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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 12/03/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE
n. 2495/2023 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 12 marzo 2025, innanzi al Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, sono comparsi:
per nessuno;
Parte_1
per l'avv. ROSSATO, in sostituzione dell'avv. Controparte_1
MOGLIANI CLAUDIA, il quale precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta e da note di udienza del 22.11.2024; discute la causa riportandosi a quanto dedotto in atti. Dichiara di rinunciare ad attendere la lettura del dispositivo.
Il Giudice, terminata la discussione, si ritira in camera di consiglio.
All'esito, decide la causa con sentenza contestuale ex art. 281sexie co. 1 cpc.
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Rovigo
Il Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di primo grado iscritta al n. 2495/2023 R.G. e promossa da
(C.F. ) in qualità di titolare dell'omonima Parte_1 C.F._1
impresa individuale (P.IVA ) P.IVA_1
-attrice opponente -
in persona del titolare legale rappresentante, con il patrocinio dell'avv. DIPANI DANILO
contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
- convenuta opposta -
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. MOGLIANI
CLAUDIA
in opposizione al decreto ingiuntivo n. 857/2023 (R.G. n. 1812/2023) emesso dal Tribunale
di Rovigo in data 20.10.2023 e depositato in data 23.10.2023.
Conclusioni di parte opponente:
come da verbale di udienza del 12.3.2025
Conclusioni di parte opposta:
come da verbale di udienza del 12.3.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 11 Su ricorso di il Tribunale di Rovigo ha emesso il decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 857/2023 (R.G. n. 1812/2023) in data 20.10.2023, depositato in data
23.10.2023, con il quale è stato ingiunto all'impresa individuale , in Parte_1
persona del legale rappresentante, il pagamento della somma di € 14.583,51 oltre interessi e spese di procedimento, a titolo di corrispettivo per la fornitura di farine come da fatture allegate al ricorso monitorio (docc. 1-8).
Avverso il decreto ingiuntivo ha proposto opposizione deducendo: Parte_1
- di non aver mai sottoscritto alcun contratto di fornitura di cereali e derivati con la società ; Controparte_1
- di essersi messa in contatto con un agente-rappresentante, in qualità di intermediario,
con diverse società di fornitura di cereali e derivati, il quale ogni singola volta proponeva diverse aziende in base a condizioni economiche vantaggiose e che ultimamente “è statorichiesto il pagamento anticipato di un acconto di € 2.500,00
dall'agente-rappresentante per far pervenire delle forniture di cereali e derivati”;
- che “più di qualche fornitura non giungeva regolarmente a destinazione e più di qualche collo di merce presentava dei vizi così come tempestivamente segnalati”, senza che seguisse alcun riscontro da parte dell'azienda fornitrice;
- l'insussistenza del credito azionato per compensazione di somme e anticipo di pagamenti ex art. 1252 cc avendo eseguito diversi pagamenti e consegnato in anticipo anche la somma di € 2.500,00 in contanti all'agente-rappresentante di zona, tale
, e di non aver ricevuto le relative quietanze;
Persona_1
- l'insussistenza della pretesa creditoria per “mancanza di consegna dei beni oggetto di fornitura e palese evidenza di vizi del beni consegnati”, allegando che durante il rapporto di fornitura ha effettivamente per il tramite dell'agente Parte_1
rappresentante ordinato diverse quantità di cereali e derivati però “diverse forniture non sono mai arrivate a destinazione” e di aver contestato alcune forniture per difetti in quanto “alcuni colli presentavano un colore differente rispetto al colore naturale della pagina 3 di 11 farina per panificazione ed avevano un sapore molto acre” ma che, stante il rapporto fiduciario “non provvedeva ad inviare fax o lettere per reclamare le Parte_1
mancanze di prodotti consegnati e/o con vizi di standard”;
- di aver pagato l'importo delle fatture azionale in favore di institori o procuratori della convenuta opposta.
L'opponente, pertanto, ha concluso chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, revocare integralmente l'opposto
decreto ingiuntivo n°857/2023, reso da Codesto Tribunale il 23.10.2023, notificato il
04.11.2023, siccome nullo ed improduttivo di effetti e comunque integralmente infondato
in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa, dichiarando conseguentemente
che la ditta individuale sig.ra nulla deve alla società opposta, adottando Parte_1
ogni conseguente più opportuno provvedimento. Gradatamente, in caso di accertamento,
anche parziale dell'avversa pretesa, accertato l'acconto già corrisposto di € 2.500,00,
accertare la minor somma eventualmente dovuta, con adozione di ogni conseguente più
opportuno provvedimento. Con vittoria di spese e compensi professionali.”
