio oggettivo di interpretazione negoziale è fornito dall'art. 1362 c.c. il quale statuisce che: “nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole. Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto”.
Con specifico riferimento a singole clausole di dubbio tenore, poi, l'art. 1363 c.c. aggiunge che:
“le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto" - lettura sinottica che va rispettata anche per le statuizioni contenute all'interno della medesima clausola - mentre l'art. 1368 c.c., come criterio soggettivo, chiarisce che: “le clausole ambigue s'interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui il contratto è stato concluso”.
Ancora l'art. 1364 c.c. in tema di espressioni generali detta una regola ermeneutica che va interpretata nel senso che il giudice non può attribuire alle espressioni adoperate dai contraenti una portata più ampia di quella che scaturente dalle circostanze di fatto che hanno caratterizzato, all'epoca della stipulazione, le fasi della contrattazione e della conseguente formazione del consenso.
Il supremo Consesso (cfr. Cass. civ. sent 24.526/2022) riconosce tuttavia che “è evidenza ricorrente nella pratica giudiziaria che i regolamenti, ove formatisi con tecnica contrattuale, oltre a regolare l'uso delle parti comuni contengano sovente apposite clausole limitative dei diritti di ciascun condomino sulla porzione di sua proprietà esclusiva. Si tratta, per lo più, di divieti di fruizione economica o di destinazione diretta ad attività (produttive, ludiche, sanitarie ecc.) potenzialmente idonee ad arrecare disturbo alla primaria modalità di godimento abitativa”.
In tal caso, chiarisce la Corte, le restrizioni alle facoltà inerenti al godimento della proprietà esclusiva ove siano contenute nel regolamento di condominio ai fini della loro validità ed efficacia devono essere approvate mediante espressione di una volontà contrattuale, e quindi con il consenso di tutti i condomini, e la loro opponibilità ai terzi, che non vi abbiano espressamente e consapevolmente aderito, rimane subordinata all'adempimento dell'onere di trascrizione (cfr. anche Cass. civ. n. 17159/22, non massimata, che a sua volta cita le nn. 6769/18, 23/04, 5626/02, 4963/01, 49/92, 4554/86; 11688/99,
4920/06, 1064/11, 14898/13 e 21024/16).
La giurisprudenza maggioritaria ritiene che tale vincolo venga in essere o nel caso in cui il regolamento sia fatto oggetto di regolare trascrizione nei registri immobiliari in base agli artt. 2643, n.
4), e 2659, n. 2) c.c., in epoca anteriore alla trascrizione dei singoli atti di acquisto, divenendo in tal modo opponibile ai successivi acquirenti, aldilà del richiamo del regolamento stesso nei medesimi atti, o, indipendentemente dalla trascrizione, quando nei singoli atti di acquisto venga fatto riferimento al pagina 10 di 12 regolamento medesimo, che - seppure non inserito materialmente - deve ritenersi conosciuto o accettato in base al richiamo o alla menzione di esso nel contratto.
Nel caso di specie dalla clausola del regolamento condominiale richiamata agli attori (art. 3) non emerge con “chiarezza e incontrovertibilità” la costituzione di un diritto di servitù altius non tollendi.
Ed infatti, va evidenziato, sotto il profilo letterale, che non viene mai utilizzata l'espressione servitù (cfr. Cass. 6683/1995). Di contro, sotto il profilo sistematico, il divieto di “piantare e mantenere alberi o piante che una volta sviluppati impediscono ai vicini di usufruire del panorama”, è inserito nell'ambito di un articolo (il n. 3) in cui complessivamente vengono disciplinati obblighi comportamentali a carico dei comproprietari e non pesi su beni immobili. Ciò è dimostrato dalla circostanza che al punto 7 dell'art. 3 in questione si precisa che, in caso di inosservanza della prescrizione,
l'amministratore di condominio può agire per l'adempimento. A ciò si aggiunga che nella fattispecie in esame, l'art. 4 del regolamento citato impone al comproprietario di fare accettare all'eventuale avente causa il regolamento.
Infine, va evidenziato che nella fattispecie in esame non vi è prova della trascrizione di tale asserita servitù, né dalla documentazione prodotta emerge la sottoscrizione da parte del convenuto del regolamento della comunione versato in atti. A fronte delle contestazioni di parte convenuta (cfr. pag. 2 della comparsa di costituzione), gli attori avrebbero dovuto dimostrare la vincolatività del regolamento al convenuto e, quindi, l'approvazione espressa da parte del sig. Invero, dalla disamina CP_1
del regolamento versato in atti, non emerge che lo stesso sia stato approvato con il consenso del convenuto.
Da tutto quanto sopra non può che discendere il rigetto della domanda di parte attrice volta a tutelare l'asserito diritto di veduta panoramica in favore del proprio immobile a carico dell'immobile di parte convenuta, atteso che lo stesso non trova fondamento in nessuno dei modi di acquisto/costituzione previsti dalla legge.
- Risarcimento del danno.
Il rigetto della superiore domanda determina, infine, l'assorbimento della domanda attorea inerente al risarcimento dei danni da lesione del panorama.
- Conclusioni
In ragione di quanto esposto le domande di parte attrice vanno integralmente rigettate.
- Spese di lite.
Le spese di lite, seguono la soccombenza di parte attrice e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo ai valori medi dello scaglione di riferimento (cause di valore indeterminabile pagina 11 di 12 di bassa complessità), tenuto conto delle fasi di giudizio espletate (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale).
Le spese di ctu, già liquidate come da separato decreto in atti, vanno parimenti poste a carico di parte attrice soccombente
P.Q.M.
Il Giudice Unico dott.ssa Alessia Romeo, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
I) In accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dal convenuto accerta e dichiara l'intervenuta usucapione di a tenere la ad una distanza dal CP_1 Parte_3
confine inferiore a quella legale, e per l'effetto rigetta la domanda di estirpazione di tale pianta promossa dagli attori;
II) Rigetta le restanti domande proposte da parte attrice per le ragioni di cui in motivazione;
III) Condanna gli attori, in solido, a rimborsare al convenuto le spese di lite che si liquidano in €, euro 7616,00 per compensi, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge;
IV) addebita in via definitiva le spese della CT , come liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di parte attrice.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Siracusa, 12 novembre 2025
IL GIUDICE
dott. Alessia Romeo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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