Si è costituita la società contestando la fondatezza dei motivi di Controparte_1
opposizione e chiedendo: “a) In via preliminare giudiziale: -concedere la provvisoria
esecutorietà del Decreto Ingiuntivo n.857/2023 (1812/2023 R.G.) emesso dal Tribunale
Ordinario di Rovigo in data 20.10.2023 posto che, ai sensi dell'art.648 c.p.c.,
l'opposizione proposta non risulta fondata su prova scritta o di pronta soluzione per le
ragioni indicate in narrativa;
b) Nel merito in via principale: -dichiarare inammissibile,
improcedibile e/o comunque infondata l'opposizione al decreto ingiuntivo n.857/2023
(1812/2023 R.G.) emesso dal Tribunale Ordinario di Rovigo in data 20.10.2023, attesa
l'infondatezza delle eccezioni sollevate da parte attrice opponente e conseguentemente
confermare il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo definitivamente esecutivo;
c) Nel
merito in via subordinata: -rigettare le domande di parte opponente, siccome infondate
per i motivi esposti nei propri atti difensivi e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo
pagina 4 di 11 n.857/2023 (1812/2023 R.G.) emesso dal Tribunale Ordinario di Rovigo in data
20.10.2023, posto che il credito azionato risulta provato nonché certo, liquido ed esigibile
e per l'effetto condannare la ditta individuale in persona del titolare pro Parte_1
tempore, al pagamento della somma ingiunta pari ad Euro 14.583,51 oltre agli interessi
computati in conformità al D.Lgs n.231/2002 dal giorno successivo alla scadenza di
pagamento delle singole fatture al saldo effettivo, nonché le anticipazioni ed i compensi
professionali del procedimento monitorio e dichiararlo definitivamente esecutivo;
d) In via
di ulteriore subordine: -nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento
dell'opposizione a decreto ingiuntivo condannare la ditta individuale in Parte_1
persona del titolare pro tempore al pagamento della somma pari ad Euro 14.583,51 o alla
minor somma accertata oltre agli interessi computati in conformità al D.Lgs n.231/2002
dal giorno successivo alla scadenza di pagamento delle singole fatture al saldo effettivo. e)
In ogni caso: -condannare ex art.96 c.p.c. la ditta individuale in persona Parte_1
del titolare pro tempore al pagamento della somma che il Giudice riterrà di giustizia in
favore di -condannare la Controparte_1 Controparte_2
in persona del titolare pro tempore al pagamento delle spese e delle competenze di causa,
oltre al rimborso forfettario delle spese generali, ad Iva e Cpa e accessori tutti di legge”.
Disposto il mutamento di rito, assegnati i termini per il deposito di memorie ex art. 281duodecies co. 4 cpc, autorizzata la provvisoria esecuzione del decreto opposto, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata discussa e decisa all'udienza del 12.3.2025.
***
L'opposizione è infondata e va rigettata.
Va premesso che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il Giudice deve accertare la pretesa fatta valere dall'opposta, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi pagina 5 di 11 o modificativi di tale diritto.
Inoltre, secondo i principi in tema di riparto dell'onere della prova, vertendosi in materia di responsabilità contrattuale, risulta applicabile il principio di diritto secondo cui colui che agisce per l'adempimento (ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno) deve dare la prova della fonte negoziale o legale del proprio diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre spetta al debitore allegare e provare fatti impeditivi, modificativi o estintivi idonei a paralizzare la domanda della controparte, come affermato dalla Corte di Cassazione secondo cui: “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione il creditore che agisca per la risoluzione, il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto pagamento” (Cass. S.U. 30.10.2001 n. 13533).
Quindi, l'onere della prova dei fatti costitutivi del credito incombe al creditore opposto,
mentre quello di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi spetta all'opponente.
All'esito dell'istruttoria documentale e dalla lettura degli atti di parte deve ritenersi che la società opposta abbia fornito prova sufficiente della esistenza ed entità del proprio credito,
allegando l'inadempimento di . Parte_1
Infatti, assume di vantare un credito nei confronti di Controparte_1 Parte_1
di € 14.583,51 di cui alle fatture n. 565136 del 28.10.2019 con scadenza 29.12.2019, n.
565397 del 08.11.2019 con scadenza 28.01.2020, n. 565835 del 04.12.2019 con scadenza
28.02.2020, n. 566122 del 19.12.2019 con scadenza 28.02.2020, n. 560007 del 02.01.2020
con scadenza 30.03.2020, n. 560342 del 21.01.2020 con scadenza 30.03.2020, n. 560607
del 06.02.2020 con scadenza 28.04.2020 e n. 561159 del 09.03.2020 con scadenza
29.05.2020 e ha prodotto a sostegno della propria domanda sia le fatture che i relativi documenti di trasporto (docc.
1-8 ricorso monitorio e comparsa di risposta).
pagina 6 di 11 Relativamente alle fatture azionate l'opponente contesta il credito monitorio ed eccepisce di non aver mai sottoscritto alcun contratto di fornitura con ma tale CP_1
allegazione risulta contraddetta laddove fa riferimento all'esistenza di un rapporto di fornitura con la società opposta (“Durante il rapporto di fornitura la sig.ra Parte_1
ha effettivamente per il tramite dell'agente rappresentante ordinato diverse quantità di cereali e derivati” -pag. 3 atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo) e comunque desumibile dalle varie argomentazioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio.
Le contestazioni relative ad asseriti vizi della merce ordinata, prive della minima specificità necessaria, non risultano dimostrate, neppure in via indiziaria.
Quanto al mancato ricevimento di alcuni colli della merce ordinata (“diverse forniture non sono arrivate a destinazione”), l'opponente non precisa neppure quale sarebbe la merce non consegnata né quando avrebbe dovuto essere consegnata.
Risulta invece provata la consegna della merce oggetto delle fatture azionate all'opponente: ha prodotto per ciascuna fattura oggetto di Controparte_1
ingiunzione il relativo documento di trasporto, denominato “fattura immediata valida come
DDT” (docc.
1-8 comparsa di risposta) relativo alla consegna da parte di CP_1
(emittente la fattura) a , quale soggetto “cliente fatturazione” e
[...] Parte_1
“destinatario della merce -luogo di scarico” dei prodotti ivi descritti e ciascun documento reca la sottoscrizione del destinatario ( ), a conferma della eseguita Parte_1
consegna della merce. I predetti singoli documenti non sono stati contestati dall'opponente né sotto il profilo del loro contenuto né in ordine alla sottoscrizione.
Inoltre, si osserva che per ciascuna fattura azionata prodotta in giudizio si fa espresso riferimento all'ordine di vendita della merce ivi descritta che risulta identificato precisamente con il numero e la data dell'ordine (docc.
1-8 comparsa di risposta),
circostanze non contestate dall'opponente.
pagina 7 di 11 Parimenti deficitaria è la stessa allegazione relativa ai danni asseritamente subiti dall'opponente ed imputabili alla società (non meglio identificati Controparte_1
“riflessi negativi sugli andamenti produttivi della ditta ”). Parte_1
Da ultimo, quanto all'eccezione di adempimento parziale, mediante veramente di un acconto di € 2.500,00, l'opponente non ha fornito a riguardo alcun principio di prova (né il doc. 3 indicato come “estratto conto bancario dei pagamenti effettuati alla soc.
[...]
da parte della ditta ” è stato mai effettivamente Controparte_1 Parte_1
prodotto in giudizio), né ha formulato valide, perché sufficientemente specifiche, ed ammissibili, perché relative al pagamento avvenuto tra imprese commerciali, istanze di prova costituenda: il capitolo 1 si limita a chiedere al teste di confermare le lamentele dell'opponente sulla mancata consegna di alcune forniture e l'esistenza di vizi dei prodotti ed è formulato in modo generico;
il capitolo 2 sulla circostanza del mutamento delle condizioni di pagamento delle forniture è irrilevante;
il capitolo 3 avente ad oggetto la dimostrazione i tentativi di comunicare telefonicamente con è Controparte_1
generico.
In conclusione, l'opposizione va rigettata e confermato il decreto ingiuntivo n. 857/2023
(R.G. n. 1812/2023) emesso dal Tribunale di Rovigo in data 20.10.2023 e depositato in data 23.10.2023, dichiarandolo definitivamente esecutivo ex art. 653 cpc.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano come da dispositivo in conformità del D.M. 55/2014 modificato dal 147/2022, in base al valore della domanda
(scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00) secondo i valori medi, con riduzione al 50% dei valori per la fase istruttoria, esclusivamente documentale, e dunque in complessivi €
4.237,00.
È fondata, infine, la domanda dell'opposta di condanna dell'opponente al pagamento di una somma ex art. 96 cpc.
La infondatezza dell'opposizione proposta, l'assenza di qualsivoglia prova, anche documentale, fornita dall'opponente, le contestazioni dell'opponente rimaste del tutto pagina 8 di 11 manifestamente generiche e sprovviste di qualsiasi supporto probatorio, l'omesso deposito delle memorie ex art. 281duodecies co. 4 c.p.c. pur ritualmente richieste (udienza
17.7.2024), consentono di ravvisare la mala fede o colpa grave della parte nel resistere alla pretesa creditoria nel presente giudizio, non avendo la stessa diligentemente vagliato la fondatezza delle proprie difese, ed avendo instaurato questo giudizio con l'evidente fine dilatorio di procrastinare la definitività del decreto ingiuntivo opposto e della pretesa monitoria, senza contestarne fondatamente il merito.
Ciò rappresenta un abuso del diritto di agire in giudizio che merita di essere opportunamente sanzionato, in ragione del danno che essa provoca alla controparte,
costretta a partecipare ad un processo immotivato, ed altresì all'intero sistema giudiziario,
già gravato da milioni di procedimenti pendenti.
Come condivisibilmente affermato dalla più attenta giurisprudenza di merito (e di legittimità), infatti, l'art. 96 comma 3 cpc, il quale prevede che il giudice, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91 cpc possa, anche d'ufficio, condannare parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata, ulteriore rispetto alle spese di lite;
- consente di sanzionare la condotta con cui si sia ostacolato il diritto della controparte attraverso strategie processuali inutilmente dilatorie. Nel contemperare il diritto di difesa con l'esigenza di assicurare una ragionevole durata dei processi, di evitare abusi e contenere i costi di una risorsa inevitabilmente scarsa (il processo), l'articolo citato permette di sanzionare condotte improntate da colpa grave o mala fede, con la particolarità che si prescinde dalla prova di un danno a carico della parte vittoriosa e quindi rimanendo al di fuori della struttura tipica dell'illecito civile. “In ogni caso”
significa che la condanna può essere emessa in presenza di mala fede, colpa grave,
assenza di normale prudenza, e cioè di presupposti dei primi due commi dell'art. 96
cpc, non che sia sanzionabile la semplice soccombenza: non si rimane più nell'ambito di una prospettiva meramente risarcitoria, ma ci si pone in una prospettiva pagina 9 di 11 sanzionatoria per scoraggiare l'abuso del diritto di difesa (Trib. Padova, 21.2.13);
- introduce un meccanismo che deve ritenersi non solo e non tanto risarcitorio, quanto anche e soprattutto sanzionatorio (in virtù della finalità di scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema-giustizia), con lo scopo di reprimere il danno che viene arrecato direttamente alla controparte, ma indirettamente anche all'erario, con la congestione degli uffici giudiziari, l'incremento del rischio del superamento del canone costituzionale della ragionevole durata del processo, e con ricadute anche di tipo risarcitorio, stante il pericolo di condanna dello Stato alla corresponsione dell'indennizzo di cui alla legge n. 89 del 2001 (Trib. Milano, sez. IV,
20.5.15);
- consente la condanna dell'opponente, una volta rigettata l'opposizione a decreto ingiuntivo, in ragione della pretestuosità dell'opposizione e del fine palesemente dilatorio della stessa, evincibile anche dalla genericità delle eccezioni sollevate (Trib.
Napoli, 10.3.16 n. 3214);
- configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, cpc e con queste cumulabile, volta - con finalità deflattive del contenzioso - alla repressione dell'abuso dello strumento processuale. Ne consegue che la sanzione prevista dal terzo comma di cui all'art. 96 cpc può essere, secondo il chiaro contenuto della lettera della norma,
applicata anche d'ufficio, senza domanda di parte (Cass.
7.8.19 n. 21055).
Sussistendo i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 comma 3 cpc, ritiene questo
Giudice che ogni somma inferiore a quella corrispondente alle spese legali manifesti la sua inutilità rispetto allo scopo della norma, come sopra compendiato.
Essa va pertanto equitativamente determinata in complessivi € 4.237,00, pari all'importo delle spese legali (€ 4.237,00), avendo la Suprema Corte in proposito precisato che il terzo comma dell'art. 96 cpc non fissa alcun limite quantitativo, né minimo né massimo, di tal che la determinazione giudiziale, dovendo solo osservare il criterio equitativo, ben può
pagina 10 di 11 essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali o su un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza (Cass. 30.11.12 n. 21570).
p.q.m.
il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 857/2023
emesso dal Tribunale di Rovigo in data 20.10.2023 e depositato in data 23.10.2023,
nel procedimento R.G. n. 1812/2013, dichiarandolo definitivamente esecutivo ex art. 653 cpc;
2. rigetta le ulteriori domande proposte da;
Parte_1
3. condanna l'opponente , in persona del titolare, al pagamento delle Parte_1
spese di lite in favore di , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, che liquida in € 4.237,00 per compensi, oltre spese generali 15%, iva e cpa come per legge.
4. Condanna l'opponente , in persona del titolare a pagare alla Parte_1
convenuta la somma equitativamente determinata ex art. Controparte_1
96 co. 3 cpc di € 4.237,00, oltre interessi di legge dal deposito della sentenza al saldo.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies co. 1 c.p.c.
Rovigo, 12 marzo 2025
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 11 di 11
SEZIONE CIVILE
n. 2495/2023 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 12 marzo 2025, innanzi al Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, sono comparsi:
per nessuno;
Parte_1
per l'avv. ROSSATO, in sostituzione dell'avv. Controparte_1
MOGLIANI CLAUDIA, il quale precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta e da note di udienza del 22.11.2024; discute la causa riportandosi a quanto dedotto in atti. Dichiara di rinunciare ad attendere la lettura del dispositivo.
Il Giudice, terminata la discussione, si ritira in camera di consiglio.
All'esito, decide la causa con sentenza contestuale ex art. 281sexie co. 1 cpc.
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Rovigo
Il Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di primo grado iscritta al n. 2495/2023 R.G. e promossa da
(C.F. ) in qualità di titolare dell'omonima Parte_1 C.F._1
impresa individuale (P.IVA ) P.IVA_1
-attrice opponente -
in persona del titolare legale rappresentante, con il patrocinio dell'avv. DIPANI DANILO
contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
- convenuta opposta -
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. MOGLIANI
CLAUDIA
in opposizione al decreto ingiuntivo n. 857/2023 (R.G. n. 1812/2023) emesso dal Tribunale
di Rovigo in data 20.10.2023 e depositato in data 23.10.2023.
Conclusioni di parte opponente:
come da verbale di udienza del 12.3.2025
Conclusioni di parte opposta:
come da verbale di udienza del 12.3.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 11 Su ricorso di il Tribunale di Rovigo ha emesso il decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 857/2023 (R.G. n. 1812/2023) in data 20.10.2023, depositato in data
23.10.2023, con il quale è stato ingiunto all'impresa individuale , in Parte_1
persona del legale rappresentante, il pagamento della somma di € 14.583,51 oltre interessi e spese di procedimento, a titolo di corrispettivo per la fornitura di farine come da fatture allegate al ricorso monitorio (docc. 1-8).
Avverso il decreto ingiuntivo ha proposto opposizione deducendo: Parte_1
- di non aver mai sottoscritto alcun contratto di fornitura di cereali e derivati con la società ; Controparte_1
- di essersi messa in contatto con un agente-rappresentante, in qualità di intermediario,
con diverse società di fornitura di cereali e derivati, il quale ogni singola volta proponeva diverse aziende in base a condizioni economiche vantaggiose e che ultimamente “è statorichiesto il pagamento anticipato di un acconto di € 2.500,00
dall'agente-rappresentante per far pervenire delle forniture di cereali e derivati”;
- che “più di qualche fornitura non giungeva regolarmente a destinazione e più di qualche collo di merce presentava dei vizi così come tempestivamente segnalati”, senza che seguisse alcun riscontro da parte dell'azienda fornitrice;
- l'insussistenza del credito azionato per compensazione di somme e anticipo di pagamenti ex art. 1252 cc avendo eseguito diversi pagamenti e consegnato in anticipo anche la somma di € 2.500,00 in contanti all'agente-rappresentante di zona, tale
, e di non aver ricevuto le relative quietanze;
Persona_1
- l'insussistenza della pretesa creditoria per “mancanza di consegna dei beni oggetto di fornitura e palese evidenza di vizi del beni consegnati”, allegando che durante il rapporto di fornitura ha effettivamente per il tramite dell'agente Parte_1
rappresentante ordinato diverse quantità di cereali e derivati però “diverse forniture non sono mai arrivate a destinazione” e di aver contestato alcune forniture per difetti in quanto “alcuni colli presentavano un colore differente rispetto al colore naturale della pagina 3 di 11 farina per panificazione ed avevano un sapore molto acre” ma che, stante il rapporto fiduciario “non provvedeva ad inviare fax o lettere per reclamare le Parte_1
mancanze di prodotti consegnati e/o con vizi di standard”;
- di aver pagato l'importo delle fatture azionale in favore di institori o procuratori della convenuta opposta.
L'opponente, pertanto, ha concluso chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, revocare integralmente l'opposto
decreto ingiuntivo n°857/2023, reso da Codesto Tribunale il 23.10.2023, notificato il
04.11.2023, siccome nullo ed improduttivo di effetti e comunque integralmente infondato
in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa, dichiarando conseguentemente
che la ditta individuale sig.ra nulla deve alla società opposta, adottando Parte_1
ogni conseguente più opportuno provvedimento. Gradatamente, in caso di accertamento,
anche parziale dell'avversa pretesa, accertato l'acconto già corrisposto di € 2.500,00,
accertare la minor somma eventualmente dovuta, con adozione di ogni conseguente più
opportuno provvedimento. Con vittoria di spese e compensi professionali.”
Si è costituita la società contestando la fondatezza dei motivi di Controparte_1
opposizione e chiedendo: “a) In via preliminare giudiziale: -concedere la provvisoria
esecutorietà del Decreto Ingiuntivo n.857/2023 (1812/2023 R.G.) emesso dal Tribunale
Ordinario di Rovigo in data 20.10.2023 posto che, ai sensi dell'art.648 c.p.c.,
l'opposizione proposta non risulta fondata su prova scritta o di pronta soluzione per le
ragioni indicate in narrativa;
b) Nel merito in via principale: -dichiarare inammissibile,
improcedibile e/o comunque infondata l'opposizione al decreto ingiuntivo n.857/2023
(1812/2023 R.G.) emesso dal Tribunale Ordinario di Rovigo in data 20.10.2023, attesa
l'infondatezza delle eccezioni sollevate da parte attrice opponente e conseguentemente
confermare il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo definitivamente esecutivo;
c) Nel
merito in via subordinata: -rigettare le domande di parte opponente, siccome infondate
per i motivi esposti nei propri atti difensivi e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo
pagina 4 di 11 n.857/2023 (1812/2023 R.G.) emesso dal Tribunale Ordinario di Rovigo in data
20.10.2023, posto che il credito azionato risulta provato nonché certo, liquido ed esigibile
e per l'effetto condannare la ditta individuale in persona del titolare pro Parte_1
tempore, al pagamento della somma ingiunta pari ad Euro 14.583,51 oltre agli interessi
computati in conformità al D.Lgs n.231/2002 dal giorno successivo alla scadenza di
pagamento delle singole fatture al saldo effettivo, nonché le anticipazioni ed i compensi
professionali del procedimento monitorio e dichiararlo definitivamente esecutivo;
d) In via
di ulteriore subordine: -nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento
dell'opposizione a decreto ingiuntivo condannare la ditta individuale in Parte_1
persona del titolare pro tempore al pagamento della somma pari ad Euro 14.583,51 o alla
minor somma accertata oltre agli interessi computati in conformità al D.Lgs n.231/2002
dal giorno successivo alla scadenza di pagamento delle singole fatture al saldo effettivo. e)
In ogni caso: -condannare ex art.96 c.p.c. la ditta individuale in persona Parte_1
del titolare pro tempore al pagamento della somma che il Giudice riterrà di giustizia in
favore di -condannare la Controparte_1 Controparte_2
in persona del titolare pro tempore al pagamento delle spese e delle competenze di causa,
oltre al rimborso forfettario delle spese generali, ad Iva e Cpa e accessori tutti di legge”.
Disposto il mutamento di rito, assegnati i termini per il deposito di memorie ex art. 281duodecies co. 4 cpc, autorizzata la provvisoria esecuzione del decreto opposto, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata discussa e decisa all'udienza del 12.3.2025.
***
L'opposizione è infondata e va rigettata.
Va premesso che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il Giudice deve accertare la pretesa fatta valere dall'opposta, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi pagina 5 di 11 o modificativi di tale diritto.
Inoltre, secondo i principi in tema di riparto dell'onere della prova, vertendosi in materia di responsabilità contrattuale, risulta applicabile il principio di diritto secondo cui colui che agisce per l'adempimento (ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno) deve dare la prova della fonte negoziale o legale del proprio diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre spetta al debitore allegare e provare fatti impeditivi, modificativi o estintivi idonei a paralizzare la domanda della controparte, come affermato dalla Corte di Cassazione secondo cui: “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione il creditore che agisca per la risoluzione, il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto pagamento” (Cass. S.U. 30.10.2001 n. 13533).
Quindi, l'onere della prova dei fatti costitutivi del credito incombe al creditore opposto,
mentre quello di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi spetta all'opponente.
All'esito dell'istruttoria documentale e dalla lettura degli atti di parte deve ritenersi che la società opposta abbia fornito prova sufficiente della esistenza ed entità del proprio credito,
allegando l'inadempimento di . Parte_1
Infatti, assume di vantare un credito nei confronti di Controparte_1 Parte_1
di € 14.583,51 di cui alle fatture n. 565136 del 28.10.2019 con scadenza 29.12.2019, n.
565397 del 08.11.2019 con scadenza 28.01.2020, n. 565835 del 04.12.2019 con scadenza
28.02.2020, n. 566122 del 19.12.2019 con scadenza 28.02.2020, n. 560007 del 02.01.2020
con scadenza 30.03.2020, n. 560342 del 21.01.2020 con scadenza 30.03.2020, n. 560607
del 06.02.2020 con scadenza 28.04.2020 e n. 561159 del 09.03.2020 con scadenza
29.05.2020 e ha prodotto a sostegno della propria domanda sia le fatture che i relativi documenti di trasporto (docc.
1-8 ricorso monitorio e comparsa di risposta).
pagina 6 di 11 Relativamente alle fatture azionate l'opponente contesta il credito monitorio ed eccepisce di non aver mai sottoscritto alcun contratto di fornitura con ma tale CP_1
allegazione risulta contraddetta laddove fa riferimento all'esistenza di un rapporto di fornitura con la società opposta (“Durante il rapporto di fornitura la sig.ra Parte_1
ha effettivamente per il tramite dell'agente rappresentante ordinato diverse quantità di cereali e derivati” -pag. 3 atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo) e comunque desumibile dalle varie argomentazioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio.
Le contestazioni relative ad asseriti vizi della merce ordinata, prive della minima specificità necessaria, non risultano dimostrate, neppure in via indiziaria.
Quanto al mancato ricevimento di alcuni colli della merce ordinata (“diverse forniture non sono arrivate a destinazione”), l'opponente non precisa neppure quale sarebbe la merce non consegnata né quando avrebbe dovuto essere consegnata.
Risulta invece provata la consegna della merce oggetto delle fatture azionate all'opponente: ha prodotto per ciascuna fattura oggetto di Controparte_1
ingiunzione il relativo documento di trasporto, denominato “fattura immediata valida come
DDT” (docc.
1-8 comparsa di risposta) relativo alla consegna da parte di CP_1
(emittente la fattura) a , quale soggetto “cliente fatturazione” e
[...] Parte_1
“destinatario della merce -luogo di scarico” dei prodotti ivi descritti e ciascun documento reca la sottoscrizione del destinatario ( ), a conferma della eseguita Parte_1
consegna della merce. I predetti singoli documenti non sono stati contestati dall'opponente né sotto il profilo del loro contenuto né in ordine alla sottoscrizione.
Inoltre, si osserva che per ciascuna fattura azionata prodotta in giudizio si fa espresso riferimento all'ordine di vendita della merce ivi descritta che risulta identificato precisamente con il numero e la data dell'ordine (docc.
1-8 comparsa di risposta),
circostanze non contestate dall'opponente.
pagina 7 di 11 Parimenti deficitaria è la stessa allegazione relativa ai danni asseritamente subiti dall'opponente ed imputabili alla società (non meglio identificati Controparte_1
“riflessi negativi sugli andamenti produttivi della ditta ”). Parte_1
Da ultimo, quanto all'eccezione di adempimento parziale, mediante veramente di un acconto di € 2.500,00, l'opponente non ha fornito a riguardo alcun principio di prova (né il doc. 3 indicato come “estratto conto bancario dei pagamenti effettuati alla soc.
[...]
da parte della ditta ” è stato mai effettivamente Controparte_1 Parte_1
prodotto in giudizio), né ha formulato valide, perché sufficientemente specifiche, ed ammissibili, perché relative al pagamento avvenuto tra imprese commerciali, istanze di prova costituenda: il capitolo 1 si limita a chiedere al teste di confermare le lamentele dell'opponente sulla mancata consegna di alcune forniture e l'esistenza di vizi dei prodotti ed è formulato in modo generico;
il capitolo 2 sulla circostanza del mutamento delle condizioni di pagamento delle forniture è irrilevante;
il capitolo 3 avente ad oggetto la dimostrazione i tentativi di comunicare telefonicamente con è Controparte_1
generico.
In conclusione, l'opposizione va rigettata e confermato il decreto ingiuntivo n. 857/2023
(R.G. n. 1812/2023) emesso dal Tribunale di Rovigo in data 20.10.2023 e depositato in data 23.10.2023, dichiarandolo definitivamente esecutivo ex art. 653 cpc.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano come da dispositivo in conformità del D.M. 55/2014 modificato dal 147/2022, in base al valore della domanda
(scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00) secondo i valori medi, con riduzione al 50% dei valori per la fase istruttoria, esclusivamente documentale, e dunque in complessivi €
4.237,00.
È fondata, infine, la domanda dell'opposta di condanna dell'opponente al pagamento di una somma ex art. 96 cpc.
La infondatezza dell'opposizione proposta, l'assenza di qualsivoglia prova, anche documentale, fornita dall'opponente, le contestazioni dell'opponente rimaste del tutto pagina 8 di 11 manifestamente generiche e sprovviste di qualsiasi supporto probatorio, l'omesso deposito delle memorie ex art. 281duodecies co. 4 c.p.c. pur ritualmente richieste (udienza
17.7.2024), consentono di ravvisare la mala fede o colpa grave della parte nel resistere alla pretesa creditoria nel presente giudizio, non avendo la stessa diligentemente vagliato la fondatezza delle proprie difese, ed avendo instaurato questo giudizio con l'evidente fine dilatorio di procrastinare la definitività del decreto ingiuntivo opposto e della pretesa monitoria, senza contestarne fondatamente il merito.
Ciò rappresenta un abuso del diritto di agire in giudizio che merita di essere opportunamente sanzionato, in ragione del danno che essa provoca alla controparte,
costretta a partecipare ad un processo immotivato, ed altresì all'intero sistema giudiziario,
già gravato da milioni di procedimenti pendenti.
Come condivisibilmente affermato dalla più attenta giurisprudenza di merito (e di legittimità), infatti, l'art. 96 comma 3 cpc, il quale prevede che il giudice, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91 cpc possa, anche d'ufficio, condannare parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata, ulteriore rispetto alle spese di lite;
- consente di sanzionare la condotta con cui si sia ostacolato il diritto della controparte attraverso strategie processuali inutilmente dilatorie. Nel contemperare il diritto di difesa con l'esigenza di assicurare una ragionevole durata dei processi, di evitare abusi e contenere i costi di una risorsa inevitabilmente scarsa (il processo), l'articolo citato permette di sanzionare condotte improntate da colpa grave o mala fede, con la particolarità che si prescinde dalla prova di un danno a carico della parte vittoriosa e quindi rimanendo al di fuori della struttura tipica dell'illecito civile. “In ogni caso”
significa che la condanna può essere emessa in presenza di mala fede, colpa grave,
assenza di normale prudenza, e cioè di presupposti dei primi due commi dell'art. 96
cpc, non che sia sanzionabile la semplice soccombenza: non si rimane più nell'ambito di una prospettiva meramente risarcitoria, ma ci si pone in una prospettiva pagina 9 di 11 sanzionatoria per scoraggiare l'abuso del diritto di difesa (Trib. Padova, 21.2.13);
- introduce un meccanismo che deve ritenersi non solo e non tanto risarcitorio, quanto anche e soprattutto sanzionatorio (in virtù della finalità di scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema-giustizia), con lo scopo di reprimere il danno che viene arrecato direttamente alla controparte, ma indirettamente anche all'erario, con la congestione degli uffici giudiziari, l'incremento del rischio del superamento del canone costituzionale della ragionevole durata del processo, e con ricadute anche di tipo risarcitorio, stante il pericolo di condanna dello Stato alla corresponsione dell'indennizzo di cui alla legge n. 89 del 2001 (Trib. Milano, sez. IV,
20.5.15);
- consente la condanna dell'opponente, una volta rigettata l'opposizione a decreto ingiuntivo, in ragione della pretestuosità dell'opposizione e del fine palesemente dilatorio della stessa, evincibile anche dalla genericità delle eccezioni sollevate (Trib.
Napoli, 10.3.16 n. 3214);
- configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, cpc e con queste cumulabile, volta - con finalità deflattive del contenzioso - alla repressione dell'abuso dello strumento processuale. Ne consegue che la sanzione prevista dal terzo comma di cui all'art. 96 cpc può essere, secondo il chiaro contenuto della lettera della norma,
applicata anche d'ufficio, senza domanda di parte (Cass.
7.8.19 n. 21055).
Sussistendo i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 comma 3 cpc, ritiene questo
Giudice che ogni somma inferiore a quella corrispondente alle spese legali manifesti la sua inutilità rispetto allo scopo della norma, come sopra compendiato.
Essa va pertanto equitativamente determinata in complessivi € 4.237,00, pari all'importo delle spese legali (€ 4.237,00), avendo la Suprema Corte in proposito precisato che il terzo comma dell'art. 96 cpc non fissa alcun limite quantitativo, né minimo né massimo, di tal che la determinazione giudiziale, dovendo solo osservare il criterio equitativo, ben può
pagina 10 di 11 essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali o su un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza (Cass. 30.11.12 n. 21570).
p.q.m.
il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 857/2023
emesso dal Tribunale di Rovigo in data 20.10.2023 e depositato in data 23.10.2023,
nel procedimento R.G. n. 1812/2013, dichiarandolo definitivamente esecutivo ex art. 653 cpc;
2. rigetta le ulteriori domande proposte da;
Parte_1
3. condanna l'opponente , in persona del titolare, al pagamento delle Parte_1
spese di lite in favore di , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, che liquida in € 4.237,00 per compensi, oltre spese generali 15%, iva e cpa come per legge.
4. Condanna l'opponente , in persona del titolare a pagare alla Parte_1
convenuta la somma equitativamente determinata ex art. Controparte_1
96 co. 3 cpc di € 4.237,00, oltre interessi di legge dal deposito della sentenza al saldo.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies co. 1 c.p.c.
Rovigo, 12 marzo 2025
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
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